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30.2004.262

infrazione non commessa dalla ricorrente

Ticino · 2004-12-06 · Italiano TI
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Incarto n.30.2004.262/pg

20577/209 E ALTRE

Bellinzona

6 dicembre 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 3 settembre 2004 presentato da

RI 1

contro

le decisioni n° 20577/209, 20571/206, 20572/201, 20564/290 del 20 agosto 2004 emesse dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione,

letti ed esaminati gli atti,

considerato                      in fatto ed in diritto

1.La Sezione della circolazione con decisioni del 20 agosto 2004 ha inflitto a  RI 1 quattro multe di fr. 40.- ciascuna, con relative tasse di giustizia di fr. 20.- e spese di fr. 10.-, per un totale complessivo di fr. 280.- per aver posteggiato il veicolo __________in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio.

2.Contro la predetta pronuncia dipartimentale  RI 1RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

3.La Sezione della circolazione chiede di abbandonare le impugnate decisioni dal momento che le infrazioni non sono state commesse dalla ricorrente.

4.Dalla documentazione agli atti si evince chiaramente che le infrazioni alle norme della circolazione sono sempre state commesse dal figlio della ricorrente, motivo per cui le contravvenzioni emesse sono da annullare.

5.Di conseguenza il ricorso deve essere accolto, senza ulterioremente addentrarsi nel merito del gravame, riservata la facoltà della sezione della circolazione di riprendere ex novo la procedura nei confronti del contravventore.

6.Non si assegnano ripetibili in quanto la LPContr non le prevede.

per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr, 30 cpv. 1 OSStr, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.Il ricorso 3 settembre 2004 di RI 1è accolto.

§ Di conseguenza sono annullate le decisioni n° 20577/209, 20571/206, 20572/201 e 20564/290 emesse il 20 agosto 2004 dalla Sezione della circolazione.

2.Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili.

3.Intimazione a:

Il presidente:                                                                            Il segretario: