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30.2004.254

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-09-03 · Italiano TI
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Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr                                .

E. 1.1 La decisione 20 agosto 2004 n° 20092/203 del Dipartimento Istituzioni è annullata.

E. 1.2 Gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico. 2. Non si prelevano né tasse né spese. 3. Intimazione a: Sezione della circolazione, Camorino, _______________ Ministero pubblico, Lugano Il presidente: Il cancelliere:

E. 2 marzo 1999, in precedenza art. 3 cpv. 4 RALALCStr 26 ottobre 1985). La Sezione della circolazione trasmette pertanto al Ministero pubblico ed al Magistrato dei minorenni gli atti concernenti: · le violazioni alla norme del traffico punibili in virtù del CP; · i delitti previsti dalla LCStr; · le contravvenzioni elencate dalla LCStr e dalle relative ordinanze, nei casi in cui sia prevista l'applicazione di una pena privativa della libertà oppure qualora siano in concorso con un delitto (in precedenza art. 49 cpv. 2 e 3 RALALCStr 26.10.1985). L'art.

E. 2.1 Giusta l'art. 6 cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LALCStr), le autorità giudiziarie sono competenti a giudicare le violazioni alle norme sul traffico punibili in virtù del Codice penale svizzero, nonché le contravvenzioni gravi e i delitti punibili in virtù della LCStr. La Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è invece competente ad istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie (art. 7 LALCStr; art. 4 lett. f RALALCStr

E. 2.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di violazione dei limiti di velocità, il conducente, che in abitato supera di 25 km/h o più la velocità massima consentita, si rende di principio colpevole di un'infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero di un delitto (DTF 123 II 39 cons. 1c e rimandi; 123 II 105 cons. 2a e rimandi). 3. 3.1. In concreto, l'autorità dipartimentale ha rimproverato al ricorrente di aver circolato ad una velocità punibile di  80 km/h superando quindi di 30 km/h il limite di 50 km/h ivi vigente. Alla luce della  giurisprudenza del Tribunale federale l'infrazione in esame va indubbiamente considerata, se confermata, come grave violazione delle regole della circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero un delitto ai sensi della predetta legislazione. Competente a esaminare e a giudicare la fattispecie in esame è pertanto il Ministero pubblico e non la Sezione della circolazione, secondo quanto disposto dai ricordati art. 6 cpv. 1 LALCStr e 47 cpv. 2 RALCStr. Spetterà al magistrato competente decidere se la misurazione effettuata è o meno corretta, cosa del resto nemmeno contestata nell'evenienza concreta. 3.2. Il ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti trasmessi al Ministero pubblico. Per questi motivi                 visti gli art. 32 cpv. 2  e 90 cifra 1 e 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 6, 7 LALCStr, 4 lett. f, 47 cpv. 2 RLALCStr, 1 segg. LPContr; dichiara e pronuncia:                1. Il ricorso è accolto.

E. 6 LALCStr va interpretato nel senso che, nell'ambito delle infrazioni punibili a norma dell'art. 90 cfr. 1 LCStr, debba essere effettuata una distinzione tra contravvenzioni gravi e contravvenzioni non gravi e che solo per queste ultime sia competente a giudicare la Sezione della circolazione.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.30.2004.254/pg

20092/203

Bellinzona

3 settembre 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere _________ per statuire sul ricorso 27 agosto 2004 presentato da

RI1

contro

la decisione 20 agosto 2004 emessad _CRTE1

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

A.Con decisione 20 agosto 2004, n° 20092/203, il Dipartimento delle Istituzioni ha inflitto a _________ una multa di fr. 560.-, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:

"alla guida del veicolo ________ ha circolato nell'abitato di Magliaso a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti.

Velocità accertata con apparecchio radar: 85 km/h.

Velocità punibile dedotta la tolleranza: 80 km/h."

Fatti accertati il 12 luglio 2004 in territorio di Magliaso. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv.1, 32 cpv.2  e 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv.1 lit.a ONC e 22 cpv.1 OSStr.

B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale ________ si aggrava ora davanti alla Pretura penale, chiedendone la riduzione e la rateazione. Delle argomentazioni addotte si dirà, per quanto necessario, nel seguito.

consideratoin diritto

1.Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr                                .

2.2.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LALCStr), le autorità giudiziarie sono competenti a giudicare le violazioni alle norme sul traffico punibili in virtù del Codice penale svizzero, nonché le contravvenzioni gravi e i delitti punibili in virtù della LCStr. La Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è invece competente ad istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie (art. 7 LALCStr; art. 4 lett. f RALALCStr 2 marzo 1999, in precedenza art. 3 cpv. 4 RALALCStr 26 ottobre 1985). La Sezione della circolazione trasmette pertanto al Ministero pubblico ed al Magistrato dei minorenni gli atti concernenti:

·le violazioni alla norme del traffico punibili in virtù del CP;

·i delitti previsti dalla LCStr;

·le contravvenzioni elencate dalla LCStr e dalle relative ordinanze, nei casi in

cui sia prevista l'applicazione di una pena privativa della libertà oppure

qualora siano in concorso con un delitto (in precedenza art. 49 cpv. 2 e 3

RALALCStr 26.10.1985).

L'art. 6 LALCStr va interpretato nel senso che, nell'ambito delle infrazioni

punibili a norma dell'art. 90 cfr. 1 LCStr, debba essere effettuata una

distinzione tra contravvenzioni gravi e contravvenzioni non gravi e che solo

per queste ultime sia competente a giudicare la Sezione della circolazione.

2.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di violazione

dei limiti di velocità, il conducente, che in abitato supera di 25 km/h o più la

velocità massima consentita, si rende di principio colpevole di un'infrazione

grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero di

un delitto (DTF 123 II 39 cons. 1c e rimandi; 123 II 105 cons. 2a e rimandi).

3.3.1. In concreto, l'autorità dipartimentale ha rimproverato al ricorrente di aver

circolato ad una velocità punibile di  80 km/h superando quindi di 30 km/h il limite di 50 km/h ivi vigente. Alla luce della  giurisprudenza del Tribunale federale l'infrazione in esame va indubbiamente considerata, se confermata, come grave violazione delle regole della circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero un delitto ai sensi della predetta legislazione.

Competente a esaminare e a giudicare la fattispecie in esame è pertanto il Ministero pubblico e non la Sezione della circolazione, secondo quanto disposto dai ricordati art. 6 cpv. 1 LALCStr e 47 cpv. 2 RALCStr.

Spetterà al magistrato competente decidere se la misurazione effettuata è o meno corretta, cosa del resto nemmeno contestata nell'evenienza concreta.

3.2. Il ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti

trasmessi al Ministero pubblico.

Per questi motivi                 visti gli art. 32 cpv. 2  e 90 cifra 1 e 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 6, 7 LALCStr, 4 lett. f, 47 cpv. 2 RLALCStr, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.Il ricorso è accolto.

1.1 La decisione 20 agosto 2004 n° 20092/203 del Dipartimento Istituzioni è

annullata.

1.2 Gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico.

2.Non si prelevano né tasse né spese.

3.Intimazione a:

Sezione della circolazione, Camorino,

_______________

Ministero pubblico, Lugano

Il presidente: Il cancelliere: