Erwägungen (2 Absätze)
E. 4 ad art. 12 LAVS). 2.9. Nel caso in esame, la Cassa ha proceduto a tassare d'ufficio RI1 relativamente ai salari che quest'ultimo ha percepito dalla ditta __________ nel 2002. L'amministrazione ha affermato che detta società è stata l'unica committente del ricorrente durante l'anno 2002, per cui egli va classificato come suo dipendente. Di conseguenza, giusta l'art. 14 LAVS essa dovrà pagare i relativi contributi sociali sui salari versati all'interessato. L'insorgente sostiene per contro che tanto dal punto di vista dell'organizzazione aziendale quanto per il fatto che egli sopportava in prima persona il rischio aziendale, non v'era alcun rapporto di subordinazione nei confronti di __________, per cui lo stesso non può essere considerato un suo dipendente. Non vi sarebbe infatti alcun rapporto di subordinazione fra di essi, ritenuto come tutti gli elementi lo caratterizzerebbero, per contro, come un lavoratore indipendente. Va preliminarmente rammentato che, di principio, la Cassa ha rettamente proceduto emanando la decisione di tassazione d'ufficio del 14 gennaio 2004 – e successivamente un'altra di rettifica il 4 febbraio 2004 - nei confronti del collaboratore. Infatti, l'amministrazione è tenuta ad emettere una tassazione d'ufficio quando il datore di lavoro non ha versato i contributi o se non ne ha versati sufficientemente, vale a dire se non ha né fornito il conteggio dei contributi né pagato i contributi (N. 5037 DRC nel tenore applicabile al caso di specie). Essa, agendo in conformità all'art. 38 OAVS, ha dunque rispettato le norme applicabili in concreto. 2.10. Nel proprio ricorso del 17 marzo 2004 RI1 sostiene di non essere un dipendente di __________. A suo dire, da cinquant'anni è attivo nel campo orologiero come indipendente. Egli avrebbe infatti investito molto in questa sua attività, creando una propria struttura operativa, con locali idonei attrezzati presso la propria abitazione per i quali pagava un canone locativo. Pertanto, l'assicurato stesso si sarebbe sempre assunto il rischio d'impresa e tutte le spese connesse. Nell'esercizio della propria professione il ricorrente sarebbe stato aiutato da diversi dipendenti, oltre che dalla moglie; durante l'anno in questione egli poteva comunque disporre di almeno un lavoratore salariato. Inoltre, l'assicurato era autonomo ed indipendente dai propri clienti, dovendo soltanto preoccuparsi di rispettare i tempi e le modalità di consegna del proprio lavoro. Anche l'autorità fiscale l'ha sempre ritenuto come una persona esercitante un'attività lucrativa di tipo indipendente, imponendolo infatti sul reddito netto conseguito e non sulla base della cifra d'affari (salario lordo) incassata. Pertanto, non vi sarebbe alcun motivo di dubitare della sua qualifica di indipendente. Infine, in virtù del principio dell'affidamento non bisognerebbe modificare improvvisamente il suo statuto professionale, dopo che per quarantanove anni la Cassa non ha mai avuto da dire alcunché sulla sua affiliazione come indipendente. L'amministrazione, dal canto suo, ha evidenziato che l'assicurato trattava unicamente con __________, nel senso che questa ditta è risultata essere la sua sola committente durante l'anno 2002, ciò che configura una situazione di dipendenza totale del primo nei confronti della seconda. In effetti, RI1 agiva in nome e per conto della società e non per proprio conto, quindi non si assumeva alcun rischio d'incasso. Era la sola __________ a sopportare invece il rischio economico (doc. XVI). 2.11. Al fine di verificare la natura dell'attività svolta dall'insorgente, questa Corte l'ha interpellato (doc. XVII) e gli ha sottoposto dei quesiti. Il ricorrente ha potuto così precisare che quando ha edificato nel 1960 la sua casa a al pianterreno vi ha installato l'ufficio ed il laboratorio, mentre l'abitazione vera e propria era al primo piano. Per gli spazi al piano terra egli pagava una pigione che era detratta dalla sua cifra d'affari, poiché considerata come una spesa professionale e quindi pure riconosciuta fiscalmente (doc. XVIII: risposta n. 1). Gli incarichi ricevuti venivano sempre svolti presso il suo ufficio, dove riceveva direttamente per posta da parte delle ditte i pezzi da lavorare (doc. XVIII: risposta n. 6). Dal 1992 al 2001 RI1 ha prestato le sue opere per due ditte, mentre dal 1999 si è aggiunta pure __________ di __________, con la quale, e solo per essa, ha continuato a lavorare nel 2002 (doc. XVIII: risposte nn. 3 e 5). Per queste sue attività, comunque, non sono mai stati stipulati contratti scritti (doc. XVIII: risposta n. 4). L'ammontare degli investimenti effettuati dall'insorgente per i macchinari e le attrezzature presenti ora nel suo laboratorio è pari a Fr. 123'550.- (doc. XVIII: risposta n. 2 e doc. S1). Per la sua professione egli non ha mai fatto capo a macchinari altrui (doc. XVIII: risposta n. 7) e nemmeno a mezzi di trasporto di terzi per i suoi spostamenti professionali (doc. XVIII: risposta n. 8). Inoltre, tutte le spese che sono sorte nell'espletamento della sua attività lavorativa sono state personalmente sopportate e non rimborsate da __________ (doc. XVIII: risposta n. 9). 2.12. Avantutto va evidenziato che dagli atti in possesso di questo Tribunale emerge che nell'anno 2002 RI1 ha svolto le proprie funzioni – ed in modo non trascurabile vista la cifra d'affari conseguita (doc. E: Fr. 112'664,80) – unicamente a favore di __________. Egli non ha infatti, a differenza degli anni precedenti, ricevuto ed eseguito incarichi da altra clientela. Nel 2002 l'amministrazione ha ripreso all'assicurato Fr. 101'495.- per salari ricevuti dalla summenzionata ditta. Stante detta situazione, questo Tribunale osserva dunque che l'intera cifra d'affari conseguita dall'assicurato nell'anno in esame è rappresentata dai versamenti della società __________. Di conseguenza, si può affermare che l'insorgente ha fornito la totalità delle proprie prestazioni a questa società (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., ad art. 5 LAVS, pag. 181 n. 110). Questa circostanza è un elemento che contribuisce a definire il ruolo dell'assicurato nei confronti della società interessata come di tipo dipendente. La scrivente Corte rileva inoltre, da un lato, che il ricorrente non ha contestato i citati importi ripresi dall'amministrazione e che è stato lo stesso RI1 ad ammettere a più riprese di aver lavorato quell'anno soltanto per un'unica committente. D'altro lato il TCA osserva che la qualifica a livello fiscale è irrilevante nella misura in cui il giudice non è vincolato alle decisioni dell'autorità fiscale, se non per quanto concerne l'ammontare del reddito soggetto a contribuzione (cfr. art. 23 OAVS per analogia). Spetta infatti al giudice delle assicurazioni sociali, sulla base degli elementi a sua disposizione, stabilire in tutta indipendenza la qualifica dell'attività svolta da ogni singolo assicurato. Non va inoltre dimenticato che l'interessato aveva già lavorato per __________ negli anni 1999, 2000 e 2001 conseguendo, rispettivamente, Fr. 56'813,65, Fr. 54'757,60 e Fr. 10'814,10. 2.13. Il rappresentante dell'insorgente sostiene che " Tutte le spese relative all'esercizio della professione, ossia i costi di esercizio (affitto, manutenzione macchine e apparecchi, salari ed oneri sociali del personale dipendente del signor RI1 assicurazioni aziendali, materiale diverso d'esercizio, elettricità, manutenzione dei locali aziendali, spese per telefono e fax, spese postali, spese d'amministrazione per la tenuta della contabilità, spese per benzina e manutenzione del veicolo utilizzato per scopi aziendali, altre spese generali) sono sempre stati tutti a carico esclusivo del signor RI1. " (doc. XVIII: risposta n. 9), per cui egli avrebbe sopportato un rischio aziendale non indifferente. Quanto alle spese di locazione per il suo ufficio/laboratorio che si trova nella propria abitazione (doc. XVIII: risposta n. 1), si rileva che un elemento caratteristico dell'attività indipendente consiste nell'utilizzare dei locali commerciali propri o in affitto, mentre non sono considerati locali commerciali quelli adibiti ad abitazione (Direttive UFAS sul salario determinante, NN. 4027 e 4028; Pratique VSI 1995 pag. 27; Pratique VSI 1993 pag. 228 consid. 3b; RCC 1988 pag. 329 consid. 2b, RCC 1986 pag. 127 consid. 2b e 604 consid. 2b, RCC 1982 pag. 209 consid. 4b, RCC 1980 pag. 112 consid. 2, RCC 1967 pag. 429; STFA
E. 8 LCM) è avvenuta sulla base di vari parametri.In primo luogo il Comune ha applicato un fattore distanza che considera la distanza tra il posteggio e laccesso ai singoli fondi con un limite massimo di 170 ml.Secondariamente ha applicato un fattore posteggi che traduce il rapporto tra il numero di posteggi esistenti ed il fabbisogno necessario di posteggi secondo le norme di PR considerando il numero di posteggi in esubero e di quelli mancanti. Il numero di posteggi necessari è stato calcolato sulla base della superficie utile lorda effettiva (fattore SUL esistente).E fin qui, nel principio, il calcolo è condivisibile. In effetti i proprietari hanno lobbligo di eseguire i posteggi necessari conformemente alla destinazione duso dei loro immobili. Di conseguenza quando lopera imposta è un posteggio pubblico loggettiva necessità duso in funzione delledificio esistente costituisce un criterio essenziale per valutare la rilevanza dei singoli vantaggi. In questottica è imprescindibile considerare il numero di posteggi privati esistenti (TF 18.6.2007 N. 2P.264/2006 in re Comune di __________
c. 5.3).Sia aggiunto, per completezza, che il tema del fabbisogno dei posteggi privati necessari è attualmente disciplinato dal Regolamento cantonale posteggi privati del 14.6.2005 (Rcpp), normativa che in concreto è tuttavia inapplicabile poiché è entrata in vigore solo il 1°.1.2006 ossia posteriormente alla pubblicazione del prospetto. Stando alla legislazione previgente, in vigore nel 1999, la regolamentazione dei posteggi doveva essere prevista nelle NAPR (art. 29 cpv. 1 let c LALPT) e nel Comune di __________ lart. 49 cpv. 2 NAPR dispone che per determinare il numero minimo di posti auto ilMunicipioapplica la norma VSS 641 400.6.4. Quale ulteriore fattore di ripartizione il Comune ha inserito la superficie dei singoli fondi, tuttavia omettendo di applicare alla stessa lindice di sfruttamento.Ora, il fatto di prescindere dallindice di sfruttamento potrebbe essere ipotizzabile se tutti i fondi imposti fossero inclusi nella medesima zona di utilizzazione poiché, a parità di indici, la differenza sarebbe data (e risulterebbe) dalla superficie dei singoli fondi. Oppure se, pur appartenendo a zone diverse, tutti i terreni fossero già completamente sfruttati dal profilo edilizio poiché in questo caso la SUL esistente determinerebbe la differenza tra i fondi in relazione alleccedenza o alla mancanza di posteggi per ognuno di essi. Tuttavia tali condizioni non si verificano nella fattispecie in esame.Pur tenendo presente che il Tribunale di espropriazione non può imporre ad un Comune determinati criteri di computo piuttosto che altri dovendone rispettare lautonomia (TF 18.6.2007 N. 2P.264/2006 in re Comune di __________ c. 5.1), in concreto il correttivo dato dallindice di sfruttamento doveva essere considerato poiché la legge stessa ne sancisce lapplicazione in presenza di zone a sfruttamento differenziato (art. 8 cpv. 2 LCM; TF 18.6.2007 N. 2P.264/2006 c. 3 in re Comune di __________), ed allinterno del perimetro imposto esistono 3 zone con diverso indice di sfruttamento.Tale lacuna crea una manifesta disparità di trattamento. In particolare, a parità di superficie, i terreni posti nella zona Rs-i (con i.s. 0.9) hanno un interesse al posteggio che è inferiore del 18% ca. a quello dei terreni ubicati nella zona Ri (con i.s. 1.1) per lovvia ragione che, disponendo di potenzialità edificatorie e quindi di una SUL inferiore, hanno una minore necessità di posteggi. Il divario di interesse è ancor più marcato per rapporto alla zona nucleo dove lindice di sfruttamento è invece maggiore (4.0/1.0).Simili differenze vanno necessariamente ponderate nella ripartizione poiché ogni singolo fondo è imponibile solo proporzionalmente al vantaggio effettivamente tratto dallopera. Viceversa nel prospetto in esame non trovano riscontro ed è impensabile di ammettere che siano considerate (anche solo implicitamente) dagli altri fattori poiché questi hanno altre e specifiche finalità.Mancando di un parametro fondamentale il metodo di ripartizione non attua una corretta e sufficiente distinzione tra i fondi inclusi nel perimetro e quindi contravviene ai principi della proporzionalità e della parità di trattamento.
7.7.1. Per costante giurisprudenza una decisione viziata è di regola solo annullabile e raramente è soggetta a nullità: lo sarà se il vizio di cui è affetta è particolarmente grave, se tale vizio è manifestamente o quanto meno agevolmente riconoscibile e se la certezza del diritto non verrebbe seriamente ad essere compromessa nel caso in cui la nullità fosse ammessa. Di norma sono considerati vizi particolarmente gravi taluni errori di procedura. Al contrario, gli errori di merito provocano la nullità dellatto solo quando sono eccezionalmente gravi; ad esempio quando latto in questione diviene in pratica privo deffetto, è insensato o immorale, è completamente sprovvisto di base legale o è desecuzione impossibile (DTF 129 I 361 c. 2.1, 132 II 21 c. 3.1; RDAT I-1996 no. 49 c. 4a).7.2. In concreto il vizio riscontrato non è di ordine formale bensì attinente al merito del prospetto e non appare a tal punto manifesto e grave da imporre lannullamento dellintera procedura. Nondimeno esige la correzione del contributo addebitato al mapp. no. 520 in ragione della disparità di trattamento che ne deriva a danno dei ricorrenti.Affinché i principi della proporzionalità e della parità di trattamento siano pienamente rispettati occorre che il prospetto sia integralmente riformulato. Il Tribunale non dispone, tuttavia, di dati sufficienti per procedere in questa sede alloperazione; in particolare non conosce le potenzialità teoriche di sfruttamento della zona nucleo (specie per rapporto ai fondi imposti che vi sono inclusi) ritenuto che le norme di applicazione del PR prevedono parametri variabili.Di conseguenza, considerato che la stesura del prospetto compete in primis al Municipio (RDAT I-1994 no. 7) e che il contribuente ha diritto al doppio grado di giurisdizione (art. 13 LCM), gli atti sono rinviati al Comune affinché proceda, senza nuova pubblicazione, ad un nuovo calcolo dei contributi fondandosi su un nuovo piano di ripartizione che sarà in gran parte teorico perché privo di effetti concreti per i contribuenti che non hanno impugnato il prospetto ma rispettoso dei principi costituzionali.Il contributo che ne risulterà potrà, se del caso, essere nuovamente contestato nelle forme ed entro i termini sanciti dallart. 13 LCM.
8.Visto lesito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono addebitate in ragione di metà per parte (art. 23 LCM e 31 LPamm.) con lobbligo per il Comune di rifondere parzialmente le ripetibili ai ricorrenti.
Dispositiv
- La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono a carico delle parti in ragione di ½ ciascuna. Il Comune è tenuto a rifondere ai ricorrenti fr. 750.- per ripetibili.
- Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale Federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
- Intimazione a: - - per il Tribunale di espropriazione la Presidente Il segretario giudiziario Margherita De Morpurgo Enzo Barenco
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2004.25
LCM 762/2000
Lugano
25 gennaio 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Giancarlo Rosselli
ing. Eraldo Pianetti
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo sul ricorso presentato in data 31 maggio 2000 da
RI 1
rappr. dall RA 1ed ora__________, __________
__________, __________rappr. dall__________
contro
la decisione su reclamo emessa il 5 maggio 2000 dalMunicipiodi __________ nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria per la formazione di nuovi parcheggi pubblici in Via __________,relativamente al mapp no. 520 RFD di __________,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
consideratoin fatto e in diritto
1.1.1. IlMunicipiodi __________ ha risolto di costruire un nuovo posteggio pubblico a pagamento in Via __________ che, stando al progetto, ha una capienza di 29 posti auto ed è completato con unalberatura ed unaiuola perimetrale che lo separa dalladiacente parco giochi (MM no. 44/96 del 29.10.1996 e no. 3/97 del 6.2.1997).Con risoluzione del 7.4.1997 il Consiglio Comunale ha concesso il credito di costruzione di fr. 160'000.- ed avallato il prelievo di contributi di miglioria nellordine del 30% della spesa.1.2. IlMunicipioha quindi avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria per la suddetta opera pubblicando il prospetto dal 23.11 al 22.12.1999 previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti (FU 93/1999 del 23.11.1999 con rettifica sul FU 94/1999 del 26.11.1999).RI 1, in veste di proprietario del mapp. no. 520, è stato assoggettato al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 12'272.20.Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato parzialmente accolto dalMunicipioche ha dedotto dalla spesa determinante il costo del parchimetro centrale ed ha quindi ridotto il contributo a fr. 11'290.40.Ne è conseguito il ricorso in esame nel quale il ricorrente ha contestato di aver tratto un vantaggio particolare dallopera e rilevato che la procedura in oggetto comporta un indebito cumulo di tasse poiché il posteggio è già finanziato mediante i contributi sostitutivi e la tassa duso percepita con il parchimetro; egli ha pure contestato il perimetro siccome troppo restrittivo ed i criteri di calcolo dei contributi. Da ciò la pedissequa domanda di annullamento, rispettivamente di riduzione, del contributo.Con risposta 18.8.2000 ilMunicipioha chiesto la reiezione del gravame.Alludienza di conciliazione del 13.9.2001 le parti hanno confermato le rispettive argomentazioni.
2.Preliminarmente il Tribunale prende atto che nelle more della procedura RI 1 è deceduto.Il debito derivante da contributi di miglioria è personale e non è cedibile, ne risponde cioè solo chi è iscritto come proprietario a RF al momento della pubblicazione del prospetto (art. 5 LCM). Ununica eccezione è data in caso di decesso del contribuente poiché per legge gli eredi acquistano luniversalità della successione dal momento della sua apertura e subentrano, quindi, anche nella procedura dimposizione (art. 560 cpv. 1 CC; art. 102 CPC applicabile per analogia in virtù del rinvio di cui agli art. 23 LCM e 24 LPamm.).Pertanto gli eredi __________ e __________ subentrano a RI 1 nel presente procedimento.
3.3.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM). Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando lopera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne lurbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, laccessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p. 16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando, perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, Les contributions déquipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70).3.2. I ricorrenti negano di aver tratto un vantaggio particolare argomentando che un posteggio pubblico persegue con ogni evidenza uno scopo di pubblica utilità, che i posteggi di Via __________ completano la rete dei posteggi pubblici del centro e che come tali sono quindi al servizio di tutta la popolazione.Posta in questi termini, ossia propugnando la tesi di un vantaggio collettivo, la contestazione allude al fatto che il posteggio si configuri come opera di urbanizzazione di base, e quindi tende sostanzialmente a rimettere in discussione la natura dellopera e la sua imponibilità. Siffatta tesi trascura, tuttavia, che il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre il principio dellimposizione e la natura dellopera, come anche il piano di finanziamento e la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva del legislativo comunale. E perciò prassi acquisita che qualsiasi contestazione in merito debba essere sollevata, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4, II-2005 no. 26, I-2007 no. 29 c. 4.4.2).Il precedente proprietario del mapp. no. 520 non ha impugnato la risoluzione del Consiglio Comunale del 7.4.1997 sebbene fosse quella loccasione per contestare il principio del prelievo; di conseguenza, in questa sede, ogni censura in merito è irrimediabilmente tardiva.Al di là di queste considerazioni può comunque essere rilevato che il beneficio tratto dalla collettività è già stato considerato nella misura in cui, individuando il posteggio come opera di urbanizzazione generale, essa si assume la maggior parte dei costi (70%) mentre la quota a carico dei privati è ridotta al minimo imponibile del 30% (art. 7 cpv. 1 LCM).3.3. Il posteggio in esame è precipuamente destinato al servizio del quartiere con accesso da Via __________. Pertanto, sotto questo profilo, la situazione si distingue dal caso citato dai ricorrenti e giudicato in passato da questo Tribunale che riguardava un autosilo con finalità assai più ampie (pubbl. in RDAT I-1987[recte 1997 ndr.]no. 43). Tanto è vero che in concreto lo scopo dichiarato dellopera è appunto di ovviare alla mancanza piuttosto marcata di posteggi nel quartiere conseguente ad una certa espansione edilizia ed alla ristrutturazione di stabili esistenti. In effetti, oltre ad essere densamente insediato, esso è anche sede di commerci e servizi autonomi cosicché la nuova struttura pubblica assolve allo scopo indipendentemente dai posteggi presenti in __________ che servono prevalentemente larea del centro. Di riflesso si rivela pagante per i fondi serviti tra i quali si annovera anche il mapp. no. 520 situato a pochi passi che possono usufruire di nuovi spazi di sosta, a disposizione dei residenti e dei loro ospiti, di facile e comodo accesso oltre che tecnicamente ed esteticamente consoni alla destinazione ed alle necessità della zona.Di conseguenza il posteggio dà luogo ad un vantaggio che è particolare poiché si riflette su una cerchia ben determinata di abitanti che traggono un beneficio specifico maggiore rispetto a quello della collettività. Esso è inoltre di natura economica poiché lesperienza insegna che per un fondo edificabile, ed a maggior ragione se già edificato, la presenza di un parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze è un fattore rivalutante (TF 18.6.2007 N. 2P.264/2006 in re Comune di __________ c. 5.3).Nel principio lassoggettamento del mapp. no. 520 al contributo di miglioria è dunque fondato.
4.4.1. I ricorrenti sostengono che il prelievo di contributi di miglioria non si giustifica, ed anzi dà luogo ad un cumulo illegale di tasse poiché il posteggio è già finanziato mediante i contributi sostitutivi e le tasse duso riscosse con il parchimetro.4.2. Giusta lart. 1 cpv. 2 LCM lente pubblico può prescindere dal prelievo di contributi di miglioria, con il consenso del Consiglio di Stato, qualora il finanziamento dellopera fosse adeguatamente garantito da altri tributi.Considerato che la LCM è una legge quadro, il legislatore ha così posto una riserva a favore di quelle leggi speciali che disciplinano il prelievo di contributi nellambito di uno specifico contesto. Più particolarmente sono norme speciali quelle che prevedono limposizione di contributi di miglioria per la costruzione delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione (art. 96 ss LALIA), per le opere pubbliche eseguite da Consorzi (art. 5 Legge sui consorzi) o per il raggruppamento dei terreni (art. 40 Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni). Perciò quando una fattispecie rientra nel campo di applicazione di una legge speciale la LCM non è applicabile (Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990, in RDAT II-1993 p. 313).Una tale riserva non può valere né per i contributi sostitutivi né per le tasse duso.4.3. I contributi sostitutivi sono percepiti, per definizione, in sostituzione della prestazione reale e cioè quando i proprietari dimmobili non adempiono, per contingenze, allobbligo primario di dotare i loro stabili dei posteggi privati necessari secondo le norme di PR. I contributi sostitutivi non danno diritto né alluso di posteggi pubblici né ad altre controprestazioni dellente pubblico. Essi compensano il vantaggio che rappresenta per lassoggettato la dispensa dallobbligo primario, vantaggio che equivale sostanzialmente ai costi di costruzione risparmiati da cui va però dedotta la diminuzione di valore risultante dalla mancanza di posteggi sul sedime (TF 18.6.2007 N. 2P.264/2008 in re Comune di __________ c. 5.2.; RDAT II-1996 no. 22; Scolari, Commentario, 1996, no. 277; Scolari, Tasse e contributi di miglioria, CFPG 2005, no. 150 ss).I contributi di miglioria hanno invece finalità ben differenti essendo percepiti quale contropartita ad una prestazione dellente pubblico e proporzionalmente ad un vantaggio che supera il semplice risparmio dei costi di costruzione di un posteggio privato. Pertanto i contributi di miglioria possono essere prelevati indipendentemente ed in aggiunta ai contributi sostitutivi (TF 18.6.2007 N. 2P.264/2008 in re Comune di __________ c. 5.2).4.4. I parchimetri sono provvedimenti volti a regolamentare il traffico e ad incoraggiare una certa rotazione tra gli utenti. Le tasse di stazionamento prelevate mediante parchimetri sono cosiddette tasse di controllo che lutente paga a retribuzione dei costi di posa, sorveglianza e manutenzione del parchimetro (DTF 112 Ia 39 c. 2b, c; Zbl 1988 p. 219). Esse si differenziano dal contributo di miglioria nella misura in cui non compensano un vantaggio particolare, sono riscosse solo in occasione delluso effettivo del parcheggio e non soggiacciono al principio della copertura dei costi (Blumer, op. cit., p. 14, 24; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 110 B IV e VI; DTF 100 Ia 131 c. 6c).Ciò considerato la natura stessa dei contributi di miglioria e della tassa di stazionamento fa si che questi tributi non si escludano a vicenda ma che possano essere prelevati cumulativamente: il contributo per la costruzione del posteggio mentre la tassa ripagherà i costi di posa e desercizio del parchimetro. Leccedenza che dovesse risultare dalla riscossione della tassa potrà eventualmente coprire anche i costi di manutenzione del posteggio.Ciò detto va comunque rilevato che la futura posa di un parchimetro era circostanza nota perché esplicitamente menzionata nel preventivo di spesa sottoposto al Consiglio Comunale (cfr. MM 3/97 cit.) la cui risoluzione, come detto, non è stata impugnata.
5.5.1. I ricorrenti contestano il piano del perimetro in quanto fissato in modo troppo restrittivo; a loro avviso dovrebbe essere ampliato alla zona commerciale di __________ e __________ come pure ai fondi posti lungo il lato orientale di Via __________.5.2. Lart. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con leventuale suddivisione in classi di vantaggio.Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono un effettivo vantaggio particolare dallopera e che, per questo motivo, sono assoggettati al contributo di miglioria.La delimitazione del piano, che compete alMunicipio(RDAT I-1994 no. 7), dipende da un apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio cit., ad art. 10 p. 22) e comporta unanalisi di complessa attuazione, non da ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad accennare alla facoltà di suddividere il comprensorio in classi di vantaggio. Si dovrà dunque ponderare le caratteristiche dellopera (funzionalità, concrete possibilità duso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del contributo, nel perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., p. 95; Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, p. 46 ss).Considerato che in tema di contributi di miglioria, e quindi anche nel tracciare il comprensorio imponibile, lente pubblico gode di un ampio margine di autonomia, il riesame da parte del Tribunale non può avvenire che con un certo riserbo nellottica dei diritti costituzionalmente garantiti.5.3. Il posteggio di Via __________ ha una disponibilità di 29 posti auto di cui 1 è riservato a persone portatrici di handicap mentre altri 2 dispongono di un erogatore di elettricità gratuito per vetture elettriche. Il piano del perimetro è delimitato ad est da Via __________ e si estende verso ovest includendo i fondi ubicati ad una distanza (veicolare) massima di ml 170.E risaputo che la scelta di un posteggio dipende prevalentemente dalla sua vicinanza alla destinazione che lutente intende raggiungere: più il posteggio è lontano e meno sarà attrattivo. Ora, anche considerando che larea centrale di __________ non è particolarmente vasta, Via __________ può apparire per certi versi decentrata rispetto alla zona commerciale di __________ e __________ essendo ubicata già verso luscita della città e disponendo di commerci e servizi autonomi. Il fatto di porre gli assi stradali principali di Viale __________ e Via __________ quali limiti del perimetro è quindi dettato dal buon senso ritenuto che il posteggio non esercita di fatto unattrattiva particolare se non per gli abitanti del quartiere o gli utenti motorizzati che vi sono diretti e ne conoscono lesistenza. Le proprietà immobiliari che i ricorrenti vorrebbero incluse nel perimetro (doc. C), specie quelle ubicate attorno a Viale __________ e ad est di Via __________, sono già abbondantemente servite dai posteggi esistenti in __________, Piazzetta __________, Via __________ e Via __________ come pure dai posteggi annessi al cimitero ed al mercato coperto. Per questa categoria di utenti il posteggio di Via __________ non rappresenta altro, semmai, che una soluzione di ripiego cosicché il vantaggio non può essere definito specifico ma si confonde piuttosto con quello collettivo.Pertanto nel complesso il piano del perimetro non è contrario al principio della parità di trattamento.
6.6.1. Giusta lart. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).Poiché lentità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi ammette lapplicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dallesperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono nelladoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5).Lente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nellambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i fondamentali principi della proporzionalità e dellequivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).6.2. I ricorrenti contestano i criteri di ripartizione del contributo poiché portano ad un risultato arbitrario.6.3. Stando al prospetto pubblicato la ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base di vari parametri.In primo luogo il Comune ha applicato un fattore distanza che considera la distanza tra il posteggio e laccesso ai singoli fondi con un limite massimo di 170 ml.Secondariamente ha applicato un fattore posteggi che traduce il rapporto tra il numero di posteggi esistenti ed il fabbisogno necessario di posteggi secondo le norme di PR considerando il numero di posteggi in esubero e di quelli mancanti. Il numero di posteggi necessari è stato calcolato sulla base della superficie utile lorda effettiva (fattore SUL esistente).E fin qui, nel principio, il calcolo è condivisibile. In effetti i proprietari hanno lobbligo di eseguire i posteggi necessari conformemente alla destinazione duso dei loro immobili. Di conseguenza quando lopera imposta è un posteggio pubblico loggettiva necessità duso in funzione delledificio esistente costituisce un criterio essenziale per valutare la rilevanza dei singoli vantaggi. In questottica è imprescindibile considerare il numero di posteggi privati esistenti (TF 18.6.2007 N. 2P.264/2006 in re Comune di __________
c. 5.3).Sia aggiunto, per completezza, che il tema del fabbisogno dei posteggi privati necessari è attualmente disciplinato dal Regolamento cantonale posteggi privati del 14.6.2005 (Rcpp), normativa che in concreto è tuttavia inapplicabile poiché è entrata in vigore solo il 1°.1.2006 ossia posteriormente alla pubblicazione del prospetto. Stando alla legislazione previgente, in vigore nel 1999, la regolamentazione dei posteggi doveva essere prevista nelle NAPR (art. 29 cpv. 1 let c LALPT) e nel Comune di __________ lart. 49 cpv. 2 NAPR dispone che per determinare il numero minimo di posti auto ilMunicipioapplica la norma VSS 641 400.6.4. Quale ulteriore fattore di ripartizione il Comune ha inserito la superficie dei singoli fondi, tuttavia omettendo di applicare alla stessa lindice di sfruttamento.Ora, il fatto di prescindere dallindice di sfruttamento potrebbe essere ipotizzabile se tutti i fondi imposti fossero inclusi nella medesima zona di utilizzazione poiché, a parità di indici, la differenza sarebbe data (e risulterebbe) dalla superficie dei singoli fondi. Oppure se, pur appartenendo a zone diverse, tutti i terreni fossero già completamente sfruttati dal profilo edilizio poiché in questo caso la SUL esistente determinerebbe la differenza tra i fondi in relazione alleccedenza o alla mancanza di posteggi per ognuno di essi. Tuttavia tali condizioni non si verificano nella fattispecie in esame.Pur tenendo presente che il Tribunale di espropriazione non può imporre ad un Comune determinati criteri di computo piuttosto che altri dovendone rispettare lautonomia (TF 18.6.2007 N. 2P.264/2006 in re Comune di __________ c. 5.1), in concreto il correttivo dato dallindice di sfruttamento doveva essere considerato poiché la legge stessa ne sancisce lapplicazione in presenza di zone a sfruttamento differenziato (art. 8 cpv. 2 LCM; TF 18.6.2007 N. 2P.264/2006 c. 3 in re Comune di __________), ed allinterno del perimetro imposto esistono 3 zone con diverso indice di sfruttamento.Tale lacuna crea una manifesta disparità di trattamento. In particolare, a parità di superficie, i terreni posti nella zona Rs-i (con i.s. 0.9) hanno un interesse al posteggio che è inferiore del 18% ca. a quello dei terreni ubicati nella zona Ri (con i.s. 1.1) per lovvia ragione che, disponendo di potenzialità edificatorie e quindi di una SUL inferiore, hanno una minore necessità di posteggi. Il divario di interesse è ancor più marcato per rapporto alla zona nucleo dove lindice di sfruttamento è invece maggiore (4.0/1.0).Simili differenze vanno necessariamente ponderate nella ripartizione poiché ogni singolo fondo è imponibile solo proporzionalmente al vantaggio effettivamente tratto dallopera. Viceversa nel prospetto in esame non trovano riscontro ed è impensabile di ammettere che siano considerate (anche solo implicitamente) dagli altri fattori poiché questi hanno altre e specifiche finalità.Mancando di un parametro fondamentale il metodo di ripartizione non attua una corretta e sufficiente distinzione tra i fondi inclusi nel perimetro e quindi contravviene ai principi della proporzionalità e della parità di trattamento.
7.7.1. Per costante giurisprudenza una decisione viziata è di regola solo annullabile e raramente è soggetta a nullità: lo sarà se il vizio di cui è affetta è particolarmente grave, se tale vizio è manifestamente o quanto meno agevolmente riconoscibile e se la certezza del diritto non verrebbe seriamente ad essere compromessa nel caso in cui la nullità fosse ammessa. Di norma sono considerati vizi particolarmente gravi taluni errori di procedura. Al contrario, gli errori di merito provocano la nullità dellatto solo quando sono eccezionalmente gravi; ad esempio quando latto in questione diviene in pratica privo deffetto, è insensato o immorale, è completamente sprovvisto di base legale o è desecuzione impossibile (DTF 129 I 361 c. 2.1, 132 II 21 c. 3.1; RDAT I-1996 no. 49 c. 4a).7.2. In concreto il vizio riscontrato non è di ordine formale bensì attinente al merito del prospetto e non appare a tal punto manifesto e grave da imporre lannullamento dellintera procedura. Nondimeno esige la correzione del contributo addebitato al mapp. no. 520 in ragione della disparità di trattamento che ne deriva a danno dei ricorrenti.Affinché i principi della proporzionalità e della parità di trattamento siano pienamente rispettati occorre che il prospetto sia integralmente riformulato. Il Tribunale non dispone, tuttavia, di dati sufficienti per procedere in questa sede alloperazione; in particolare non conosce le potenzialità teoriche di sfruttamento della zona nucleo (specie per rapporto ai fondi imposti che vi sono inclusi) ritenuto che le norme di applicazione del PR prevedono parametri variabili.Di conseguenza, considerato che la stesura del prospetto compete in primis al Municipio (RDAT I-1994 no. 7) e che il contribuente ha diritto al doppio grado di giurisdizione (art. 13 LCM), gli atti sono rinviati al Comune affinché proceda, senza nuova pubblicazione, ad un nuovo calcolo dei contributi fondandosi su un nuovo piano di ripartizione che sarà in gran parte teorico perché privo di effetti concreti per i contribuenti che non hanno impugnato il prospetto ma rispettoso dei principi costituzionali.Il contributo che ne risulterà potrà, se del caso, essere nuovamente contestato nelle forme ed entro i termini sanciti dallart. 13 LCM.
8.Visto lesito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono addebitate in ragione di metà per parte (art. 23 LCM e 31 LPamm.) con lobbligo per il Comune di rifondere parzialmente le ripetibili ai ricorrenti.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia:1. Il ricorso è parzialmente accolto.1.1. Di conseguenza gli atti sono rinviati al Municipio affinché proceda come ai considerandi.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono a carico delle parti in ragione di ½ ciascuna. Il Comune è tenuto a rifondere ai ricorrenti fr. 750.- per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale Federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco