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30.2004.1

Ticino · 2004-01-08 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr                                .

E. 1.1 La decisione _________ _________ 2003 n° _________ /_________ del Dipartimento Istituzioni è annullata.

E. 1.2 Gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico. 2. Non si prelevano né tasse né spese.

E. 2.1 Giusta l'art. 6 cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LALCStr), le autorità giudiziarie sono competenti a giudicare le violazioni alle norme sul traffico punibili in virtù del Codice penale svizzero, nonché le contravvenzioni gravi e i delitti punibili in virtù della LCStr. La Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è invece competente ad istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie (art. 7 LALCStr; art. 4 lett. f RALALCStr 2 marzo 1999, in precedenza art. 3 cpv. 4 RALALCStr 26 ottobre 1985). La Sezione della circolazione trasmette pertanto al Ministero pubblico ed al Magistrato dei minorenni gli atti concernenti: · le violazioni alla norme del traffico punibili in virtù del CP; · i delitti previsti dalla LCStr; · le contravvenzioni elencate dalla LCStr e dalle relative ordinanze, nei casi in cui sia prevista l'applicazione di una pena privativa della libertà oppure qualora siano in concorso con un delitto (in precedenza art. 49 cpv. 2 e 3 RALALCStr 26.10.1985). L'art. 6 LALCStr va interpretato nel senso che, nell'ambito delle infrazioni punibili a norma dell'art. 90 cfr. 1 LCStr, debba essere effettuata una distinzione tra contravvenzioni gravi e contravvenzioni non gravi e che solo per queste ultime sia competente a giudicare la Sezione della circolazione.

E. 2.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di violazione dei limiti di velocità, il conducente, che in abitato supera di 25 km/h o più la velocità massima consentita, si rende di principio colpevole di un'infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero di un delitto (DTF 123 II 39 cons. 1c e rimandi; 123 II 105 cons. 2a e rimandi).

E. 3 Intimazione a: Sezione della circolazione, Camorino, _________ _________, _________ Avv. _________ _________, _________, _________ Ministero pubblico, Lugano Il presidente: Il cancelliere:

E. 3.1 In concreto, l'autorità dipartimentale ha rimproverato al ricorrente di aver circolato ad una velocità di 81 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), superando quindi di 31 km/h il limite di 50 km/h ivi vigente. Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale l'infrazione in esame va indubbiamente considerata, se confermata, come grave violazione delle regole della circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero un delitto ai sensi della predetta legislazione. Competente a esaminare e a giudicare la fattispecie in esame è pertanto il Ministero pubblico e non la Sezione della circolazione, secondo quanto disposto dai ricordati art. 6 cpv. 1 LALCStr e 47 cpv. 2 RALCStr. Spetterà al magistrato competente decidere se la misurazione operata tramite radar è o meno corretta.

E. 3.2 Il ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti trasmessi al Ministero pubblico. Per questi motivi                 visti gli art. 32 cpv. 2  e 90 cifra 1 e 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC, 6, 7 LALCStr, 4 lett. f, 47 cpv. 2 RLALCStr, 1 segg. LPContr; dichiara e pronuncia:                1. Il ricorso è accolto.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Il Presidente della Pretura Penale 08.01.2004 30.2004.1 Tessin Il Presidente della Pretura Penale 08.01.2004 30.2004.1 Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.01.2004 30.2004.1

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 30.2004.1/pg 34952/004 Bellinzona 8 gennaio 2004 Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar sedente con per statuire sul ricorso _________  _________ 2003 presentato da _________ _________, _________, (patrocinato dall'avv. _________ _________, _________) contro la decisione _________ _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, letti ed esaminati gli atti, ritenuto                             in fatto A. Con decisione _________ _________ 2003, n° _________ /_________, il Dipartimento delle Istituzioni ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 500.-, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi: "alla guida del veicolo TI _________ ha circolato nell'abitato di _________ a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti. Velocità accertata con apparecchio radar: 86 km/h. Velocità punibile dedotta la tolleranza: 81 km/h." Fatti accertati l'_________ _________ 2003 in territorio di _________. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv.1, 32 cpv.2  e 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv.1 lit.a ONC e 22 cpv.1 OSStr. B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale _________ _________ si aggrava ora davanti alla Pretura penale, chiedendone l'annullamento. Delle argomentazioni addotte si dirà, per quanto necessario, nel seguito. considerato in diritto 1. Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr                                . 2. 2.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LALCStr), le autorità giudiziarie sono competenti a giudicare le violazioni alle norme sul traffico punibili in virtù del Codice penale svizzero, nonché le contravvenzioni gravi e i delitti punibili in virtù della LCStr. La Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è invece competente ad istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie (art. 7 LALCStr; art. 4 lett. f RALALCStr 2 marzo 1999, in precedenza art. 3 cpv. 4 RALALCStr 26 ottobre 1985). La Sezione della circolazione trasmette pertanto al Ministero pubblico ed al Magistrato dei minorenni gli atti concernenti: · le violazioni alla norme del traffico punibili in virtù del CP; · i delitti previsti dalla LCStr; · le contravvenzioni elencate dalla LCStr e dalle relative ordinanze, nei casi in cui sia prevista l'applicazione di una pena privativa della libertà oppure qualora siano in concorso con un delitto (in precedenza art. 49 cpv. 2 e 3 RALALCStr 26.10.1985). L'art. 6 LALCStr va interpretato nel senso che, nell'ambito delle infrazioni punibili a norma dell'art. 90 cfr. 1 LCStr, debba essere effettuata una distinzione tra contravvenzioni gravi e contravvenzioni non gravi e che solo per queste ultime sia competente a giudicare la Sezione della circolazione. 2.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di violazione dei limiti di velocità, il conducente, che in abitato supera di 25 km/h o più la velocità massima consentita, si rende di principio colpevole di un'infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero di un delitto (DTF 123 II 39 cons. 1c e rimandi; 123 II 105 cons. 2a e rimandi). 3. 3.1. In concreto, l'autorità dipartimentale ha rimproverato al ricorrente di aver circolato ad una velocità di 81 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), superando quindi di 31 km/h il limite di 50 km/h ivi vigente. Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale l'infrazione in esame va indubbiamente considerata, se confermata, come grave violazione delle regole della circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero un delitto ai sensi della predetta legislazione. Competente a esaminare e a giudicare la fattispecie in esame è pertanto il Ministero pubblico e non la Sezione della circolazione, secondo quanto disposto dai ricordati art. 6 cpv. 1 LALCStr e 47 cpv. 2 RALCStr. Spetterà al magistrato competente decidere se la misurazione operata tramite radar è o meno corretta. 3.2. Il ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti trasmessi al Ministero pubblico. Per questi motivi                 visti gli art. 32 cpv. 2  e 90 cifra 1 e 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC, 6, 7 LALCStr, 4 lett. f, 47 cpv. 2 RLALCStr, 1 segg. LPContr; dichiara e pronuncia:                1. Il ricorso è accolto. 1.1 La decisione _________ _________ 2003 n° _________ /_________ del Dipartimento Istituzioni è annullata. 1.2 Gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico. 2. Non si prelevano né tasse né spese. 3. Intimazione a: Sezione della circolazione, Camorino, _________ _________, _________ Avv. _________ _________, _________, _________ Ministero pubblico, Lugano Il presidente: Il cancelliere: