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30.2004.141

imposizione di contributi di miglioria per la costruzione di una strada di PR (decisione parzialmente modificata dal TF con sentenza 19 ottobre 2006)

Ticino · 2006-02-03 · Italiano TI
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 3.1 Giusta l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2), con la facoltà di applicare fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM). Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate, ferma restando, in sede ricorsuale, la verifica in relazione al singolo caso concreto (Messaggio cit., p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5). In quest’ottica, poiché l’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47), il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (Messaggio cit., p. 20-21; DTF 110 Ia 205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997 no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).

E. 3.2 In concreto posta la spesa determinante totale (art. 6 LCM) di fr. 599'830.-, la quota imponibile del 35% corrisponde a fr. 210'000.-. Secondo quanto enunciato nel prospetto la ripartizione del prelevabile è avvenuta sulla base della superficie totale dei fondi indicata nei registri provvisori di RT e del criterio dell’interesse all’opera integrato con un fattore di correzione. L’operazione è opinabile sotto vari aspetti. Anzitutto perché, contrariamente a quanto sostenuto, l’analisi di dettaglio del prospetto svela che non per tutte le particelle è stata considerata la superficie totale. Con riferimento ai terreni edificabili o edificati si evince, in particolare, che il sedime occupato dai fabbricati esistenti è stato tralasciato per i mapp. no. 244 e 246 (fattore interesse e correttivo 0), mentre è stato computato per i mapp. no. 271, 247 e 250 oltre che per i mapp. no. 248 e 1274 che ospitano semplici costruzioni accessorie. Tale conteggio non è motivato né è spiegabile per deduzione e quindi, alla luce dell’art. 8 cpv. 2 LCM, crea un’ingiustificata disparità di trattamento. In secondo luogo perché è stata utilizzata la sola superficie del fondo trascurando l’indice di sfruttamento e quindi la superficie utile lorda (SUL). L’omissione potrebbe non avere alcuna rilevanza se i fondi inclusi nel perimetro fossero tutti soggetti al medesimo regime edilizio ma in concreto non lo sono. In particolare il riparto ne soffre già solo per il fatto che per le particelle escluse dalla zona residenziale Rsi avrebbe dovuto essere considerata solo la superficie necessaria per l’edificazione delle costruzioni esistenti (cfr. RDAT I-1999 no. 42 c. 4.2). In terzo luogo il calcolo è fondato su un coefficiente unico, quello dell’interesse, associato esclusivamente all’accessibilità diretta dei fondi dalla strada. Si tratta quindi di un criterio generico, oltretutto esposto al rischio di apprezzamenti soggettivi, che nella sua applicazione pratica comporta inevitabilmente un appiattimento del conteggio poiché non è affiancato o controbilanciato da elementi di ponderazione specifici che potrebbero concorrere a meglio qualificare i fondi singolarmente (cfr. Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 305 ss). Un ultimo appunto va mosso, infine, al piano del perimetro. In effetti ponendo l’accessibilità diretta alla strada quale unico elemento caratterizzante, la delimitazione del piano è incompatibile con uno dei due obiettivi dell’opera ossia quello di offrire un accesso veicolare alla parte alta del nucleo. Di conseguenza delle due l’una: o questo scopo è solo apparente – ma allora non avrebbe dovuto figurare nel MM ed il perimetro avrebbe dovuto essere circoscritto alla sola zona residenziale effettivamente urbanizzata – oppure è reale ed in questo caso, per essere concretizzato, i limiti del comprensorio imposto avrebbero dovuto includere, almeno per una certa superficie, anche il nucleo eventualmente con una riduzione del contributo progressiva e proporzionale alla distanza dall’opera. In quest’ottica, considerate le possibilità di sfruttamento ed a fronte della funzionalità dell’opera, il trattamento diverso riservato a superfici boschive alquanto estese (incluse) rispetto agli orti (esclusi) non è dunque giustificabile. A corollario di queste considerazioni critiche di ordine generale vanno poi rilevati errori o imprecisioni di calcolo là dove, singolarmente, sono stati applicati criteri di dubbia valenza. Ad esempio, il fattore di correzione 1 per il mapp. no. 1274 è sproporzionato ed iniquo se paragonato a quello del mapp. no. 278 (0.7) ritenuto che i fondi presentano una morfologia perfettamente simile e quantomeno problematica e che i rispettivi proprietari dovranno assumersi in modo analogo importanti oneri per creare un accesso veicolare. Parimenti il fattore interesse 1 riconosciuto, ad esempio, ai mapp. no. 275, 269 o 266, che già erano serviti dal primo tratto stradale, non è proporzionato se si considera che lo stesso coefficiente è stato applicato anche ai fondi che non avevano alcun accesso prima della costruzione del secondo tratto; in tale ambito i rispettivi fattori di correzione non bastano a distinguere i fondi poiché si rivelano confusi: mal si comprende, segnatamente, il correttivo 1.10 applicato indistintamente ai mapp. no. 277, 276, 268 e 264 quando la percorrenza è diversa. In sostanza il quadro generale non solo è indicativo di una certa schematizzazione ma addirittura denota una semplificazione all’eccesso priva di rigore e tale da creare lacune incolmabili in questa sede. Infatti, al di là che al Tribunale non competente di rielaborare ex novo tutto il prospetto, qualsiasi tentativo di correggere anche solo i contributi contestati significherebbe aggravare le disparità di trattamento non solo tra i ricorrenti ma anche rispetto agli altri contribuenti. Stando così le cose i contributi devono essere annullati.

E. 4 L’addebito della tassa di giustizia e delle spese segue la soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.). Poiché il ricorrente non si è avvalso della consulenza di un legale non si assegnano ripetibili.

Dispositiv
  1. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono carico del Comune di M__________. Non si assegnano ripetibili.
  2. La presente decisione e definitiva.
  3. Intimazione a: - - per il Tribunale di espropriazione la Presidente                                                                                                     Il segretario giudiziario Margherita De Morpurgo                                                                                   Enzo Barenco
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.30.2004.141

LCM 47/04

Lugano

3 febbraio 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Giancarlo Fumasoli

ing. Argentino Jermini

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sul ricorso presentato in data 25 ottobre 2004 da

RI 1

contro

la decisione su reclamo emessa il 6 ottobre 2004 dal Municipio di M__________, nell'ambito della procedura d’imposizione di contributi di miglioria per la costruzione della strada di PR "B__________ ",relativamente ai mapp. no. 243, 247, 248 e 263 di M__________,

richiamato l’inc. no. 39/03 del Tribunale di espropriazione concernente la procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione per la realizzazione della strada “B__________”,

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

consideratoin fatto e in diritto

1.1.1. Il Comune di M__________ è promotore delle opere di costruzione del secondo tratto della strada di PR denominata “B__________” che si snoda a monte della casa comunale ed il cui sedime è stato assegnato al Comune nell’ambito della procedura di raggruppamento terreni (RT) svoltasi nella seconda metà degli anni ’90.Il Consiglio Comunale ha stanziato il credito per la realizzazione dell’opera ed ha ratificato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 35% della spesa nel corso della seduta del 29.4.2002 (MM 1/2002 del 25.3.2002); un credito supplementare è stato concesso il 30.6.2004 (MM 5/2004 del 3.5.2004).Il Tribunale di espropriazione ha approvato il progetto definitivo e risolto mediante stralcio le procedure espropriative, limitate all’occupazione temporanea dei terreni confinanti per ragioni di cantiere, con decreti del 7.11.2003 (inc. no. 39/03).1.2. Il Municipio di M__________ ha avviato la procedura d’imposizione di contributi di miglioria per l’opera eseguita pubblicando il prospetto dal 30.3 al 28.4.2004 (FU 26/2004 del 30.3.2004) ed inviando un avviso personale ai soggetti imposti.RI 1 è proprietario dei mapp. no. 243, 247, 248 e 263 ed in tale veste è stato assoggettato al pagamento dei seguenti contributi di miglioria:mapp. no. 243                   fr.     14’756.-mapp. no. 247                   fr.       2’622.-mapp. no. 248                   fr.       1’302.-mapp. no. 263                   fr.       2’802.-Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dall’esecutivo comunale con risoluzione del 6.10.2004.Da ciò il ricorso in esame nel quale l’insorgente solleva vari motivi di impugnazione che saranno ripresi nel seguito dell’esposizione.Il Comune, con risposta 6.1.2005, postula la reiezione del gravame.All’udienza del 20.11.2005 le parti hanno confermato le rispettive tesi e domande.

2.2.1. Affinché sia imponibile l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio concernente la nuova LCM del 13.6.1984, p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter, Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991 no. 64, II-1998 no. 29).Il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio cit., p. 16-17).In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, 1993, no. 467 e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b9.2.2. La strada B__________ si biforca dalla strada cantonale ad ovest del nucleo vecchio di M__________ e serve una zona a tratti piuttosto impervia posta a monte della casa comunale e catalogata a PR come residenziale semi-intensiva. Il primo tratto della strada che è compreso tra l’imbocco ed il mapp. no. 274 e che misura all’incirca 150 ml, è già stato realizzato alla fine degli anni ‘80.Qui soggetto al prelievo di contributi di miglioria è il prolungamento della strada fino al confine orientale del mapp. no. 249.Nel PR vigente al momento della pubblicazione del prospetto dei contributi, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione dell’11.7.2000, la strada B__________ è segnata come strada di servizio (cfr. piano del traffico); per quanto possa qui interessare, le varianti approvate in data 12.10.2005 non ne hanno modificato l’assetto.Sono due gli scopi dichiarati dell’opera che, vista la quota imponibile del 35%, ha connotazione di urbanizzazione generale (art. 3 cpv. 2, 7 cpv. 1 LCM). Il primo è di aprire una zona residenziale assai pregiata favorendone l’edificazione con nuove abitazioni primarie. Il secondo è di assicurare un nuovo accesso carrozzabile alla parte alta del nucleo di M__________ C__________ (cfr. MM 1/2002).Il tratto stradale è stato interamente costruito a nuovo sostituendo un sentiero su proprietà private gravate da un diritto di passo pubblico pedonale (cfr. doc. fotografica). Esso è la continuazione del tratto esistente e quindi mantiene linearmente un calibro di 3 ml snodandosi su un percorso di 260 ml che peraltro comprende, verso la sua parte terminale, una piazza di giro (tra i mapp. no. 264 e 249) ed un posteggio per 4 vetture (al mapp. no. 249). Il progetto prevede la realizzazione di tutte le infrastrutture, ossia la canalizzazione per le acque luride, la tombinatura con tubazione separata, la condotta per l’acqua potabile e l’illuminazione nonché, in superficie, la preparazione del sottofondo e la posa della pavimentazione con miscela bituminosa. Esso è completato, infine, con un intervento di premunizione al riale B__________ e cioè con la pulizia ed il consolidamento dei muri d’argini (cfr. relazione tecnica e piani inc. no. 39/03; MM 1/2002).L’intervento non solo risponde a criteri tecnicamente ottimali, sicuri ed esteticamente decorosi, ma ha pure creato le premesse per l’edificazione della maggior parte dei fondi serviti (accesso carrabile ed infrastrutture) e quindi per uno sfruttamento conforme alla loro destinazione (cfr. art. 19 e 22 LPT; art. 67 cpv. 2 let. b, tt cpv. 1 LALPT).2.3. Per quanto concerne il mapp. no. 243 le rimostranze del ricorrente non toccano il principio dell’imposizione bensì soltanto la quantificazione del contributo. L’argomento sarà quindi affrontato nel capitolo dedicato al riparto (consid. 3).Viceversa egli contesta e nega che le part. no. 247, 248 e 263 abbiano conseguito un qualsiasi vantaggio dall’attuazione dell’opera. Inoltre il Comune sarebbe incorso in un’evidente disparità di trattamento laddove ha incluso nel perimetro solo i confinanti con la nuova strada trascurando che anche i terreni della parte alta del nucleo traggono un beneficio.2.4. La problematica va introdotta riassumendo innanzitutto la situazione pianificatoria dei mapp. no. 247 e 248 che, a differenza di quasi tutti gli altri fondi inclusi nel perimetro, non appartengono alla zona residenziale semi intensiva (Rsi).In base al PR del 1977 la part. no. 247 – che prima del RT formava insieme alla 246 il mapp. no. 638 – era edificabile mentre la part. no. 248 non lo era. Nell’ambito della revisione del PR, che si sovrappose alla procedura di RT, questi fondi furono coinvolti in un progetto che prevedeva la definizione di comparti edificabili per il completamento del tessuto edilizio tradizionale e che comprendevano alcune aree degli orti tradizionali; il Comune proponeva l’attribuzione dei due terreni alla zona edificabile.Il Consiglio di Stato annunciò l’intenzione di non approvare il progetto pianificatorio ed invitò i diretti interessati ad esprimersi (cfr. ris. 2291 dell’11.7.2000 p. 18-23 e disp. 5). Quindi, preso atto delle loro osservazioni e dichiarata come sovrabbondante la zona edificabile, ammise l’edificabilità per il solo mapp. no. 638 poiché nel frattempo era stato edificato, mentre per il resto ingiunse al Comune di adottare le opportune rettifiche (cfr. ris. no. 1547 del 3.4.2001

p. 3, 15 e 16).Una delle conseguenti varianti ha definitivamente attribuito il mapp. no. 247 alla zona nucleo ed il mapp. no. 248 alla zona ambienti agricoli integrati ai contesti dei nuclei; tali azzonamenti non sono stati impugnati dal proprietario (ris. no. 4784 del 12.10.2005 e piano delle zone edificabili).Mapp. no. 247Il fondo, ubicato alla fine della strada, è in forte declivio, misura 126 mq ed ospita una costruzione in mattoni di cemento grezzo che occupa 22 mq; l’area restante è prativa. La proprietà è raggiungibile dal nucleo attraverso un viottolo piuttosto ripido e dissestato (mapp. no. 41); quest’ultimo serve un comprensorio terrazzato che forma una sorta di cuscinetto rispetto alle prime costruzioni del nucleo e che è prevalentemente occupato da una serie di piccoli orti.Secondo il PR la particella appartiene alla zona nucleo ed è quindi soggetta al relativo piano particolareggiato (art. 17 pto. 1.1. NAPR) nel quale la costruzione al mapp. no. 247 è marcata come edificio esistente ricostruibile con eventuale maggiore superficie occupata nell’ambito di un intervento di riordino planivolumetrico, mentre il sedime prativo è da lasciarsi libero da costruzioni principali (cfr. piano particolareggiato). La normativa non contempla indici edificatori (di sfruttamento e di occupazione) e rinvia genericamente ad una valutazione che il Municipio dovrebbe effettuare nel singolo caso specifico qualora si presentasse l’eventualità di una maggiore estensione della superficie occupata (art. 17 pto. 3.2. NAPR). Nondimeno pone alcune prescrizione edilizie che individuano gli obiettivi minimi da perseguire (art. 17 pto. 3.2. NAPR), indicano l’altezza massima ammessa di m 10.50 e le distanze da rispettare (art. 17 pto. 3.2.) ed autorizzano la possibilità di computare parzialmente gli spazi liberi (art. 17 pto. 4.2. NAPR).Pur considerando che, per effetto del citato rinvio, l’edificazione non potrebbe quindi che essere verificata al momento della progettazione effettiva, concretamente le predette normative ammettono uno sfruttamento intensivo del terreno al tal punto che quest’ultimo è destinabile alla costruzione di un’abitazione.E’ opinione del ricorrente che, siccome la particella non confina direttamente con l’opera, essa non risponderebbe al criterio adottato dal Comune per la delimitazione del perimetro e che quindi debba essere esonerata.Il prospetto dei contributi specifica che “il perimetro racchiude unicamente i fondi che hanno un accesso diretto alla strada”. Per il mapp. no. 247 il requisito può dirsi adempiuto nella misura in cui, senza essere perfettamente attiguo, il fondo è ubicato al termine del tracciato stradale, ne è separato da una distanza irrisoria (soli 4/5 m) e vi ha un accesso diretto. Una situazione, questa, del tutto simile a quella del soprastante mapp. no. 250 il cui fronte stradale non confina non l’opera. Pertanto l’argomento legato alla distanza non è invalidante.D’altra parte, considerato che in passato la proprietà era raggiungibile da ovest soltanto attraverso un sentiero gravato da un diritto di passo pubblico, e dal nucleo attraverso il viottolo al mapp. no. 41, la nuova opera, che costituisce l’unico accesso veicolare, rappresenta indubbiamente un vantaggio specie a fronte della sfruttabilità a fini edilizi del terreno.Il ricorrente sostiene pure che l’esclusione dal perimetro di altre particelle site nella parte alta del nucleo, che nondimeno beneficerebbero dell’opera, costituisca una disparità di trattamento.Vi è disparità di trattamento quando l’autorità amministrativa dà luogo a discriminazioni arbitrarie ossia quando, senza motivi ragionevoli, tratta allo stesso modo situazioni diverse tra loro oppure tratta differentemente situazioni similari (DTF 121 II 198 c. 4a, 123 I 1 c. 6a, 123 II 9 c. 3a, 125 I 166 c. 2a).In concreto si censura l’esonero delle “abitazioni del nucleo”, rispettivamente di “innumerevoli altri stabili agricoli situati nelle vicinanze della strada”, senza specificare quali siano gli oggetti presi a paragone e senza indicare in che cosa consistano, al di là della posizione geografica, le pretese similitudini di cui l’estensore del perimetro non avrebbe tenuto conto. Sotto questo profilo e per quanto riferita al mapp. no. 247, la contestazione si rivela dunque troppo generica e non permette un confronto puntuale e realistico.Ciò nonostante, come ancora si vedrà nel capitolo dedicato al riparto, la critica non è del tutto priva di fondamento se esaminata alla luce dei criteri che, complessivamente, sono alla base del prospetto pubblicato.Mapp. no. 248 e 263Il mapp. no. 248 è anch’esso ubicato al termine della strada di fronte al mapp. no. 247 e ad una quota superiore rispetto al viottolo al mapp. no. 41. Si tratta di un terreno terrazzato sostenuto da muri a secco e per lo più prativo che misura 626 mq ed ospita un pollaio di 16 mq oltre che un prefabbricato in legno per attrezzi; lungo il muro di sostegno verso il mapp. no. 41 è messo a dimora un filare di viti.La zona di appartenenza del mapp. no. 248 è utilizzata con funzioni ricreative e di svago oltre che per piccole coltivazioni e comprende le aree degli orti situati antro il perimetro del nucleo dove la conduzione agricola è determinante per la protezione e la valorizzazione del nucleo stesso (art. 19 NAPR). La normativa rinvia, per quanto riguarda le sole costruzioni esistenti, all’art 17 NAPR (art. 19 let. c NAPR): se ne desume che sul mapp. no. 248 non sono ammesse nuove costruzioni salvo quelle accessorie con un’estensione max. di 6 mq ed un’altezza max. di m 2.30 (NAPR 17 pto. 4.4). Di fatto sono quindi autorizzati unicamente lo sfruttamento agricolo e piccoli depositi per attrezzi o stalle per animali da cortile: né più né meno dell’uso attuale del fondo.Dal canto suo il mapp. no. 263, come tutta la fascia a monte del nucleo di M__________, appartiene alla zona forestale ed in effetti è interamente costituito da superficie boschiva alquanto ripida ed a tratti rocciosa.Il ricorrente contesta che l’opera abbia influito in modo significativo sull’urbanizzazione dei due fondi.A giusta ragione.In effetti il vantaggio particolare presuppone una correlazione diretta tra la funzionalità dell’opera soggetta a contributi e le possibilità di sfruttamento del fondo imposto. Ora, visti sia lo statuto pianificatorio sia la destinazione attuale dei mapp. no. 248 e 263 e considerato che qualsiasi ipotesi di miglior uso è esclusa, sarebbe irragionevole concludere che i fondi abbiano tratto un beneficio. Ammettere il contrario significherebbe privilegiare considerazioni puramente accademiche e quindi prive di concretezza, oltre che inopportune, a dispetto dei principi che governano il prelievo di contributi di miglioria ed in base ai quali il vantaggio dev’essere non solo particolare, bensì anche economico e realizzabile o, quantomeno, tradursi in un alleggerimento da oneri (cfr. Reitter, op. cit., p. 59-60). A fronte delle possibilità d’uso assai limitate dei fondi tale requisito non è adempiuto così come non è ravvisabile nemmeno un particolare interesse, sia esso oggettivo o soggettivo, all’opera dal momento che questa non ha influito in alcun modo sullo sfruttamento – ciò a differenza dei fondi assegnati al comprensorio residenziale Rsi per i quali, invece, l’interesse alla strada ed alle sottostrutture è manifesto e l’intervento di traduce di un altrettanto palese guadagno giacché ha creato le premesse per l’edificazione (cfr. art. 19 e 22 LPT; art. 67 cpv. 2 let. b, tt cpv. 1 LALPT).Ne consegue che i contributi di miglioria per i mapp. no. 248 e 263 sono annullati per carenza di vantaggio particolare.

3.3.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2), con la facoltà di applicare fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM).Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate, ferma restando, in sede ricorsuale, la verifica in relazione al singolo caso concreto (Messaggio cit., p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5).In quest’ottica, poiché l’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47), il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (Messaggio cit., p. 20-21; DTF 110 Ia 205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997 no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).3.2. In concreto posta la spesa determinante totale (art. 6 LCM) di fr. 599'830.-, la quota imponibile del 35% corrisponde a fr. 210'000.-.Secondo quanto enunciato nel prospetto la ripartizione del prelevabile è avvenuta sulla base della superficie totale dei fondi indicata nei registri provvisori di RT e del criterio dell’interesse all’opera integrato con un fattore di correzione.L’operazione è opinabile sotto vari aspetti.Anzitutto perché, contrariamente a quanto sostenuto, l’analisi di dettaglio del prospetto svela che non per tutte le particelle è stata considerata la superficie totale. Con riferimento ai terreni edificabili o edificati si evince, in particolare, che il sedime occupato dai fabbricati esistenti è stato tralasciato per i mapp. no. 244 e 246 (fattore interesse e correttivo 0), mentre è stato computato per i mapp. no. 271, 247 e 250 oltre che per i mapp. no. 248 e 1274 che ospitano semplici costruzioni accessorie. Tale conteggio non è motivato né è spiegabile per deduzione e quindi, alla luce dell’art. 8 cpv. 2 LCM, crea un’ingiustificata disparità di trattamento.In secondo luogo perché è stata utilizzata la sola superficie del fondo trascurando l’indice di sfruttamento e quindi la superficie utile lorda (SUL).L’omissione potrebbe non avere alcuna rilevanza se i fondi inclusi nel perimetro fossero tutti soggetti al medesimo regime edilizio ma in concreto non lo sono. In particolare il riparto ne soffre già solo per il fatto che per le particelle escluse dalla zona residenziale Rsi avrebbe dovuto essere considerata solo la superficie necessaria per l’edificazione delle costruzioni esistenti (cfr. RDAT I-1999 no. 42 c. 4.2).In terzo luogo il calcolo è fondato su un coefficiente unico, quello dell’interesse, associato esclusivamente all’accessibilità diretta dei fondi dalla strada. Si tratta quindi di un criterio generico, oltretutto esposto al rischio di apprezzamenti soggettivi, che nella sua applicazione pratica comporta inevitabilmente un appiattimento del conteggio poiché non è affiancato o controbilanciato da elementi di ponderazione specifici che potrebbero concorrere a meglio qualificare i fondi singolarmente (cfr. Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 305 ss).Un ultimo appunto va mosso, infine, al piano del perimetro. In effetti ponendo l’accessibilità diretta alla strada quale unico elemento caratterizzante, la delimitazione del piano è incompatibile con uno dei due obiettivi dell’opera ossia quello di offrire un accesso veicolare alla parte alta del nucleo. Di conseguenza delle due l’una: o questo scopo è solo apparente – ma allora non avrebbe dovuto figurare nel MM ed il perimetro avrebbe dovuto essere circoscritto alla sola zona residenziale effettivamente urbanizzata – oppure è reale ed in questo caso, per essere concretizzato, i limiti del comprensorio imposto avrebbero dovuto includere, almeno per una certa superficie, anche il nucleo eventualmente con una riduzione del contributo progressiva e proporzionale alla distanza dall’opera. In quest’ottica, considerate le possibilità di sfruttamento ed a fronte della funzionalità dell’opera, il trattamento diverso riservato a superfici boschive alquanto estese (incluse) rispetto agli orti (esclusi) non è dunque giustificabile.A corollario di queste considerazioni critiche di ordine generale vanno poi rilevati errori o imprecisioni di calcolo là dove, singolarmente, sono stati applicati criteri di dubbia valenza. Ad esempio, il fattore di correzione 1 per il mapp. no. 1274 è sproporzionato ed iniquo se paragonato a quello del mapp. no. 278 (0.7) ritenuto che i fondi presentano una morfologia perfettamente simile e quantomeno problematica e che i rispettivi proprietari dovranno assumersi in modo analogo importanti oneri per creare un accesso veicolare. Parimenti il fattore interesse 1 riconosciuto, ad esempio, ai mapp. no. 275, 269 o 266, che già erano serviti dal primo tratto stradale, non è proporzionato se si considera che lo stesso coefficiente è stato applicato anche ai fondi che non avevano alcun accesso prima della costruzione del secondo tratto; in tale ambito i rispettivi fattori di correzione non bastano a distinguere i fondi poiché si rivelano confusi: mal si comprende, segnatamente, il correttivo 1.10 applicato indistintamente ai mapp. no. 277, 276, 268 e 264 quando la percorrenza è diversa.In sostanza il quadro generale non solo è indicativo di una certa schematizzazione ma addirittura denota una semplificazione all’eccesso priva di rigore e tale da creare lacune incolmabili in questa sede. Infatti, al di là che al Tribunale non competente di rielaborare ex novo tutto il prospetto, qualsiasi tentativo di correggere anche solo i contributi contestati significherebbe aggravare le disparità di trattamento non solo tra i ricorrenti ma anche rispetto agli altri contribuenti.Stando così le cose i contributi devono essere annullati.

4.L’addebito della tassa di giustizia e delle spese segue la soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.). Poiché il ricorrente non si è avvalso della consulenza di un legale non si assegnano ripetibili.

per questi motivi

richiamata la legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia:1.     Il ricorso è accolto e di conseguenza i contributi di miglioria a carico dei mapp. no. 243, 247, 248 e 263 sono annullati.

2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono carico del Comune di M__________. Non si assegnano ripetibili.

3.     La presente decisione e definitiva.

4.     Intimazione a:

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per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                                                     Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                                                                   Enzo Barenco