Dispositiv
- La tassa di giustizia e le spese in fr. 200.- sono carico dei ricorrenti in solido con lobbligo di rifondere al Comune di S__________ fr. 500.- per ripetibili.
- La presente decisione e definitiva.
- Intimazione a: - - Per il Tribunale di espropriazione La Presidente Il segretario giudiziario Margherita De Morpurgo Enzo Barenco
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2004.132
LCM 24/04
Lugano
14 febbraio 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
arch. Dario Medici
arch. Ferruccio Robbiani
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo sul ricorso presentato in data 14 giugno 2004 da
RI 1
contro
la decisione su reclamo emessa il 18 maggio 2004 dalMunicipiodi S__________, nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria per la sistemazione del primo tratto di Via U__________,relativamente al mappale no. 543 RFD di S__________
letti ed esaminati gli atti, sentite le parti ed assunte le necessarie prove,
richiamato linc. no. 30/2000 di questo Tribunale riguardante lapprovazione del progetto definitivo per le opere di moderazione del traffico in Via U__________,
consideratoin fatto e in diritto
1.1.1. Il Comune di S__________ ha curato i lavori di sistemazione del primo tratto di Via U__________ consistiti, sostanzialmente, nella posa di un nuovo arredo stradale. Il Consiglio Comunale ha stanziato il credito e ratificato il prelievo di contributi di miglioria nellordine del 50% della spesa con risoluzioni del 3.4.2000 e del 7.10.2002 (MM 35/1999 e 13/2002).Il Tribunale di espropriazione ha approvato il progetto definitivo con sentenza del 24.11.2000 (inc. no. 30/2000).1.2. Per le suddette opere ilMunicipioha quindi impostato la procedura di prelievo di contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 25.8 al 25.9.2003 ed inviando un avviso personale ai soggetti imposti.RI 1, quali proprietari del mapp. no. 543, sono stati assoggettati ad un contributo di miglioria di fr. 1'499.95.Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dallesecutivo comunale con risoluzione del 18.5.2004.Da ciò il ricorso in esame nel quale si contesta che lopera abbia procurato un vantaggio particolare al fondo.Con risposta del 14.7.2004 il Comune postula la reiezione del gravame.Alludienza del 20.6.2006 le parti hanno confermato le rispettive tesi e domande.
2.Il Tribunale ha preso atto che il 31.3.2006 la proprietà al mapp. no. 543 è stata ceduta a terzi mediante atto di compravendita (cfr. estratto RF). Il trapasso è qui menzionato per scrupolo di motivazione ma non è decisivo ai fini del giudizio. In effetti posto che a norma dellart. 5 cpv. 2 LCM il contributo è dovuto dal proprietario iscritto come tale a RF alla data di pubblicazione del prospetto e che nel 2003 i ricorrenti erano proprietari della part. no. 543, essi sono soggetti imponibili. Non occorre, peraltro, esaminare i termini dellatto di compravendita ed il particolare se lacquirente si sia assunto lonere di eventuali tributi futuri poiché il debito del contributo è personale e di conseguenza, quandanche fosse stata inserita nel contratto, una simile clausola varrebbe unicamente inter partes e non potrebbe essere opposta al Comune in questa sede (cfr. Knecht, Grundeigentümerbeiträge an Strassen im aargauischen Recht, Diss. 1975, p. 49; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 76).
3.3.1. Affinché sia imponibile lopera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio 2826 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 9 p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter, Les contributions déquipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991 no. 64, II-1998 no. 29).Il vantaggio particolare è presunto quando lopera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne lurbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, laccessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio cit., ad art. 5 p. 16-17).In questottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, 1993, no. 467 e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b9.3.2. Lintervento per il quale sono percepiti i contributi di miglioria interessa Via U__________ fino allincrocio con Via B__________ una strada di accesso al nucleo vecchio di S__________ piuttosto trafficata ed ha lo scopo di migliorare la sicurezza dei pedoni (cfr. MM35/1999 p. 4).In sunto lopera eseguita consiste nella posa di una pavimentazione differenziata in selciato laterale, trasversale e centrale finalizzata ad influenzare la percezione che il conducente ha dello spazio libero con effetto moderatore e deterrente alla velocità eccessiva di circolazione (cfr. relazione tecnica; MM 35/1999).Detto questo, occorre rammentare che un vantaggio particolare non è subordinato necessariamente alla creazione di unopera nuova bensì può anche essere conseguenza del miglioramento di unopera esistente (art. 3 cpv. 4 LCM) ed è ravvisabile, in particolare, nella sistemazione di una strada poiché si riflette positivamente sulla viabilità sia pedonale che veicolare (cfr. Blumer, op. cit., p. 68; Crespi, op. cit., p. 61-62; RDAT II-1998 no. 29
c. 6b).In concreto oltre a conferire un aspetto esteticamente decoroso alla strada, dal profilo funzionale lintervento ha migliorato lagibilità e la percorrenza; ovviamente, trattandosi di una strada allinterno del nucleo, il margine di sicurezza che si vuole e si può raggiungere è il massimo consentito compatibilmente con la situazione dei luoghi e le costruzioni esistenti. Le misure di moderazione rompono la prospettiva della strada con lobiettivo di indurre lautomobilista ad una guida assennata a vantaggio di una maggiore sicurezza sua, degli altri utenti e dei pedoni: è infatti notorio che alla riduzione della velocità fanno riscontro un ampliamento dellorizzonte ottico ed un minore spazio di frenata ciò che, senza garantire immunità totale ai pedoni, limita comunque le virtuali situazioni di pericolo.Sotto questo profilo lopera si traduce dunque in un vantaggio particolare per le proprietà servite tra le quali si annovera anche il mapp. no. 543 direttamente affacciato su Via U__________. Le contestazioni dei ricorrenti riguardano, essenzialmente, i contenuti del progetto ed in quanto tali non sono pertinenti e non sovvertono la presunzione del vantaggio particolare; semmai, avrebbero dovuto essere sollevate nellambito della procedura di approvazione del progetto medesimo. Ad abundantiam sia detto che lintervento non ha modificato in alcun modo la funzionalità della strada, limitandosi a pure migliorie ai sensi dellart. 39a vLstr., motivo per cui non può aver generato alcun aumento del traffico.
4.La tassa di giustizia e le spese sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.).
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia:1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 200.- sono carico dei ricorrenti in solido con lobbligo di rifondere al Comune di S__________ fr. 500.- per ripetibili.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
-
-
Per il Tribunale di espropriazione
La Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco