Dispositiv
- La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili. 3.Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo cantonale, Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione.
- Intimazione a: - - per il Tribunale di espropriazione la Presidente la segretaria giurista Margherita De Morpurgo Annalisa Butti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2004.118
LALIA 10/04
Lugano
9 giugno 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
arch. Giancarlo Fumasoli
ing. Eraldo Pianetti
segretaria giurista
Annalisa Butti
statuendo sul ricorso presentato da
RI 1
contro
la decisione su reclamo emessa il 23 marzo 2004 dal Municipio di __________, nell'ambito della procedura di imposizione di contributi per la realizzazione di opere di canalizzazione,relativamente ai mapp. no. 655 e 405 (quota parte) RFD di __________
letti ed esaminati gli atti, assunte le necessarie prove
consideratoin fatto e in diritto
1.1.1. Con risoluzione del 29.4.2002 lAssemblea Comunale di __________ ora, per aggregazione, Comune di __________ ha adottato il Piano generale di smaltimento delle acque (PGS) ed ha autorizzato il Municipio a prelevare contributi di costruzione nellordine del 60%, cosi come proposto nel Messaggio Municipale del 2.4.2002. In data 20.9.2002 il PGS ha ottenuto lapprovazione della competente Sezione per la protezione dellaria, dellacqua e del suolo.1.2. A norma degli art. 96 e ss della Legge dapplicazione della legge federale contro linquinamento delle acque (LALIA), il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi provvisori di costruzione per le opere di canalizzazione e depurazione delle acque pubblicando il prospetto dal 10.6. al 10.7.2003 previo invio di un avviso personale ai contribuenti.RI 1è proprietaria del mapp. no. 655 e comproprietaria di una quota di 4/20 della coattiva al mapp. no. 405; in tale veste è stata assoggettata al pagamento di un contributo complessivo di fr. 4'394.80.Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con decisione del 23.3.2004.Da ciò il ricorso in esame nel quale, in sintesi, la ricorrente contesta laliquota applicata.Con risposta 23.6.2004 il Municipio chiede la reiezione del gravame.Le parti hanno entrambe rinunciato a comparire alludienza di conciliazione, rimettendosi al giudizio del Tribunale (cfr. scritto 5.11.2009).
2.2.1. Il Comune deve imporre contributi di costruzione per lesecuzione degli impianti comunali e per la partecipazione a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque (art. 55 lett. c, 96 cpv. 1 LALIA). Il prelievo è dobbligo indipendentemente dalla situazione finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in via eccezionali e qualora il costo dellopera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5 LALIA; Rapporto del 13.3.1975 per la nuova legge di applicazione della Legge federale sulla protezione delle acque, in RVGC 1975, XXII, p. 1170).La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio (art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare (art. 100 LALIA). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul consuntivo, non possono superare il 3% del valore di stima.Lammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere inferiore al 60% né superiore all80% del costo effettivo per il Comune. La percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA) mentre allesecutivo compete la delimitazione del comprensorio dimposizione (art. 98 LALIA).Sono soggetti imponibili tutti i proprietari di fondi serviti o che possono essere serviti dallopera come pure i titolari di diritti reali limitati che ritraggono un incremento di valore del loro diritto (art. 97 LALIA).2.2. La procedura in esame è finalizzata al prelievo di contributi provvisori. Stando agli atti pubblicati i contributi sono stati conteggiati sulla base di un preventivo al netto dei sussidi di fr. 957'704.90. posto a carico dei privati in ragione del 60%, e quindi per un ammontare di fr. 574'623.-. Per coprire limporto totale il Comune avrebbe dovuto prelevare il 3.20% del valore di stima complessivo determinante (fr. 17'936'448.30). Ritenuto, tuttavia che il contributo provvisorio non può superare il 3% del valore di stima (art. 99 cpv. 1 LALIA), esso ha applicato questultima percentuale e quindi limitato il prelievo su fr. 538'094.70.
3.3.1. La ricorrente contesta laliquota applicata del 3%, in quanto a suo, dire dopo laggregazione di __________ nel nuovo Comune di __________ occorreva, per garantire la parità di trattamento, unificare i tre comprensori di PGS e calcolare laliquota sommando i costi di costruzione e considerando valori di stima dei tre comprensori.La censura non può essere accolta.3.2. Laggregazione del Comune di __________ nel nuovo Comune di __________ è avvenuta con decreto legislativo del 3.11.2003 (cfr. estratto FU no. 89/2003 del 7.11.2003), quindi solo posteriormente alla pubblicazione del prospetto dei contributi (avvenuta dal 10.6. al 10.7.2003).Ne consegue che il Municipio di __________ poteva tranquillamente imporre i contributi sulla base dei valori ufficiali di stima in vigore al momento della pubblicazione del prospetto.Non vi è inoltre alcuna disparità di trattamento in quanto sono stati considerati il comprensorio e i costi validi al momento delle pubblicazione del prospetto. In particolare, il comprensorio imponibile è fedele ai limiti del PGS del Comune di __________; i costi sono conformi alla risoluzione del legislativo e rispondono ai dati del piano finanziario del PGS.I mapp. no. 405 e 605 di proprietà della ricorrente sono fondi ubicati nella località Valle di __________, una zona residenziale edificabile inclusa nel PGS, ciò che basta ai fini dellassoggettamento.
4.Visto lesito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono a carico della ricorrente in quanto soccombente (art. 104 cpv. 2 LALIA e 31 LPamm.). Non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamati gli art. 96 ss LALIA
dichiara
e pronuncia:1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo cantonale, Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione.
4. Intimazione a:
-
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente la segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti