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30.2003.82

Ticino · 2003-02-14 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 prima frase); che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC); che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere " illecitamente fatto uso, dal 10 al 13.1.03, allo scopo di posteggiare il veicolo ___________ di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace " (cfr. la decisione impugnata); che l'insorgente nega di aver commesso l'infrazione rimproveratagli, lamentando in sostanza l'assenza di una segnaletica chiara indicante il divieto di posteggio sul fondo in questione; che la Sezione della circolazione, dopo avere esperito un sopralluogo, si è così espressa nelle sue osservazioni al ricorso: "[…] nel luogo dove il ricorrente ha posteggiato non esiste alcun segnale che avverte l'automobilista del divieto di posteggiare sotto comminatoria di una sanzione penale. Il fondo in questione è suddiviso fisicamente in due parti da una scala che dà accesso al sovrastante ristorante; sulla parte destra è espressamente segnalato il divieto di posteggio ai non aventi diritto giusta l'art. 375bis CPC, mentre sulla parte sinistra (dove ha posteggiato il ricorrente) non esiste alcun divieto in tal senso "; che in simili evenienze, preso atto degli accertamenti esperiti dall'autorità di primo grado da cui risulta l'assenza del reato rimproverato all'insorgente, si giustifica – in accoglimento del ricorso – di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali; per questi motivi,                visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr; pronuncia:

1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2.     Non si prelevano né tasse né spese.

3.     Intimazione a: ___________ ___________, ___________, Sezione della circolazione, ___________ . Il giudice:                                                                                 La segretaria:

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Tessin Il Presidente della Pretura Penale 18.06.2003 30.2003.82 Tessin Il Presidente della Pretura Penale 18.06.2003 30.2003.82 Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.06.2003 30.2003.82

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 30.2003.82/AMM 7143/002 Bellinzona 18 giugno 2003 Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 21 febbraio 2003 presentato da ___________ ___________, ___________ contro la decisione n. ___________ / ___________ del ___________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ___________, viste                                  le osservazioni dell'11 aprile 2003 presentate dalla Sezione della circolazione; letti ed esaminati gli atti; ritenuto in fatto: che la Sezione della circolazione, con decisione del 14 febbraio 2003, ha inflitto a ___________ ___________ una multa di fr. 200.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 13 gennaio 2003 in territorio di Agno: "Ha illecitamente fatto uso, dal 10 al 13.1.03, allo scopo di posteggiare il veicolo ___________ di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace "; che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC; che ___________ ___________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 21 febbraio 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio; che nelle sue osservazioni dell'11 aprile 2003 la Sezione della circolazione – previo esperimento di un sopralluogo – propone di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata; e considerato in diritto: che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr; che per l'art. 375bis CPC l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv. 2 prima frase); che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC); che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere " illecitamente fatto uso, dal 10 al 13.1.03, allo scopo di posteggiare il veicolo ___________ di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace " (cfr. la decisione impugnata); che l'insorgente nega di aver commesso l'infrazione rimproveratagli, lamentando in sostanza l'assenza di una segnaletica chiara indicante il divieto di posteggio sul fondo in questione; che la Sezione della circolazione, dopo avere esperito un sopralluogo, si è così espressa nelle sue osservazioni al ricorso: "[…] nel luogo dove il ricorrente ha posteggiato non esiste alcun segnale che avverte l'automobilista del divieto di posteggiare sotto comminatoria di una sanzione penale. Il fondo in questione è suddiviso fisicamente in due parti da una scala che dà accesso al sovrastante ristorante; sulla parte destra è espressamente segnalato il divieto di posteggio ai non aventi diritto giusta l'art. 375bis CPC, mentre sulla parte sinistra (dove ha posteggiato il ricorrente) non esiste alcun divieto in tal senso "; che in simili evenienze, preso atto degli accertamenti esperiti dall'autorità di primo grado da cui risulta l'assenza del reato rimproverato all'insorgente, si giustifica – in accoglimento del ricorso – di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali; per questi motivi,                visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr; pronuncia:

1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2.     Non si prelevano né tasse né spese.

3.     Intimazione a: ___________ ___________, ___________, Sezione della circolazione, ___________ . Il giudice:                                                                                 La segretaria: