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30.2003.56

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-05-09 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

diametralmente

opposte e contrastanti. Il ricorrente sostiene, come visto, di avere eseguito

correttamente la manovra di svolta a sinistra, mentre _________ _________ ha

confermato fronte alle forze inquirenti di avere avuto l’intenzione di sorpassare

regolarmente la vettura condotta da _________ _________ posizionandosi di

conseguenza sul lato sinistro della carreggiata, ritenuto che nulla facesse

presagire una subitanea e repentina quanto inopinata svolta a sinistra del

ricorrente che, secondo tale versione, non avrebbe segnalato in alcun modo il

cambiamento di direzione, provocando in tal guisa l’incidente.

10.Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice dispone

di un ampio potere di apprezzamento.

Il principio "in dubio pro reo" è deducibile dall'art. 32 cpv. 1 Cost e, precedentemente, dall'art. 4 vCost. Esso si applica sia nella valutazione delle prove sia in quello della ripartizione del relativo onere. Riferito alla valutazione delle prove il principio comporta che il giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo. Semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti; essi sono infatti sempre possibili e una certezza assoluta non può essere pretesa. Il principio è invece violato quando il giudice condanni l'imputato, laddove avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 124 IV 86 cons. 2a, 120 Ia 31 cons. 2c, sentenza inedita 1P.91 12 maggio 2000 in re A., cons. 3). Il principio "in dubio pro reo" comporta inoltre il fatto che non spetta all’imputato dover dimostrare la propria innocenza (DTF 127 I 41 cons. 2a).

11.Ora, gli atti propongono, in buona sostanza, le due precitate e divergenti versioni. Null’altro. Nulla più. Nessuna prova viene in soccorso a chi deve pronunciare il giudizio. In particolare il solo fatto che il sistema elettrico del rimorchio trainato dalla vettura del ricorrente non fosse funzionante, non può, solo, pena l’incorrere nell’arbitrio, rappresentare quell’indizio sufficiente a suffragare la versione fornita dall’Urietti come pure la decisione dipartimentale impugnata, e la conseguente colpevolezza e la punibilità del ricorrente in punto alla manovra direzionale a sinistra eseguita da quest’ultimo, paventata causa dell’incidente. In particolare, _________ _________ nella sua deposizione del _________._________.2002 fronte alle forze inquirenti, dichiara che “Devo precisare che il conducente contro cui ho colliso non aveva esposto nessun segnale di direzione, sia del veicolo trainante, sia del rimorchio”. Quanto precede sta segnatamente a significare che Urietti vedeva senz’altro e giocoforza i fari posteriori della vettura trainante guidata dallo _________, la loro visibilità non essendo pertanto coperta, neppure parzialmente, dal ben noto rimorchio. A questo punto, circa la corretta (e tempestiva) attivazione o meno delle luci direzionali da parte del ricorrente, è unicamente la parola dell’uno (_________) confrontata a quella dell’altro (_________). Troppo poco, onestamente, per potere, in applicazione dei precitati principi, accogliere la tesi dipartimentale e respingere su questo punto il presente gravame.

12.Certo, l’impianto elettrico del rimorchio disattivato, rappresenta a non avere

dubbio unminusper il ricorrente, ma, come visto, non costituisce di per sé,

quo alla eventuale scorrettezza della predetta manovra, la prova materiale

inconfutabile né, come detto, un indizio sufficientemente preciso e tale da

consentirne una deduzione logica e rigorosa in tal senso.

13.In conclusione, l’assenza nell’incarto processuale di un minimo appoggio alla versione fornita da _________ _________ - e che ha senz’altro costituito il sustrato principale alla base della risoluzione dipartimentale qui impugnata - comporta che la stessa non possa, in virtù del principio ‘in dubio pro reo’essere preponderante a fronte delle dichiarazioni del ricorrente. In simili circostanze lo scrivente Giudice non può pervenire dunque al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente infranto in particolare il disposto di Legge di cui all’art. 39 LCS.

14.Stante quanto precede, la multa inflitta, conto tenuto pure del reddito limitato del ricorrente, beneficiario unicamente di una semplice rendita AVS, non appare a mente di questo Giudice confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa né rettamente commisurata al grado di colpa, né contenuta nei limiti concessi dalla legge, dovendosi pertanto ridurre l’importo a Fr. 150.-. Il ricorso va pertanto parzialmente accolto, con relativa dispensa dal pagamento di tasse e spese di giustizia in virtù del principio generale della soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr).

15.Abbondanzialmente si rilevi comunque che una più marcata ed accentuata riduzione dell’importo della precitata multa, così come paventato dal ricorrente, non può entrare in linea di conto se solo si pon mente al fatto che, per stessa ammissione di _________ _________ (cfr. osservazioni _________._________.2003, pag. 2), il ricorrente, subito dopo l’incidente, non aveva voluto chiamare la polizia per i necessari accertamenti del caso, ciò che, al contrario, la situazione venutasi a creare avrebbe diligentemente e ragionevolmente richiesto, non potendo evidentemente dunque simile circostanza beneficiare al ricorrente nell’ottica dei principi generali della commisurazione della pena.

Per questi motivi,                visti gli artt. 93 cifra 2 cpv. 1, 29 LCS, art. 70 cpv. 1 ONC, artt. 29 cpv. 1, 34 cpv. 2 lett.h, 192, 219 OETV, artt. 11 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.Il ricorso _________ 2003è parzialmente accolto.

§Di conseguenza, _________ _________, _________, è condannato al pagamento della multa inflittagli con decisione _________ _________ 2003 ddalla Sezione della circolazione, Camorinoridotta a fr. 150.-.

2.Non si prelevano né tasse né spese.

3.Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro30 giornidalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

4.Intimazione a:

Sezione della Circolazione, Camorino,

_________ _________, _________,

Il giudice:                                                                   Il segretario assessore:

Erwägungen (6 Absätze)

E. 10 N ell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento. Il principio " in dubio pro reo " è deducibile dall'art. 32 cpv. 1 Cost e, precedentemente, dall'art. 4 vCost. Esso si applica sia nella valutazione delle prove sia in quello della ripartizione del relativo onere. Riferito alla valutazione delle prove il principio comporta che il giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo. Semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti; essi sono infatti sempre possibili e una certezza assoluta non può essere pretesa. Il principio è invece violato quando il giudice condanni l'imputato, laddove avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 124 IV 86 cons. 2a, 120 Ia 31 cons. 2c, sentenza inedita 1P.91 12 maggio 2000 in re A., cons. 3). Il principio " in dubio pro reo " comporta inoltre il fatto che non spetta all’imputato dover dimostrare la propria innocenza (DTF 127 I 41 cons. 2a).

E. 11 Ora, gli atti propongono, in buona sostanza, le due precitate e divergenti versioni. Null’altro. Nulla più. Nessuna prova viene in soccorso a chi deve pronunciare il giudizio. In particolare il solo fatto che il sistema elettrico del rimorchio trainato dalla vettura del ricorrente non fosse funzionante, non può, solo, pena l’incorrere nell’arbitrio, rappresentare quell’indizio sufficiente a suffragare la versione fornita dall’Urietti come pure la decisione dipartimentale impugnata, e la conseguente colpevolezza e la punibilità del ricorrente in punto alla manovra direzionale a sinistra eseguita da quest’ultimo, paventata causa dell’incidente. In particolare, _________ _________ nella sua deposizione del _________._________.2002 fronte alle forze inquirenti, dichiara che “ Devo precisare che il conducente contro cui ho colliso non aveva esposto nessun segnale di direzione, sia del veicolo trainante, sia del rimorchio ”. Quanto precede sta segnatamente a significare che Urietti vedeva senz’altro e giocoforza i fari posteriori della vettura trainante guidata dallo _________, la loro visibilità non essendo pertanto coperta, neppure parzialmente, dal ben noto rimorchio. A questo punto, circa la corretta (e tempestiva) attivazione o meno delle luci direzionali da parte del ricorrente, è unicamente la parola dell’uno (_________) confrontata a quella dell’altro (_________). Troppo poco, onestamente, per potere, in applicazione dei precitati principi, accogliere la tesi dipartimentale e respingere su questo punto il presente gravame.

E. 12 Certo, l’impianto elettrico del rimorchio disattivato, rappresenta a non avere dubbio un minus per il ricorrente, ma, come visto, non costituisce di per sé, quo alla eventuale scorrettezza della predetta manovra, la prova materiale inconfutabile né, come detto, un indizio sufficientemente preciso e tale da consentirne una deduzione logica e rigorosa in tal senso.

E. 13 In conclusione, l’assenza nell’incarto processuale di un minimo appoggio alla versione fornita da _________ _________ - e che ha senz’altro costituito il sustrato principale alla base della risoluzione dipartimentale qui impugnata - comporta che la stessa non possa, in virtù del principio ‘ in dubio pro reo’ essere preponderante a fronte delle dichiarazioni del ricorrente. In simili circostanze lo scrivente Giudice non può pervenire dunque al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente infranto in particolare il disposto di Legge di cui all’art. 39 LCS.

E. 14 Stante quanto precede, la multa inflitta, conto tenuto pure del reddito limitato del ricorrente, beneficiario unicamente di una semplice rendita AVS, non appare a mente di questo Giudice confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa né rettamente commisurata al grado di colpa, né contenuta nei limiti concessi dalla legge, dovendosi pertanto ridurre l’importo a Fr. 150.-. Il ricorso va pertanto parzialmente accolto, con relativa dispensa dal pagamento di tasse e spese di giustizia in virtù del principio generale della soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr).

E. 15 Abbondanzialmente si rilevi comunque che una più marcata ed accentuata riduzione dell’importo della precitata multa, così come paventato dal ricorrente, non può entrare in linea di conto se solo si pon mente al fatto che, per stessa ammissione di _________ _________ (cfr. osservazioni _________._________.2003, pag. 2), il ricorrente, subito dopo l’incidente, non aveva voluto chiamare la polizia per i necessari accertamenti del caso, ciò che, al contrario, la situazione venutasi a creare avrebbe diligentemente e ragionevolmente richiesto, non potendo evidentemente dunque simile circostanza beneficiare al ricorrente nell’ottica dei principi generali della commisurazione della pena. Per questi motivi,                visti gli artt. 93 cifra 2 cpv. 1, 29 LCS, art. 70 cpv. 1 ONC, artt. 29 cpv. 1, 34 cpv. 2 lett.h, 192, 219 OETV, artt. 11 segg. LPContr; dichiara e pronuncia:                1. Il ricorso _________ 2003 è parzialmente accolto. § Di conseguenza, _________ _________, _________, è condannato al pagamento della multa inflittagli con decisione _________ _________ 2003 d dalla Sezione della circolazione, Camorino ridotta a fr. 150.- . 2. Non si prelevano né tasse né spese. 3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP). 4. Intimazione a: Sezione della Circolazione, Camorino, _________ _________, _________, Il giudice:                                                                   Il segretario assessore:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.30.2003.56/ROC/MAM

4682/002

Bellinzona

9 maggio 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso _________ _________ 2003 presentato da

_________ _________,_________,

contro la

decisione_________._________.2003emessadallaSezione della circolazione, Camorino

viste                                  le osservazioni  _________._________.2003 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

letti ed esaminati                gli atti;

ritenuto                             in fatto

7.Giusta l’art. 93 cfr. 2 cpv. 1 LCS,  chiunque conduce un veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze che non è conforme alle prescrizioni è punito con l’arresto o con la multa. In particolare un veicolo è considerato come non conforme e l’art. 93 numero 2 LCS è applicabile se le parti che devono essere montate stabilmente, temporaneamente o in certi casi determinati, mancano o non corrispondono alle prescrizioni (art. 219 cpv. 1 lett. a OETV), ciò che giustifica, in concreto e stante le infrazioni di cui sopra, la condanna del ricorrente al pagamento di una multa (sul cui ammontare si tornerà in seguito) e la relativa (parziale) conferma della predetta risoluzione dipartimentale no. _________ del _________._________.2003;

segnalato tempestivamente con l’indicatore di direzione o con cenni ben

visibili della mano. Il segnale deve cessare subito dopo il cambiamento

di direzione (art. 28 cpv.2 ONC). Il conducente che vuole cambiare la

direzione di marcia, ad esempio per svoltare, sorpassare, mettersi in

preselezione, passare da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che

giungono in senso inverso e a quelli che seguono (art. 34 cpv. 3 LCStr). La

segnalazione non svincola il conducente dall'obbligo di usare la necessaria

prudenza (art. 39 cpv. 2 LCStr). D'altra parte chi sorpassa deve avere

speciale riguardo verso gli altri utenti della strada, in particolare verso coloro

che vuole sorpassare (art. 35 cpv. 3 LCStr). In questo contesto é vietato

sorpassare allorquando il conducente indica l'intenzione di voltare a sinistra

(art. 35 cpv. 5 LCStr). Nel caso in cui un veicolo ha già iniziato la manovra di

svolta, esso può essere sorpassato soltanto a destra (art. 35 cpv. 6 LCStr).

9.Nella concreta fattispecie sussistono due versioni dei fatti diametralmente

opposte e contrastanti. Il ricorrente sostiene, come visto, di avere eseguito

correttamente la manovra di svolta a sinistra, mentre _________ _________ ha

confermato fronte alle forze inquirenti di avere avuto l’intenzione di sorpassare

regolarmente la vettura condotta da _________ _________ posizionandosi di

conseguenza sul lato sinistro della carreggiata, ritenuto che nulla facesse

presagire una subitanea e repentina quanto inopinata svolta a sinistra del

ricorrente che, secondo tale versione, non avrebbe segnalato in alcun modo il

cambiamento di direzione, provocando in tal guisa l’incidente.

10.Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice dispone

di un ampio potere di apprezzamento.

Il principio "in dubio pro reo" è deducibile dall'art. 32 cpv. 1 Cost e, precedentemente, dall'art. 4 vCost. Esso si applica sia nella valutazione delle prove sia in quello della ripartizione del relativo onere. Riferito alla valutazione delle prove il principio comporta che il giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo. Semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti; essi sono infatti sempre possibili e una certezza assoluta non può essere pretesa. Il principio è invece violato quando il giudice condanni l'imputato, laddove avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 124 IV 86 cons. 2a, 120 Ia 31 cons. 2c, sentenza inedita 1P.91 12 maggio 2000 in re A., cons. 3). Il principio "in dubio pro reo" comporta inoltre il fatto che non spetta all’imputato dover dimostrare la propria innocenza (DTF 127 I 41 cons. 2a).

11.Ora, gli atti propongono, in buona sostanza, le due precitate e divergenti versioni. Null’altro. Nulla più. Nessuna prova viene in soccorso a chi deve pronunciare il giudizio. In particolare il solo fatto che il sistema elettrico del rimorchio trainato dalla vettura del ricorrente non fosse funzionante, non può, solo, pena l’incorrere nell’arbitrio, rappresentare quell’indizio sufficiente a suffragare la versione fornita dall’Urietti come pure la decisione dipartimentale impugnata, e la conseguente colpevolezza e la punibilità del ricorrente in punto alla manovra direzionale a sinistra eseguita da quest’ultimo, paventata causa dell’incidente. In particolare, _________ _________ nella sua deposizione del _________._________.2002 fronte alle forze inquirenti, dichiara che “Devo precisare che il conducente contro cui ho colliso non aveva esposto nessun segnale di direzione, sia del veicolo trainante, sia del rimorchio”. Quanto precede sta segnatamente a significare che Urietti vedeva senz’altro e giocoforza i fari posteriori della vettura trainante guidata dallo _________, la loro visibilità non essendo pertanto coperta, neppure parzialmente, dal ben noto rimorchio. A questo punto, circa la corretta (e tempestiva) attivazione o meno delle luci direzionali da parte del ricorrente, è unicamente la parola dell’uno (_________) confrontata a quella dell’altro (_________). Troppo poco, onestamente, per potere, in applicazione dei precitati principi, accogliere la tesi dipartimentale e respingere su questo punto il presente gravame.

12.Certo, l’impianto elettrico del rimorchio disattivato, rappresenta a non avere

dubbio unminusper il ricorrente, ma, come visto, non costituisce di per sé,

quo alla eventuale scorrettezza della predetta manovra, la prova materiale

inconfutabile né, come detto, un indizio sufficientemente preciso e tale da

consentirne una deduzione logica e rigorosa in tal senso.

13.In conclusione, l’assenza nell’incarto processuale di un minimo appoggio alla versione fornita da _________ _________ - e che ha senz’altro costituito il sustrato principale alla base della risoluzione dipartimentale qui impugnata - comporta che la stessa non possa, in virtù del principio ‘in dubio pro reo’essere preponderante a fronte delle dichiarazioni del ricorrente. In simili circostanze lo scrivente Giudice non può pervenire dunque al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente infranto in particolare il disposto di Legge di cui all’art. 39 LCS.

14.Stante quanto precede, la multa inflitta, conto tenuto pure del reddito limitato del ricorrente, beneficiario unicamente di una semplice rendita AVS, non appare a mente di questo Giudice confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa né rettamente commisurata al grado di colpa, né contenuta nei limiti concessi dalla legge, dovendosi pertanto ridurre l’importo a Fr. 150.-. Il ricorso va pertanto parzialmente accolto, con relativa dispensa dal pagamento di tasse e spese di giustizia in virtù del principio generale della soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr).

15.Abbondanzialmente si rilevi comunque che una più marcata ed accentuata riduzione dell’importo della precitata multa, così come paventato dal ricorrente, non può entrare in linea di conto se solo si pon mente al fatto che, per stessa ammissione di _________ _________ (cfr. osservazioni _________._________.2003, pag. 2), il ricorrente, subito dopo l’incidente, non aveva voluto chiamare la polizia per i necessari accertamenti del caso, ciò che, al contrario, la situazione venutasi a creare avrebbe diligentemente e ragionevolmente richiesto, non potendo evidentemente dunque simile circostanza beneficiare al ricorrente nell’ottica dei principi generali della commisurazione della pena.

Per questi motivi,                visti gli artt. 93 cifra 2 cpv. 1, 29 LCS, art. 70 cpv. 1 ONC, artt. 29 cpv. 1, 34 cpv. 2 lett.h, 192, 219 OETV, artt. 11 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.Il ricorso _________ 2003è parzialmente accolto.

§Di conseguenza, _________ _________, _________, è condannato al pagamento della multa inflittagli con decisione _________ _________ 2003 ddalla Sezione della circolazione, Camorinoridotta a fr. 150.-.

2.Non si prelevano né tasse né spese.

3.Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro30 giornidalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

4.Intimazione a:

Sezione della Circolazione, Camorino,

_________ _________, _________,

Il giudice:                                                                   Il segretario assessore: