Sachverhalt
diametralmente
opposte e contrastanti. Il ricorrente sostiene, come visto, di avere eseguito
correttamente la manovra di svolta a sinistra, mentre _________ _________ ha
confermato fronte alle forze inquirenti di avere avuto lintenzione di sorpassare
regolarmente la vettura condotta da _________ _________ posizionandosi di
conseguenza sul lato sinistro della carreggiata, ritenuto che nulla facesse
presagire una subitanea e repentina quanto inopinata svolta a sinistra del
ricorrente che, secondo tale versione, non avrebbe segnalato in alcun modo il
cambiamento di direzione, provocando in tal guisa lincidente.
10.Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice dispone
di un ampio potere di apprezzamento.
Il principio "in dubio pro reo" è deducibile dall'art. 32 cpv. 1 Cost e, precedentemente, dall'art. 4 vCost. Esso si applica sia nella valutazione delle prove sia in quello della ripartizione del relativo onere. Riferito alla valutazione delle prove il principio comporta che il giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo. Semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti; essi sono infatti sempre possibili e una certezza assoluta non può essere pretesa. Il principio è invece violato quando il giudice condanni l'imputato, laddove avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 124 IV 86 cons. 2a, 120 Ia 31 cons. 2c, sentenza inedita 1P.91 12 maggio 2000 in re A., cons. 3). Il principio "in dubio pro reo" comporta inoltre il fatto che non spetta allimputato dover dimostrare la propria innocenza (DTF 127 I 41 cons. 2a).
11.Ora, gli atti propongono, in buona sostanza, le due precitate e divergenti versioni. Nullaltro. Nulla più. Nessuna prova viene in soccorso a chi deve pronunciare il giudizio. In particolare il solo fatto che il sistema elettrico del rimorchio trainato dalla vettura del ricorrente non fosse funzionante, non può, solo, pena lincorrere nellarbitrio, rappresentare quellindizio sufficiente a suffragare la versione fornita dallUrietti come pure la decisione dipartimentale impugnata, e la conseguente colpevolezza e la punibilità del ricorrente in punto alla manovra direzionale a sinistra eseguita da questultimo, paventata causa dellincidente. In particolare, _________ _________ nella sua deposizione del _________._________.2002 fronte alle forze inquirenti, dichiara che Devo precisare che il conducente contro cui ho colliso non aveva esposto nessun segnale di direzione, sia del veicolo trainante, sia del rimorchio. Quanto precede sta segnatamente a significare che Urietti vedeva senzaltro e giocoforza i fari posteriori della vettura trainante guidata dallo _________, la loro visibilità non essendo pertanto coperta, neppure parzialmente, dal ben noto rimorchio. A questo punto, circa la corretta (e tempestiva) attivazione o meno delle luci direzionali da parte del ricorrente, è unicamente la parola delluno (_________) confrontata a quella dellaltro (_________). Troppo poco, onestamente, per potere, in applicazione dei precitati principi, accogliere la tesi dipartimentale e respingere su questo punto il presente gravame.
12.Certo, limpianto elettrico del rimorchio disattivato, rappresenta a non avere
dubbio unminusper il ricorrente, ma, come visto, non costituisce di per sé,
quo alla eventuale scorrettezza della predetta manovra, la prova materiale
inconfutabile né, come detto, un indizio sufficientemente preciso e tale da
consentirne una deduzione logica e rigorosa in tal senso.
13.In conclusione, lassenza nellincarto processuale di un minimo appoggio alla versione fornita da _________ _________ - e che ha senzaltro costituito il sustrato principale alla base della risoluzione dipartimentale qui impugnata - comporta che la stessa non possa, in virtù del principio in dubio pro reoessere preponderante a fronte delle dichiarazioni del ricorrente. In simili circostanze lo scrivente Giudice non può pervenire dunque al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente infranto in particolare il disposto di Legge di cui allart. 39 LCS.
14.Stante quanto precede, la multa inflitta, conto tenuto pure del reddito limitato del ricorrente, beneficiario unicamente di una semplice rendita AVS, non appare a mente di questo Giudice confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa né rettamente commisurata al grado di colpa, né contenuta nei limiti concessi dalla legge, dovendosi pertanto ridurre limporto a Fr. 150.-. Il ricorso va pertanto parzialmente accolto, con relativa dispensa dal pagamento di tasse e spese di giustizia in virtù del principio generale della soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr).
15.Abbondanzialmente si rilevi comunque che una più marcata ed accentuata riduzione dellimporto della precitata multa, così come paventato dal ricorrente, non può entrare in linea di conto se solo si pon mente al fatto che, per stessa ammissione di _________ _________ (cfr. osservazioni _________._________.2003, pag. 2), il ricorrente, subito dopo lincidente, non aveva voluto chiamare la polizia per i necessari accertamenti del caso, ciò che, al contrario, la situazione venutasi a creare avrebbe diligentemente e ragionevolmente richiesto, non potendo evidentemente dunque simile circostanza beneficiare al ricorrente nellottica dei principi generali della commisurazione della pena.
Per questi motivi, visti gli artt. 93 cifra 2 cpv. 1, 29 LCS, art. 70 cpv. 1 ONC, artt. 29 cpv. 1, 34 cpv. 2 lett.h, 192, 219 OETV, artt. 11 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorso _________ 2003è parzialmente accolto.
§Di conseguenza, _________ _________, _________, è condannato al pagamento della multa inflittagli con decisione _________ _________ 2003 ddalla Sezione della circolazione, Camorinoridotta a fr. 150.-.
2.Non si prelevano né tasse né spese.
3.Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro30 giornidalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).
4.Intimazione a:
Sezione della Circolazione, Camorino,
_________ _________, _________,
Il giudice: Il segretario assessore:
Erwägungen (6 Absätze)
E. 10 N ell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento. Il principio " in dubio pro reo " è deducibile dall'art. 32 cpv. 1 Cost e, precedentemente, dall'art. 4 vCost. Esso si applica sia nella valutazione delle prove sia in quello della ripartizione del relativo onere. Riferito alla valutazione delle prove il principio comporta che il giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo. Semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti; essi sono infatti sempre possibili e una certezza assoluta non può essere pretesa. Il principio è invece violato quando il giudice condanni l'imputato, laddove avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 124 IV 86 cons. 2a, 120 Ia 31 cons. 2c, sentenza inedita 1P.91 12 maggio 2000 in re A., cons. 3). Il principio " in dubio pro reo " comporta inoltre il fatto che non spetta all’imputato dover dimostrare la propria innocenza (DTF 127 I 41 cons. 2a).
E. 11 Ora, gli atti propongono, in buona sostanza, le due precitate e divergenti versioni. Null’altro. Nulla più. Nessuna prova viene in soccorso a chi deve pronunciare il giudizio. In particolare il solo fatto che il sistema elettrico del rimorchio trainato dalla vettura del ricorrente non fosse funzionante, non può, solo, pena l’incorrere nell’arbitrio, rappresentare quell’indizio sufficiente a suffragare la versione fornita dall’Urietti come pure la decisione dipartimentale impugnata, e la conseguente colpevolezza e la punibilità del ricorrente in punto alla manovra direzionale a sinistra eseguita da quest’ultimo, paventata causa dell’incidente. In particolare, _________ _________ nella sua deposizione del _________._________.2002 fronte alle forze inquirenti, dichiara che “ Devo precisare che il conducente contro cui ho colliso non aveva esposto nessun segnale di direzione, sia del veicolo trainante, sia del rimorchio ”. Quanto precede sta segnatamente a significare che Urietti vedeva senz’altro e giocoforza i fari posteriori della vettura trainante guidata dallo _________, la loro visibilità non essendo pertanto coperta, neppure parzialmente, dal ben noto rimorchio. A questo punto, circa la corretta (e tempestiva) attivazione o meno delle luci direzionali da parte del ricorrente, è unicamente la parola dell’uno (_________) confrontata a quella dell’altro (_________). Troppo poco, onestamente, per potere, in applicazione dei precitati principi, accogliere la tesi dipartimentale e respingere su questo punto il presente gravame.
E. 12 Certo, l’impianto elettrico del rimorchio disattivato, rappresenta a non avere dubbio un minus per il ricorrente, ma, come visto, non costituisce di per sé, quo alla eventuale scorrettezza della predetta manovra, la prova materiale inconfutabile né, come detto, un indizio sufficientemente preciso e tale da consentirne una deduzione logica e rigorosa in tal senso.
E. 13 In conclusione, l’assenza nell’incarto processuale di un minimo appoggio alla versione fornita da _________ _________ - e che ha senz’altro costituito il sustrato principale alla base della risoluzione dipartimentale qui impugnata - comporta che la stessa non possa, in virtù del principio ‘ in dubio pro reo’ essere preponderante a fronte delle dichiarazioni del ricorrente. In simili circostanze lo scrivente Giudice non può pervenire dunque al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente infranto in particolare il disposto di Legge di cui all’art. 39 LCS.
E. 14 Stante quanto precede, la multa inflitta, conto tenuto pure del reddito limitato del ricorrente, beneficiario unicamente di una semplice rendita AVS, non appare a mente di questo Giudice confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa né rettamente commisurata al grado di colpa, né contenuta nei limiti concessi dalla legge, dovendosi pertanto ridurre l’importo a Fr. 150.-. Il ricorso va pertanto parzialmente accolto, con relativa dispensa dal pagamento di tasse e spese di giustizia in virtù del principio generale della soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr).
E. 15 Abbondanzialmente si rilevi comunque che una più marcata ed accentuata riduzione dell’importo della precitata multa, così come paventato dal ricorrente, non può entrare in linea di conto se solo si pon mente al fatto che, per stessa ammissione di _________ _________ (cfr. osservazioni _________._________.2003, pag. 2), il ricorrente, subito dopo l’incidente, non aveva voluto chiamare la polizia per i necessari accertamenti del caso, ciò che, al contrario, la situazione venutasi a creare avrebbe diligentemente e ragionevolmente richiesto, non potendo evidentemente dunque simile circostanza beneficiare al ricorrente nell’ottica dei principi generali della commisurazione della pena. Per questi motivi, visti gli artt. 93 cifra 2 cpv. 1, 29 LCS, art. 70 cpv. 1 ONC, artt. 29 cpv. 1, 34 cpv. 2 lett.h, 192, 219 OETV, artt. 11 segg. LPContr; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso _________ 2003 è parzialmente accolto. § Di conseguenza, _________ _________, _________, è condannato al pagamento della multa inflittagli con decisione _________ _________ 2003 d dalla Sezione della circolazione, Camorino ridotta a fr. 150.- . 2. Non si prelevano né tasse né spese. 3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP). 4. Intimazione a: Sezione della Circolazione, Camorino, _________ _________, _________, Il giudice: Il segretario assessore:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2003.56/ROC/MAM
4682/002
Bellinzona
9 maggio 2003
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso _________ _________ 2003 presentato da
_________ _________,_________,
contro la
decisione_________._________.2003emessadallaSezione della circolazione, Camorino
viste le osservazioni _________._________.2003 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
7.Giusta lart. 93 cfr. 2 cpv. 1 LCS, chiunque conduce un veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta lattenzione richiesta dalle circostanze che non è conforme alle prescrizioni è punito con larresto o con la multa. In particolare un veicolo è considerato come non conforme e lart. 93 numero 2 LCS è applicabile se le parti che devono essere montate stabilmente, temporaneamente o in certi casi determinati, mancano o non corrispondono alle prescrizioni (art. 219 cpv. 1 lett. a OETV), ciò che giustifica, in concreto e stante le infrazioni di cui sopra, la condanna del ricorrente al pagamento di una multa (sul cui ammontare si tornerà in seguito) e la relativa (parziale) conferma della predetta risoluzione dipartimentale no. _________ del _________._________.2003;
segnalato tempestivamente con lindicatore di direzione o con cenni ben
visibili della mano. Il segnale deve cessare subito dopo il cambiamento
di direzione (art. 28 cpv.2 ONC). Il conducente che vuole cambiare la
direzione di marcia, ad esempio per svoltare, sorpassare, mettersi in
preselezione, passare da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che
giungono in senso inverso e a quelli che seguono (art. 34 cpv. 3 LCStr). La
segnalazione non svincola il conducente dall'obbligo di usare la necessaria
prudenza (art. 39 cpv. 2 LCStr). D'altra parte chi sorpassa deve avere
speciale riguardo verso gli altri utenti della strada, in particolare verso coloro
che vuole sorpassare (art. 35 cpv. 3 LCStr). In questo contesto é vietato
sorpassare allorquando il conducente indica l'intenzione di voltare a sinistra
(art. 35 cpv. 5 LCStr). Nel caso in cui un veicolo ha già iniziato la manovra di
svolta, esso può essere sorpassato soltanto a destra (art. 35 cpv. 6 LCStr).
9.Nella concreta fattispecie sussistono due versioni dei fatti diametralmente
opposte e contrastanti. Il ricorrente sostiene, come visto, di avere eseguito
correttamente la manovra di svolta a sinistra, mentre _________ _________ ha
confermato fronte alle forze inquirenti di avere avuto lintenzione di sorpassare
regolarmente la vettura condotta da _________ _________ posizionandosi di
conseguenza sul lato sinistro della carreggiata, ritenuto che nulla facesse
presagire una subitanea e repentina quanto inopinata svolta a sinistra del
ricorrente che, secondo tale versione, non avrebbe segnalato in alcun modo il
cambiamento di direzione, provocando in tal guisa lincidente.
10.Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice dispone
di un ampio potere di apprezzamento.
Il principio "in dubio pro reo" è deducibile dall'art. 32 cpv. 1 Cost e, precedentemente, dall'art. 4 vCost. Esso si applica sia nella valutazione delle prove sia in quello della ripartizione del relativo onere. Riferito alla valutazione delle prove il principio comporta che il giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo. Semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti; essi sono infatti sempre possibili e una certezza assoluta non può essere pretesa. Il principio è invece violato quando il giudice condanni l'imputato, laddove avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 124 IV 86 cons. 2a, 120 Ia 31 cons. 2c, sentenza inedita 1P.91 12 maggio 2000 in re A., cons. 3). Il principio "in dubio pro reo" comporta inoltre il fatto che non spetta allimputato dover dimostrare la propria innocenza (DTF 127 I 41 cons. 2a).
11.Ora, gli atti propongono, in buona sostanza, le due precitate e divergenti versioni. Nullaltro. Nulla più. Nessuna prova viene in soccorso a chi deve pronunciare il giudizio. In particolare il solo fatto che il sistema elettrico del rimorchio trainato dalla vettura del ricorrente non fosse funzionante, non può, solo, pena lincorrere nellarbitrio, rappresentare quellindizio sufficiente a suffragare la versione fornita dallUrietti come pure la decisione dipartimentale impugnata, e la conseguente colpevolezza e la punibilità del ricorrente in punto alla manovra direzionale a sinistra eseguita da questultimo, paventata causa dellincidente. In particolare, _________ _________ nella sua deposizione del _________._________.2002 fronte alle forze inquirenti, dichiara che Devo precisare che il conducente contro cui ho colliso non aveva esposto nessun segnale di direzione, sia del veicolo trainante, sia del rimorchio. Quanto precede sta segnatamente a significare che Urietti vedeva senzaltro e giocoforza i fari posteriori della vettura trainante guidata dallo _________, la loro visibilità non essendo pertanto coperta, neppure parzialmente, dal ben noto rimorchio. A questo punto, circa la corretta (e tempestiva) attivazione o meno delle luci direzionali da parte del ricorrente, è unicamente la parola delluno (_________) confrontata a quella dellaltro (_________). Troppo poco, onestamente, per potere, in applicazione dei precitati principi, accogliere la tesi dipartimentale e respingere su questo punto il presente gravame.
12.Certo, limpianto elettrico del rimorchio disattivato, rappresenta a non avere
dubbio unminusper il ricorrente, ma, come visto, non costituisce di per sé,
quo alla eventuale scorrettezza della predetta manovra, la prova materiale
inconfutabile né, come detto, un indizio sufficientemente preciso e tale da
consentirne una deduzione logica e rigorosa in tal senso.
13.In conclusione, lassenza nellincarto processuale di un minimo appoggio alla versione fornita da _________ _________ - e che ha senzaltro costituito il sustrato principale alla base della risoluzione dipartimentale qui impugnata - comporta che la stessa non possa, in virtù del principio in dubio pro reoessere preponderante a fronte delle dichiarazioni del ricorrente. In simili circostanze lo scrivente Giudice non può pervenire dunque al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente infranto in particolare il disposto di Legge di cui allart. 39 LCS.
14.Stante quanto precede, la multa inflitta, conto tenuto pure del reddito limitato del ricorrente, beneficiario unicamente di una semplice rendita AVS, non appare a mente di questo Giudice confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa né rettamente commisurata al grado di colpa, né contenuta nei limiti concessi dalla legge, dovendosi pertanto ridurre limporto a Fr. 150.-. Il ricorso va pertanto parzialmente accolto, con relativa dispensa dal pagamento di tasse e spese di giustizia in virtù del principio generale della soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr).
15.Abbondanzialmente si rilevi comunque che una più marcata ed accentuata riduzione dellimporto della precitata multa, così come paventato dal ricorrente, non può entrare in linea di conto se solo si pon mente al fatto che, per stessa ammissione di _________ _________ (cfr. osservazioni _________._________.2003, pag. 2), il ricorrente, subito dopo lincidente, non aveva voluto chiamare la polizia per i necessari accertamenti del caso, ciò che, al contrario, la situazione venutasi a creare avrebbe diligentemente e ragionevolmente richiesto, non potendo evidentemente dunque simile circostanza beneficiare al ricorrente nellottica dei principi generali della commisurazione della pena.
Per questi motivi, visti gli artt. 93 cifra 2 cpv. 1, 29 LCS, art. 70 cpv. 1 ONC, artt. 29 cpv. 1, 34 cpv. 2 lett.h, 192, 219 OETV, artt. 11 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorso _________ 2003è parzialmente accolto.
§Di conseguenza, _________ _________, _________, è condannato al pagamento della multa inflittagli con decisione _________ _________ 2003 ddalla Sezione della circolazione, Camorinoridotta a fr. 150.-.
2.Non si prelevano né tasse né spese.
3.Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro30 giornidalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).
4.Intimazione a:
Sezione della Circolazione, Camorino,
_________ _________, _________,
Il giudice: Il segretario assessore: