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30.2003.426

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-05-04 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 4 Di conseguenza il ricorso deve essere accolto, senza addentrarsi nel merito del gravame, riservata la facoltà della sezione della circolazione di riprendere ex novo e nella giusta forma la procedura contravvenzionale.

E. 5 Alla luce del considerando precedente la decisione sul destino dell'importo di fr. 630.- già versato dal ricorrente a titolo cauzionale è demandata alla Sezione della circolazione. per questi motivi                 visti gli art. 1 segg. LPContr, 26 cpv.1, 90 cifra 1, 103 cpv.1, 106 cpv.1 LCStr e 66, 96 ONC; dichiara e pronuncia:                1. Il ricorso _________ _________ 2003 è accolto. § Di conseguenza è annullata la decisione n°_________ /_________ del _________ _________ 2003 emessa dalla Sezione della Circolazione. 2. Non si prelevano né tasse né spese. 3. Intimazione a: Sezione della circolazione, Camorino, _________, _________, (I) Il presidente: Il cancelliere:

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Incarto n.30.2003.426/pg

35317/090

Bellinzona

4 maggio 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 22 dicembre 2003 presentato da

__________________,_________ _________(I)

contro

la decisione_________ _________2003 emessadallaSezione della circolazione,Camorino,

viste                                  le osservazioni  presentate dalla Sezionedellacircolazione,Camorino,

letti ed esaminati gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto

1.La Sezione della circolazione con decisione _________ _________ 2003 ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 500.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 30.-, per aver circolato con il veicolo articolato targato _________ _________ / _________ trasportando un carico che superava l'altezza massima autorizzata e causando la commutazione sul rosso dei semafori posti al portale della galleria autostradale del _________ _________, con il conseguente perturbamento della circolazione.

2.Contro la predetta pronuncia dipartimentale il ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

3.La Sezione della circolazione propone di annullare in ordine la decisione _________ _________ 2003 essendo stata imputata al ricorrente un'infrazione totalmente diversa rispetto a quella accertata dalla polizia, che si riferiva alla violazione delle norme sul traffico "S".

4.Di conseguenza il ricorso deve essere accolto, senza addentrarsi nel merito del gravame, riservata la facoltà della sezione della circolazione di riprendere ex novo e nella giusta forma la procedura contravvenzionale.

5.Alla luce del considerando precedente la decisione sul destino dell'importo di fr. 630.- già versato dal ricorrente a titolo cauzionale è demandata alla Sezione della circolazione.

per questi motivi                 visti gli art. 1 segg. LPContr, 26 cpv.1, 90 cifra 1, 103 cpv.1, 106 cpv.1 LCStr e 66, 96 ONC;

dichiara e

pronuncia:                1.Il ricorso _________ _________ 2003 è accolto.

§ Di conseguenza è annullata la decisione n°_________ /_________ del _________ _________ 2003 emessa dalla Sezione della Circolazione.

2.Non si prelevano né tasse né spese.

3.Intimazione a:

Sezione della circolazione, Camorino,

_________, _________, (I)

Il presidente: Il cancelliere: