Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 giugno 2003 e saldata il 30 giugno 2003; che in una successiva lettera del 12 dicembre 2003 la ricorrente adduce di avere confuso i numeri delle contravvenzioni dopo aver perso la polizza di versamento prestampata, attribuendo per svista lo stesso numero a entrambi i pagamenti; che anche volendo seguire la tesi della ricorrente, il versamento in rassegna è avvenuto solo dopo lo scadere del termine del 27 luglio 2003 per pagare la multa in procedura disciplinare (cfr. allegato A al ricorso); che il mancato versamento della multa entro detto termine ha quindi comportato l'avvio della procedura ordinaria (art. 6 cpv. 1 e cpv. 3 ultima frase LMD), con il conseguente addebito di tasse e spese di giudizio in base all'art. 2 cpv. 3 LPContr; che neppure soccorre all'interessata giustificare il ritardo con non meglio precisate " vacanze trascorse all'estero " nel mese di luglio (ricorso, pag. 1 in fondo; osservazioni del 12 dicembre 2003, pag. 1 verso il basso), ove appena si consideri come la multa avrebbe benissimo potuto essere saldata prima di allora, per esempio con il già citato pagamento del 30 giugno 2003; che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata; che all'insorgente dovrebbero essere addebitati, per principio, anche gli oneri dell'attuale giudizio; che le circostanze particolari del caso giustificano nondimeno – in via eccezionale – di rinunciare a siffatto prelievo; per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 48 cpv. 8 OSS; 1 segg. LPContr; pronuncia:
1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a: – __________ __________, __________,
– Sezione della circolazione, __________ . Il giudice: La segretaria:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2003.385/AMM
31098/003
Bellinzona
29 marzo 2004
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 17 novembre 2003 presentato da
__________ __________,__________
contro
la decisione n.__________/__________del__________2003 emessa dallaSezione della circolazione,__________,
viste le osservazioni del 2 dicembre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che la Sezione della circolazione,con decisione del 31 ottobre 2003, ha inflitto a__________ __________una multa di fr. 40., addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20. e le spese di fr. 10., per il seguente fatto accertato il 27 giugno 2003 in territorio di__________:
"Ha posteggiato il veicolo__________superando la durata di parcheggio autorizzata";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 48 cpv. 8 OSS;
che__________ __________è insorta contro tale decisione con un ricorso del 17 novembre 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento degli oneri del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del 2 dicembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e consideratoin diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della circolazione ha inflitto all'insorgente come detto una multa di fr. 40., addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20. e le spese di fr. 10., per avereposteggiato il veicolo__________superando la durata di parcheggio autorizzata;
che la ricorrente non contesta la sanzione come tale, ma fa valere di avere pagato la multa il 4 agosto 2003 dopo essere stata assente all'estero nel mese di luglio per vacanze e chiede pertanto l'annullamento delle tasse e spese della decisione impugnata;
che nelle sue contro osservazioni del 1° dicembre 2003 la polizia comunale rileva come il pagamento del 4 agosto 2003 attiene a un'altra multa, la n.__________inflitta il 23 giugno 2003 e saldata il 30 giugno 2003;
che in una successiva lettera del 12 dicembre 2003 la ricorrente adduce di avere confuso i numeri delle contravvenzioni dopo aver perso la polizza di versamento prestampata, attribuendo per svista lo stesso numero a entrambi i pagamenti;
che anche volendo seguire la tesi della ricorrente, il versamento in rassegna è avvenuto solo dopo lo scadere del termine del 27 luglio 2003 per pagare la multa in procedura disciplinare (cfr. allegato A al ricorso);
che il mancato versamento della multa entro detto termine ha quindi comportato l'avvio della procedura ordinaria (art. 6 cpv. 1 e cpv. 3 ultima frase LMD), con il conseguente addebito di tasse e spese di giudizio in base all'art. 2 cpv. 3 LPContr;
che neppure soccorre all'interessata giustificare il ritardo con non meglio precisate "vacanze trascorse all'estero" nel mese di luglio (ricorso, pag. 1 in fondo; osservazioni del 12 dicembre 2003, pag. 1 verso il basso), ove appena si consideri come la multa avrebbe benissimo potuto essere saldata prima di allora, per esempio con il già citato pagamento del 30 giugno 2003;
che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;
che all'insorgente dovrebbero essere addebitati, per principio, anche gli oneri dell'attuale giudizio;
che le circostanze particolari del caso giustificano nondimeno in via eccezionale di rinunciare a siffatto prelievo;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 48 cpv. 8 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia:1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
____________________,__________,
Sezione della circolazione,__________.
Il giudice: La segretaria: