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30.2003.376

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-03-12 · Italiano TI
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Sachverhalt

da lui osservati e descritti non vi fosse in realtà alcuno “stop”, come invece descritto nell’intimazione di contravvenzione e pedissequa risoluzione dipartimentale, indirizzato alle vetture provenienti dalla direzione di marcia del denunciato, ed accertata dunque così l’estraneità del richiedente in relazione ai fatti imputatigli, lo scrivente Giudice perviene all’intimo convincimento che_________ _________non abbia effettivamente commesso l’infrazione in esame. Per il che, l’istanza di revisione che qui ci occupa deve senz’altro essere accolta con pedissequo annullamento della sentenza 2 ottobre 2003 della scrivente Pretura e conseguente restituzione nelle mani del richiedente degli importi pagati da quest’ultimo a titolo di multa e di tasse e spese, relative al precedente giudizio (art. 19 cpv. 6 LPContr).

per questi motivi                 richiamati gli artt. 15 e 19 LPContr;

pronuncia                 1.La domanda di revisione 5 novembre 2003 presentata da_________ _________,_________,è accolta.

§     Di conseguenza, lasentenza 2 ottobre 2003della Pretura Penale di_________(inc. no._________)è annullata con tutti i suoi effetti.

§§     Di conseguenza larisoluzione no. _________del_________2003 della Sezione della Circolazione,_________,è annullata.

2.Non si prelevano né tasse né spese di giustizia relative al presente giudizio.

3.Intimazione:

- Sezione della circolazione,_________,

-__________________,_________,

Il Giudice:                                                                              Il Segretario assessore:

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 ottobre 2003della Pretura Penale di_________(inc. no._________)è annullata con tutti i suoi effetti.

§§     Di conseguenza larisoluzione no. _________del_________2003 della Sezione della Circolazione,_________,è annullata.

2.Non si prelevano né tasse né spese di giustizia relative al presente giudizio.

3.Intimazione:

- Sezione della circolazione,_________,

-__________________,_________,

Il Giudice:                                                                              Il Segretario assessore:

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi

E. 3 Intimazione:

- Sezione della circolazione, _________, - _________ _________, _________, Il Giudice:                                                                              Il Segretario assessore: Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.30.2003.376 ROC/MAM

30.2003.209 / 17557

Bellinzona

12 marzo 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sull’istanza di revisione del 5 novembre 2003 presentata da

_________ _________,_________

avverso

lasentenza 2 ottobre 2003emanata dalla Pretura penale di_________

viste                                  le osservazioni 19 febbraio 2004 presentate dalla Sezione della Circolazione,_________;

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto

1.Con risoluzione no._________del_________2003 della Sezione della Circolazione,_________, è stata inflitta ad_________ _________,_________, una multa ammontante a Fr. 300.- (trecento) oltre a tassa di giustizia di Fr. 60.- (sessanta) e spese per complessivi Fr. 20.- (venti), per avere egli, in data 19 marzo 2003, in territorio di_________, in località Via_________/_________, alla guida del veicolo_________, omesso di fermarsi ad uno “stop” inoltrandosi in un’intersezione ed ostacolando così la circolazione.

2.Con tempestivo ricorso 12 giugno 2003,_________ _________ha postulato l’annullamento della precitata decisione dipartimentale.

3.Con sentenza 2 ottobre 2003, regolarmente passata in giudicato, lo scrivente Giudice ha pronunciato la reiezione del ricorso, confermando pedissequamente la risoluzione impugnata ed accollando al ricorrente l’ulteriore importo di Fr. 200.- (duecento) a titolo di tasse e spese di giustizia relative alla procedura ricorsuale.

4.Con istanza di revisione 5 novembre 2003,_________ _________postula ora l’annullamento del pronunciato pretorile, rilevando che, a seguito di un colloquio informale tenutosi tra il ricorrente e l’agente_________ _________della_________di_________, questi avrebbe accertato che la segnaletica posata sul luogo della contestazione, al momento dell’avvenuta intimazione di contravvenzione nei confronti del ricorrente, corrisponderebbe a quella precisamente descritta da quest’ultimo nelle sue osservazioni 28.07.2003, riconfermate del resto durante tutto il corso della procedura contravvenzionale e penale amministrativa.

5.Con rapporto di contro-osservazioni 4 febbraio 2004, il gendarme_________ _________, dopo attenti accertamenti e rilevamenti effettuati presso la Polizia comunale e l’Ufficio tecnico del Comune di_________, ha confermato quanto sopra, dichiarando perciò di non mantenere la contravvenzione, da lui sottoscritta, emanata nei confronti del ricorrente.

6.Con sue osservazioni 19 febbraio 2004, la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico,_________, si è astenuta dal formulare osservazioni, rimettendosi al prudente giudizio della scrivente Autorità.

7.Giusta l’art. 19 cpv. 1 LPContr, contro le decisioni definitive, è data la revisione per i motivi dell’art. 299 del Codice di procedura penale. In particolare, giusta quest’ultimo disposto di Legge, la revisione del processo ha luogo quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al Giudice nel corso del primo procedimento (art. 299 lett.c CPP).

8.Stante tutto quanto precede, vista la predetta dichiarazione del gendarme_________ _________- responsabile del primo (erroneo) accertamento dei fatti e della conseguente intimazione di contravvenzione che è finalmente sfociata in una procedura ricorsuale fronte alla scrivente Pretura di cui all’inc. no._________- che ha manifestamente ammesso il proprio originario errore di valutazione (segnatamente in punto alla presenza o meno di uno “stop” sul predetto tratto stradale) dichiarando che al momento dei fatti da lui osservati e descritti non vi fosse in realtà alcuno “stop”, come invece descritto nell’intimazione di contravvenzione e pedissequa risoluzione dipartimentale, indirizzato alle vetture provenienti dalla direzione di marcia del denunciato, ed accertata dunque così l’estraneità del richiedente in relazione ai fatti imputatigli, lo scrivente Giudice perviene all’intimo convincimento che_________ _________non abbia effettivamente commesso l’infrazione in esame. Per il che, l’istanza di revisione che qui ci occupa deve senz’altro essere accolta con pedissequo annullamento della sentenza 2 ottobre 2003 della scrivente Pretura e conseguente restituzione nelle mani del richiedente degli importi pagati da quest’ultimo a titolo di multa e di tasse e spese, relative al precedente giudizio (art. 19 cpv. 6 LPContr).

per questi motivi                 richiamati gli artt. 15 e 19 LPContr;

pronuncia                 1.La domanda di revisione 5 novembre 2003 presentata da_________ _________,_________,è accolta.

§     Di conseguenza, lasentenza 2 ottobre 2003della Pretura Penale di_________(inc. no._________)è annullata con tutti i suoi effetti.

§§     Di conseguenza larisoluzione no. _________del_________2003 della Sezione della Circolazione,_________,è annullata.

2.Non si prelevano né tasse né spese di giustizia relative al presente giudizio.

3.Intimazione:

- Sezione della circolazione,_________,

-__________________,_________,

Il Giudice:                                                                              Il Segretario assessore:

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi