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30.2003.364

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-04-07 · Italiano TI
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Incarto n.30.2003.364/pg

03 804/103

Bellinzona

7 aprile 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 24 ottobre 2003 presentato da

__________

contro

la decisione 29 agosto 2003 emessa da ___________

letti ed esaminati gli atti.

considerato                      in fatto ed in diritto

1.Con scritto 24 ottobre 2003, ma inoltrato in data 3 novembre 2003, __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 29 agosto 2003 con cui __________gli ha inflitto una multa di fr. 250.-, oltra la tassa di giustizia di fr. 60 e le spese di fr. 20.-.

2.In data 4 novembre 2003 questa Autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:

"al ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come previsto dall'art. 4 della Legge di procedura per le contravvenzioni.

Richiamato l'art. 6 della legge citata, le viene assegnatoun termine perentorio di 5 giorniper produrre la decisione sopra menzionata con la comminatoria che, trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."

3.Secondo l'art. 4 cpv. 4 LPContr al ricorso dev'essere allegata la decisione impugnata. A sua volta l'art. 6 LPContr prescrive che i ricorsi, i quali non adempiono i requisiti di legge, sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio con la comminatoria dell'irricevibilità. Questa disposizione si applica anche quando è richiesta la produzione di un atto che necessariamente dev'essere allegato al ricorso. La trasmissione della querelata decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere sull'ammissibilità o sull'immediata infondatezza dell'impugnazione (art. 10 cpv. 1 LPContr).

4.Si rileva che il menzionato scritto di questa Autorità è stato notificato al ricorrente il 6 novembre 2003; ne consegue che il termine perentorio di 5 giorni è scaduto infruttuosamente l'11 novembre 2003.

Pertanto lo scritto con la decisione impugnata prodotto in data 13 novembre 2003 è tardivo e di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

5.Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).

Per questi motivi,                visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr,

pronuncia:                1.Il ricorso 24 ottobre 2003 inoltrato daè irricevibile.

2.La tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3.Intimazione a:

Il giudice:                                                                     Il cancelliere: