opencaselaw.ch

30.2003.359

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-10-24 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.30.2003.359/AMM

30594/009

Bellinzona

15 marzo 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 29 ottobre 2003 presentato da

____________________,__________

contro

la decisione n.__________/__________del__________2003 emessa dallaSezione della circolazione,__________,

viste                                  le osservazioni del 13 novembre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenutoin fatto:

che la Sezione della circolazione,con decisione del 24 ottobre 2003, ha inflitto a__________  __________una multa di fr. 40.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per il seguente fatto accertato il 3 agosto 2003 in territorio di__________:

"Ha posteggiato il veicolo__________in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 30 cpv. 1 OSS;

che Giada Artiglia è insorta contro tale decisione con un ricorso del 29 ottobre 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento degli oneri del querelato giudizio;

che nelle sue osservazioni del 13 novembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e consideratoin diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che la Sezione della circolazione ha inflitto all'insorgente – come detto – una multa di fr. 40.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per avereposteggiato il veicolo__________in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio;

che la ricorrente non contesta la sanzione come tale, ma fa valere di avere pagato "il 10.09.2003 … la multa di fr. 40 alla polizia comunale di__________" e chiede pertanto di "voler rivedere la vostra decisione";

che a ragione la polizia cantonale sottolinea nondimeno come il termine per il pagamento della multa in procedura disciplinare – ossia senza oneri – è scaduto infruttuoso il 3 settembre 2003 (cfr. contro osservazioni del 10 novembre 2003, con riferimento al rapporto di contravvenzione del 4 settembre 2003), sette giorni prima che l'insorgente effettuasse il pagamento;

che il mancato versamento della multa entro detto termine ha dunque comportato l'avvio della procedura ordinaria, con il conseguente addebito di tasse e spese di giudizio in base all'art. 2 cpv. 3 LPContr;

che il ricorso, infondato, deve quindi essere respinto e la decisione impugnata confermata;

che all'insorgente dovrebbero essere addebitati, per principio, anche gli oneri dell'attuale giudizio;

che le circostanze particolari del caso giustificano nondimeno – in via eccezionale – di rinunciare a siffatto prelievo;

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 30 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

3.     Intimazione a:

–____________________,__________,

– Sezione della circolazione,__________.

Il giudice:                                                                                 La segretaria: