Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2003.359/AMM
30594/009
Bellinzona
15 marzo 2004
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 29 ottobre 2003 presentato da
____________________,__________
contro
la decisione n.__________/__________del__________2003 emessa dallaSezione della circolazione,__________,
viste le osservazioni del 13 novembre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che la Sezione della circolazione,con decisione del 24 ottobre 2003, ha inflitto a__________ __________una multa di fr. 40., addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20. e le spese di fr. 10., per il seguente fatto accertato il 3 agosto 2003 in territorio di__________:
"Ha posteggiato il veicolo__________in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 30 cpv. 1 OSS;
che Giada Artiglia è insorta contro tale decisione con un ricorso del 29 ottobre 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento degli oneri del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del 13 novembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e consideratoin diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della circolazione ha inflitto all'insorgente come detto una multa di fr. 40., addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20. e le spese di fr. 10., per avereposteggiato il veicolo__________in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio;
che la ricorrente non contesta la sanzione come tale, ma fa valere di avere pagato "il 10.09.2003 la multa di fr. 40 alla polizia comunale di__________" e chiede pertanto di "voler rivedere la vostra decisione";
che a ragione la polizia cantonale sottolinea nondimeno come il termine per il pagamento della multa in procedura disciplinare ossia senza oneri è scaduto infruttuoso il 3 settembre 2003 (cfr. contro osservazioni del 10 novembre 2003, con riferimento al rapporto di contravvenzione del 4 settembre 2003), sette giorni prima che l'insorgente effettuasse il pagamento;
che il mancato versamento della multa entro detto termine ha dunque comportato l'avvio della procedura ordinaria, con il conseguente addebito di tasse e spese di giudizio in base all'art. 2 cpv. 3 LPContr;
che il ricorso, infondato, deve quindi essere respinto e la decisione impugnata confermata;
che all'insorgente dovrebbero essere addebitati, per principio, anche gli oneri dell'attuale giudizio;
che le circostanze particolari del caso giustificano nondimeno in via eccezionale di rinunciare a siffatto prelievo;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 30 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia:1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
____________________,__________,
Sezione della circolazione,__________.
Il giudice: La segretaria: