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30.2003.341

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-02-05 · Italiano TI
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Incarto n.30.2003.341 ROC/MAM

28126/005

Bellinzona

5 febbraio 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 9 ottobre 2003 presentato da

____________________,__________

contro

ladecisione__________.__________.2003emessa dallaSezione della circolazione,Camorino,

viste                                  le osservazioni __________ 2003 presentate dalla Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino;

letti ed esaminati                gli atti;

ritenuto                             in fatto

A.Con decisione__________ 2003 (emanata in forza di un rapporto di contravvenzione della Polizia comunale della Città di __________, regolarmente intimato alla ricorrente, la quale non ha inoltrato osservazioni al riguardo) la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, ha inflitto a __________ __________, __________, una multa ammontante a fr. 100.- (cento), oltre ad una tassa di giustizia di fr. 20.- (venti) e spese per complessivi fr. 10.- (dieci), per avere ella, in data __________ __________ 2003, in territorio di __________, località Via __________, circolando alla guida della vettura TI __________, impiegato un telefono senza dispositivo "mani libere". La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1 e 90 cfr. 1 LCS, come pure dell'art. 3 cpv. 1 ONC.

B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale____________________ è insorta con tempestivo ricorso __________ 2003, postulandone l'annullamento e facendo rilevare che il numero di targa della propria vettura (TI __________) non corrisponde a quello di cui alla decisione impugnata.

C.Con sue contro-osservazioni __________ 2003, l'Agt __________. __________ della Polizia Comunale di __________ ha rilevato, dopo attenta verifica, che le autovetture __________ __________ (TI __________) e __________ __________ (TI __________) risultavano entrambe immatricolate a nome della ricorrente.

D.Stante quanto precede, il competente Dipartimento, con sue osservazioni

__________ 2003, propone la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della sua decisione no. __________ /__________ del __________.2003.

considerato                      in diritto

1.La competenza di questo Giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

2.Giusta l'art. 31 cpv. 1 LCS, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. In particolare, il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art. 3 cpv. 1 ONC).

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o

nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio Federale, è punito con l'arresto

o con la multa (art. 90 cfr. 1 LCS).

3.__________ __________, come detto, nega implicitamente di essere l'autore

dell'infrazione, per il solo fatto che il numero di targa della propria vettura non

corrisponderebbe a quello riportato nella decisione __________.2003. Quanto

precede è però stato manifestamente sconfessato dalle contro-osservazioni

dell'agente denunciante, il quale ha prodotto, in corso di procedura, la

necessaria documentazione dalla quale si evince con meridiana evidenza che

la ricorrente possedeva, al tempo della commessa infrazione, due vetture,

entrambe immatricolate a suo nome, segnatamente le automobili __________

(TI __________) e __________ (TI __________). Non solo. V’é di più.

Oltre a tale evidente constatazione, la ricorrente, infatti, non ha neppure mai              del resto contestato l’infrazione in quanto tale, né, comunque, è stata in grado di

provare, o quantomeno rendere verosimile, il fatto che in data __________

2003, ella non si trovasse alla guida della vettura TI __________, e neppure ha

saputo indicare eventuali altre persone che avrebbero potuto, se del

caso, avere accesso alle chiavi della predetta __________, rimanendo

anzi, in questo contesto, del tutto silente ed inattiva.

4.Stante quanto precede, la totale mancanza di prove atta a corroborare la

versione sostenuta dalla ricorrente rende le giustificazioni da lei

addotte affatto credibili, questo Giudice giungendo pertanto all'intimo

convincimento che __________ __________ non possa essere prosciolta dall'addebito

mossole.

5.La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge. Per il che, il ricorso va dunque respinto, con seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                richiamati gli art. 31 cpv. 1,  90 Cifra 1 LCS, art. 3 cpv. 1 ONC, art. 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.Il ricorso __________ 2003 di __________ __________, __________,è respinto.

§Di conseguenza, la risoluzione no. __________ /__________ del __________ __________ 2003 della Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,è integralmente confermata.

2.La tassa di giustizia in fr. 100.- (cento) e le spese per complessivi fr. 50.- (cinquanta), relative al presente giudizio, sono a caricodellaricorrente.

3.Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro

30 giornidalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

4.Intimazione a:

Sezione della circolazione,Camorino,

____________________,__________.

Il giudice:                                                                               Il segretario assessore:

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi