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30.2003.321

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-09-12 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 e 90 n. 1 LCS; 73 cpv. 6 lett. a OSS; 1 segg. LPContr; pronuncia:

1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.     La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

3.     Intimazione a: – __________ __________, __________,

– Sezione della circolazione, __________. Il giudice:                                                                                 La segretaria: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.30.2003.321/AMM

26985/002

Bellinzona

14 gennaio 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 16 settembre 2003 presentato da

____________________,__________

contro

la decisione n. ______/____  del __________  2003 emessa dallaSezione della circolazione,__________,

viste                                  le osservazioni del 2 ottobre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenutoin fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 12 settembre 2003, ha inflitto a __________ __________  una multa di fr. 300.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 30 luglio 2003, alle ore 6.50, in territorio di __________:

"alla guida del veicolo__________eseguiva una manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della linea di sicurezza";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 n. 1 LCS e 73 cpv. 6 lett. a OSS;

che __________  __________  è insorto contro tale decisione con un ricorso del 16 settembre 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle sue osservazioni del 2 ottobre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e consideratoin diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste linee (art. 34 cpv. 2 LCS; v. anche l'art. 73 cpv. 6 lett. a OSS);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che la Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 300.–, addebitandogli inoltre oneri processuali di complessivi fr. 80.–, per avere eseguito "una manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della linea di sicurezza" (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione steso dalla polizia cantonale);

che l'insorgente nega di aver commesso l'infrazione rimproveratagli, sottolineando come "i sorpassi che ho effettuato quella mattina erano in un tratto di strada dove … la linea è tratteggiata e non 'linea di sicurezza' come indicato sulla contravvenzione";

che la versione fornita dall'insorgente è contraddetta tuttavia da un successivo rapporto di polizia del 1° ottobre 2003 – cui l'interessato non ha presentato osservazioni – nel quale l'agente denunciante precisa quanto segue:

"– la manovra di sorpasso era effettuata su di un tratto di strada ove la carreggiata compie due semicurve, la prima a destra. Su questo tratto di stradaè chiaramente demarcata la linea di sicurezza. Il Mele iniziava la manovra di sorpasso su questo tratto di strada, circolando completamente a sinistra della linea di sicurezza.

–Persistendo nella sua manovra, essendo in fase di sorpasso di più veicoli, giungeva sul tratto su cui iniziava la linea di avvertimento, seguita dalla linea di direzione, ove terminava il sorpasso e rientrava sulla destra.

–  Al momento del fermo e dell'intimazione della contravvenzione, il__________, nulla obiettava a quanto gli veniva contestato.

–  In quel momento il traffico era sostenuto essendo l'orario del transito dei frontalieri e di coloro che risiedono nella zona e che si recano al lavoro";

che le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza;

che l'insorgente non evoca tuttavia circostanze atte a inficiare le dichiarazioni dell'agente denunciante, il quale non ha per altro nessun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio di incorrere in sanzioni amministrative o penali;

che la multa inflitta, per finire, è proporzionata all'infrazione commessa e alle circostanze del caso specifico, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che il ricorso deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 73 cpv. 6 lett. a OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.     La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

3.     Intimazione a:

–____________________,__________,

– Sezione della circolazione, __________.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).