Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSS; 1 segg. LPContr; pronuncia:
1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________ __________, __________,
– avv. __________ __________ __________, __________,
– Sezione della circolazione, __________. Il giudice: La segretaria:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2003.319/AMM
26978/007
Bellinzona
13 gennaio 2004
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 25 settembre 2003 presentato da
__________________,_________
(difeso dall'avv._________ _________ _________,_________)
contro
la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessadallaSezione della circolazione,_________,
viste le osservazioni del 2 ottobre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che la Sezione della circolazione,con decisione del 12 settembre 2003, ha inflitto ad _________ _________ una multa di fr. 250., addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60. e le spese di fr. 70., per i seguenti fatti accertati il 18 giugno 2003 in territorio di _________ -__________:
"alla guida dell'autofurgone_________, dopo essersi fermato ad un 'dare precedenza', s'inoltrava in un'intersezione e collideva con un autofurgone sopraggiungente da destra";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS, 14 cpv. 1 ONC, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSS;
che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 25 settembre 2003 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del 2 ottobre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e consideratoin diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la documentazione prodotta dal ricorrente può essere acquisita agli atti, mentre la domanda intesa all'esperimento di ulteriori prove risulta priva d'oggetto, il ricorso dovendo essere accolto comunque sia per i motivi esposti in appresso;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale "Dare precedenza" obbliga il conducente a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina (art. 36 cpv. 2 prima frase OSS);
che giusta l'art. 14 cpv. 1 ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immesso in un'intersezione dopo un segnale di "dare precedenza" ed essersi scontrato con un autofurgone avente la precedenza;
che la decisione dell'autorità di primo grado fonda sui seguenti accertamenti di polizia (rapporto del 24 giugno 2003, pag. 4):
"_________circolava alla guida del furgone della ditta su via_________a_________, proveniente da_________e diretto verso_________. Oltrepassato il ponte sulla linea ferroviaria proseguiva in direzione nord. Giunto poi sul rettilineo che conduce in località_________si trovava la corsia ostruita dal veicolo_________che, proveniente dalla sua sinistra, da via alla_________, si era immesso su via_________intenzionato pure lui a dirigersi verso_________._________ha frenato bruscamente spostandosi sull'estrema destra della sua corsia per cercare d'evitare la collisione. Urto comunque avvenuto tra la fiancata sinistra del furgone_________e la fiancata destra del furgone_________. Dopo la collisione l'automezzo_________è salito sul marciapiede posto sulla destra terminando la corsa contro la siepe della proprietà_________._________ha dichiarato che nell'istante in cui è ripartito dal segnale dare precedenza, posto su via_________, dalla sua destra non arrivavano veicoli. Ha pure fatto notare che la velocità di_________era eccessiva. Dai nostri rilievi e in particolare dalla traccia di bloccata citata in entrata del presente rapporto è evidente che_________viaggiava a velocità ben superiore al limite di 60 Km/h vigente in quel tratto. A questo proposito l'interessato non è andato oltre una stima di 65/70 Km/h.";
che l'insorgente nega dal canto suo ogni responsabilità nel sinistro; adduce, fra l'altro, di essersi immesso con circospezione sulla strada principale osservando il traffico proveniente da entrambi i sensi e di non avere visto l'altro veicolo solo poiché apparso improvvisamente, a causa stando alle tracce di frenata della sua velocità inadeguata;
che in ambito penale come rileva giustamente l'autorità di primo grado ognuno risponde per vero delle proprie colpe, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;
che l'insorgente si duole nondimeno di come il sinistro, senza la colpa dell'altro conducente, non si sarebbe affatto verificato, il che esclude secondo l'interessato ogni suo coinvolgimento penale;
che questo giudice, esaminando le versioni fornite dai protagonisti dell'incidente, gli accertamenti di polizia e il rapporto peritale allestito dall'analista d'incidenti __________ __________ (allegato D al ricorso), non dispone di indizi sufficienti ad ascrivere al ricorrente una qualsivoglia inosservanza delle norme della circolazione;
che, persistendo un ragionevole dubbio, l'insorgente deve in definitiva essere prosciolto dall'addebito;
che il ricorso, provvisto di buon diritto, va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata di conseguenza;
che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr), ma non si giustifica di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;
che, sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia:1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
__________ __________, __________,
avv. ____________________ __________,__________,
Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La segretaria: