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30.2003.319

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-09-12 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSS; 1 segg. LPContr; pronuncia:

1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2.     Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3.     Intimazione a:

– __________  __________, __________,

– avv. __________ __________ __________, __________,

– Sezione della circolazione, __________. Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.30.2003.319/AMM

26978/007

Bellinzona

13 gennaio 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 25 settembre 2003 presentato da

__________________,_________

(difeso dall'avv._________ _________  _________,_________)

contro

la decisione n. _________  /_________  del _________  2003 emessadallaSezione della circolazione,_________,

viste                                  le osservazioni del 2 ottobre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenutoin fatto:

che la Sezione della circolazione,con decisione del 12 settembre 2003, ha inflitto ad _________  _________  una multa di fr. 250.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 70.–, per i seguenti fatti accertati il 18 giugno 2003 in territorio di _________  -__________:

"alla guida dell'autofurgone_________, dopo essersi fermato ad un 'dare precedenza', s'inoltrava in un'intersezione e collideva con un autofurgone sopraggiungente da destra";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS, 14 cpv. 1 ONC, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSS;

che _________  _________  è insorto contro tale decisione con un ricorso del 25 settembre 2003 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;

che nelle sue osservazioni del 2 ottobre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e consideratoin diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

che la documentazione prodotta dal ricorrente può essere acquisita agli atti, mentre la domanda intesa all'esperimento di ulteriori prove risulta priva d'oggetto, il ricorso dovendo essere accolto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;

che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale "Dare precedenza" obbliga il conducente a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina (art. 36 cpv. 2 prima frase OSS);

che giusta l'art. 14 cpv. 1 ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immesso in un'intersezione dopo un segnale di "dare precedenza" ed essersi scontrato con un autofurgone avente la precedenza;

che la decisione dell'autorità di primo grado fonda sui seguenti accertamenti di polizia (rapporto del 24 giugno 2003, pag. 4):

"_________circolava alla guida del furgone della ditta su via_________a_________, proveniente da_________e diretto verso_________. Oltrepassato il ponte sulla linea ferroviaria proseguiva in direzione nord. Giunto poi sul rettilineo che conduce in località_________si trovava la corsia ostruita dal veicolo_________che, proveniente dalla sua sinistra, da via alla_________, si era immesso su via_________intenzionato pure lui a dirigersi verso_________._________ha frenato bruscamente spostandosi sull'estrema destra della sua corsia per cercare d'evitare la collisione. Urto comunque avvenuto tra la fiancata sinistra del furgone_________e la fiancata destra del furgone_________. Dopo la collisione l'automezzo_________è salito sul marciapiede posto sulla destra terminando la corsa contro la siepe della proprietà_________._________ha dichiarato che nell'istante in cui è ripartito dal segnale dare precedenza, posto su via_________, dalla sua destra non arrivavano veicoli. Ha pure fatto notare che la velocità di_________era eccessiva. Dai nostri rilievi e in particolare dalla traccia di bloccata citata in entrata del presente rapporto è evidente che_________viaggiava a velocità ben superiore al limite di 60 Km/h vigente in quel tratto. A questo proposito l'interessato non è andato oltre una stima di 65/70 Km/h.";

che l'insorgente nega dal canto suo ogni responsabilità nel sinistro; adduce, fra l'altro, di essersi immesso con circospezione sulla strada principale osservando il traffico proveniente da entrambi i sensi e di non avere visto l'altro veicolo solo poiché apparso improvvisamente, a causa – stando alle tracce di frenata – della sua velocità inadeguata;

che in ambito penale – come rileva giustamente l'autorità di primo grado – ognuno risponde per vero delle proprie colpe, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;

che l'insorgente si duole nondimeno di come il sinistro, senza la colpa dell'altro conducente, non si sarebbe affatto verificato, il che esclude – secondo l'interessato – ogni suo coinvolgimento penale;

che questo giudice, esaminando le versioni fornite dai protagonisti dell'incidente, gli accertamenti di polizia e il rapporto peritale allestito dall'analista d'incidenti __________ __________ (allegato D al ricorso), non dispone di indizi sufficienti ad ascrivere al ricorrente una qualsivoglia inosservanza delle norme della circolazione;

che, persistendo un ragionevole dubbio, l'insorgente deve in definitiva essere prosciolto dall'addebito;

che il ricorso, provvisto di buon diritto, va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata di conseguenza;

che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr), ma non si giustifica di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

che, sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2.     Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3.     Intimazione a:

– __________  __________, __________,

– avv. ____________________ __________,__________,

– Sezione della circolazione, __________.

Il giudice:                                                                                 La segretaria: