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30.2003.315

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-09-05 · Italiano TI
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Incarto n.30.2003.315/AMM

26734/005

Bellinzona

9 gennaio 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 22 settembre 2003 presentato da

__________________,_________

(difeso dall'avv._________,_________)

contro

la decisione n. _____/____  del _________  2003 emessadallaSezione della circolazione,_________,

viste                                  le osservazioni del 30 settembre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenutoin fatto:

che la Sezione della circolazione,con decisione del 5 settembre 2003, ha inflitto a _________  _________  una multa di fr. 200.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per il seguente fatto accertato il 9 luglio 2003 in territorio di _________:

"alla guida della vettura_________superava un veicolo fermo davanti ad un passaggio pedonale e ometteva di concedere la precedenza a due pedoni che stavano attraversando la carreggiata";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 33 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 6 cpv. 1 ONC;

che _________  _________  è insorto contro tale decisione con un ricorso del 22 settembre 2003 in cui chiede – previa assunzione di nuove prove – l'annullamento del querelato giudizio e il suo proscioglimento;

che nelle sue osservazioni del 30 settembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e consideratoin diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

che la documentazione prodotta dal ricorrente può essere acquisita agli atti, mentre la domanda intesa all'esperimento di ulteriori prove risulta priva d'oggetto, il ricorso dovendo essere accolto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;

che per l'art. 6 cpv. 1 prima frase ONC, il quale concreta il principio sancito dall'art. 33 cpv. 1 LCS, davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico il conducente deve accordare la precedenza a ogni pedone che si trova già sul passaggio pedonale o che attende davanti a esso e che visibilmente vuole attraversarlo;

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che la Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 200.–, come detto, per avere omesso di concedere la precedenza a due pedoni che stavano attraversando la carreggiata (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione e al rapporto di contro osservazioni allestiti dalla polizia comunale di _________);

che l'insorgente si duole di un erroneo accertamento dei fatti da parte dell'agente denunciante,  sottolineando come i due pedoni evocati – ch'egli ha avuto modo di vedere – non si trovavano sulla carreggiata né avevano manifestato l'intenzione di attraversare (ricorso, pag. 2 verso il basso; cfr. anche le osservazioni del 24 luglio e del 19 agosto 2003);

che a sostegno delle sue affermazioni, l'interessato produce una dichiarazione scritta della moglie, la quale – pur non essendo in grado di escludere la presenza di pedoni a destra della strada – è certa che "nessuno di costoro aveva iniziato l'attraversamento del passaggio pedonale" (allegato D al ricorso);

che le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza; rientra dunque nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento, esaminando la pertinenza della descrizione dei fatti e tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;

che in concreto questo giudice, raffrontando le dichiarazioni di polizia con la versione lineare fornita dal ricorrente, non riesce a pervenire al convincimento che quest'ultimo sia effettivamente incorso nell'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione;

che, persistendo un ragionevole dubbio, l'interessato deve in definitiva essere prosciolto dall'addebito;

che il ricorso, provvisto di buon diritto, va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata di conseguenza;

che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);

che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

che, sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

per questi motivi,                visti gli art. 33 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 6 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2.     Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3.     Intimazione a:

– _________  _________, _________,

– avv. __________________,_________,

– Sezione della circolazione, _________.

Il giudice:                                                                                 La segretaria: