Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 prima frase); che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC); che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere " illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo _________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace " (cfr. la decisione impugnata, con riferimento al rapporto di denuncia del 9 luglio 2003 agli atti); che il ricorrente non nega in sostanza di aver commesso l'infrazione rimproveratagli: " Mi è capitato alcune volte, di parcheggiare in uno spazio non assegnato, ossia, sprovvisto di un cartello che specificasse a chi fosse assegnato il parcheggio (probabilmente era uno spazio commerciale sfitto). È probabilmente in questa occasione che il mio veicolo è stato oggetto dell'attenzione del proprietario del fondo " (ricorso, punto 2; cfr. anche l'ultimo foglio allegato al ricorso, in alto: "I o ho semplicemente parcheggiato in un parcheggio non assegnato ", e le osservazioni del 16 luglio 2003 al rapporto di denuncia, punto 2); che l'insorgente adduce nondimeno di essere " un subaffittuario della spettabile _________, locataria di metà del 2° piano dello stabile … nel fondo in oggetto " e di avere quindi " personalmente diritto di parcheggiare … negli spazi riservati " da tale società (ricorso, punto 1); che l'eventuale diritto dell'interessato di posteggiare negli spazi assegnati a un locatario non gli conferisce tuttavia, con ogni evidenza, il diritto di utilizzare gli altri posteggi, e ciò a prescindere dal fatto che essi non rechino un " divieto assoluto di parcheggio " (ricorso, punto 4) bastando il divieto generale affisso all'entrata del sedime (osservazioni 22 luglio 2003 del denunciante; cfr. anche fotografia in basso nell'ultimo allegato al ricorso); che neppure giova al ricorrente dolersi di non avere ricevuto dal denunciante le prove dell'infrazione (ricorso, punto 3), non contestando egli – come detto – di avere parcheggiato in uno spazio non assegnato e il denunciante avendo per di più allegato al rapporto di denuncia una fotografia dell'infrazione (menzionata nello stesso rapporto intimato al ricorrente per osservazioni); che le argomentazioni ricorsuali non consentono in definitiva di scostarsi dalla decisione impugnata, la multa inflitta essendo per altro proporzionata all'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge; che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza dell'insorgente (art. 15 cpv. 2 LPContr); che la natura particolare del caso concreto giustifica nondimeno di soprassedere – in via eccezionale – al prelievo di tasse e spese dell'attuale giudizio; per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr; pronuncia:
1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a: – _________ _________, _________,
– Sezione della circolazione, _________. Il giudice: La segretaria:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2003.312/AMM
26403/005
Bellinzona
9 gennaio 2004
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Lucia Ferrazzo per statuire sul ricorso del 18 settembre 2003 presentato da
__________________,_________
contro
la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessadallaSezione della circolazione,_________,
viste le osservazioni del 26 settembre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che la Sezione della circolazione,con decisione del 5 settembre 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 50., addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20. e le spese di fr. 10., per i seguenti fatti accertati l'8 luglio 2003 in territorio di _________:
"Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo_________di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;
che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 18 settembre 2003 in cui chiede in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del 26 settembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e consideratoin diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 375bis CPC l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20. a fr. 500. (cpv. 2 prima frase);
che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo_________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace" (cfr. la decisione impugnata, con riferimento al rapporto di denuncia del 9 luglio 2003 agli atti);
che il ricorrente non nega in sostanza di aver commesso l'infrazione rimproveratagli: "Mi è capitato alcune volte, di parcheggiare in uno spazio non assegnato, ossia, sprovvisto di un cartello che specificasse a chi fosse assegnato il parcheggio (probabilmente era uno spazio commerciale sfitto). È probabilmente in questa occasione che il mio veicolo è stato oggetto dell'attenzione del proprietario del fondo" (ricorso, punto 2; cfr. anche l'ultimo foglio allegato al ricorso, in alto: "Io ho semplicemente parcheggiato in un parcheggio non assegnato", e le osservazioni del 16 luglio 2003 al rapporto di denuncia, punto 2);
che l'insorgente adduce nondimeno di essere "un subaffittuario della spettabile_________, locataria di metà del 2° piano dello stabile nel fondo in oggetto" e di avere quindi "personalmente diritto di parcheggiare negli spazi riservati" da tale società (ricorso, punto 1);
che l'eventuale diritto dell'interessato di posteggiare negli spazi assegnati a un locatario non gli conferisce tuttavia, con ogni evidenza, il diritto di utilizzare gli altri posteggi, e ciò a prescindere dal fatto che essi non rechino un "divieto assoluto di parcheggio" (ricorso, punto 4) bastando il divieto generale affisso all'entrata del sedime (osservazioni 22 luglio 2003 del denunciante; cfr. anche fotografia in basso nell'ultimo allegato al ricorso);
che neppure giova al ricorrente dolersi di non avere ricevuto dal denunciante le prove dell'infrazione (ricorso, punto 3), non contestando egli come detto di avere parcheggiato in uno spazio non assegnato e il denunciante avendo per di più allegato al rapporto di denuncia una fotografia dell'infrazione (menzionata nello stesso rapporto intimato al ricorrente per osservazioni);
che le argomentazioni ricorsuali non consentono in definitiva di scostarsi dalla decisione impugnata, la multa inflitta essendo per altro proporzionata all'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza dell'insorgente (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che la natura particolare del caso concreto giustifica nondimeno di soprassedere in via eccezionale al prelievo di tasse e spese dell'attuale giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;
pronuncia:1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
__________________,_________,
Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La segretaria: