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30.2003.297

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-01-12 · Italiano TI
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Incarto n.30.2003.297/AMM

24007/002

Bellinzona

12 gennaio 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso dell'__________________2003 presentato da

avv.__________________,_________

contro

la decisione n. _________/_________del __________________2003 emessadalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del __________________2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenutoin fatto:

che la Sezione della circolazione,con decisione del __________________2003, ha inflitto a __________________una multa di fr. 40.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il __________________2003 in territorio di __________________:

"Ha posteggiato il veicolo TI_________superando la durata di parcheggio autorizzata";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 48 cpv. 8 OSS;

che __________________è insorto contro tale decisione con un ricorso dell'__________________2003 in cui chiede in sostanza l'annullamento della multa;

che in uno scritto del __________________2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e consideratoin diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere posteggiato il proprio veicolo superando la durata di parcheggio autorizzata;

che l'insorgente si duole di non avere commesso l'infrazione rimproveratagli, essendo egli al beneficio dell'autorizzazione comunale di posteggio allegata al ricorso;

che in un successivo rapporto di contro-osservazioni del __________________2003 l'agente denunciante non contesta l'argomentazione ricorsuale, ma sottolinea come per l'art. 10 dell'ordinanza municipale concernente la regolamentazione delle zone di parcheggio "l'autorizzazione consiste in un contrassegno che dovrà essere esposto in modo ben visibile sul parabrezza del veicolo" (rapporto citato, con riferimento all'allegata ordinanza);

che a ragione il ricorrente fa nondimeno valere di non essere stato multato per una possibile violazione dell'ordinanza municipale ma per avere superato la durata di parcheggio, infrazione che – data la predetta autorizzazione comunale – non può dirsi realizzata;

che del resto anche la Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, si è rimessa al giudizio di quest'autorità;

che in simili evenienze si giustifica in definitiva di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 48 cpv. 8 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2.     Non si prelevano né tasse né spese.

3.     Intimazione a:

–avv. _________

–– Sezione della circolazione, Camorino.

Il giudice:                                                                                 La segretaria: