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30.2003.295

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-01-27 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 LALCStr va interpretato nel senso che, nell'ambito delle infrazioni punibili a norma dell'art. 90 cfr. 1 LCStr, debba essere effettuata una distinzione tra contravvenzioni gravi e contravvenzioni non gravi e che solo per queste ultime sia competente a giudicare la Sezione della circolazione. Una contravvenzione grave ai sensi della predetta norma è data quando da un esame delle circostanze oggettive e soggettive dell'infrazione di cui trattasi, entri in considerazione una pena dell'arresto. La gravità riferita alle contravvenzioni non riguarda quindi solo una caratteristica propria dell'infrazione, ma va considerata tenendo conto anche delle sue possibili conseguenze, nonché dei motivi che hanno spinto l'autore ad agire violando le regole della circolazione (Rep. 1994, pag. 273 segg.). 2.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di violazione dei limiti di velocità, il conducente, che in abitato supera di 25 km/h o più la velocità massima consentita, si rende di principio, senza riguardo alle circostanze concrete, colpevole di un'infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero di un delitto (DTF 123 II 106 cons. 2c; DTF 124 II 259 cons. 2b; DTF 124 II 475 cons. 2a).

3.     3.1. In concreto, l'autorità dipartimentale ha rimproverato al ricorrente di aver circolato ad una velocità di 56 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), superando quindi di 26 km/h il limite di 30 km/h ivi vigente. Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale l'infrazione in esame va indubbiamente considerata, se confermata, come grave violazione delle regole della circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero un delitto ai sensi della predetta legislazione. Competente a esaminare e a giudicare la fattispecie in esame è pertanto il Ministero pubblico e non la Sezione della circolazione, secondo quanto disposto dai ricordati art. 6 cpv. 1 LALCStr e 47 cpv. 2 RALCStr. 3.2. Il ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti trasmessi al Ministero pubblico. per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv.1, 32 cpv.2 e 90 cifra 1 LCStr;4a cpv. 1 lit. a ONC, 22 cpv.1 OSStr, 1 segg. LPContr; dichiara e pronuncia:                1. Il ricorso è accolto. 1.1 La decisione _________ 2003, n° _________ / _________, del Dipartimento delle   Istituzioni è annullata. 1.2 Gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico. 2. Non si prelevano né tasse né spese. 3. Intimazione a: Sezione della circolazione, ____________, _________ _________, _________, Ministero pubblico, _________ Il presidente:                                                                  Il cancelliere:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.30.2003.295/pg

25243/005

Bellinzona

27 gennaio 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con per statuire sul ricorso 6 settembre 2003 presentato da

__________________,_________,

contro

la decisione emessadallaSezione della circolazione,_________,

viste                                  le osservazioni  presentate dallaSezione della circolazione, ____________,

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

A.Con decisione 22 agosto 2003, n._________/_________, il Dipartimento delle istituzioni ha inflitto a_________ _________,_________, una multa di fr. 560.--, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 100.-- ed alle spese di fr. 40.--, per i seguenti motivi:

"alla guida del veicolo_________ha circolato nell'abitato di_________a velocità superante i 30 Km/h prescritti.

Velocità accertata con apparecchio radar:  59 Km/h.

Velocità punibile dedotta la tolleranza: 56 Km/h."

Fatti accertati il 30 giugno 2003 in territorio di_________. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv.1, 32 cpv.2 e 90 cifra 1 LCStr;4a cpv. 1 lit. a ONC, 22 cpv.1 OSStr.

B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale_________ _________si aggrava ora davanti alla Pretura penale. Delle argomentazioni addotte si dirà, per quanto necessario, nel seguito.

C.Il Dipartimento delle istituzioni per contro si astiene dal formulare un giudizio.

consideratoin diritto

1.     Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr                                .

2.     2.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LALCStr), le autorità giudiziarie sono competenti a giudicare le violazioni alle norme sul traffico punibili in virtù del Codice penale svizzero, nonché le contravvenzioni gravi e i delitti punibili in virtù della LCStr. La Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è invece competente ad istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie (art. 7 LALCStr; art. 4 lett. f RALALCStr 2 marzo 1999, in precedenza art. 3 cpv. 4 RALALCStr 26 ottobre 1985). La Sezione della circolazione trasmette pertanto al Ministero pubblico ed al Magistrato dei minorenni gli atti concernenti:

·le violazioni alla norme del traffico punibili in virtù del CP;

·i delitti previsti dalla LCStr;

·le contravvenzioni elencate dalla LCStr e dalle relative ordinanze, nei casi in

cui sia prevista l'applicazione di una pena privativa della libertà oppure

qualora siano in concorso con un delitto (in precedenza art. 49 cpv. 2 e 3

RALALCStr 26.10.1985).

L'art. 6 LALCStr va interpretato nel senso che, nell'ambito delle infrazioni

punibili a norma dell'art. 90 cfr. 1 LCStr, debba essere effettuata una

distinzione tra contravvenzioni gravi e contravvenzioni non gravi e che solo

per queste ultime sia competente a giudicare la Sezione della circolazione.

Una contravvenzione grave ai sensi della predetta norma è data quando da un esame delle circostanze oggettive e soggettive dell'infrazione di cui trattasi,

entri in considerazione una pena dell'arresto. La gravità riferita alle

contravvenzioni non riguarda quindi solo una caratteristica propria

dell'infrazione, ma va considerata tenendo conto anche delle sue possibili

conseguenze, nonché dei motivi che hanno spinto l'autore ad agire violando le regole della circolazione (Rep. 1994, pag. 273 segg.).

2.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di violazione

dei limiti di velocità, il conducente, che in abitato supera di 25 km/h o più la

velocità massima consentita, si rende di principio, senza riguardo alle

circostanze concrete, colpevole di un'infrazione grave alle norme della

circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero di un delitto

(DTF 123 II 106 cons. 2c; DTF 124 II 259 cons. 2b; DTF 124 II 475 cons. 2a).

3.     3.1. In concreto, l'autorità dipartimentale ha rimproverato al ricorrente di aver

circolato ad una velocità di 56 km/h (già dedotto il margine di tolleranza),

superando quindi di 26 km/h il limite di 30 km/h ivi vigente. Alla luce della

giurisprudenza del Tribunale federale l'infrazione in esame va indubbiamente

considerata, se confermata, come grave violazione delle regole della

circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero un delitto ai sensi della

predetta legislazione. Competente a esaminare e a giudicare la fattispecie in

esame è pertanto il Ministero pubblico e non la Sezione della circolazione,

secondo quanto disposto dai ricordati art. 6 cpv. 1 LALCStr e 47 cpv. 2

RALCStr.

3.2. Il ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti

trasmessi al Ministero pubblico.

per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv.1, 32 cpv.2 e 90 cifra 1 LCStr;4a cpv. 1 lit. a ONC, 22 cpv.1 OSStr, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.Il ricorso è accolto.

1.1 La decisione_________2003, n°_________/_________, del Dipartimento delle   Istituzioni è annullata.

1.2 Gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico.

2.Non si prelevano né tasse né spese.

3.Intimazione a:

Sezione della circolazione, ____________,

_________ _________,_________,

Ministero pubblico,_________

Il presidente:                                                                  Il cancelliere: