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30.2003.257

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-11-05 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 prima frase); che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC); che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace" (cfr. le decisioni impugnate, con riferimento ai rapporti di denuncia del 23 e del 24 maggio 2003 agli atti); che il ricorso si esaurisce nella seguente argomentazione: " Io non ho fatto assolutamente uso illecito di alcun parcheggio, credo si tratti sicuramente di un errore. Vi sarei grati se faceste ulteriori verifiche "; che l'insorgente, pur adombrando un erroneo accertamento dei fatti, non spende una parola per sostanziare la sua affermazione, né per indicare dove si trovasse l'interessato o il suo veicolo nelle date e ore rilevate nei predetti rapporti di denuncia; che la doglianza non consente quindi di sovvertire le decisioni impugnate, al ricorrente incombendo quanto meno l'onere di circostanziare le proprie censure; che ciò vale a maggior ragione se si considera come in una successiva lettera del 5 agosto 2003 – cui l'insorgente non ha presentato osservazioni – la denunciante si è detta certa delle infrazioni segnalate, constatate dai testimoni __________ __________ e __________; che, in simili circostanze, il ricorso non può dunque trovare accoglimento, le multe inflitte essendo per altro proporzionate alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente commisurate al grado di colpa e contenute nei limiti concessi dalla legge; che la natura particolare dell'impugnativa giustifica nondimeno, in via eccezionale, di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'attuale giudizio; per questi motivi,                visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr; pronuncia:

1.     Il ricorso è respinto e le decisioni impugnate sono confermate.

2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'odierno giudizio.

3.     Intimazione a:

– __________ __________, __________,

– Sezione della circolazione, __________. Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.30.2003.257

21199/2003

30.2003.258

21200/003

Bellinzona

5 novembre 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 24 luglio 2003 presentato da

____________________,__________

contro

le decisioni n. __________ /__________ e __________ /__________ del __________ 2003 emesse dalla Sezione della circolazione, __________,

viste                                  le osservazioni del 7 agosto 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenutoin fatto:

che la Sezione della circolazione,con decisione n. __________ /__________ del __________ 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 50.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 24 maggio 2003 in territorio di __________:

"Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo__________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace";

che la medesima autorità,con decisione n. __________ /__________ dello stesso giorno, ha inflitto all'interessato la medesima sanzione e i medesimi oneri processuali per analoghi fatti accertati il 23 maggio 2003 nello stesso luogo;

che le risoluzioni sono state emesse in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;

che __________ __________ è insorto contro tali decisioni con un unico ricorso del 24 luglio 2003 in cui chiede in sostanza l'annullamento dei querelati giudizi;

che nelle sue osservazioni del 7 agosto 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare le decisioni impugnate;

e consideratoin diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 375bis CPC l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv. 2 prima frase);

che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace" (cfr. le decisioni impugnate, con riferimento ai rapporti di denuncia del 23 e del 24 maggio 2003 agli atti);

che il ricorso si esaurisce nella seguente argomentazione: "Io non ho fatto assolutamente uso illecito di alcun parcheggio, credo si tratti sicuramente di un errore. Vi sarei grati se faceste ulteriori verifiche";

che l'insorgente, pur adombrando un erroneo accertamento dei fatti, non spende una parola per sostanziare la sua affermazione, né per indicare dove si trovasse l'interessato o il suo veicolo nelle date e ore rilevate nei predetti rapporti di denuncia;

che la doglianza non consente quindi di sovvertire le decisioni impugnate, al ricorrente incombendo quanto meno l'onere di circostanziare le proprie censure;

che ciò vale a maggior ragione se si considera come in una successiva lettera del 5 agosto 2003 – cui l'insorgente non ha presentato osservazioni – la denunciante si è detta certa delle infrazioni segnalate, constatate dai testimoni __________ __________ e __________;

che, in simili circostanze, il ricorso non può dunque trovare accoglimento, le multe inflitte essendo per altro proporzionate alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente commisurate al grado di colpa e contenute nei limiti concessi dalla legge;

che la natura particolare dell'impugnativa giustifica nondimeno, in via eccezionale, di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'attuale giudizio;

per questi motivi,                visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:1.     Il ricorso è respinto e le decisioni impugnate sono confermate.

2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'odierno giudizio.

3.     Intimazione a:

– __________ __________, __________,

– Sezione della circolazione, __________.

Il giudice:                                                                                 La segretaria: