Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 prima frase); che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC); che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace" (cfr. le decisioni impugnate, con riferimento ai rapporti di denuncia del 23 e del 24 maggio 2003 agli atti); che il ricorso si esaurisce nella seguente argomentazione: " Io non ho fatto assolutamente uso illecito di alcun parcheggio, credo si tratti sicuramente di un errore. Vi sarei grati se faceste ulteriori verifiche "; che l'insorgente, pur adombrando un erroneo accertamento dei fatti, non spende una parola per sostanziare la sua affermazione, né per indicare dove si trovasse l'interessato o il suo veicolo nelle date e ore rilevate nei predetti rapporti di denuncia; che la doglianza non consente quindi di sovvertire le decisioni impugnate, al ricorrente incombendo quanto meno l'onere di circostanziare le proprie censure; che ciò vale a maggior ragione se si considera come in una successiva lettera del 5 agosto 2003 – cui l'insorgente non ha presentato osservazioni – la denunciante si è detta certa delle infrazioni segnalate, constatate dai testimoni __________ __________ e __________; che, in simili circostanze, il ricorso non può dunque trovare accoglimento, le multe inflitte essendo per altro proporzionate alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente commisurate al grado di colpa e contenute nei limiti concessi dalla legge; che la natura particolare dell'impugnativa giustifica nondimeno, in via eccezionale, di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'attuale giudizio; per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr; pronuncia:
1. Il ricorso è respinto e le decisioni impugnate sono confermate.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'odierno giudizio.
3. Intimazione a:
– __________ __________, __________,
– Sezione della circolazione, __________. Il giudice: La segretaria:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2003.257
21199/2003
30.2003.258
21200/003
Bellinzona
5 novembre 2003
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 24 luglio 2003 presentato da
____________________,__________
contro
le decisioni n. __________ /__________ e __________ /__________ del __________ 2003 emesse dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 7 agosto 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che la Sezione della circolazione,con decisione n. __________ /__________ del __________ 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 50., addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20. e le spese di fr. 10., per i seguenti fatti accertati il 24 maggio 2003 in territorio di __________:
"Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo__________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace";
che la medesima autorità,con decisione n. __________ /__________ dello stesso giorno, ha inflitto all'interessato la medesima sanzione e i medesimi oneri processuali per analoghi fatti accertati il 23 maggio 2003 nello stesso luogo;
che le risoluzioni sono state emesse in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;
che __________ __________ è insorto contro tali decisioni con un unico ricorso del 24 luglio 2003 in cui chiede in sostanza l'annullamento dei querelati giudizi;
che nelle sue osservazioni del 7 agosto 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare le decisioni impugnate;
e consideratoin diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 375bis CPC l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20. a fr. 500. (cpv. 2 prima frase);
che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace" (cfr. le decisioni impugnate, con riferimento ai rapporti di denuncia del 23 e del 24 maggio 2003 agli atti);
che il ricorso si esaurisce nella seguente argomentazione: "Io non ho fatto assolutamente uso illecito di alcun parcheggio, credo si tratti sicuramente di un errore. Vi sarei grati se faceste ulteriori verifiche";
che l'insorgente, pur adombrando un erroneo accertamento dei fatti, non spende una parola per sostanziare la sua affermazione, né per indicare dove si trovasse l'interessato o il suo veicolo nelle date e ore rilevate nei predetti rapporti di denuncia;
che la doglianza non consente quindi di sovvertire le decisioni impugnate, al ricorrente incombendo quanto meno l'onere di circostanziare le proprie censure;
che ciò vale a maggior ragione se si considera come in una successiva lettera del 5 agosto 2003 cui l'insorgente non ha presentato osservazioni la denunciante si è detta certa delle infrazioni segnalate, constatate dai testimoni __________ __________ e __________;
che, in simili circostanze, il ricorso non può dunque trovare accoglimento, le multe inflitte essendo per altro proporzionate alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente commisurate al grado di colpa e contenute nei limiti concessi dalla legge;
che la natura particolare dell'impugnativa giustifica nondimeno, in via eccezionale, di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'attuale giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;
pronuncia:1. Il ricorso è respinto e le decisioni impugnate sono confermate.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'odierno giudizio.
3. Intimazione a:
__________ __________, __________,
Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La segretaria: