Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2003.23/CEG
800/001
Bellinzona
19 gennaio 2004
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il segretario Flavio Biaggi per statuire sul ricorso 28 gennaio 2003 presentato da
_________ RI 0
difesa da:_________
contro
la decisione
n. _________ /_________ /_________ del _________ 2003 emessa dCRTE 0
viste le osservazioni del 5 febbraio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che la Sezione della circolazione,con decisione del 17 gennaio 2003, ha inflitto a_________,_________, una multa di fr. 200., addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 40. e le spese di fr. 20., per i seguenti motivi:
"benché formalmente richiestogli con scritto del 17.9.02 nella qualità di detentore del veicolo targato TI_________, ha ingiustificatamente omesso di collaborare al fine di identificare l'autore di un'infrazione commessa con il menzionato veicolo il_________alle ore_________a_________";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 16 cpv. 1 e 22 cpv. 1 LACS;
che_________è insorta contro tale decisione con ricorso 28 gennaio 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio, con protesto di spese e ripetibili;
che nelle sue osservazioni 5 febbraio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
consideratoin diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 16 cpv. 1 della legge cantonale d'applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (LACS; RL 7.4.2.1), il detentore di un veicolo a motore o di un velocipede ha l'obbligo di fornire agli organi di polizia se richiesto le informazioni necessarie al fine di identificare l'autore di un'infrazione alla LCS commessa con il suo veicolo;
che l'art. 16 cpv. 2 LACS riserva nondimeno l'applicazione delle norme di procedura penale cantonale, secondo cui "ogni testimone può rifiutare di deporre sopra domanda la cui risposta potrebbe, per lui stesso o per una persona indicata all'art. 125 [coniuge, convivente, ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle, cognati, zii, nipoti, cugini, suoceri, genero e nuora] comportare l'apertura di un procedimento penale" (art. 126 CPP);
che le contravvenzioni alle norme della LACS sono punite con l'arresto o con la multa fino a fr. 5000. (art. 22 cpv. 1 LACS);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere omesso di collaborare all'identificazione dell'autore di un'infrazione commessa con il proprio veicolo il 16 maggio 2002 alle 16.50 a Sorengo;
che la ricorrente lamenta, fra l'altro, di avere indicato fin da subito di non essere stata alla guida del proprio veicolo, presentando una dichiarazione scritta del 28 maggio 2002 firmata da_________,_________, del seguente tenore:
"Il sottoscritto signor_________- titolare del_________ _________via_________- dichiara che la signora_________-_________il giorno giovedi_________u.s. era presente nel mio salone dalle ore 16.15 alle ore 17.30 per prestazioni di shampoo e manicure";
che nella contestazione 4 giugno 2002 della multa disciplinare inflittale in data 21 maggio 2002,_________, attraverso il proprio patrocinatore, ha da sempre sostenuto di non essere stata alla guida del proprio veicolo, quel 16 maggio 2002, richiamandosi all'art. 16 cpv. 2 LACS in relazione con l'art. 125 CPP nonché alla giurispudenza federale (DTF 107 IV 146) e prevalendosi sin da subito del proprio diritto di non fornire informazioni;
che l'autorità di primo grado ha richiesto il_________2002 a_________di fornire le generalità "dei familiari autorizzati a usufruire del suo veicolo onde poter esperire un'inchiesta al fine di identificare l'autore dell'infrazione a lei imputata";
che in risposta, il 27 settembre 2002, l'insorgente si è nuovamente appellata al suo diritto di non fornire indicazioni atte a comportare l'apertura di un procedimento penale nei confronti di un familiare, atteso che gli stessi si trovavano "nei gradi di parentela previsti dall'art. 125 CPP (coniuge, fratelli e sorelle, nipoti, genero e nuora)";
che, ciò posto, l'ingiunzione dell'autorità di primo grado risultava in effetti suscettibile di per sé di esporre un familiare all'eventualità di una sanzione penale;
che, in siffatte circostanze, l'insorgente poteva a ragione appellarsi in virtù dell'art. 126 CPP al rifiuto di ottemperare alla richiesta formulata dalla Sezione della circolazione;
che, dato quanto precede, si giustifica in definitiva di accogliere il ricorso e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
che per quanto attiene alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 cons. 2b);
per questi motivi, visti gli art. 16 e 22 cpv. 1 LACS; 125 seg. CPP; 1 segg. LPContr;
pronuncia:1. Il ricorsoè accolto.
§ Di conseguenza è annullata la decisione n._________/_________/_________del_________2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,nei confronti di_________,_________.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
_________,_________,
Avv._________ _________,_________,
Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: Il segretario: