Sachverhalt
nuovi e proporre nuovi mezzi di prova a suo sgravio).In secundis, le predette argomentazioni, seppur (parzialmente) suscettibili di umana comprensione, non rientrano nei motivi tali da escludere lilliceità dellatto, così come (esaustivamente) previsti dalla Legislazione e dalla nota dottrina e giurisprudenza in materia.
6.Constatata pertanto la manifesta chiarezza della fattispecie che qui ci occupa, altrettanto non si può dire delle motivazioni ricorsuali addotte dalla ricorrente, che appaiono invero alquanto confuse e nebulose, rasentando pure, per taluni aspetti, il limite della temerarietà. La circostanza, infatti, secondo la quale il gestore dellesercizio pubblico in questione, al momento del predetto accertamento effettuato dalla Polizia comunale, risultasse essere subentrato al precedente gestore unicamente da pochi mesi, non modifica punto il fatto che la ricorrente avesse lavorato in qualità di gerente del locale per ben diciotto anni (!); unattività professionale, dunque, esercitata dalla ricorrente per un periodo che non rappresenta propriamente lespace dun matin e che ha senzaltro necessariamente e giocoforza conferito alla stessa, tutta lesperienza e le conoscenze idonee alla perfetta gestione di un esercizio pubblico asensi di Legge. Stante quanto precede, asserire, come fatto (sic!) che la ricorrente, dopo 18 (diciotto) anni, non conoscesse le regole del gioco, è circostanza ancor più grave e tale da non potersi certo considerare nellottica della commisurazione della pena quale motivo di riduzione della stessa (Strafmilderungsgrund), anzi
7.Per quanto riguarda poi le censure mosse dalla ricorrente allindirizzo delle forze inquirenti, ed in particolare in punto alle modalità del loro intervento effettuato in data 3.08.2002, non spetta certo alla scrivente Pretura sindacare su simili allegazioni, che andrebbero semmai rivolte (e risolte) fronte alle competenti Autorità e che, inoltre, sia detto per inciso, non influiscono punto né sulla questione a sapere circa la commissione o meno da parte della ricorrente delle predette infrazioni alla LesPubb e relative ordinanze, né in relazione allaspetto commisurativo delleventuale sanzione pecuniaria.
8.Giusta lart. 66 cpv. 1 LesPubb, le infrazioni alla Legge ed al Regolamento di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di Fr. 50.- ad un massimo di Fr. 10'000.-. Concretamente la multa inflitta alla ricorrente, punibile ex art. 66 cpv. 2 lett. a LesPubb, appare peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa, e, già di per sé, estremamente contenuta nei limiti concessi dalla Legge, quanto precede giustificandosi in particolare alla luce dellatteggiamento collaborativo tenuto dalla stessa fronte alle forze dellordine, come pure della sua manifesta ammissione di colpevolezza.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, richiamati gli artt. 3, 4, 43, 53 cpv. 2, 66 LesPubb, come pure gli artt. 30, 80, 81 e 86 RLesPubb, artt. 1 e segg. LPContr;
pronuncia: 1.Il ricorso 19 maggio 2003è respinto.
§Di conseguenza, èconfermatalamultadifr. 350.-inflitta con decisione 25 aprile 2003 dalla Sezione dei Permessi e dellImmigrazione,_______a_______ _______,_______.
2.La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 160.00 sono a carico della ricorrente.
3.Intimazione a:
Sezione dei permessi e dell'immigrazione,_______,
_______ _______,_______,
Avv._______ _______,_______,
Il giudice: Il segretario assessore:
Erwägungen (4 Absätze)
E. 6 Constatata pertanto la manifesta chiarezza della fattispecie che qui ci occupa, altrettanto non si può dire delle motivazioni ricorsuali addotte dalla ricorrente, che appaiono invero alquanto confuse e nebulose, rasentando pure, per taluni aspetti, il limite della temerarietà. La circostanza, infatti, secondo la quale il gestore dell’esercizio pubblico in questione, al momento del predetto accertamento effettuato dalla Polizia comunale, risultasse essere subentrato al precedente gestore unicamente da pochi mesi, non modifica punto il fatto che la ricorrente avesse lavorato in qualità di gerente del locale per ben diciotto anni (!); un’attività professionale, dunque, esercitata dalla ricorrente per un periodo che non rappresenta propriamente “ l’espace d’un matin ” e che ha senz’altro necessariamente e giocoforza conferito alla stessa, tutta l’esperienza e le conoscenze idonee alla perfetta gestione di un esercizio pubblico a’sensi di Legge. Stante quanto precede, asserire, come fatto (sic!) che la ricorrente, dopo 18 (diciotto) anni, non conoscesse le regole del gioco, è circostanza ancor più grave e tale da non potersi certo considerare nell’ottica della commisurazione della pena quale motivo di riduzione della stessa (Strafmilderungsgrund), anzi …
E. 7 Per quanto riguarda poi le censure mosse dalla ricorrente all’indirizzo delle forze inquirenti, ed in particolare in punto alle modalità del loro intervento effettuato in data 3.08.2002, non spetta certo alla scrivente Pretura sindacare su simili allegazioni, che andrebbero semmai rivolte (e risolte) fronte alle competenti Autorità e che, inoltre, sia detto per inciso, non influiscono punto né sulla questione a sapere circa la commissione o meno da parte della ricorrente delle predette infrazioni alla LesPubb e relative ordinanze, né in relazione all’aspetto commisurativo dell’eventuale sanzione pecuniaria.
E. 8 Giusta l’art. 66 cpv. 1 LesPubb, le infrazioni alla Legge ed al Regolamento di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di Fr. 50.- ad un massimo di Fr. 10'000.-. Concretamente la multa inflitta alla ricorrente, punibile ex art. 66 cpv. 2 lett. a LesPubb, appare peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa, e, già di per sé, estremamente contenuta nei limiti concessi dalla Legge, quanto precede giustificandosi in particolare alla luce dell’atteggiamento collaborativo tenuto dalla stessa fronte alle forze dell’ordine, come pure della sua manifesta ammissione di colpevolezza. Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr). Per questi motivi, richiamati gli artt. 3, 4, 43, 53 cpv. 2, 66 LesPubb, come pure gli artt. 30, 80, 81 e 86 RLesPubb, artt. 1 e segg. LPContr; pronuncia: 1. Il ricorso 19 maggio 2003 è respinto. § Di conseguenza, è confermata la multa di fr. 350.- inflitta con decisione 25 aprile 2003 dalla Sezione dei Permessi e dell’Immigrazione, _______ a _______ _______, _______ . 2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 160.00 sono a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______, _______ _______, _______, Avv. _______ _______, _______, Il giudice: Il segretario assessore:
E. 50 ad un massimo di Fr. 10'000.-. Concretamente la multa inflitta alla ricorrente, punibile ex art. 66 cpv. 2 lett. a LesPubb, appare peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa, e, già di per sé, estremamente contenuta nei limiti concessi dalla Legge, quanto precede giustificandosi in particolare alla luce dellatteggiamento collaborativo tenuto dalla stessa fronte alle forze dellordine, come pure della sua manifesta ammissione di colpevolezza.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, richiamati gli artt. 3, 4, 43, 53 cpv. 2, 66 LesPubb, come pure gli artt. 30, 80, 81 e 86 RLesPubb, artt. 1 e segg. LPContr;
pronuncia: 1.Il ricorso 19 maggio 2003è respinto.
§Di conseguenza, èconfermatalamultadifr. 350.-inflitta con decisione 25 aprile 2003 dalla Sezione dei Permessi e dellImmigrazione,_______a_______ _______,_______.
2.La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 160.00 sono a carico della ricorrente.
3.Intimazione a:
Sezione dei permessi e dell'immigrazione,_______,
_______ _______,_______,
Avv._______ _______,_______,
Il giudice: Il segretario assessore:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2003.177/ROC/MAM
03 77/501
Bellinzona
19 agosto 2003
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 19 maggio 2003 presentato da
_______ _______,_______
difesa da: Avv._______ _______,_______
contro
la decisione 25 aprile 2003 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione,_______,
viste le osservazioni 4.06.2003 presentate dalla Sezione dei permessi e dellImmigrazione,_______;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.Con decisione 25 aprile 2003 (emanata a seguito di un rapporto di segnalazione 3.08.2002 della Polizia comunale della Città di_______, cui ha fatto seguito in data 14.02.2003, la rituale intimazione del rapporto di contravvenzione 5.08.2002, avverso il quale la ricorrente non ha sollevato osservazione alcuna) la Sezione dei Permessi e dellImmigrazione,_______, ha inflitto a_______(recte:_______)_______,_______, una multa di Fr. 350.-, oltre a tassa di giustizia e spese, per avere ella, in data 3 agosto 2002, in qualità di gerente dellesercizio pubblico Bar_______, sito a Lugano, in località Via_______, omesso di esporre gli orari e i periodi di apertura e di chiusura del predetto esercizio in modo ben visibile allesterno dei locali (art. 43 LesPubb), nonché per avere omesso di tenere a disposizione dei competenti organi di controllo un piano di lavoro settimanale o quindicinale relativo alla sua presenza colà (art. 86 RLesPubb), come pure per avere preparato e servito piatti caldi elaborati senza esserne autorizzata, stante la necessità, a tale scopo, di uno specifico tipo di patente, cosiddetta B2, di cui il locale da lei gestito ne risultava sprovvisto (art. 30 RLesPubb).
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale_______ _______è insorta con tempestivo ricorso 19 maggio 2003, contestando lammontare della multa e postulandone, in virtù del principio di proporzionalità, una massiccia riduzione, sollevando inoltre, quo allinfrazione di cui allart. 43 LesPubb, lapplicazione del principio in dubio pro reo, stante una manifesta incongruenza risultante dalle emergenze istruttorie, di cui si dirà meglio in seguito.
C.Con sue osservazioni 4.06.2003, il competente Dipartimento propone sostanzialmente la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della decisione impugnata, non sollevando per contro obiezione alcuna circa uneventuale riduzione della multa a Fr. 300.- (anziché Fr. 350.-), nel caso di parziale accoglimento del ricorso in punto alla predetta (contestata) infrazione di cui allart. 43 LesPubb.
considerato, in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2.Giusta lart. 53 cpv. 1 LesPubb, il gerente, in qualità di persona fisica responsabile verso il competente Ufficio dei Permessi (artt. 1 e 80 RLesPubb), risponde delligiene, dellordine, della quiete e della tutela del buon costume nellesercizio pubblico e nelle immediate vicinanze, assicurando con la sua presenza a tempo pieno (art. 82 cpv. 1 RLesPubb) il buon funzionamento ed andamento generale dellesercizio sotto tutti i punti di vista e curando in particolare listruzione del personale, i rapporti con la clientela, lordine, la quiete, ligiene, la puliziaet cetera(art.81 RLesPubb). Il gerente deve inoltre tenere a disposizione degli organi di controllo, un piano di lavoro settimanale o quindicinale relativo alla sua presenza nellesercizio pubblico (art. 86 RLesPubb), allesterno del quale devono poi essere esposti in modo ben visibile gli orari e i periodi di apertura e di chiusura dello stesso (art. 43 LesPubb).
3.Concretamente, lesercizio pubblico di cui la ricorrente è gerente, con contestuale e pedissequa sua responsabilità circa leffettiva esecuzione dei predetti obblighi, risulta essere un bar asensi dellart. 30 RLesPubb. Orbene, giusta il precitato disposto di Legge, sono caffè o bar, gli esercizi nei quali si servono esclusivamente bevande, panini imbottiti, toast, bocconcini, aperitivi, pasticcini e gelati.
4.Nel merito, non vi è dubbio che le infrazioni previste nella decisione impugnata siano state integralmente ammesse dalla ricorrente in sede di interrogatorio 5.08.2002 fronte alle forze inquirenti, laddove questa ha potuto confermare, in primo luogo, che il piano di lavoro non fosse stato allestito, né tantomeno messo a disposizione per il controllo, e, in secondo luogo, che gli orari dapertura e di chiusura del locale in questione non fossero stati esposti allesterno del locale in modo corretto e ben visibile, prendendo inoltre atto, da ultimo, che, quale titolare della patente di tipo B3, ella non era autorizzata alla preparazione di cibi elaborati pur avendolo fatto da almeno una settimana e sino al giorno dellintervento della Polizia, preparando in particolare, e quotidianamente, petti di pollo fritti (cfr. pure rapporto di segnalazione 3.08.2002). Vero è che la ricorrente, richiamato lart. 43 LesPubb, sottolinea lincoerenza tra quanto da lei dichiarato in sede di verbale dinterrogatorio ed il rapporto di segnalazione 3.08.2002. In questultimo, si accertava (fatta salva unomissione di trascrizione!) che gli orari di apertura e chiusura dellesercizio, come pure il listino dei prezzi, fossero esposti in modo ben visibile, quanto precede sconfessato però dalla ricorrente stessa, che ha dichiarato senza alcun dubbio di sorta e con estrema precisione di confermare la mancanza delle predette indicazioni previste allart. 43 LesPubb, dichiarando altresì che tale omissione sarebbe stata cagionata da una serie di lavori di pittura effettuati sia allinterno che allesterno dellesercizio pubblico. Stante la chiara ammissione di colpevolezza, linfrazione risulta pertanto accertata, non potendosi escludere la sua commissione in virtù del principio in dubio pro reo, ritenuto in particolare come, a ben determinate condizioni, ancor oggi sia possibile appellarsi al principio secondo cui confessio regina probationis est.
5.Tutte le giustificazioni allegate dalla ricorrente (e per le quali si richiama il predetto verbale di interrogatorio 5.08.2002) non possono essere considerate pertinenti ai fini di giudizio.In primis, poiché tali asserzioni sono rimaste, appunto, allegate e non sono state sufficientemente sottomurate dalla stessa (la quale, sia detto abbondanzialmente, neppure ha ritenuto necessario, ai fini di provare o quantomeno rendere verosimile la propria versione dei fatti, dovere fare capo allistituto di cui allart. 11 cpv. 2 LPContr, in virtù del quale, questa avrebbe potuto addurre fatti nuovi e proporre nuovi mezzi di prova a suo sgravio).In secundis, le predette argomentazioni, seppur (parzialmente) suscettibili di umana comprensione, non rientrano nei motivi tali da escludere lilliceità dellatto, così come (esaustivamente) previsti dalla Legislazione e dalla nota dottrina e giurisprudenza in materia.
6.Constatata pertanto la manifesta chiarezza della fattispecie che qui ci occupa, altrettanto non si può dire delle motivazioni ricorsuali addotte dalla ricorrente, che appaiono invero alquanto confuse e nebulose, rasentando pure, per taluni aspetti, il limite della temerarietà. La circostanza, infatti, secondo la quale il gestore dellesercizio pubblico in questione, al momento del predetto accertamento effettuato dalla Polizia comunale, risultasse essere subentrato al precedente gestore unicamente da pochi mesi, non modifica punto il fatto che la ricorrente avesse lavorato in qualità di gerente del locale per ben diciotto anni (!); unattività professionale, dunque, esercitata dalla ricorrente per un periodo che non rappresenta propriamente lespace dun matin e che ha senzaltro necessariamente e giocoforza conferito alla stessa, tutta lesperienza e le conoscenze idonee alla perfetta gestione di un esercizio pubblico asensi di Legge. Stante quanto precede, asserire, come fatto (sic!) che la ricorrente, dopo 18 (diciotto) anni, non conoscesse le regole del gioco, è circostanza ancor più grave e tale da non potersi certo considerare nellottica della commisurazione della pena quale motivo di riduzione della stessa (Strafmilderungsgrund), anzi
7.Per quanto riguarda poi le censure mosse dalla ricorrente allindirizzo delle forze inquirenti, ed in particolare in punto alle modalità del loro intervento effettuato in data 3.08.2002, non spetta certo alla scrivente Pretura sindacare su simili allegazioni, che andrebbero semmai rivolte (e risolte) fronte alle competenti Autorità e che, inoltre, sia detto per inciso, non influiscono punto né sulla questione a sapere circa la commissione o meno da parte della ricorrente delle predette infrazioni alla LesPubb e relative ordinanze, né in relazione allaspetto commisurativo delleventuale sanzione pecuniaria.
8.Giusta lart. 66 cpv. 1 LesPubb, le infrazioni alla Legge ed al Regolamento di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di Fr. 50.- ad un massimo di Fr. 10'000.-. Concretamente la multa inflitta alla ricorrente, punibile ex art. 66 cpv. 2 lett. a LesPubb, appare peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa, e, già di per sé, estremamente contenuta nei limiti concessi dalla Legge, quanto precede giustificandosi in particolare alla luce dellatteggiamento collaborativo tenuto dalla stessa fronte alle forze dellordine, come pure della sua manifesta ammissione di colpevolezza.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, richiamati gli artt. 3, 4, 43, 53 cpv. 2, 66 LesPubb, come pure gli artt. 30, 80, 81 e 86 RLesPubb, artt. 1 e segg. LPContr;
pronuncia: 1.Il ricorso 19 maggio 2003è respinto.
§Di conseguenza, èconfermatalamultadifr. 350.-inflitta con decisione 25 aprile 2003 dalla Sezione dei Permessi e dellImmigrazione,_______a_______ _______,_______.
2.La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 160.00 sono a carico della ricorrente.
3.Intimazione a:
Sezione dei permessi e dell'immigrazione,_______,
_______ _______,_______,
Avv._______ _______,_______,
Il giudice: Il segretario assessore: