Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 prima frase); che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC); che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo _________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace" (cfr. la decisione impugnata, con riferimento al rapporto di denuncia del 27 febbraio 2003 agli atti); che l'insorgente non nega di aver commesso l'infrazione rimproveratagli, il ricorso esaurendosi nelle seguenti considerazioni: "[…] è da 6 anni che vado regolarmente dalle suore Vicenziane 3 piano sopra al posteggio menzionato, e non ho mai avuto problemi o multe. Le suore mi hanno sempre detto che potevo posteggiare. Come mai che ora ho preso una multa? E poi, non ditemi che non ho contestato la multa (o l'infrazione). Già che a voi fa comodo pensarla così, basta incassare a qualsiasi occasione. Io la multa l'ho contestata, e la contesto ancora adesso. Farò ricorso a ogni vostra decisione "; che le argomentazioni ricorsuali non consentono di discostarsi dalla decisione impugnata, tanto meno ove si consideri come in una successiva lettera del 15 maggio 2003 – cui l'insorgente non ha presentato osservazioni – la Basilica del _________, proprietaria del fondo, ha rilevato che il cartello indicatore del divieto esisteva dal 1980, che " dal mese di settembre al mese di dicembre dello scorso anno è stato effettuato ampio volantinaggio invitando a non più parcheggiare nell'area della chiesa " e che " le Suore Vicenziane sono ben al corrente che sull'area antistante la parrocchia non si deve posteggiare "; che la proprietaria del fondo, nel medesimo scritto, ha concluso per il mantenimento della denuncia; che invano si cercherebbe altresì nel fascicolo processuale qualsiasi elemento che consenta di dimostrare – o rendere quanto meno verosimili – le asserite assicurazioni ricevute dalle suore, le quali non sono per altro neppure proprietarie del fondo in rassegna; che, comunque sia, eventuali assicurazioni di terzi non esimevano il ricorrente dal suo dovere di verificare l'esistenza di un'eventuale autorizzazione di parcheggio – in deroga al chiaro divieto segnalato sul luogo – da parte del proprietario medesimo del fondo; che, in simili circostanze, il ricorso non può dunque trovare accoglimento, la multa inflitta essendo per altro proporzionata alla relativa gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge; che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza dell'insorgente (art. 15 cpv. 2 LPContr); che la natura particolare dell'impugnativa giustifica nondimeno di soprassedere – in via eccezionale – al prelievo di tasse e spese dell'attuale giudizio; per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr; pronuncia:
1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a: – _________, _________,
– Sezione della circolazione, _________ . Il giudice: La segretaria:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2003.162/AMM
13491/004
Bellinzona
18 settembre 2003
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 28 aprile 2003 presentato da
_________ _________,_________
contro
la decisione n._________/_________del_________2003 emessa dalla Sezione della circolazione,_________,
viste le osservazioni del 16 maggio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che la Sezione della circolazione,con decisione del 25 aprile 2003, ha inflitto a_________ _________una multa di fr. 50., addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20. e le spese di fr. 10., per i seguenti fatti accertati il 25 febbraio 2003 in territorio di_________:
"Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo_________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;
che_________ _________è insorto contro tale decisione con un ricorso del 28 aprile 2003 in cui chiede in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del 16 maggio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e consideratoin diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 375bis CPC l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20. a fr. 500. (cpv. 2 prima frase);
che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo_________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace" (cfr. la decisione impugnata, con riferimento al rapporto di denuncia del 27 febbraio 2003 agli atti);
che l'insorgente non nega di aver commesso l'infrazione rimproveratagli, il ricorso esaurendosi nelle seguenti considerazioni:
"[ ]è da 6 anni che vado regolarmente dalle suore Vicenziane 3 piano sopra al posteggio menzionato, e non ho mai avuto problemi o multe. Le suore mi hanno sempre detto che potevo posteggiare. Come mai che ora ho preso una multa? E poi, non ditemi che non ho contestato la multa (o l'infrazione). Già che a voi fa comodo pensarla così, basta incassare a qualsiasi occasione. Io la multa l'ho contestata, e la contesto ancora adesso. Farò ricorso a ogni vostra decisione";
che le argomentazioni ricorsuali non consentono di discostarsi dalla decisione impugnata, tanto meno ove si consideri come in una successiva lettera del 15 maggio 2003 cui l'insorgente non ha presentato osservazioni la Basilica del_________, proprietaria del fondo, ha rilevato che il cartello indicatore del divieto esisteva dal 1980, che "dal mese di settembre al mese di dicembre dello scorso anno è stato effettuato ampio volantinaggio invitando a non più parcheggiare nell'area della chiesa" e che "le Suore Vicenziane sono ben al corrente che sull'area antistante la parrocchia non si deve posteggiare";
che la proprietaria del fondo, nel medesimo scritto, ha concluso per il mantenimento della denuncia;
che invano si cercherebbe altresì nel fascicolo processuale qualsiasi elemento che consenta di dimostrare o rendere quanto meno verosimili le asserite assicurazioni ricevute dalle suore, le quali non sono per altro neppure proprietarie del fondo in rassegna;
che, comunque sia, eventuali assicurazioni di terzi non esimevano il ricorrente dal suo dovere di verificare l'esistenza di un'eventuale autorizzazione di parcheggio in deroga al chiaro divieto segnalato sul luogo da parte del proprietario medesimo del fondo;
che, in simili circostanze, il ricorso non può dunque trovare accoglimento, la multa inflitta essendo per altro proporzionata alla relativa gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza dell'insorgente (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che la natura particolare dell'impugnativa giustifica nondimeno di soprassedere in via eccezionale al prelievo di tasse e spese dell'attuale giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;
pronuncia:1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
_________,_________,
Sezione della circolazione,_________.
Il giudice: La segretaria: