Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2003.148/ROC/MAM
11829/001
Bellinzona
19 agosto 2003
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 22 aprile 2003 presentato da
___________ ___________,___________ ___________
contro
ladecisione 11 aprile 2003emessa dallaSezione della circolazione,___________
viste le osservazioni 29 aprile 2003 presentate dalla Sezione della Circolazione,___________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.Con decisione 11 aprile 2003 (emanata in forza di un rapporto di contravvenzione della Polizia cantonale, posto di___________- relazionato ad un procedimento di multa disciplinare asensi degli artt. 1 e segg. LMD, conclusosi in data 17.11.2002, il sig.___________ ___________non avendo ottemperato allinvito di pagamento della multa di cui alla posizione no.___________dellallegato 1 OMD entro il previsto termine di riflessione di 30 giorni - regolarmente intimato al ricorrente in data 10.12.2002 e avverso il quale questi con proprie osservazioni 24.12.2002 ha sostanzialmente negato ogni addebito, quanto precede riconfermato dallo stesso con sue nuove osservazioni 25.02.2003 formulate allindirizzo del relativo rapporto di contro-osservazioni 4.02.2003 redatto dallallora preposto agente di polizia app.___________ ___________), la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico,___________, ha inflitto a___________,___________, una multa di Fr. 250.-, oltre a tassa e spese di giustizia, per avere egli in data 31.08.2002 alle ore 11.00 in territorio di___________, località via___________, circolato alla guida del veicolo___________omettendo di osservare un segnale luminoso. La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 3, 27 cpv. 1 e 90 cfr. 1 LCS, come pure dellart. 68 cpv. 1 OSS.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale___________ ___________è insorto con tempestivo ricorso 22 aprile 2003, postulandone lannullamento per non avere egli commesso il fatto, e, subordinatamente, in applicazione del noto principio penale in dubio pro reo, stante, a sua detta, lassenza di prove irrefutabili a suo carico.
C.Con sue osservazioni 29 aprile 2003, il competente Dipartimento propone, per contro, la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della decisione impugnata.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2.Giusta lart. 27 cpv. 1 LCS, lutente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia, laddove i segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali, mentre le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Per quanto concerne i segnali luminosi lart. 68 cpv. 1 OSS prescrive che la luce rossa significa Fermata.
3.Concretamente, i fatti rimproverati allinsorgente sono stati constatati da un agente della polizia cantonale. È ben vero che le constatazioni operate da un poliziotto non fruiscono di per sé di una presunzione di veridicità e fedefacenza. Rientra, per contro, nel quadro delle attribuzioni dellautorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dallautore dellaccertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
4.Nel caso di specie, lagente accertatore ha stilato un circostanziato rapporto di contro-osservazioni, nel quale, in particolare, si legge: si prendeva nuovamente contatto telefonico con il denunciato il quale, nel corso del colloquio, ammetteva nuovamente di essere lautore dellinfrazione.Per il rimanente il preposto agente di polizia ha confermato integralmente tutte le circostanze di fatto, tempo e luogo di cui al predetto rapporto di contravvenzione.
5.Vero è, daltro canto, che il ricorrente nega nel modo più assoluto di avere mai proferito una simile ammissione di colpevolezza. Ma, vi è un ma. Appare infatti di meridiana evidenza come le precise circostanze descritte non possano certamente essere frutto di fantasia dellagente, che, a differenza del denunciato, non ha alcun interesse (e ciò sino a dimostrazione, non avvenuta, del contrario) a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra laltro, di subire sanzioni penali e amministrative, in particolare per ciò che ne è della sua presa di posizione circa lammissione di colpevolezza fornitagli oralmente dal denunciato nellambito della predetta intercorsa conversazione telefonica. Ora, una simile dichiarazione, nella denegata ipotesi in cui non corrispondesse al vero, risulterebbe talmente foriera e gravida di (nefaste) conseguenze per lagente denunciante che già solo per questo motivo si rivelerebbe del tutto fuori luogo ed incomprensibile non intravvedere nella versione fornita dal rappresentante delle forze inquirenti un maggior grado di veridicità e fedefacenza, e, di conseguenza, una accresciuta dignità probatoria (la cosiddetta Beweiswürdigkeit).
6.Per contro e sempre in questo contesto, le argomentazioni addotte dallinsorgente, non sono liberatorie e non incrinano la credibilità della versione dellappuntato___________, ritenuto poi in particolare che lo stesso ricorrente a ben vedere non ha mai esplicitamente negato di essersi trovato a circolare con la propria vettura nelle surriferite circostanze di tempo e luogo e ritenuto poi inoltre che su esplicito invito delle competenti Autorità, questi compilò in data 5.09.2002 un questionario allindirizzo delle forze inquirenti senza nulla eccepire circa il contenuto dello stesso che lo indicava come soggetto di una infrazione alla Legge in materia di circolazione stradale avvenuta proprio, guarda caso, allora e nel luogo di cui alla decisione impugnata.A mero titolo abbondanziale, si rilevi comunque come il ricorrente neppure abbia del resto ritenuto necessario, ai fini di dimostrare o quantomeno rendere verosimile la propria innocenza e/o il proprio eventuale mancato coinvolgimento personale nellinfrazione che qui ci occupa, dovere fare capo allistituto di cui allart. 11 cpv. 2 LPContr, in virtù del quale, fra laltro, egli avrebbe potuto addurre fatti nuovi e proporre nuovi mezzi di prova a suo sgravio, ciò che, al contrario, questi ha manifestamente omesso.
7.Giusta lart. 90 cfr. 1 LCS, chiunque contravviene alle norme della circolazione, è punito con larresto o con la multa. Per la commisurazione di questultima, il Giudice, in virtù del richiamo di cui allart. 102 cpv. 1 LCS, applica i medesimi principi dottrinali e giurisprudenziali a fondamento dellart. 63 CPS. Stante quanto precede, lo scrivente Giudice, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, ed in particolare della pericolosità della manovra in questione (la quale, seppur astratta, risulta comunque essere ugualmente punibile: cfr.BUSSY/RUSCONI, Commentario LCS, 3a ed., Losanna 1996, n. 3.4 ad art. 90 cfr. 1 LCS), ritiene peraltro equo confermare limporto della multa a suo tempo inflitta a___________ ___________, ed ammontante segnatamente a Fr. 250.- (duecentocinquanta), confacentemente proporzionata alla gravità dellinfrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi della legge. Il ricorso va pertanto respinto con pedissequo accollo, in applicazione del principio generale della soccombenza, di tasse e spese di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi motivi richiamati gli artt. 3, 27 cpv. 1 e 90 cfr. 1 LCS, art. 68 cpv. 1 OSS, artt. 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorso 22 aprile 2003è respinto.
§Di conseguenza, èconfermatalamultadifr. 250.- (duecentocinquanta)inflitta con decisione 11 aprile 2003 dalla Sezione della Circolazione,___________, a___________ ___________,___________.
2.La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.00 sono a carico del ricorrente.
3.Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro30 giornidalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
4.Intimazione a:
Sezione della circolazione,___________,
Luigi Allegrone,___________,
Il giudice: Il segretario assessore: