Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2003.135/ROC/MAM
11102/005
Bellinzona
18 luglio 2003
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 14 aprile 2003 presentato da
__________ __________,__________
contro
ladecisione 4 aprile 2003emessadallaSezione della circolazione,__________,
viste le osservazioni 23.04.2003 presentate dalla Sezione della circolazione,__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.Con decisione 4 aprile 2003 (emanata in virtù di un rapporto di contravvenzione 17.02.2003 della Polizia Comunale della Città di__________e relazionato ad un procedimento di multa disciplinare asensi degli artt. 1 e segg. LMD avviato in data 13.12.2002 cui ha fatto seguito - non essendo stato pagato entro il termine di riflessione di 30 giorni, limporto della multa - la rituale intimazione della contravvenzione in data 20 gennaio 2003 e avverso la quale il ricorrente ha formulato proprie osservazioni 30.01.2003, respingendo sostanzialmente ogni addebito di natura contravvenzionale) la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico,__________ha inflitto a__________ __________una multa di fr. 80.-, oltre a tassa di giustizia e spese, per essersi egli in data 13 dicembre 2002 alle ore 10.50 in territorio di__________, località__________ __________, fermato con il veicolo__________sulla superficie laterale contigua a un passaggio pedonale. La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 37 cpv. 2, 90 cfr. 1 LCS come pure dell art. 18 cpv. 2 lett e ONC.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale__________ __________è insorto con tempestivo ricorso 14 aprile 2003, postulandone lannullamento e adducendo in particolare a motivazione il fatto di essersi unicamente arrestato per un lasso di tempo di circa due minuti - nelle circostanze di cui sopra e a mero scopo professionale in quanto tassista - dopo le linee pedonali, non potendo fare altrimenti a causa dellintegrale occupazione della zona carico-scarico sita direttamente fronte allalbergo da cui sarebbero fuoriusciti i di lui clienti, quanto precede allo scopo di permettergli lentrata nel medesimo per avvisare gli stessi del suo arrivo. Il ricorrente postula infine lassunzione di nuove prove, segnatamente lescussione testimoniale di tale sig.ra Norma Setz.
C.Con sue osservazioni 23.04.2003, il competente Dipartimento propone, per contro, la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della decisione impugnata.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2.Il ricorrente postula, come visto, lassunzione di una prova nuova. Ora, lart. 12 cpv. 1 LPContr conferisce al Giudice la facoltà di completare listruttoria dufficio. Il Giudice può sempre rinunciare nondimeno ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (apprezzamento anticipato delle prove: DTF 125 I 135 consid. 4a, 122V 162 consid. 1d). Nella concreta fattispecie la nuova prova offerta non appare suscettibile di recare chiarimenti di rilievo ai fini di giudizio, gli atti di causa essendo completi. Nulla osta pertanto allesame del ricorso nel merito.
3.Giusta lart. 37 cpv. 2 LCS, è vietato fermarsi o sostare, dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo o pericolo alla circolazione. Se possibile, devono essere usati gli appositi parcheggi. In particolare, è vietato fermarsi volontariamente sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante larresto, a meno di cinque metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo (art. 18 cpv. 2 lett. e ONC).
4.La ragione del predetto divieto è insita nella protezione dei pedoni, i quali, nellatto di attraversare la carreggiata, usufruendo, appunto, delle apposite linee pedonali, abbisognano ai fini della loro sicurezza ed incolumità della maggior visuale possibile; visuale, che, in caso di sosta di qualsivoglia tipo di veicolo in zone contigue, potrebbe anche essere (parzialmente) offuscata, derivandone conseguentemente un potenziale rischio accresciuto per lintegrità fisica delle stesse persone, attorno alla cui protezione ruota del resto lintera Legislazione in materia di circolazione stradale e che, anzi, la giustifica e le dà fondamento costituzionale.
5.In concreto, il ricorrente ammette senzaltro di essersi fermato dopo le linee pedonali, dimenticando però il fatto che, come detto, la fattispecie oggettiva dellinfrazione da lui commessa appare senzaltro manifestamente ed integralmente adempiuta, dacché, come riferito pocanzi, non solo risulta reprimibile dalla Legislazione in materia, larresto di un veicolo sui passaggi pedonali, ma pure quello sulla superficie contigua, in altre parole, limitrofa e/o adiacente. Il ricorrente ha, sì, arrestato la propria vettura dopo le predette linee pedonali, ma a distanza di sicurezza palesemente insufficiente. Non vi è dubbio che questultima evenienza si sia concretamente verificata, il rapporto di un competente funzionario di polizia ben potendo del resto considerarsi fedefacente sino a dimostrazione (non avvenuta) del contrario.
6.Ora, le predette giustificazioni addotte dal ricorrente non possono trovare accoglimento. In primo luogo, circa il lasso di tempo intercorso tra larresto della vettura sulla superficie laterale contigua al passaggio pedonale in questione e la ripartenza dello stesso, e valutato dal ricorrente in circa due minuti, va detto che tale tempistica non può essere considerata ai fini di giudizio, poiché non costituente un requisito necessario alloggettivo adempimento dellinfrazione, ma da valutare semmai ed esclusivamente nellottica della commisurazione della pena, di cui si dirà ancora meglio in seguito. In secondo luogo, le motivazioni professionali addotte dal ricorrente, seppur suscettibili di umana comprensione, non rientrano nei motivi giustificativi (Rechtfertigungsgründe) previsti dalla Legislazione - il ricorrente non potendo pertanto essere mandato esente da pena
- e vanno, anche in tal caso, valutati in unottica commisurativa (adeguata e poco severa) della pena, tanto più che questi avrebbe potuto trovare una differente zona di sosta e questo, a maggior ragione, se solo si pon mente al fatto che, come si evince dal rapporto di contro-osservazioni 19.12.2002 redatto dalle forze inquirenti, a circa 20 metri (!) di distanza dallalbergo vi sarebbe stata la possibilità per il ricorrente di usufruire di unulteriore zona di carico-scarico, dove, a quel momento, esistevano degli stalli liberi.
7.Giusta lart. 90 cfr. 1 LCS, chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente Legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale, è punito con larresto o con la multa. Per la commisurazione di questultima, il Giudice, in virtù del richiamo di cui allart. 102 cpv. 1 LCS, applica i medesimi principi dottrinali e giurisprudenziali a fondamento dellart. 63 CPS. Stante quanto precede, lo scrivente Giudice, tenendo conto di tutte le circostanze, segnatamente della (parziale) ammissione di colpevolezza del ricorrente circa la fattispecie oggettiva della predetta infrazione, come pure della ragione professionale (e non ludica o quantaltro) a motivo di tale infrazione, nonché delle peculiarità del tratto di strada in questione (notoriamente rettilineo e tale da ridurre potenzialmente e di conseguenza i rischi legati allincolumità di eventuali pedoni e/o passanti) e del breve lasso di tempo intercorso, appare duopo ridurre lentità pecuniaria della sanzione proposta nella decisione dipartimentale, limporto della multa inizialmente commisurato in nominali fr.80.- dovendosi pedissequamente commisurare in Fr. 60.-. Tale importo risulta senzaltro confacentemente proporzionato alla gravità dellinfrazione commessa, rettamente commisurato al grado di colpa e contenuto nei limiti concessi dalla Legge. Il ricorso va pertanto parzialmente accolto come ai considerandi, con conseguente esenzione, in applicazione del principio generale della soccombenza, dal pagamento di tasse e spese giudiziarie di questa sede (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, richiamati gli artt. 37 cpv. 2, 90 cfr. 1 LCS, art. 18 cpv. 2 lett. e ONC, artt. 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorso 14 aprile 2003è parzialmente accolto.
§Di conseguenza, lamultainflitta con decisione 4 aprile 2003 dalla Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico,__________, a__________ __________,__________ è ridotta a Fr. 60.- (sessanta).
2.Non si percepiscono né tasse né spese di giudizio.
3.Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro30 giornidalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
4.Intimazione a:
Sezione della circolazione,__________,
__________ __________,__________,
Il giudice: Il segretario assessore: