Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2003.108/ROC/MAM
9035/004
Bellinzona
24 luglio 2003
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 19 marzo 2003 presentato da
___________ ___________ ___________,___________
contro
ladecisione 7 marzo 2003emessa dallaSezione della circolazione,___________,
viste le osservazioni 3.04.2003 presentate dalla Sezione della Circolazione,___________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.Con decisione 7 marzo 2003 (emanata in virtù di un rapporto di contravvenzione 19.11.2002 della Polizia comunale di___________e relazionato ad un procedimento di multa disciplinare asensi degli artt. 1 e segg. LMD avviato in data 23.09.2002 cui ha fatto seguito - non essendo stato pagato limporto della multa entro il previsto termine di riflessione di 30 giorni - la rituale intimazione della contravvenzione in data 19.11.2002 e avverso la quale il ricorrente ha formulato proprie osservazioni 4.12.2002, respingendo ogni addebito di natura contravvenzionale, tali allegazioni essendo state poi riconfermate dallo stesso in data 22.01.2003 a seguito delle contro-osservazioni 11.12.2002 del competente Agente di polizia) la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico,___________, ha inflitto a___________ ___________ ___________,___________, una multa di Fr. 120.-, oltre a tassa di giustizia e spese, per avere egli in data 23 settembre 2002 alle ore 11.10, ad___________, località Via___________ ___________, parcheggiato il veicolo___________accanto ad una linea di sicurezza, senza lasciare libero un passaggio largo almeno 3 (tre) metri. La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 37 cpv. 2 e 90 cfr. 1 LCS, come pure degli artt. 18 cpv.2 lett. C nonché 19 cpv. 2 lett. a ONC.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale___________ ___________ ___________è insorto con tempestivo ricorso 19 marzo 2003, postulandone lannullamento e constatando in particolare come la propria vettura fosse posizionata a ben oltre tre metri lineari dalla linea di sicurezza in esame (essendo la stessa parcheggiata parzialmente sulladiacente marciapiede) e negando nel modo più assoluto che la vettura così parcheggiata obbligasse gli altri utenti della carreggiata ad invadere la corsia di contromano, così come indicato nel predetto rapporto di contro-osservazioni della Polizia comunale di___________. Avvalendosi della facoltà concessagli dallart. 11 cpv. 2 LPContr, il ricorrente ha prodotto unitamente allallegato ricorsuale nuovi mezzi di prova, segnatamente i documenti A-E, ed in particolare 4 (quattro) fotografie (docc. C e E) attestanti, a sua detta, leffettiva posizione della vettura al momento dei fatti nonché la difficoltosa viabilità di tutto il tratto di strada in questione, da addebitarsi, sempre a sua detta, ad una ridda di autovetture che avrebbero (indisturbate) parcheggiato colà, senza che per questo venisse inferta ai rispettivi conducenti/contravventori una sanzione disciplinare, quanto precede in crassa violazione del principio delleguaglianza e della parità di trattamento.
C.Con proprie osservazioni 1. aprile 2003, il preposto agente della Polizia comunale di___________, App. _.___________, ha confermato che la distanza della vettura del ricorrente dalla linea di sicurezza, risultava inferiore ai consentiti tre metri lineari, non risultando la stessa affatto poggiare sul predetto marciapiede laterale, essendosi dovuto procedere in tale denegata evenienza asensi delle posizioni no.___________e no.___________di cui allallegato 1 OMD (art. 3 LMD e art. 1 OMD). Lagente sostiene inoltre che altre sanzioni, in conformità della posizione no.___________di cui al predetto allegato, sono state del resto inflitte ad altri conducenti/contravventori, proprio in quella data, nella medesima località e per i medesimi motivi, il principio della parità di trattamento, essendo stato pertanto garantito, fatti salvi eventuali (denegati) possibili errori di apprezzamento.
D.Con sue osservazioni 3 aprile 2003, il competente Dipartimento propone la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della decisione impugnata.
E.Il ricorrente, con nuove osservazioni 11.07.2003, formulate allindirizzo del precitato rapporto 01.04.2003, si é peraltro sostanzialmente riconfermato nelle proprie allegazioni e postulazioni.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2.Giusta lart. 37 cpv. 2 LCS, è vietato fermarsi o sostare, dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo o di pericolo alla circolazione. Se possibile, devono essere usati gli appositi parcheggi. In particolare, è vietato fermarsi volontariamente nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 metri (art. 18 cpv. 2 lett. C ONC). Il parcheggio asensi degli art. 37 cpv. 2 LCS e 19 cpv. 1 ONC, è vietato laddove la sosta o fermata non sia permessa dalla Legislazione in vigore.
3.La ragione dei predetti divieti, è insita nella concezione generale di prevenzione degli incidenti della circolazione, dacché, potendo usufruire le vetture circolanti di uno spazio superiore o uguale, appunto, ai tre metri lineari allinterno dellapposita corsia limitata dalla linea di sicurezza centrale (come in casu), le stesse non abbisognerebbero conseguentemente in alcun caso e per nessun motivo di oltrepassare le linee di sicurezza testé descritte, stante lo spazio di manovra sufficiente allinterno della propria corsia, quanto precede con pedissequa potenziale riduzione dei rischi di incidente (recte: collisione con vetture sopraggiungenti sulla corsia opposta) e relativa riduzione dei rischi per lintegrità fisica delle persone, attorno alla cui protezione ruota del resto lintera Legislazione in materia di circolazione stradale e che, anzi, la giustifica e le dà fondamento costituzionale.
4.In concreto, come visto, il ricorrente nega ogni addebito, allegando la tesi secondo cui la vettura, al momento del controllo da parte del preposto Agente di polizia, si sarebbe trovata a oltre 3 metri lineari dalla linea di sicurezza centrale. A tale scopo egli allega i documenti C e E, segnatamente quattro fotografie a sottomurare la propria versione dei fatti. La fattispecie appare invero, a mente dello scrivente Giudice, manifestamente chiara e discredita senzaltro le predette argomentazioni ricorsuali che non vanno ritenute ai fini del presente giudizio e, meglio, come si dirà qui appresso.In primis, è bene rammentare che sustrato alla base della decisione impugnata, risulta senzaltro essere quello del ben noto principio dottrinale e giurisprudenziale dellafedefacenzadi un rapporto redatto da un (competente) funzionario nellesercizio delle proprie funzioni, sempre da ritenersi e presumersi corretto e veritiero sino a dimostrazione (non avvenuta) del contrario.In secundis, e sempre rifacendosi al premenzionato principio di fedefacenza, appare senzaltro manifesta la circostanza secondo cui la vettura del ricorrente, al momento dei fatti, non stesse poggiando sul marciapiede (e, dunque, a oltre tre metri di distanza dalla linea di sicurezza), lagente incaricato ben dovendo senzaltro, in caso contrario, sanzionare altrimenti tale infrazione (cfr. posizione no. 228.1 allegato 1 OMD), potendosi pertanto da tale omissione presumere, sino a dimostrazione (non avvenuta) del contrario, che la vettura in questione poggiasse esclusivamente ed integralmente sulla corsia stradale e di conseguenza ad una distanza manifestamente inferiore a quella prevista per legge (cfr,e contrario, docc. C e E). In terzo luogo, neppure è stato dimostrato che le fotografie prodotte dal ricorrente e volte a scardinare le argomentazioni dei rappresentanti delle forze inquirenti, si riferissero alla situazione esistente il giorno 23 settembre 2002 alle ore 11.10 antimeridiane in via arch.___________ad___________. Anzi, tali fotografie sono tutte state sviluppate unicamente in data 18 marzo 2003 (cfr. docc. C e E), a distanza di mesi, dunque, dalle osservazioni inoltrate dal ricorrente in data 4.12.2002 e 22.01.2003 allindirizzo della Polizia comunale di___________, rispettivamente della Sezione della Circolazione,___________, quanto precede, solo, a rendere già parecchio vacillante la credibilità e veridicità temporale di tali documenti di causa. In quarto luogo, il ricorrente neppure ha ritenuto opportuno, al fine di sottomurare le proprie asserzioni, fare capo allistituto di cui allart. 11 cpv. 2 LPContr, in virtù del quale, questi avrebbe potuto proporre ulteriori mezzi di prova a suo sgravio, oltre ai già citati documenti, quali, ad esempio, testi, palesemente ignoti, del resto, alla scrivente Autorità giudicante. Su questo punto il gravame si rivela dunque infondato, linfrazione, segnatamente la violazione del disposto di cui allart. 18 cpv. 2 lett. c ONC (È vietato fermarsi volontariamente nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 m), essendosi manifestamente consumata.
5.Il ricorrente, da ultimo, intravede implicitamente nellatteggiamento delle forze inquirenti, una manifesta violazione del principio delluguaglianza giuridica, dacché, a parer suo, sarebbe stato sanzionato per avere commesso una (contestata) infrazione alle norme della circolazione laddove altri conducenti, nella sua identica situazione, sarebbero stati condonati. Ma anche su tale punto, il gravame non merita accoglimento. Intanto poiché le allegazioni addotte dal ricorrente non sono state punto comprovate né rese verosimili. Ma anche volendo prescindere dalla mera questione probatoria, giova comunque ricordare che il principio costituzionale richiamato dal ricorrente esige che la Legge stessa e le decisioni desecuzione trattino in modo uguale situazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse. Orbene, il senso più immediato delluguaglianza giuridica è che le leggi debbano essere applicate con criteri di uguaglianza, che una medesima Autorità le debba interpretare in maniera costante e che essa debba adottare, nelle medesime circostanze, decisioni equivalenti e in circostanze diverse, decisioni diverse (DTF 125 I 1 consid. 2b/aa; RDAT 1997 I 21 no. 10 consid. 3a e rif). Per costante dottrina e giurisprudenza, una precedente violazione della Legge, segnatamente una sua applicazione scorretta, come anche una sua non applicazione - che rappresenta pure una violazione della Legge - non attribuiscono in principio un diritto allo stesso trattamento non conforme alla legge. Secondo tale massima, nessuno può dunque prevalersi del fatto che la legge sia stata altre volte violata per chiedere che sia pure violata a suo vantaggio (DTF 127 I consid. 3a e 122 II 446 consid. 4a e rif). Il principio della legalità dellamministrazione è dunque preminente e prevalente a quello di un eventuale (e denegato) diritto alluguaglianza nellillegalità, poiché ammettere il contrario sarebbe un invito allAutorità a perseverare nellerrore (cfr.A. SCOLARI, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 443 pag. 150;HÄFELIN/ MÜLLER, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2.a ed., Zurigo 1993, nn. 412 e segg., pagg. 96 e seg.). Stante quanto precede, il ricorrente non può dunque in ogni caso prevalersi di una eventuale disparità di trattamento, tanto più a ragion del fatto che, in concreto e alla luce delle emergenze istruttorie, le eventuali (denegate) omissioni nel sanzionamento di taluni conducenti da parte delle preposte Autorità di polizia del Comune di___________non risulterebbero in alcun modo emanare da una altrettanto eventuale (e denegata) e non meglio identificata prassi illegale instaurata dalle predette Autorità (cfr. DTF 115 Ia 81, 83); . Anche su questo punto, il gravame risulta pertanto infondato.
6.Giusta lart. 90 cfr. 1 LCS, chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente Legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio Federale, è punito con larresto o con la multa. Stante quanto precede, la multa inflitta appare, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge. Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, richiamati gli artt. 37 cpv. 2, 90 cfr. 1 LCS, artt. 18 cpv. 2 lett. C, 19 cpv. 2 lett.a ONC, artt. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorso 19 marzo 2003è respinto.
§Di conseguenza, èconfermatalamultadifr.120.- (centoventi)inflitta con decisione 7 marzo 2003 dalla Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico,___________, a___________ ___________,___________.
2.La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 120.00 sono a carico del ricorrente.
3.Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro30 giornidalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
4.Intimazione a:
Sezione della circolazione,___________,
___________ ___________,___________,
Il giudice: Il segretario assessore: