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30.2002.79

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-06-06 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 e 3, 90 n. 1 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC e 22 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr; pronuncia:

1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2.     Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3.     Intimazione a: – _________ _________, _________,

– avv. _________ _________, _________ _________, _________

– Sezione della circolazione, Camorino. Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.30.2002.79/AMM

27334/904

Bellinzona

6 giugno 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 29 novembre 2002 presentato da

_________ _________,_________

(patrocinato dall'avv._________ _________,_________)

contro

la decisione n._________/_________del_________ _________2002 emessadalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del 5 dicembre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenutoin fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del_________ _________2002, ha inflitto a_________ _________una multa di fr. 240.–, senza prelevare oneri processuali, per i seguenti fatti accertati il 1° luglio 2002 in territorio di_________:

"alla guida della vettura TI_________, circolava nell'abitato di_________ad una velocità dichiarata di circa 80/90 km/h ove vige il limite di 60 km/h incorrendo in un incidente[…]

L'infrazione imputata (eccesso di velocità) è documentata dal verbale d'interrogatorio del ricorrente stesso[…]";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 n. 1 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC e 22 cpv. 1 OSS;

che_________ _________è insorto contro tale decisione con un ricorso del 29 novembre 2002 nel quale chiede, previa assunzione di nuove prove, l'annullamento del querelato giudizio;

che nelle sue osservazioni del 5 dicembre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e consideratoin diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

che la richiesta di nuove prove formulata dal ricorrente può rimanere indecisa, il gravame dovendo essere accolto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;

che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale "velocità massima" indica la velocità che i veicoli non devono superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 prima frase OSS);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere circolato a "una velocità dichiarata di circa 80/90 km/h ove vige il limite di 60 km/h";

che il ricorrente si duole di come l'autorità di primo grado abbia travisato le sue dichiarazioni rese dinanzi alla polizia: egli avrebbe affermato bensì di circolare a circa 80/90 km/h, ma solo sul rettilineo e non in prossimità della curva dov'era segnalato il limite di 60 km/h, velocità a suo dire rispettata (ricorso, in particolare pag. 5 in alto);

che l'interessato, in effetti, si è così espresso davanti alla polizia cantonale:

"Viaggiavosul rettilineoche da_________porta verso_________, ad una velocità che valuto a circa 80/90 km/h. Giunto all'entrata della frazione di_________, dove la strada compie un dosso ed una leggera curva verso la mia sinistra, improvvisamente mi sono trovato la mia corsia di marcia ostruita da una vettura " (verbale del 6 luglio 2002 allegato al rapporto di polizia, pag. 1 in basso);

che a ragione il ricorrente sottolinea come dalle evocate dichiarazioni non sia possibile desumere la propria andatura dopo il segnale indicante il limite di 60 km/h, posto alla fine del rettilineo (cfr. rapporto di complemento del 28 settembre 2002, pag. 2 a metà);

che, riguardo al luogo del sinistro, l'insorgente ha affermato invero come "la mia velocità in quel frangente eradi poco superiore al consentitoma in ogni modo non di molto e sinceramente non so precisare" (verbale citato, pag. 2 nel mezzo);

che neppure tale affermazione consente però di ravvisare un'infrazione a norma degli art. 4a ONC e 22 cpv. 1 OSS, ove appena si consideri la possibile differenza fra l'indicazione del tachimetro e la velocità effettiva, così come la deduzione del noto margine di tolleranza;

che, in definitiva, dal fascicolo processuale non risultano elementi probatori atti ad addebitare al ricorrente un qualsiasi eccesso di velocità;

che in simili evenienze, non potendosi dimostrare la commissione del reato ascritto all'insorgente, si giustifica di accogliere il ricorso e annullare la decisione impugnata;

che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);

che non è il caso tuttavia di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

che, sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 n. 1 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC e 22 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2.     Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3.     Intimazione a:

–_________ _________,_________,

– avv._________ _________,_________ _________,_________

– Sezione della circolazione, Camorino.

Il giudice:                                                                                 La segretaria: