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30.2002.70

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-03-12 · Italiano TI
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Incarto n.30.2002.70/AMM

Bellinzona

12 marzo 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 5 novembre 2002 presentato da

_________ _________,_________

contro

la decisione n._________/_________dell'__________________2002 emessadalla Sezione forestale,_________,

viste                                  le osservazioni dell'11 dicembre 2002 presentate dalla Sezione forestale;

letti ed esaminati gli atti;

consideratoche la sezione forestale, con decisione dell'__________________2002, ha inflitto a_________ _________una multa di fr. 1000.–, addebitandogli inoltre tasse e spese di complessivi fr. 100.–, per "aver posato una casetta da giardino e per aver eretto una recinzione in bosco al mappale n._________nel Comune di_________" in violazione degli art. 16 cpv. 1 LFo e 14 cpv. 1 LCFo;

che_________ _________è insorto contro tale decisione con un ricorso del 5 novembre 2002 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa, adducendo – fra l'altro – di avere ripristinato la situazione in ossequio alle indicazioni telefoniche ricevute dalla Sezione forestale il_________ _________2002;

che, in effetti, la sezione forestale dà atto all'insorgente di aver "dichiarato, durante un colloquio telefonico, di voler annullare la contravvenzione qualora le costruzioni abusive fossero state smantellate" (osservazioni dell'11 dicembre 2002, pag. 3 in alto);

che, sempre stando all'autorità di prima istanza, "è anche vero che la casetta in legno e la recinzione sono state smantellate" (osservazioni citate, loc. cit.);

che in simili circostanze si giustifica, tutto ben ponderato, di esentare il ricorrente da ogni pena, come pure di soprassedere al prelievo degli oneri di primo e di secondo grado;

per questi motivi,                visti gli art. 16 cpv. 1 LFo, 14 cpv. 1 e 38 LCFo, 1 segg. LPContr;

pronuncia:I.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è così riformata:

1._________ _________è mandato esente da pena, per avere provveduto a ripristinare la situazione secondo le indicazioni della Sezione forestale.

2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

II.     Non si prelevano tasse o spese per l'odierno giudizio, né si assegnano ripetibili.

III.     Intimazione a:

–_________ _________,_________,

– Sezione forestale,_________.

Il giudice:                                                                     La segretaria: