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30.2002.39

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-10-31 · Italiano TI
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Incarto n.30.2002.39/AMM

26388/990

Bellinzona

16 maggio 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell'11 novembre 2002 presentato da

_______ _______,_______

contro

la decisione n._______/_______del_______2002 emessa dalla Sezione della circolazione,_______,

viste                                  le osservazioni del 19 novembre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenutoin fatto:

che la Sezione della circolazione,con decisione del 31 ottobre 2002, ha inflitto a_______  _______una multa di fr. 350.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati il 25 luglio 2002 in territorio di_______:

"alla guida della vettura_______, dopo essersi fermato ad un 'dare precedenza', s'inoltrava in un'intersezione e collideva con un motoveicolo sopraggiungente da sinistra";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS, 14 cpv. 1 ONC, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSS;

che_______  _______è insorto contro tale decisione con un ricorso dell'11 novembre 2002 in cui chiede "di rivedere" il querelato giudizio;

che nelle sue osservazioni del 19 novembre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e consideratoin diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale "Dare precedenza" obbliga il conducente a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina (art. 36 cpv. 2 prima frase OSS);

che giusta l'art. 14 cpv. 1 ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immesso in un'intersezione dopo un segnale di "dare precedenza" ed essersi scontrato con un motoveicolo proveniente da sinistra;

che la polizia cantonale, in un rapporto del 15 agosto 2002, ha così descritto la dinamica dell'incidente (pag. 4):

"_______circolava alla guida della propria vettura su via_______. Giunto all'intersezione con via_______, si fermava e guardavaalla sua destra. Essendo la strada libera avanzava svoltando a sinistra. Quando si trovava in mezzo alla carreggiata notava il sopraggiungere del protagonista_______. Subito si fermava credendo che il centauro riuscisse a schivarlo passando davanti a lui._______invece frenava ma non riusciva ad evitare la collisione che avveniva tra la fiancata sinistra della vettura e la parte anteriore della sua motoleggera.

Osservazioni:

All'intersezione via_______– via_______la visibilità a sinistra, per chi esce da via_______, è praticamente nulla a causa di una siepe che rasenta la strada ed ha un'altezza di 2 metri, come riportato nello schizzo planimetrico";

che l'insorgente fa valere in sostanza di non avere commesso nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale, dolendosi – fra l'altro – di come "nel rapporto di constatazione dell'incidente … si dice che mi sono fermato all'intersezione con via_______e che ho guardato a destra, ma si omette che ho ovviamente guardato anche e soprattutto verso sinistra" (ricorso, pag. 1 verso il basso);

che tale versione contraddice nondimeno le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente davanti alla polizia (verbale d'interrogatorio del 26 luglio 2002, pag. 1 nel mezzo):

"stavo circolando su via_______in direzione di via_______. Giunto all'intersezione mi arrestavo al segnale di dare precedenza e sullo specchio segnalatoreguardavo se sopraggiungevano veicoli alla mia destra. Accertato chea destrala strada era libera, avanzavo svoltando a sinistra, facendo attenzione al sopraggiungere di veicoli. […]";

che in siffatte evenienze, considerata la dinamica dell'incidente descritta dal ricorrente medesimo dinanzi all'autorità inquirente, questo giudice perviene al convincimento che l'insorgente – omettendo di prestare attenzione al traffico proveniente da sinistraprimadi immettersi nell'intersezione – abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione;

che nella misura in cui adombra eventuali colpe del motociclista il ricorso si palesa d'acchito inconsistente, ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie colpe, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;

che la multa inflitta, per altro, risulta proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;

che la natura particolare dell'impugnativa giustifica nondimeno – in via eccezionale – di soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'odierno giudizio.

3.     Intimazione a:

_______  _______,_______,

Sezione della circolazione,_______.

Il giudice:                                                                     La segretaria:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di_______. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).