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30.2002.16

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-07-19 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 50 km/h consentiti in quel tratto stradale (ricorso, pag. 2 verso il basso, con

rinvio alle risultanze di una perizia privata del 28 giugno 2002, allegato E al

ricorso, pag. 4 nel mezzo);

che, come rileva giustamente

la ricorrente, in ambito penale ognuno risponde delle proprie colpe, sicché il

comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità

per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;

che l'interessata considera

nondimeno la colpa del motociclista grave al punto da escludere ogni suo

addebito penale;

che essa riconosce tuttavia,

come si è appena detto, di aver "notato il motoveicolo" e di aver

"continuato la manovra di immissione dopo aver valutato che questi si

trovava ad una distanza sufficiente" (ricorso, pag. 2 a metà; cfr. anche

verbale d'interrogatorio dell'insorgente, allegato 1 al rapporto di polizia del

28 aprile 2002, a metà: "Nel momento che sono partita ho potuto vedere che

alla mia sinistra spuntava in fondo alla curva una motocicletta. Giudicando la

distanza sufficiente decisi di continuare la mia manovra di immissione voltando

verso destra");

che anche volendo ammettere,

per avventura, l'eccessiva velocità della motocicletta, l'insorgente non poteva

ragionevolmente escludere – dopo aver scorto l'altro veicolo – ch'esso

circolasse a una velocità superiore al limite consentito;

che ciò vale a maggior ragione

se si considera come, nell'ipotesi più favorevole alla ricorrente evocata nel

predetto referto peritale, il motoveicolo circolava – comunque sia – a una

velocità non superiore ai 70 km/h (allegato E al ricorso, loc. cit.), e questo

di giorno, su una strada larga, pianeggiante e con fondo asciutto (rapporto di

polizia del 28 aprile 2002, pag. 1; cfr. anche la documentazione fotografica allegata

al citato referto peritale);

che, in siffatte evenienze,

questo giudice perviene al convincimento che la ricorrente abbia effettivamente

commesso l'infrazione rimproveratale dalla Sezione della circolazione, a

prescindere dall'eventuale colpa imputabile al motociclista;

che la multa inflitta è, per

altro, proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata

al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che il ricorso deve quindi

essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.

2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:

1.     Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2.     La tassa di giustizia di fr.

150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.

3.     Contro la presente sentenza può

essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale

federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale

federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo

integrale della decisione (art. 272 PP).

4.     Intimazione a:

– __________

__________, __________,

– __________

Protezione giuridica, __________,

– Sezione della circolazione, __________.

Il giudice:                                                                     La

segretaria:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.30.2002.16/AMM

17301/910

Bellinzona

8 aprile 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 29 luglio 2002 presentato da

____________________,__________

(rappresentata dalla __________Protezione giuridica,__________)

contro

la decisione n. __________/__________del __________2002 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

viste                                  le osservazioni del 20 agosto 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenutoin fatto:

che la Sezione della circolazione,con decisione del 19 luglio 2002, ha inflitto ad ____________________una multa di fr. 250.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 70.–, per i seguenti fatti accertati il 20 aprile 2002 in territorio di __________:

"alla guida della vettura__________, dopo essersi fermata ad uno 'stop', s'inoltrava in un'intersezione e collideva con un motoveicolo sopraggiungente da sinistra";

che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSS;

che ____________________è insorta contro tale decisione con un ricorso del 29 luglio 2002 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;

che nelle sue osservazioni del 20 agosto 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e consideratoin diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale di "stop" obbliga il conducente ad arrestarsi e a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina (art. 36 cpv. 1 prima frase OSS);

che giusta l'art. 14 cpv. 1 ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immessa in un'intersezione dopo un segnale di "stop" ed essersi scontrata con un motoveicolo avente la precedenza;

che la ricorrente, dal canto suo, fa valere di essersi "regolarmente fermata al segnale di Stop e di [essersi] immessa sulla strada cantonale solo dopo aver verificato che non procedessero veicoli" (ricorso, pag. 2 a metà);

che, sempre stando all'interessata, essa "ha notato il motoveicolo … ed ha continuato la manovra di immissione dopo aver valutato che questi si trovava ad una distanza sufficiente" (ricorso, loc. cit.);

che l'insorgente ne desume di non avere responsabilità nell'incidente, il quale sarebbe riconducibile solo all'eccessiva velocità del motoveicolo, che circolava a 59–70 km/h in luogo dei 50 km/h consentiti in quel tratto stradale (ricorso, pag. 2 verso il basso, con rinvio alle risultanze di una perizia privata del 28 giugno 2002, allegato E al ricorso, pag. 4 nel mezzo);

che, come rileva giustamente la ricorrente, in ambito penale ognuno risponde delle proprie colpe, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;

che l'interessata considera nondimeno la colpa del motociclista grave al punto da escludere ogni suo addebito penale;

che essa riconosce tuttavia, come si è appena detto, di aver "notato il motoveicolo" e di aver "continuato la manovra di immissione dopo aver valutato che questi si trovava ad una distanza sufficiente" (ricorso, pag. 2 a metà; cfr. anche verbale d'interrogatorio dell'insorgente, allegato 1 al rapporto di polizia del 28 aprile 2002, a metà: "Nel momento che sono partita ho potuto vedere che alla mia sinistra spuntava in fondo alla curva una motocicletta. Giudicando la distanza sufficiente decisi di continuare la mia manovra di immissione voltando verso destra");

che anche volendo ammettere, per avventura, l'eccessiva velocità della motocicletta, l'insorgente non poteva ragionevolmente escludere – dopo aver scorto l'altro veicolo – ch'esso circolasse a una velocità superiore al limite consentito;

che ciò vale a maggior ragione se si considera come, nell'ipotesi più favorevole alla ricorrente evocata nel predetto referto peritale, il motoveicolo circolava – comunque sia – a una velocità non superiore ai 70 km/h (allegato E al ricorso, loc. cit.), e questo di giorno, su una strada larga, pianeggiante e con fondo asciutto (rapporto di polizia del 28 aprile 2002, pag. 1; cfr. anche la documentazione fotografica allegata al citato referto peritale);

che, in siffatte evenienze, questo giudice perviene al convincimento che la ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratale dalla Sezione della circolazione, a prescindere dall'eventuale colpa imputabile al motociclista;

che la multa inflitta è, per altro, proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che il ricorso deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.     La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.

3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

4.     Intimazione a:

– ____________________, __________,

– __________Protezione giuridica, __________,

– Sezione della circolazione, __________.

Il giudice:                                                                     La segretaria: