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30.1999.96

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2000-03-22 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                 Il segretario Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti
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Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.03.2000 30.1999.96 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.03.2000 30.1999.96 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.03.2000 30.1999.96

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 30.1999.00096 -97 BS /sc Lugano 22 marzo 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice  Raffaele Guffi con redattore: Marco Bischof segretario: Fabio Zocchetti statuendo sui ricorsi dell'8 luglio 1999 di __________ __________, ____________________, rappr. da: avv. __________ __________, ____________________, contro le decisioni del __________ emanate da Cassa di comp. AVS dei __________, __________ __________ __________, in materia di contributi AVS ritenuto che

-   con due decisioni del 29 giugno 1999 la Cassa di compensazione AVS dei __________ ha fissato a __________ __________, socio gerente della __________ Sagl, i contributi paritetici dovuti dalla società nel febbraio e marzo 1999, rigettando parimenti l'opposizione ai precetti esecutivi n. __________e __________;

-   contro le decisioni amministrative si è opposta __________ __________, per il tramite dell'avv. __________ __________, in quanto indirizzate non al recapito della __________ __________ Sagl;

-   con risposte del 2 agosto 1999 la Cassa ha rilevato che, a causa dell'impossibilità di intimare i precetti al recapito della __________ Sagl, gli stessi sono stati indirizzati al domicilio privato della socia-gerente;

-   con lettera 24 febbraio 2000 l'avv. __________ ha inoltrato un'istanza di assistenza giudiziaria;

-   a seguito di una richiesta d'informazione da parte del TCA, con scritto del 18 febbraio 2000 la Cassa ha informato di esser venuta a conoscenza che la società, con effetto retroattivo al 30 novembre 1998, non è più affiliata presso di loro, per cui ha annullato i precetti esecutivi oggetto delle decisioni impugnate (doc. VI);

-   la presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.);

-   secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS i contributi del reddito proveniente da un'attività lucra­tiva dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contri­buto. Di regola, i datori di lavoro pagano i contributi alla Cassa di compensazione ogni mese, se occupano soltanto pochi lavoratori, ogni trimestre (art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS).I contributi dovuti per il periodo di pagamento sono esigi­bili dalla sua scadenza e devono essere pagati entro dieci giorni (art. 34 cpv. 4 OAVS);

-   le persone che non pagano i contributi ai quali sono tenuti o non consegnano il conteggio relativo ai contributi paritetici entro i termini prescritti, devono essere diffidate per iscritto dalla cassa di compensazione, impartendo loro un termine supplementare da 10 a 20 giorni (art. 37 cpv. 1 OAVS). Con l’intimazione della diffida all’assicurato è addossato una tassa da 10 a 200 franchi (art. 37 cpv. 2 OAVS). Infine i contributi che non sono stati pagati, nonostante diffida, devono essere incassati senza ritardo in via di esecuzione (art. 15 cpv. 1 LAVS);

-   la Cassa che avvia una procedura d'esecuzione, contro la quale la persona soggetta all'obbligo contributivo solleva opposizione, senza avere prima fissato i contributi dovuti, deve in seguito notificare una decisione formale. La decisione deve tuttavia chiaramente riferirsi all'esecuzione in atto e togliere l'opposizione, totalmente o limitatamente ad un determinato importo (DTF 109 V 46; DTF 107 III 60, RCC 1982 pag. 344; Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi, cifre 5118 - 5119, STCA 29 marzo 1994 in re Ch.T.);

-   vista la comunicazione del 18 febbraio 2000, dal 30 novembre 1998 la __________ Sagl non è più affiliata presso la Cassa convenuta per cui gli acconti mensili di febbraio e marzo 1999 non sono dovuti;

-   l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria deve essere respinta in quanto nella fattispecie in esame l'assistenza di un avvocato non appare necessaria (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a con riferimenti). Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.-   I ricorsi 8 luglio 1999 sono accolti . § Le decisioni 29 giugno 1999 sono annullate. 2.-   L'istanza 24 febbraio 2000 tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta. 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa di compensazione AVS dei __________ verserà alla ricorrente fr. 100.-- a titolo di ripetibili. 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                 Il segretario Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti