Erwägungen (2 Absätze)
E. 22 settembre 2014
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Paolo Barberis
arch. Bruno Buzzini
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo nella procedura di espropriazione formale successiva a procedura di approvazione dei progetti definitivi promossa da
ISEP 2
rappr. dal RA 2
contro
COES 1
in vista delle opere di allargamento della strada comunale al mapp. no. 27 RFD di __________ (Via __________),
relativamente al mapp. no. 15 RFD di __________;
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato,in fatto ed in diritto
1.1.1. Il ISEP 2 ha deciso di procedere ai lavori di allargamento di Via __________ (mapp. no. 27), una strada di servizio ubicata nellabitato di __________ (MM 04/2011). A tal fine il Consiglio comunale ha dapprima approvato, in data 29.11.2010, un credito di fr. 8'000.- per lassegnazione di un mandato di progettazione; in seguito, con risoluzione del 6.6.2011, ha stanziato un credito di costruzione per lopera di fr. 130'000.- e nel contempo stabilito il correlato prelievo di contributi di miglioria in ragione del 70% della spesa. Detta risoluzione è cresciuta incontestata in giudicato.1.2. Il progetto e gli atti di espropriazioni sono stati pubblicati nel periodo dal 24.10 al 22.11.2011 in applicazione della Legge sulle strade (Lstr) e della Legge di espropriazione (Lespr).Tra le proprietà coinvolte figura il mapp. no. 15 appartenente a COES 1; lintervento interessa il lato est della particella ove sono previste lespropriazione formale di mq 24 e loccupazione temporanea di mq 36, superfici per le quali il Comune ha offerto, rispettivamente, unindennità metrica di fr. 350.- e di fr. 2.-, oltre a fr. 3'000.- a corpo per la demolizione di una tettoia.Con tempestiva memoria del 22.11.2011 il proprietario ha interposto opposizione allespropriazione e al progetto, e notificato le seguenti pretese: fr. 650.- il mq per il terreno espropriato, unulteriore indennità per titolo di svalutazione della frazione residua pari al 10% del valore venale e fr. 3'000.- per la tettoia decurtata con obbligo di ripristino della parte restante oppure fr. 8'000.- nel caso di demolizione totale del manufatto. Lespropriato ha chiesto inoltre la ricostruzione del muro perimetrale secondo tipologie analoghe a quelle attuali e lesonero dai contributi di miglioria.Il Municipio ha approvato il progetto stradale con decisione del 18.1.2012 respingendo nel contempo le obiezioni del proprietario. Il conseguente ricorso presentato da COES 1 è stato respinto dal Consiglio di Stato con decisione del 26.6.2012.In data 28.9.2012 il Comune ha trasmesso gli atti a questo Tribunale per i suoi incombenti (art. 26 Lstr).Le parti sono comparse alludienza di conciliazione del 22.11.2012 ed al sopralluogo esperito il 1°.2.2013. Lanticipata immissione in possesso è stata autorizzata con decreto del 15.3.2013. Sono poi state esperite una udienza di discussione il 25.6.2013 e il dibattimento finale il 21.1.2014; i relativi contenuti e le pretese aggiornate dellespropriato saranno ripresi nel dettaglio nei considerandi che seguono.
2.Il mapp. no. 15 (mq 619) di __________, ubicato allangolo tra Via __________ e Via __________, è un terreno edificato di forma irregolare, in leggero declivio da nord verso sud. Sul fondo si ergono una casa di 2 piani fuori terra (sub. A), attualmente disabitata, con una tettoia sul retro (sub. B), ed un deposito (sub. C) a sua volta dotato di una tettoia appoggiata sul muro di confine verso Via __________ (cfr. verbale di sopralluogo del 1°.2.2013 e fotografie allegate). Nel vigente piano regolatore (PR) di __________ la particella è attribuita alla zona nucleo.
3.Lespropriazione formale soggiace al versamento di una piena indennità (art. 9 Lespr) che, a compensazione di tutti i pregiudizi derivanti allespropriato in seguito allestinzione o alla limitazione dei suoi diritti (art. 11 Lespr), è finalizzata a restituirgli le condizioni economiche di cui avrebbe goduto se levento non avesse avuto luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel,Das Enteignugsrecht des Bundes, 1986,ad art. 16 no. 4). Essa è valutata al giorno dellanticipata immissione in possesso o, in difetto, al momento dellemissione del giudizio di estimo (art. 19 Lespr).
4.Superficie espropriataAd opera compiuta la superficie espropriata totale risulta essere di mq 27 (anziché 24) ed implica, segnatamente, un maggior arretramento di ca. 39 cm, nel punto massimo, allangolo con Via __________ (cfr. progetto di mutazione no. 3045 del 15.2.2014;verbale del 25.6.2013 e doc. D, piano no. 101 del 18.6.2013). Ciò è contestato dallespropriato, il quale chiede di definire i confini come da progetto pubblicato e quindi di riposare il lampione su suolo privato in forma di precario. Tali domande non possono essere accolte. Intanto bisogna considerare che, di regola, nella fase iniziale di una procedura espropriativa la superficie esproprianda è stimata per approssimazione in base alle risultanze delle tabelle, e che la misurazione definitiva in vista della stesura del piano di mutazione ha luogo invece nella cosiddetta fase di esecuzione, ovvero al momento del versamento dellindennità e delliscrizione nel RF del trapasso di proprietà (art. 57 cpv. 1 Lespr; cfr. anche TRAM 50.2004.4 del 16.9.2004). In concreto poi, rispetto agli atti pubblicati, la differenza di superficie è minima ed è giustificata dalla necessità palesatasi in sede di cantiere di migliorare il raggio di curvatura e quindi anche il raccordo stradale.
5.Valore venale5.1. Lindennità comprende lintero valore venale del diritto espropriato (art. 11 let. a Lespr) che corrisponde al prezzo commerciale oggettivo conseguibile da un qualsiasi privato o agente immobiliare avveduto nellambito di una libera transazione immobiliare (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 50 ss; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, 1966, p. 25 e 33; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 734).Secondo la giurisprudenza lo strumento prioritario per stabilire il valore venale di un terreno è il cosiddetto metodo statistico-comparativo basato sul confronto dei prezzi soluti poco prima del dies aestimandi per proprietà analoghe al terreno espropriando (Hess/Weibel, op. cit. ad art. 19 no. 80 ss; DTF 122 I 168 c. 3a, 122 II 337 c. 5; RtiD I-2006 no. 48 c. 2.2, I-2008 no. 52 c. 4.1). Non potendosi porre esigenze troppo severe al confronto, non è richiesta unidentità perfetta tra il terreno espropriato ed i fondi presi a paragone dal momento che di eventuali differenze per posizione, estensione, stato di urbanizzazione o possibilità di sfruttamento può essere tenuto conto mediante opportuni adeguamenti. E anche possibile trarre spunto da compravendite isolate, purché i prezzi siano esaminati con cura e la stipulazione non risulti influenzata da circostanze insolite (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 85; DTF 122 I 168 c. 3a; RtiD I-2006 no. 48 c. 2.3). Non sono risolutivi né i valori estremi ossia i prezzi di gran lunga al di sotto o al di sopra della media né i prezzi corrisposti per terreni già edificati (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19, no. 87 e 89); non lo sono nemmeno le semplici offerte di vendita, i diritti di prelazione o i diritti di compera non ancora esercitati (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 88).Devono essere considerate le eventuali possibilità di miglior uso del fondo espropriando, purché siano concrete (art. 12 cpv. 1 Lespr; DTF 114 Ib 321 c. 3), nonché le servitù attive e passive risultanti a RF al momento del deposito dei piani (art. 14 cpv. 1 Lespr). Non è invece tenuto conto degli aumenti e delle diminuzioni di valore derivanti dallopera eseguita dallente espropriante (art. 12 cpv. 2 Lespr; DTF 114 Ib 321 c. 3).Nel fissare limporto dellindennità il Tribunale di espropriazione non è vincolato dalle conclusioni delle parti (art. 49 cpv. 1 Lespr).5.2.Nella fattispecie il dies aestimandi risale al 15.3.2013, data del decreto con il quale è stata autorizzata lanticipata immissione in possesso (art. 19 Lespr). Lindagine esperita, come di consueto, per appurare i prezzi praticati sul mercato immobiliare è stata estesa a tutte le transazioni stipulate a partire dal 2000 con oggetto terreni ubicati nella zona nucleo del ISEP 2. In tal modo sono emersi i dati seguenti:
località
mapp .no.
mq
fr./mq.
Iscrizione a RF
__________
39-41
105
210.-
02.10.2001
41
E. 25 1'200.-
23.11.2009
(aggiudicazione)
39
80
5'500.-
06.06.2013
__________
198
51
294.12
08.08.2007
Il mapp. no. 198 di __________ è un terreno inedificato ubicato sul margine nord-ovest del nucleo, accessibile solo pedonalmente. Si tratta di un fazzoletto di giardino pianeggiante, in un contesto terrazzato, delimitato da muratura in pietra naturale, ed è complementare a quelli confinanti. Al momento della compravendita, è andato ad integrarsi in una proprietà costituita da più fondi ubicati a cavallo delle zone nucleo e residenziale, di cui uno è edificato; si può quindi presumere che lacquirente avesse un certo interesse ad entrarne in possesso.Le part. no. 39 e 41 di __________ sono fondi contigui ubicati sul lato est di Via __________, a pochi passi dal mapp. no. 15. Al momento della prima compravendita, nel 2001, erano già edificati, luno con un rustico e laltro con una piccola stalla. Visto limporto metrico pagato a quellepoca per le due particelle (fr. 210.- il mq), è lecito ritenere che si riferisseal valore di zona del solo terreno e che nonconsiderasse gli stabili, verosimilmente perché vetusti; in effetti i valori di stima erano irrisori ed i prezzi corrisposti negli anni successivi per i fondi singolarmente sono dati soprattutto dal valore degli edifici che nel frattempo erano stati riattati.Tenuto conto sia di un ragionevole rincaro sia del fatto chele proprietà site nei vecchi nuclei sono beni rari sul mercato immobiliare,nel 2013 il valore di zona può aver raggiunto un massimo di fr. 350.- il mq.Nel confinante Comune __________ sono state stipulate, nel corso dellultimo ventennio circa, sedici transazioni di cui solo tre riguardano fondi inedificati: il mapp. no. 3177 di __________ (mq 355) compravenduto a fr. 253.52 il mq nel 1994, rispettivamente i mapp. no. 1587 (mq 110) e 1368 (mq
461) di __________ compravenduti a fr. 90.91 e 65.08 il mq nel 2011 (d.g. 21571 del 22.12.1994, 14973 del 9.9.2001, 15079 del 13.9.2011). Valori, questi, che sono improponibili ai fini della presente valutazione, luno perché troppo lontano dal dies aestimandi e gli altri perché inadeguati alla situazione territoriale del ISEP 2. Questultimo si compone infatti di località adagiate su un dolce versante solivo, ampio e ben esposto verso la piana del fiume __________. In ciò si distingue notevolmente dai Comuni confinanti: sia da quelli di valle come __________, con le sue sezioni (imbocco della Valle __________), __________(interno della Valle __________) ed __________ (interno della Valle __________), caratterizzati da un territorio piuttosto chiuso e in pendenza, sia da quelli ubicati invece in pianura come __________e __________ che si trovano a poca distanza da __________.Il Tribunale non ha quindi ritenuto di estendere lindagine alle località vicine, trattandosi di realtà differenti sotto il profilo geografico/orografico e dei servizi che non permettono un valido confronto.Di conseguenza il Tribunale ritiene che, nel mese di marzo del 2013, i terreni liberi ubicati nel nucleo di __________ potessero valere fr. 350.- il mq.5.3. Il mapp. no. 15 è un buon terreno edilizio, esposto verso sud, urbanizzato e facilmente accessibile, che può essere sfruttato secondo i parametri edilizi vigenti nella zona nucleo; le servitù iscritte nel RF non influiscono né sulle possibilità duso né sulla commerciabilità del fondo. Nel complesso si tratta di una proprietà apprezzabile e consona alla sua destinazione il cui valore raggiunge la quotazione media stabilita sopra. Un importo superiore, come quello preteso dallespropriato (almeno fr. 650.- il mq), non è invece giustificabile poiché non trova alcun riscontro nei dati ufficiali. Inoltre, al di là delle qualità già riconosciute, non sono individuabili altri elementi di ponderazione atti ad accrescere il valore del fondo rispetto a quello medio di zona, ed il proprietario non può vantare possibilità duso più proficue di quelle offerte dal PR.Pertantolindennità di espropriazione formale di mq 27 del mapp. no. 15 (come daprogetto di mutazione no. 3045 del 15.2.2014)è fissata in fr. 350.- il mq.
6.Svalutazione6.1. Lespropriato ritiene che lopera di allargamento stradale sia causa di inconvenienti che ascrive al transito di un numero superiore di veicoli ed alle nuove immissioni foniche provocate dallaumento della velocità, dalle manovre delle auto, dal rumore dei motori in salita e dai freni in discesa. Ciò comporterebbe una svalutazione della frazione residua del fondo di cui pretende il risarcimento in ragione del 10% del valore venale.6.2.Quando sia parzialmente espropriato un fondo o una proprietà costituita da più fondi economicamente connessi, lindennità devecomprendere leventuale svalutazione della porzione residua, purché sussista un nesso di causalità adeguata tra levento espropriativo e la riduzione di valore (art. 11 let. b Lespr).Secondo dottrina e giurisprudenza un deprezzamento potrebbe sussistere qualora lespropriazione riducesse o deformasse la superficie al punto da comprometterne lo sfruttamento razionale, oppurequalora il terreno fosse privato di unimportante area di sfogo o di uno schermo protettivo contro le immissioni nocive del vicinato (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 192; DTF 129 II 426 c. 3.1.2; RDAT II-1994 no. 63 c. 5.1, II-1998 no. 27 c. 3.1).6.3. La superficie esproprianda al mapp. no. 15 è formata da una striscia marginale di terreno occupata, nella porzione a sud, da una siepe e da un muro in pietra realizzato a secco, ed a nord da un deposito di pietrame, da un cordolo in cemento e un muretto a secco (cfr. fotografie allegate al verbale di sopralluogo del 1°.2.2013).Il sacrificio di questarea compensato con la rifusione del valore edilizio pieno del sedime, già riconosciuto non pregiudica in alcun modo luso razionale, attuale e futuro, del fondo a fini edilizi. A questo proposito è doveroso rammentare che la garanzia della proprietànon tutela la facoltà di edificare in maniera ottimale per trarne il massimo vantaggio;occorre piuttosto attenersi aquelle che, in base al buon senso ed alle contingenze oggettive, sono le prospettive duso ragionevoli del terreno (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 192;,Kommentar zum RPG, Riva, ad art. 5 no. 165-166; DTF 114 Ib 121 c. 6b e rinvii). Ora, nel caso del mapp. no. 15 luso della superficie restante dopo lespropriazione non solo non sarà impedito, ma non sarà neppure reso più difficile al punto da giustificare unindennità; il terreno resta infatti perfettamente sfruttabile secondo luso ammesso dal PR ed in maniera economicamente razionale. Come già evidenziato, la leggera modifica allimbocco di __________ (cfr. considerando 4) implica, nellangolo sud-est, un maggior arretramento del muro a confine di 39 cm nel punto massimo: una differenza, questa, che non influisce né sulluso della particella né sulla possibilità di eventualmente realizzare un accesso su quel lato. Perciò, sotto questo profilo, non è ravvisabile alcun danno.Né comporta pregiudizio il coinvolgimento, nellesproprio, delle esistenti opere murarie che hanno funzioni di schermo, oltre che di sostegno della tettoia al sub. C e di delimitazione del confine. In effetti il Comune ha ricostruito i manufatti mantenendo i materiali, ed ha così ripristinato lo status quo ante (cfr. fotografie doc. C).Per quanto riguarda infine le paventate immissioni si osserva che, stando agli atti del PR, Via __________ è una strada di servizio a fondo cieco che offre accesso ad alcune proprietà del nucleo e della zona residenziale, ovvero ad un comprensorio edificabile e già edificato ben delimitato, a monte del quale si estende il territorio boschivo. Lopera eseguita dal Comune non è altro che un correttivo finalizzato ad eliminare una visibile strozzatura ed uniformare il calibro della carreggiata per migliorare la sicurezza di transito per veicoli e pedoni. In ordine alle condizioni ambientali non sembra pertanto che il mapp. no. 15 possa subire un consistente deprezzamento, perlomeno non in seguito allespropriazione. In ogni caso, qualora si verificasse un incremento del carico fonico e atmosferico tale da cagionare una svalutazione, la stessa sarebbe riconducibile non allevento espropriativo bensì, semmai, ad eventuali modifiche di destinazione della zona e/o sviluppi dellattività edilizia importanti al punto da ripercuotersi sui volumi di traffico (ipotesi che, ad oggi, sono poco probabili). Ciò fa sì che tra lespropriazione e la presunta perdita di valore non esista un rapporto di causalità sufficiente per giustificare il riconoscimento di un indennità ex art. 11 let. b Lespr.6.4. Resta da verificare se il Comune, in qualità di proprietario della strada, possa essere tenuto a corrispondere unindennità per il carico ambientale legato alluso della strada stessa (DTF 129 II 420 c. 3.1.2).Secondo la giurisprudenza, quando un fondo di proprietà dellente pubblico, titolare del diritto di espropriazione, generi immissioni eccessive ai sensi dellart. 684 CC, connesse con un utilizzo conforme del suolo, e inevitabili o evitabili soltanto con mezzi sproporzionati, il proprietario colpito può pretendere unindennità per titolo di espropriazione formale dei diritti di vicinato, azione che sostituisce i mezzi di difesa del vicino offerti dal diritto privato (art. 679 CC). Sono perciò indennizzabili solamente le immissioni atte a provocare al vicino un danno che sia, cumulativamente, speciale, grave e imprevedibile (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 5 no. 15; Bovay, Lexpropriation des droits de voisinage, 2000, p. 155 ss; DTF 117 Ib 18
c. 2b, 123 II 481 c. 7b-d, 128 II 331 c. 2.1; TRAM 50.2001.00022 del 2.9.2002).Nella fattispecie in esame questo Tribunale ritiene che i suddetti requisiti non siano adempiuti. Considerato che Via __________ è una strada della quale sostanzialmente usufruiscono solo i residenti circa una quindicina di abitazioni secondo la relazione tecnica al progetto (p. 1) è del tutto improbabile che lintervento stradale abbia unincidenza significativa o si riveli a tal punto penalizzante dal profilo ambientale da eccedere la soglia del tollerabile e da cagionare un pregiudizio grave, ovvero una riduzione consistente del valore commerciale della proprietà. Di conseguenza la pretesa non può essere accolta nemmeno sulla base dei principi che governano lespropriazione formale dei diritti di vicinato.
7.Occupazione temporanea7.1. Gli atti di espropriazione contemplano loccupazione temporanea del mapp. no. 15 in ragione di 36 mq formanti una striscia larga 1 m lungo quasi tutto il confine est della particella (cfr. piano di esproprio; doc. A: piano di tracciamento). Lindennità offerta dal Comune ammonta a fr. 2.- il mq per un totale di fr. 72.-.La superficie oggetto di occupazione sulla porzione nord del fondo è contestata e così pure lindennità. Lespropriato rimprovera al Comune di non essersi attenuto ai piani pubblicati durante il cantiere. Questultimo, dal canto suo, rilevato come non sia sempre possibile rispettare esattamente la superficie in occupazione temporanea, ne ha suggerito lampliamento in quellangolo a mq 2.50. Tale proposta è stata rifiutata dallespropriato, il quale chiede che venga considerata leffettiva superficie occupata essendo stata notata la presenza di un escavatore e di calcestruzzo sotto il portico, e di attrezzi dinanzi alla porta. Perciò ritiene inadeguata lindennità offerta e pretende un risarcimento di fr. 1'000.- (cfr. verbale del 25.6.2013).7.2. Loccupazione temporanea è un provvedimento normalmente dettato da necessità di cantiere. Non è tesa, cioè, ad acquisire la proprietà del bene, bensì a consentire allespropriante determinati atti che non siano antitetici allesercizio futuro del diritto di proprietà sullimmobile. Essa comporta, per lespropriato, solo una privazione temporanea del possesso e, per lespropriante, lobbligo di ripristinare successivamente larea occupata (RtiD II-2008 no. 57 c. 7.4). La relativaindennitàè finalizzata a compensare il danno effettivo derivante al proprietario dalla limitazione duso passeggera del bene, salvo che renda attendibile un miglior uso ai sensi dellart. 12 cpv. 1 Lespr (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 39; DTF 109 Ib 273; RDAT 1989 no. 76, I-1992 no. 45). Di regola lindennità riconosciuta per loccupazione temporanea di sedime edificabile ammonta a 50 cts il mq annui (TRAM 50.2006.5 del 24.4.2008).7.3. In concreto lasserito deposito abusivo di materiali e macchinari di cantiere non è documentato. Risulta quindi impossibile stabilire se ed in che misura larea di cantiere abbia effettivamente oltrepassato i limiti fissati, rispettivamente se ciò sia avvenuto occasionalmente o di continuo. In ogni caso, anche ammettendo che siano stati invasi (secondo una stima per eccesso) una parte della tettoia al sub B ed il prato adiacente, ovvero una settantina di mq in più rispetto ai piani pubblicati, in linea di principio, applicando i canoni giurisprudenziali, lindennità totale potrebbe raggiungere un massimo di ca fr. 50.-/55.-. In effetti, premesso che nel valutare lindennità il Tribunale non è vincolato dalle conclusioni delle parti (art. 49 cpv. 1 Lespr), non vi è motivo di scostarsi dai criteri valutativi usuali ritenuto che la proprietà è disabitata, che il provvedimento non ha compromesso alcun progetto concreto, e che lespropriato non ha né dimostrato né reso verosimile alcuna ipotesi di miglior uso; in realtà nemmeno ha accennato alla possibilità di sfruttare la superficie di cui è questione in maniera più proficua. Il Comune ha inoltre ripristinato larea occupata e così anche il pietrame come richiesto dallespropriato (cfr. verbale del 25.6.2013; fotografie doc. F). E quindi evidente che limporto metrico offerto dal Comune, equivalente al quadruplo del risarcimento che normalmente avrebbe dovuto essere riconosciuto, copre ampiamente anche il pregiudizio dipendente dalloccupazione di unarea superiore a quella prevista nella tabella. Pertanto lindennità di fr. 72.- è confermata.
8.Altri pregiudizi8.1. Giusta lart. 11 let. c Lespr lindennità comprende anche il corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti dallespropriato purché siano prevedibili secondo il corso ordinario delle cose quale conseguenza dellespropriazione. Sono con ciò intesi tutti quei pregiudizi patrimoniali che potrebbero manifestarsi oltre alla perdita del diritto espropriato ed alleventuale svalutazione della frazione residua. Questa tipologia di danno ha funzione complementare, ovvero è risarcibile solo nella misura in cui il diritto ad una piena indennità non sia già soddisfatto con la rifusione dellintero valore venale (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 196 ss; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, no. 1184).8.2. Tettoia al sub. C gronda servitùLedificio al sub. C è dotato di una tettoia vetusta con copertura in tegole, la cui carpenteria è composta da una radice, 5 correntini e una trave di colmo; essa è appoggiata sul muro di confine verso Via __________ e, allinterno, è messa in sicurezza con 2 puntelli; il sedime sottostante è solo parzialmente pavimentato e per il resto sterrato (cfr. fotografie 15-23 allegate al verbale di sopralluogo del 1°.2.2013). La tabella pubblicata prevedeva la demolizione della tettoia contro versamento di unindennità di fr. 3'000.-. Su richiesta dellespropriato il Comune ha preservato il manufatto adottando i necessari accorgimenti in fase di cantiere, adeguandone la lunghezza e quindi riappoggiandolo sul muro di confine (cfr. doc. C: fotografie prodotte alludienza del 25.6.2013). Lespropriato rivendica nondimeno unindennità di fr. 3'000.- per la parte di manufatto decurtato. Tale pretesa non può essere accolta poiché non è ravvisabile alcun danno che non sia già stato compensato con il ripristino del manufatto medesimo.Lespropriato sostiene, inoltre, che i dettagli di costruzione della tettoia non rispettano la situazione originaria poiché lacqua piovana non è più scaricata oltre il muro come in passato, bensì bagna la radice del tetto e infiltra nel fabbricato. Pertanto egli chiede che siano posati un travetto e una scossalina in rame o acciaio (cfr. doc. 11: piano 13034-001A), e che sia iscritta nel RF una servitù di sporgenza di 5 cm. Il Comune, per ovviare allinconveniente, ha elaborato due proposte di sistemazione che favoriscono levacuazione delle acque meteoriche direttamente sul campo stradale, e prevedono la posa di 2 file di piode o di un nuovo canale di gronda in rame (cfr. verbale del 25.6.2013; doc. E: piano 106 del 18.6.2013); esso ha invece rifiutato liscrizione di una servitù (doc. G).Considerato che linconveniente lamentato non è contestato, unultima rifinitura della tettoia pare appropriata. In questottica la proposta del Comune di chiudere il vano posando 2 o alloccorrenza 3 file di piode (come da variante 1 del piano 106, doc. E) rappresenta la soluzione che più si avvicina allo status quo ante (cfr. fotografie doc. C), che dal profilo tecnico è confacente per lo scarico adeguato delle acque ed è finanziariamente ragionevole. Pertanto è da ratificare. Al contrario, una gronda in rame o acciaio (prima inesistente) costituisce una vera e propria miglioria, alla quale lente pubblico non è tenuto a provvedere(Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 45). Un tale elemento costruttivo, così come liscrizione di una servitù di sporgenza, sono inoltre del tutto sproporzionati allaluce dello stato generale della tettoia che si presenta vetusta e pericolante(cfr. foto 19-23 allegate al verbale del 1°.2.2013).8.3. Cordolo in calcestruzzo cartello di segnalazioneLespropriato rileva che lassenza di un legame tra lelevazione e la fondazione del nuovo muro di contenimento realizzato in calcestruzzo armato ne compromette la stabilità. Perciò pretende il rifacimento del manufatto o la limitazione dei carichi di circolazione, e la posa di un cartello stradale indicante i limiti di carico dei veicoli in transito.Il muro in questione non è altro che un semplice cordolo di bordura con 3 salti, privo di fondazione e darmatura. Esso è stato ricostruito senza salti e completato con una rete metallica conformemente al progetto approvato (cfr. doc. 10; verbale dellincontro di cantiere del 10.6.2013; fotografie doc. C). Come già rilevato dal progettista (cfr. doc. 10), nessun cordolo stradale di bordura viene realizzato con la pretesa di resistere allurto di un veicolo. Inoltre il nuovo manufattoadempie pienamente le medesime funzioni di quello preesistente ed il risultato è tuttaltro che pregiudizievole: il sedime si presenta infatti sistemato e delimitato in maniera impeccabile e consona, anche dal profilo puramente estetico.Listituzione di limiti di carico e la segnaletica stradale non rientrano nelle competenza di questo Tribunale (cfr. art. 37 Lespr).Di conseguenza le domande sono respinte.
9.Contributi di miglioriaLespropriato pretende infine di essere esonerato dal pagamento di contributi di miglioria per le opere stradali in oggetto. Tale questione esula, tuttavia, dalla presente vertenza e pertanto la domanda non può che essere respinta. Restano naturalmente riservati i diritti del proprietario da esercitarsi, se del caso, quando il Comune avvierà la procedura impositiva a norma della Legge sui contributi di miglioria.
10.InteressiLe indennitàespropriative sono completate con gli interessi al saggio usuale a decorrere dallanticipata immissione in possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr). Per decisione del Tribunale amministrativo federale del 9.11.2009, a far tempo dal 1°.1.2010 il saggio usuale corrisponde al tasso ipotecario di riferimento nei contratti di locazione. Di conseguenza in concreto sono dovuti i seguenti interessi:del 2.25% dal 15.3.2013 al 2.9.2013del 2% dal 3.9.2013 in poi
11.Spese processualiLe spese di procedura sono interamente a carico dellente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr). Lespropriato non si è avvalso della consulenza di un legale e pertanto non si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia1. Lente espropriante verserà allespropriato le seguenti indennità in relazione al mapp. no. 15:- fr. 350.- il mq per lespropriazione formale di mq 27- fr. 72.- per occupazione temporaneaoltre interessi ai seguenti saggi:del 2.25% dal 15.3.2013 al 2.9.2013del 2% dal 3.9.2013 in poi
2.E fatto obbligo allente espropriante di completare la tettoia al sub. C chiudendo ilvano e posando 2 o 3 file di piode, come alla variante 1 del piano no. 106 del 18.6.2013.
3. Le restanti pretese dellespropriato sono respinte.
4. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1000.- sono a carico dellente espropriante. Non si assegnano ripetibili.
5. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dallintimazione.
6. Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.20.2012.13-1
Lugano
22 settembre 2014
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Paolo Barberis
arch. Bruno Buzzini
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo nella procedura di espropriazione formale successiva a procedura di approvazione dei progetti definitivi promossa da
ISEP 2
rappr. dal RA 2
contro
COES 1
in vista delle opere di allargamento della strada comunale al mapp. no. 27 RFD di __________ (Via __________),
relativamente al mapp. no. 15 RFD di __________;
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato,in fatto ed in diritto
1.1.1. Il ISEP 2 ha deciso di procedere ai lavori di allargamento di Via __________ (mapp. no. 27), una strada di servizio ubicata nellabitato di __________ (MM 04/2011). A tal fine il Consiglio comunale ha dapprima approvato, in data 29.11.2010, un credito di fr. 8'000.- per lassegnazione di un mandato di progettazione; in seguito, con risoluzione del 6.6.2011, ha stanziato un credito di costruzione per lopera di fr. 130'000.- e nel contempo stabilito il correlato prelievo di contributi di miglioria in ragione del 70% della spesa. Detta risoluzione è cresciuta incontestata in giudicato.1.2. Il progetto e gli atti di espropriazioni sono stati pubblicati nel periodo dal 24.10 al 22.11.2011 in applicazione della Legge sulle strade (Lstr) e della Legge di espropriazione (Lespr).Tra le proprietà coinvolte figura il mapp. no. 15 appartenente a COES 1; lintervento interessa il lato est della particella ove sono previste lespropriazione formale di mq 24 e loccupazione temporanea di mq 36, superfici per le quali il Comune ha offerto, rispettivamente, unindennità metrica di fr. 350.- e di fr. 2.-, oltre a fr. 3'000.- a corpo per la demolizione di una tettoia.Con tempestiva memoria del 22.11.2011 il proprietario ha interposto opposizione allespropriazione e al progetto, e notificato le seguenti pretese: fr. 650.- il mq per il terreno espropriato, unulteriore indennità per titolo di svalutazione della frazione residua pari al 10% del valore venale e fr. 3'000.- per la tettoia decurtata con obbligo di ripristino della parte restante oppure fr. 8'000.- nel caso di demolizione totale del manufatto. Lespropriato ha chiesto inoltre la ricostruzione del muro perimetrale secondo tipologie analoghe a quelle attuali e lesonero dai contributi di miglioria.Il Municipio ha approvato il progetto stradale con decisione del 18.1.2012 respingendo nel contempo le obiezioni del proprietario. Il conseguente ricorso presentato da COES 1 è stato respinto dal Consiglio di Stato con decisione del 26.6.2012.In data 28.9.2012 il Comune ha trasmesso gli atti a questo Tribunale per i suoi incombenti (art. 26 Lstr).Le parti sono comparse alludienza di conciliazione del 22.11.2012 ed al sopralluogo esperito il 1°.2.2013. Lanticipata immissione in possesso è stata autorizzata con decreto del 15.3.2013. Sono poi state esperite una udienza di discussione il 25.6.2013 e il dibattimento finale il 21.1.2014; i relativi contenuti e le pretese aggiornate dellespropriato saranno ripresi nel dettaglio nei considerandi che seguono.
2.Il mapp. no. 15 (mq 619) di __________, ubicato allangolo tra Via __________ e Via __________, è un terreno edificato di forma irregolare, in leggero declivio da nord verso sud. Sul fondo si ergono una casa di 2 piani fuori terra (sub. A), attualmente disabitata, con una tettoia sul retro (sub. B), ed un deposito (sub. C) a sua volta dotato di una tettoia appoggiata sul muro di confine verso Via __________ (cfr. verbale di sopralluogo del 1°.2.2013 e fotografie allegate). Nel vigente piano regolatore (PR) di __________ la particella è attribuita alla zona nucleo.
3.Lespropriazione formale soggiace al versamento di una piena indennità (art. 9 Lespr) che, a compensazione di tutti i pregiudizi derivanti allespropriato in seguito allestinzione o alla limitazione dei suoi diritti (art. 11 Lespr), è finalizzata a restituirgli le condizioni economiche di cui avrebbe goduto se levento non avesse avuto luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel,Das Enteignugsrecht des Bundes, 1986,ad art. 16 no. 4). Essa è valutata al giorno dellanticipata immissione in possesso o, in difetto, al momento dellemissione del giudizio di estimo (art. 19 Lespr).
4.Superficie espropriataAd opera compiuta la superficie espropriata totale risulta essere di mq 27 (anziché 24) ed implica, segnatamente, un maggior arretramento di ca. 39 cm, nel punto massimo, allangolo con Via __________ (cfr. progetto di mutazione no. 3045 del 15.2.2014;verbale del 25.6.2013 e doc. D, piano no. 101 del 18.6.2013). Ciò è contestato dallespropriato, il quale chiede di definire i confini come da progetto pubblicato e quindi di riposare il lampione su suolo privato in forma di precario. Tali domande non possono essere accolte. Intanto bisogna considerare che, di regola, nella fase iniziale di una procedura espropriativa la superficie esproprianda è stimata per approssimazione in base alle risultanze delle tabelle, e che la misurazione definitiva in vista della stesura del piano di mutazione ha luogo invece nella cosiddetta fase di esecuzione, ovvero al momento del versamento dellindennità e delliscrizione nel RF del trapasso di proprietà (art. 57 cpv. 1 Lespr; cfr. anche TRAM 50.2004.4 del 16.9.2004). In concreto poi, rispetto agli atti pubblicati, la differenza di superficie è minima ed è giustificata dalla necessità palesatasi in sede di cantiere di migliorare il raggio di curvatura e quindi anche il raccordo stradale.
5.Valore venale5.1. Lindennità comprende lintero valore venale del diritto espropriato (art. 11 let. a Lespr) che corrisponde al prezzo commerciale oggettivo conseguibile da un qualsiasi privato o agente immobiliare avveduto nellambito di una libera transazione immobiliare (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 50 ss; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, 1966, p. 25 e 33; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 734).Secondo la giurisprudenza lo strumento prioritario per stabilire il valore venale di un terreno è il cosiddetto metodo statistico-comparativo basato sul confronto dei prezzi soluti poco prima del dies aestimandi per proprietà analoghe al terreno espropriando (Hess/Weibel, op. cit. ad art. 19 no. 80 ss; DTF 122 I 168 c. 3a, 122 II 337 c. 5; RtiD I-2006 no. 48 c. 2.2, I-2008 no. 52 c. 4.1). Non potendosi porre esigenze troppo severe al confronto, non è richiesta unidentità perfetta tra il terreno espropriato ed i fondi presi a paragone dal momento che di eventuali differenze per posizione, estensione, stato di urbanizzazione o possibilità di sfruttamento può essere tenuto conto mediante opportuni adeguamenti. E anche possibile trarre spunto da compravendite isolate, purché i prezzi siano esaminati con cura e la stipulazione non risulti influenzata da circostanze insolite (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 85; DTF 122 I 168 c. 3a; RtiD I-2006 no. 48 c. 2.3). Non sono risolutivi né i valori estremi ossia i prezzi di gran lunga al di sotto o al di sopra della media né i prezzi corrisposti per terreni già edificati (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19, no. 87 e 89); non lo sono nemmeno le semplici offerte di vendita, i diritti di prelazione o i diritti di compera non ancora esercitati (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 88).Devono essere considerate le eventuali possibilità di miglior uso del fondo espropriando, purché siano concrete (art. 12 cpv. 1 Lespr; DTF 114 Ib 321 c. 3), nonché le servitù attive e passive risultanti a RF al momento del deposito dei piani (art. 14 cpv. 1 Lespr). Non è invece tenuto conto degli aumenti e delle diminuzioni di valore derivanti dallopera eseguita dallente espropriante (art. 12 cpv. 2 Lespr; DTF 114 Ib 321 c. 3).Nel fissare limporto dellindennità il Tribunale di espropriazione non è vincolato dalle conclusioni delle parti (art. 49 cpv. 1 Lespr).5.2.Nella fattispecie il dies aestimandi risale al 15.3.2013, data del decreto con il quale è stata autorizzata lanticipata immissione in possesso (art. 19 Lespr). Lindagine esperita, come di consueto, per appurare i prezzi praticati sul mercato immobiliare è stata estesa a tutte le transazioni stipulate a partire dal 2000 con oggetto terreni ubicati nella zona nucleo del ISEP 2. In tal modo sono emersi i dati seguenti:
località
mapp .no.
mq
fr./mq.
Iscrizione a RF
__________
39-41
105
210.-
02.10.2001
41
25
2'000.-
10.04.2002
39
80
1'250.-
08.11.2004
39
80
5'812.50
30.01.2008
41
25
1'200.-
23.11.2009
(aggiudicazione)
39
80
5'500.-
06.06.2013
__________
198
51
294.12
08.08.2007
Il mapp. no. 198 di __________ è un terreno inedificato ubicato sul margine nord-ovest del nucleo, accessibile solo pedonalmente. Si tratta di un fazzoletto di giardino pianeggiante, in un contesto terrazzato, delimitato da muratura in pietra naturale, ed è complementare a quelli confinanti. Al momento della compravendita, è andato ad integrarsi in una proprietà costituita da più fondi ubicati a cavallo delle zone nucleo e residenziale, di cui uno è edificato; si può quindi presumere che lacquirente avesse un certo interesse ad entrarne in possesso.Le part. no. 39 e 41 di __________ sono fondi contigui ubicati sul lato est di Via __________, a pochi passi dal mapp. no. 15. Al momento della prima compravendita, nel 2001, erano già edificati, luno con un rustico e laltro con una piccola stalla. Visto limporto metrico pagato a quellepoca per le due particelle (fr. 210.- il mq), è lecito ritenere che si riferisseal valore di zona del solo terreno e che nonconsiderasse gli stabili, verosimilmente perché vetusti; in effetti i valori di stima erano irrisori ed i prezzi corrisposti negli anni successivi per i fondi singolarmente sono dati soprattutto dal valore degli edifici che nel frattempo erano stati riattati.Tenuto conto sia di un ragionevole rincaro sia del fatto chele proprietà site nei vecchi nuclei sono beni rari sul mercato immobiliare,nel 2013 il valore di zona può aver raggiunto un massimo di fr. 350.- il mq.Nel confinante Comune __________ sono state stipulate, nel corso dellultimo ventennio circa, sedici transazioni di cui solo tre riguardano fondi inedificati: il mapp. no. 3177 di __________ (mq 355) compravenduto a fr. 253.52 il mq nel 1994, rispettivamente i mapp. no. 1587 (mq 110) e 1368 (mq
461) di __________ compravenduti a fr. 90.91 e 65.08 il mq nel 2011 (d.g. 21571 del 22.12.1994, 14973 del 9.9.2001, 15079 del 13.9.2011). Valori, questi, che sono improponibili ai fini della presente valutazione, luno perché troppo lontano dal dies aestimandi e gli altri perché inadeguati alla situazione territoriale del ISEP 2. Questultimo si compone infatti di località adagiate su un dolce versante solivo, ampio e ben esposto verso la piana del fiume __________. In ciò si distingue notevolmente dai Comuni confinanti: sia da quelli di valle come __________, con le sue sezioni (imbocco della Valle __________), __________(interno della Valle __________) ed __________ (interno della Valle __________), caratterizzati da un territorio piuttosto chiuso e in pendenza, sia da quelli ubicati invece in pianura come __________e __________ che si trovano a poca distanza da __________.Il Tribunale non ha quindi ritenuto di estendere lindagine alle località vicine, trattandosi di realtà differenti sotto il profilo geografico/orografico e dei servizi che non permettono un valido confronto.Di conseguenza il Tribunale ritiene che, nel mese di marzo del 2013, i terreni liberi ubicati nel nucleo di __________ potessero valere fr. 350.- il mq.5.3. Il mapp. no. 15 è un buon terreno edilizio, esposto verso sud, urbanizzato e facilmente accessibile, che può essere sfruttato secondo i parametri edilizi vigenti nella zona nucleo; le servitù iscritte nel RF non influiscono né sulle possibilità duso né sulla commerciabilità del fondo. Nel complesso si tratta di una proprietà apprezzabile e consona alla sua destinazione il cui valore raggiunge la quotazione media stabilita sopra. Un importo superiore, come quello preteso dallespropriato (almeno fr. 650.- il mq), non è invece giustificabile poiché non trova alcun riscontro nei dati ufficiali. Inoltre, al di là delle qualità già riconosciute, non sono individuabili altri elementi di ponderazione atti ad accrescere il valore del fondo rispetto a quello medio di zona, ed il proprietario non può vantare possibilità duso più proficue di quelle offerte dal PR.Pertantolindennità di espropriazione formale di mq 27 del mapp. no. 15 (come daprogetto di mutazione no. 3045 del 15.2.2014)è fissata in fr. 350.- il mq.
6.Svalutazione6.1. Lespropriato ritiene che lopera di allargamento stradale sia causa di inconvenienti che ascrive al transito di un numero superiore di veicoli ed alle nuove immissioni foniche provocate dallaumento della velocità, dalle manovre delle auto, dal rumore dei motori in salita e dai freni in discesa. Ciò comporterebbe una svalutazione della frazione residua del fondo di cui pretende il risarcimento in ragione del 10% del valore venale.6.2.Quando sia parzialmente espropriato un fondo o una proprietà costituita da più fondi economicamente connessi, lindennità devecomprendere leventuale svalutazione della porzione residua, purché sussista un nesso di causalità adeguata tra levento espropriativo e la riduzione di valore (art. 11 let. b Lespr).Secondo dottrina e giurisprudenza un deprezzamento potrebbe sussistere qualora lespropriazione riducesse o deformasse la superficie al punto da comprometterne lo sfruttamento razionale, oppurequalora il terreno fosse privato di unimportante area di sfogo o di uno schermo protettivo contro le immissioni nocive del vicinato (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 192; DTF 129 II 426 c. 3.1.2; RDAT II-1994 no. 63 c. 5.1, II-1998 no. 27 c. 3.1).6.3. La superficie esproprianda al mapp. no. 15 è formata da una striscia marginale di terreno occupata, nella porzione a sud, da una siepe e da un muro in pietra realizzato a secco, ed a nord da un deposito di pietrame, da un cordolo in cemento e un muretto a secco (cfr. fotografie allegate al verbale di sopralluogo del 1°.2.2013).Il sacrificio di questarea compensato con la rifusione del valore edilizio pieno del sedime, già riconosciuto non pregiudica in alcun modo luso razionale, attuale e futuro, del fondo a fini edilizi. A questo proposito è doveroso rammentare che la garanzia della proprietànon tutela la facoltà di edificare in maniera ottimale per trarne il massimo vantaggio;occorre piuttosto attenersi aquelle che, in base al buon senso ed alle contingenze oggettive, sono le prospettive duso ragionevoli del terreno (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 192;,Kommentar zum RPG, Riva, ad art. 5 no. 165-166; DTF 114 Ib 121 c. 6b e rinvii). Ora, nel caso del mapp. no. 15 luso della superficie restante dopo lespropriazione non solo non sarà impedito, ma non sarà neppure reso più difficile al punto da giustificare unindennità; il terreno resta infatti perfettamente sfruttabile secondo luso ammesso dal PR ed in maniera economicamente razionale. Come già evidenziato, la leggera modifica allimbocco di __________ (cfr. considerando 4) implica, nellangolo sud-est, un maggior arretramento del muro a confine di 39 cm nel punto massimo: una differenza, questa, che non influisce né sulluso della particella né sulla possibilità di eventualmente realizzare un accesso su quel lato. Perciò, sotto questo profilo, non è ravvisabile alcun danno.Né comporta pregiudizio il coinvolgimento, nellesproprio, delle esistenti opere murarie che hanno funzioni di schermo, oltre che di sostegno della tettoia al sub. C e di delimitazione del confine. In effetti il Comune ha ricostruito i manufatti mantenendo i materiali, ed ha così ripristinato lo status quo ante (cfr. fotografie doc. C).Per quanto riguarda infine le paventate immissioni si osserva che, stando agli atti del PR, Via __________ è una strada di servizio a fondo cieco che offre accesso ad alcune proprietà del nucleo e della zona residenziale, ovvero ad un comprensorio edificabile e già edificato ben delimitato, a monte del quale si estende il territorio boschivo. Lopera eseguita dal Comune non è altro che un correttivo finalizzato ad eliminare una visibile strozzatura ed uniformare il calibro della carreggiata per migliorare la sicurezza di transito per veicoli e pedoni. In ordine alle condizioni ambientali non sembra pertanto che il mapp. no. 15 possa subire un consistente deprezzamento, perlomeno non in seguito allespropriazione. In ogni caso, qualora si verificasse un incremento del carico fonico e atmosferico tale da cagionare una svalutazione, la stessa sarebbe riconducibile non allevento espropriativo bensì, semmai, ad eventuali modifiche di destinazione della zona e/o sviluppi dellattività edilizia importanti al punto da ripercuotersi sui volumi di traffico (ipotesi che, ad oggi, sono poco probabili). Ciò fa sì che tra lespropriazione e la presunta perdita di valore non esista un rapporto di causalità sufficiente per giustificare il riconoscimento di un indennità ex art. 11 let. b Lespr.6.4. Resta da verificare se il Comune, in qualità di proprietario della strada, possa essere tenuto a corrispondere unindennità per il carico ambientale legato alluso della strada stessa (DTF 129 II 420 c. 3.1.2).Secondo la giurisprudenza, quando un fondo di proprietà dellente pubblico, titolare del diritto di espropriazione, generi immissioni eccessive ai sensi dellart. 684 CC, connesse con un utilizzo conforme del suolo, e inevitabili o evitabili soltanto con mezzi sproporzionati, il proprietario colpito può pretendere unindennità per titolo di espropriazione formale dei diritti di vicinato, azione che sostituisce i mezzi di difesa del vicino offerti dal diritto privato (art. 679 CC). Sono perciò indennizzabili solamente le immissioni atte a provocare al vicino un danno che sia, cumulativamente, speciale, grave e imprevedibile (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 5 no. 15; Bovay, Lexpropriation des droits de voisinage, 2000, p. 155 ss; DTF 117 Ib 18
c. 2b, 123 II 481 c. 7b-d, 128 II 331 c. 2.1; TRAM 50.2001.00022 del 2.9.2002).Nella fattispecie in esame questo Tribunale ritiene che i suddetti requisiti non siano adempiuti. Considerato che Via __________ è una strada della quale sostanzialmente usufruiscono solo i residenti circa una quindicina di abitazioni secondo la relazione tecnica al progetto (p. 1) è del tutto improbabile che lintervento stradale abbia unincidenza significativa o si riveli a tal punto penalizzante dal profilo ambientale da eccedere la soglia del tollerabile e da cagionare un pregiudizio grave, ovvero una riduzione consistente del valore commerciale della proprietà. Di conseguenza la pretesa non può essere accolta nemmeno sulla base dei principi che governano lespropriazione formale dei diritti di vicinato.
7.Occupazione temporanea7.1. Gli atti di espropriazione contemplano loccupazione temporanea del mapp. no. 15 in ragione di 36 mq formanti una striscia larga 1 m lungo quasi tutto il confine est della particella (cfr. piano di esproprio; doc. A: piano di tracciamento). Lindennità offerta dal Comune ammonta a fr. 2.- il mq per un totale di fr. 72.-.La superficie oggetto di occupazione sulla porzione nord del fondo è contestata e così pure lindennità. Lespropriato rimprovera al Comune di non essersi attenuto ai piani pubblicati durante il cantiere. Questultimo, dal canto suo, rilevato come non sia sempre possibile rispettare esattamente la superficie in occupazione temporanea, ne ha suggerito lampliamento in quellangolo a mq 2.50. Tale proposta è stata rifiutata dallespropriato, il quale chiede che venga considerata leffettiva superficie occupata essendo stata notata la presenza di un escavatore e di calcestruzzo sotto il portico, e di attrezzi dinanzi alla porta. Perciò ritiene inadeguata lindennità offerta e pretende un risarcimento di fr. 1'000.- (cfr. verbale del 25.6.2013).7.2. Loccupazione temporanea è un provvedimento normalmente dettato da necessità di cantiere. Non è tesa, cioè, ad acquisire la proprietà del bene, bensì a consentire allespropriante determinati atti che non siano antitetici allesercizio futuro del diritto di proprietà sullimmobile. Essa comporta, per lespropriato, solo una privazione temporanea del possesso e, per lespropriante, lobbligo di ripristinare successivamente larea occupata (RtiD II-2008 no. 57 c. 7.4). La relativaindennitàè finalizzata a compensare il danno effettivo derivante al proprietario dalla limitazione duso passeggera del bene, salvo che renda attendibile un miglior uso ai sensi dellart. 12 cpv. 1 Lespr (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 39; DTF 109 Ib 273; RDAT 1989 no. 76, I-1992 no. 45). Di regola lindennità riconosciuta per loccupazione temporanea di sedime edificabile ammonta a 50 cts il mq annui (TRAM 50.2006.5 del 24.4.2008).7.3. In concreto lasserito deposito abusivo di materiali e macchinari di cantiere non è documentato. Risulta quindi impossibile stabilire se ed in che misura larea di cantiere abbia effettivamente oltrepassato i limiti fissati, rispettivamente se ciò sia avvenuto occasionalmente o di continuo. In ogni caso, anche ammettendo che siano stati invasi (secondo una stima per eccesso) una parte della tettoia al sub B ed il prato adiacente, ovvero una settantina di mq in più rispetto ai piani pubblicati, in linea di principio, applicando i canoni giurisprudenziali, lindennità totale potrebbe raggiungere un massimo di ca fr. 50.-/55.-. In effetti, premesso che nel valutare lindennità il Tribunale non è vincolato dalle conclusioni delle parti (art. 49 cpv. 1 Lespr), non vi è motivo di scostarsi dai criteri valutativi usuali ritenuto che la proprietà è disabitata, che il provvedimento non ha compromesso alcun progetto concreto, e che lespropriato non ha né dimostrato né reso verosimile alcuna ipotesi di miglior uso; in realtà nemmeno ha accennato alla possibilità di sfruttare la superficie di cui è questione in maniera più proficua. Il Comune ha inoltre ripristinato larea occupata e così anche il pietrame come richiesto dallespropriato (cfr. verbale del 25.6.2013; fotografie doc. F). E quindi evidente che limporto metrico offerto dal Comune, equivalente al quadruplo del risarcimento che normalmente avrebbe dovuto essere riconosciuto, copre ampiamente anche il pregiudizio dipendente dalloccupazione di unarea superiore a quella prevista nella tabella. Pertanto lindennità di fr. 72.- è confermata.
8.Altri pregiudizi8.1. Giusta lart. 11 let. c Lespr lindennità comprende anche il corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti dallespropriato purché siano prevedibili secondo il corso ordinario delle cose quale conseguenza dellespropriazione. Sono con ciò intesi tutti quei pregiudizi patrimoniali che potrebbero manifestarsi oltre alla perdita del diritto espropriato ed alleventuale svalutazione della frazione residua. Questa tipologia di danno ha funzione complementare, ovvero è risarcibile solo nella misura in cui il diritto ad una piena indennità non sia già soddisfatto con la rifusione dellintero valore venale (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 196 ss; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, no. 1184).8.2. Tettoia al sub. C gronda servitùLedificio al sub. C è dotato di una tettoia vetusta con copertura in tegole, la cui carpenteria è composta da una radice, 5 correntini e una trave di colmo; essa è appoggiata sul muro di confine verso Via __________ e, allinterno, è messa in sicurezza con 2 puntelli; il sedime sottostante è solo parzialmente pavimentato e per il resto sterrato (cfr. fotografie 15-23 allegate al verbale di sopralluogo del 1°.2.2013). La tabella pubblicata prevedeva la demolizione della tettoia contro versamento di unindennità di fr. 3'000.-. Su richiesta dellespropriato il Comune ha preservato il manufatto adottando i necessari accorgimenti in fase di cantiere, adeguandone la lunghezza e quindi riappoggiandolo sul muro di confine (cfr. doc. C: fotografie prodotte alludienza del 25.6.2013). Lespropriato rivendica nondimeno unindennità di fr. 3'000.- per la parte di manufatto decurtato. Tale pretesa non può essere accolta poiché non è ravvisabile alcun danno che non sia già stato compensato con il ripristino del manufatto medesimo.Lespropriato sostiene, inoltre, che i dettagli di costruzione della tettoia non rispettano la situazione originaria poiché lacqua piovana non è più scaricata oltre il muro come in passato, bensì bagna la radice del tetto e infiltra nel fabbricato. Pertanto egli chiede che siano posati un travetto e una scossalina in rame o acciaio (cfr. doc. 11: piano 13034-001A), e che sia iscritta nel RF una servitù di sporgenza di 5 cm. Il Comune, per ovviare allinconveniente, ha elaborato due proposte di sistemazione che favoriscono levacuazione delle acque meteoriche direttamente sul campo stradale, e prevedono la posa di 2 file di piode o di un nuovo canale di gronda in rame (cfr. verbale del 25.6.2013; doc. E: piano 106 del 18.6.2013); esso ha invece rifiutato liscrizione di una servitù (doc. G).Considerato che linconveniente lamentato non è contestato, unultima rifinitura della tettoia pare appropriata. In questottica la proposta del Comune di chiudere il vano posando 2 o alloccorrenza 3 file di piode (come da variante 1 del piano 106, doc. E) rappresenta la soluzione che più si avvicina allo status quo ante (cfr. fotografie doc. C), che dal profilo tecnico è confacente per lo scarico adeguato delle acque ed è finanziariamente ragionevole. Pertanto è da ratificare. Al contrario, una gronda in rame o acciaio (prima inesistente) costituisce una vera e propria miglioria, alla quale lente pubblico non è tenuto a provvedere(Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 45). Un tale elemento costruttivo, così come liscrizione di una servitù di sporgenza, sono inoltre del tutto sproporzionati allaluce dello stato generale della tettoia che si presenta vetusta e pericolante(cfr. foto 19-23 allegate al verbale del 1°.2.2013).8.3. Cordolo in calcestruzzo cartello di segnalazioneLespropriato rileva che lassenza di un legame tra lelevazione e la fondazione del nuovo muro di contenimento realizzato in calcestruzzo armato ne compromette la stabilità. Perciò pretende il rifacimento del manufatto o la limitazione dei carichi di circolazione, e la posa di un cartello stradale indicante i limiti di carico dei veicoli in transito.Il muro in questione non è altro che un semplice cordolo di bordura con 3 salti, privo di fondazione e darmatura. Esso è stato ricostruito senza salti e completato con una rete metallica conformemente al progetto approvato (cfr. doc. 10; verbale dellincontro di cantiere del 10.6.2013; fotografie doc. C). Come già rilevato dal progettista (cfr. doc. 10), nessun cordolo stradale di bordura viene realizzato con la pretesa di resistere allurto di un veicolo. Inoltre il nuovo manufattoadempie pienamente le medesime funzioni di quello preesistente ed il risultato è tuttaltro che pregiudizievole: il sedime si presenta infatti sistemato e delimitato in maniera impeccabile e consona, anche dal profilo puramente estetico.Listituzione di limiti di carico e la segnaletica stradale non rientrano nelle competenza di questo Tribunale (cfr. art. 37 Lespr).Di conseguenza le domande sono respinte.
9.Contributi di miglioriaLespropriato pretende infine di essere esonerato dal pagamento di contributi di miglioria per le opere stradali in oggetto. Tale questione esula, tuttavia, dalla presente vertenza e pertanto la domanda non può che essere respinta. Restano naturalmente riservati i diritti del proprietario da esercitarsi, se del caso, quando il Comune avvierà la procedura impositiva a norma della Legge sui contributi di miglioria.
10.InteressiLe indennitàespropriative sono completate con gli interessi al saggio usuale a decorrere dallanticipata immissione in possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr). Per decisione del Tribunale amministrativo federale del 9.11.2009, a far tempo dal 1°.1.2010 il saggio usuale corrisponde al tasso ipotecario di riferimento nei contratti di locazione. Di conseguenza in concreto sono dovuti i seguenti interessi:del 2.25% dal 15.3.2013 al 2.9.2013del 2% dal 3.9.2013 in poi
11.Spese processualiLe spese di procedura sono interamente a carico dellente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr). Lespropriato non si è avvalso della consulenza di un legale e pertanto non si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia1. Lente espropriante verserà allespropriato le seguenti indennità in relazione al mapp. no. 15:- fr. 350.- il mq per lespropriazione formale di mq 27- fr. 72.- per occupazione temporaneaoltre interessi ai seguenti saggi:del 2.25% dal 15.3.2013 al 2.9.2013del 2% dal 3.9.2013 in poi
2.E fatto obbligo allente espropriante di completare la tettoia al sub. C chiudendo ilvano e posando 2 o 3 file di piode, come alla variante 1 del piano no. 106 del 18.6.2013.
3. Le restanti pretese dellespropriato sono respinte.
4. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1000.- sono a carico dellente espropriante. Non si assegnano ripetibili.
5. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dallintimazione.
6. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco