Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.20.2006.616
Lugano
19 settembre 2007
Approvazione progetto definitivo
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Argentino Jermini
ing. Eraldo Pianetti
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo nella procedura di approvazione dei progetti definitivi promossa da
ISEP 1
rappr. dal RA 1
nell'ambito della realizzazione della strada SS1b ad __________ in territorio del ISEP 1, Sezione di __________
ed ora sullopposizione e la domanda di modifica dei piani presentata da
OP 6
rappr. dall RA 2
letti ed esaminati gli atti, udite le parte ed assunte le necessarie prove,
consideratoin fatto ed in diritto
- che il ISEP 1 intende costruire la nuova strada di servizio SS1b nella località di __________ che costituisce la continuazione della strada esistente al mapp. no. 646 ed è intesa ad urbanizzare un comprensorio edificabile assegnato dal PR alla zona residenziale estensiva Re. Lopera non comporta espropriazioni;- che il Consiglio Comunale ha approvato il progetto, stanziato il credito di costruzione ed avallato il principio del prelievo di contributi di miglioria nellordine del 70% della spesa con risoluzione del 19.6.2006 (MM 3/2006);- che il Comune ha quindi avviato la presente procedura giusta la Legge sulle strade (Lstr.) intesa allapprovazione dei progetti definitivi pubblicando gli atti dal 27.11 al 27.12.2006;- che OP 6 è proprietaria del mapp. no. 681, fondo censito come prato di mq 409 posto a confine ed allaltezza dellimbocco della progettata strada;- che con memoria 21.12.2006 OP 6 ha contestato la livelletta stradale poiché impedirebbe laccesso veicolare al fondo, rispettivamente comporterebbe spese considerevoli per la realizzazione di un accesso, e comunque si ripercuoterebbe sulla superficie utilizzabile; da ciò la contestuale domanda di modifica dei piani intesa a ridurre la pendenza della strada. Per il caso in cui tale modifica non fosse accolta lopponente ha inoltre notificato una pretesa dindennizzo di fr. 62'000.- per titolo di svalutazione del fondo sulla base dellart. 28 Lespr.;- che alludienza di conciliazione del 14.3.2007 il Comune si è dichiarato disposto a rivedere il progetto nellottica della postulata modifica;- che in esito a tale riesame il Comune ha proposto labbassamento della livelletta stradale di ca. 75 cm nelle sezioni 03 e 06 e di ca. 105 cm nelle sezioni 04 e 05, e meglio come risulta nelle planimetrie prodotte con scritto del 12.6.2007;- che, preso atto della variante, lopponente ha sollecitato un ulteriore abbassamento della livelletta di cm 20 nella sezione 05 (cfr. lettere dell11.6/16.7.2007), richiesta che il Comune ha rifiutato poiché comporterebbe un aumento della pendenza stradale al 15%, aumento ritenuto eccessivo specialmente per i problemi che potrebbero sorgere durante la stagione invernale (cfr. lettera 20.6.2007);- che la nuova strada è catalogata nel PR come strada di servizio SS1b. Di conseguenza essa appartiene alla rete viaria comunale (art. 28 cpv. 1, cpv. 2 let. p LALPT), è di riconosciuta ed accertata pubblica utilità (art. 40 cpv. 2 LALPT) ed è soggetta alla Legge sulle strade (art. 1 cpv. 1 Lstr.);- che in data 1°.1.2007 è entrata in vigore la modifica della Legge sulle strade che solleva il Tribunale di espropriazione dalla competenza ad approvare progetti definitivi (BU 47/2006 p. 431, 436 ss; Messaggio 5361 dell11.2.2003 per la Legge sul coordinamento delle procedure e la modifica della LE del 13.3.1991, della Lstr. del 23.3.1983 e della Legge sulle funi metalliche del 3.12.1912; Rapporto parziale 2 del 23.3.2006);- che in concreto, tuttavia, considerato che il progetto è stato pubblicato entro il 2006, sulla base della norma transitoria di cui al nuovo art. 57 Lstr., alla procedura resta applicabile il diritto anteriore. Da ciò, e giusta lart. 33 vLstr., la competenza di questo Tribunale ad approvare il progetto ed a statuire in via definitiva sulle opposizioni e le domande di modifica dei piani (Messaggio 4275 del 6.7.1994 concernente la modifica della LALPT del 23.5.1990, della Lstr. del 23.3.1983 e della LE del 13.3.1991);- che a norma dellart. 33 cpv. 3 vLstr. non sono ammesse opposizioni su oggetti già decisi con lapprovazione dei PR. Perciò la cognizione del Tribunale è circoscritta alla sola verifica della compatibilità del progetto definitivo con lassetto pianificatorio disposto dal PR (Messaggio 4275 cit.; Malfanti, Considerazioni sulle principali modifiche della legge cantonale sulle strade, in RDAT I-1995 p. 269, 276);- che, per sua stessa ammissione, lopponente non contesta né lesecuzione dellopera né il tracciato, limitandosi a sollecitare una modifica dei piani;- che, tuttavia, di principio la presunzione di pubblica utilità di unopera si estende anche ai piani costruttivi dellopera stessa (cfr. RDAT I-1993 no. 49);- che, come già indicato, la variante proposta dal Comune implica un abbassamento della livelletta stradale tra le sezioni 01 e 08 e, più particolarmente, di ca. cm 75 nelle sezioni 03 e 06 e di ca. cm 105 nelle sezioni 04 e 05 con una conseguente pendenza del 13% (cfr. piani allegati allo scritto 12.6.2007);- che a norma dellart. 7 vLstr. Le strade pubbliche devono essere concepite secondo metodi tecnici progrediti e criteri economici; in particolare devono essere prese le misure necessarie alla sicurezza dellopera, delle persone, dei beni così come devono essere curati gli elementi tecnico-architettonici e limitate al massimo le cause di disturbo del traffico e di molestia per lambiente ed il paesaggio;- che per rendere scorrevole il traffico e quindi migliorare la sicurezza e gli effetti nocivi è preferibile evitare pendenze importanti come pure cambiamenti di pendenza frequenti ed incisivi. In questottica per le strade percorse a velocità contenuta è consigliata una pendenza massima del 12% (cfr. Norma VSS 640110 pto. B/3, tab. 1);- che la pendenza del 13% risultante con la variante proposta dal Comune già supera, quindi, quella massima consigliata;- che labbassamento più marcato della livelletta, come voluto dallopponente, è inteso unicamente a ridurre limpatto sul mapp. no. 681 ed è dunque motivato solo da interessi privati e non pubblici. Inoltre si ripercuote sulla pendenza aumentandola ulteriormente al 15% ciò che non migliora lopera né per rapporto alla sicurezza veicolare né sotto laspetto tecnico; anzi, le conseguenze presagibili sono svantaggiose;- che in effetti un progetto devessere concepito e messo in atto secondo criteri globalmente lineari ed unitari; di conseguenza ben difficilmente è possibile intervenire allaltezza di ununica sezione senza compromettere tale linearità, soprattutto quando, come in concreto, lesecuzione dellopera è in parte condizionata dalla morfologia dei luoghi e da una strada preesistente. Ora, la variante proposta dal Comune interessa il primo tratto della strada (sez. 01-08) ed è frutto di una ragionevole ponderazione di interessi nella misura in cui, da un canto, favorisce lopponente senza pregiudicare eccessivamente la percorribilità della strada e, daltro canto, permette il raccordo con la piazzuola esistente al termine della strada al mapp. no. 646 il cui livello non può essere alterato poiché ciò si rifletterebbe sugli accessi preesistenti dei fondi posti a monte ed a valle della stessa piazzuola e quindi anche sui costi di costruzione. Viceversa la modifica proposta dallopponente, essendo riferita ad ununica sezione, si rivela arrischiata poiché creerebbe una conca troppo accentuata a discapito della circolazione veicolare e della sicurezza specie nellipotesi di interventi con mezzi di soccorso, del passaggio di mezzi pesanti e durante la stagione invernale;- che di conseguenza tale modifica non è condivisibile;- che del resto il proprietario confinante con una strada non può invocare la garanzia della proprietà sancita dallart. 26 cpv. 1 CF per opporsi a regolamentazioni del traffico che non rendono impossibile né pregiudicano in modo insostenibile lutilizzo del fondo conformemente alla sua destinazione (DTF 131 I 12 ss);- che la stessa garanzia della proprietà non conferisce peraltro al suo titolare il diritto di edificare secondo criteri ottimali per trarne il massimo vantaggio. Per definire le possibilità duso di un terreno la dottrina e la giurisprudenza invalsa si attengono al concetto di sfruttamento razionale e conforme; bisogna cioè attenersi a quelle che, secondo il buon senso ed in base alle contingenze oggettive, sono le prospettive duso ragionevoli del terreno (cfr. Kommentar zum RPG, Riva, ad art. 5, no. 165-166);- che in concreto, anche considerando il dislivello esistente tra la strada ed il mapp. no. 681, lo sfruttamento razionale di questultimo e la sua accessibilità non sono compromessi. Certo è vero che, proporzionalmente, più bassa sarà la strada, minore sarà laltezza del muro di contenimento allarea destinabile a posteggio privato (cfr. piani allegati alla lettera del 16.7.2007). Tuttavia questo elemento non è decisivo ai fini del giudizio ritenuto che il privato non può avvalersi della garanzia della proprietà per contenere o ridurre i propri costi di costruzione;- che tutto ciò considerato il progetto va approvato con la nota variante proposta dal Comune come risultante in dettaglio nei piani allegati allo scritto 12.6.2007;- che, infine, la richiesta di indennizzo per asserita svalutazione della proprietà è irricevibile. Infatti, premesso che in concreto non è stata avviata alcuna procedura di espropriazione formale per cui lart. 28 Lespr. è inapplicabile, e prescindendo dalla formulazione assolutamente generica della pretesa, questultima non può essere vagliata e tanto meno risolta nellambito di una procedura di approvazione dei progetti che si conclude con il presente giudizio definitivo. Dovrà essere notificata, semmai, separatamente ed in conformità ai disposti di Legge;- che la tassa di giustizia e le spese sono a carico del Comune (art. 33 cpv. 2 vLstr, art. 73 cpv. 1 Lespr.). Lespropriata, che si è avvalsa della consulenza di un legale, ha diritto al rimborso delle ripetibili commisurate alla prestazioni offerte ed alle difficoltà, invero contenute, della vertenza.
Per i quali motivi
richiamati gli art. 22, 32 e 33 Lstr. e degli art. 20 e segg. Lespr.,
dichiara
e pronuncia:1. I progetti definitivi per la realizzazione della strada SS1b ad __________ in territorio del ISEP 1, Sezione di __________sono approvati con la variante che prevede labbassamento della livelletta stradale tra le sezioni 01 e 08, di ca. cm 75 nelle sezioni 03 e 06, e di ca. cm 105 nelle sezioni 04 e 05, e meglio come ai piani allegati allo scritto 12.6.2007.
2. La pretesa dindennizzo per titolo di svalutazione è irricevibile.
3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico del ISEP 1 con lobbligo di rifondere allopponente fr. 1'000.- per ripetibili.
4. La presente decisione è definitiva.
5. Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco