Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.20.2006.323
Lugano
15 novembre 2006
Approvazione progetto e stralcio
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
arch. Ferruccio Robbiani
arch. Dario Medici
segretaria giurista
Paola Carcano
statuendo nella procedura di approvazione del progetto definitivo e di espropriazione presentata da
Comune di S__________
rappr. dal Municipio
riguardante la sistemazione della strada comunale di B__________ (prolungamento senza piazza di giro),
ed ora sullopposizione al progetto interposta da
COES1, V__________
letti ed esaminati gli atti, udite le parte ed assunte le necessarie prove,
consideratoin fatto ed in diritto
- che il Comune di S__________ intende realizzare il secondo tratto della strada in località B__________, una zona residenziale che nel corso degli ultimi anni è stata oggetto di una certa espansione edilizia. Il progetto, che comporta espropriazioni varie, è finalizzato a prolungare la strada asfaltata esistente, mantenendone le caratteristiche geometriche, con la costruzione di un tratto stradale nuovo, in sostituzione dellattuale sterrato, lungo ca. 54 ml e dal calibro utile di ml 3.50. Lintervento include il completamento delle reti di distribuzione dellacqua potabile e dellenergia elettrica;
- che il Consiglio Comunale ha approvato il progetto e stanziato il relativo credito nel corso della seduta del 14.3.2006 (MM 1/2006 dell8.2.2006); contestualmente ha pure avallato il prelievo di contributi di miglioria nellordine dell80% dei costi computabili;
- che il progetto definitivo e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 21.8 al 19.9.2006;
- che la messa in atto del progetto implica lespropriazione parziale del mapp. no. 421 di proprietà di COES1. Il provvedimento coinvolge ca. mq 55 del fondo per i quali il Comune ha offerto unindennità di fr. 185.- il mq;
- che con memoria 18.9.2006 i proprietari hanno interposto opposizione al progetto contestando larretramento previsto dal ciglio stradale e lorientamento della piazza di giro. Di contro lespropriazione e lindennità offerta sono state accettate;
- che alludienza dell8.11.2006 lopposizione è stata confermata;
- che la competenza del Tribunale di espropriazione a statuire in tema di opere stradali comunali è data dallart. 33 Lstr. stando al quale tutti i progetti definitivi riferibili ad opere di costruzione ordinaria sono assoggettati ad una procedura di pubblicazione che sostituisce quella usuale di rilascio della licenza edilizia ed allapprovazione del Tribunale di espropriazione che statuisce in via definitiva;
- che, invero, con risoluzione del 12.4.2006 il Gran Consiglio ha approvato una modifica della Legge sulle strade intesa, tra laltro, a sollevare il Tribunale di espropriazione dalla competenza ad approvare i progetti definitivi (FU 31/2006 del 18.4.2006; Messaggio 5361 dell11.2.2003 per la Legge sul coordinamento delle procedure e la modifica della LE del 13.3.1991, della Lstr. del 23.3.1983 e della Legge sulle funi metalliche del 3.12.1912; Rapporto parziale 2 del 23.3.2006). Tuttavia, al di là che lemendamento legislativo entrerà in vigore solo il 1°.1.2007 (BU 47/2006), la competenza sarebbe comunque data dalla norma transitoria di cui al nuovo art. 57 Lstr.;
- che lart. 33 cpv. 3 Lstr. pone un limite al potere cognitivo del Tribunale poiché dichiara come inammissibili le opposizioni su oggetti già decisi con lapprovazione del PR. Pertanto nella procedura di approvazione possono assurgere a motivo di contestazione solamente quegli elementi di dettaglio del progetto che differiscono o non sono contemplati dalla pianificazione ordinaria (Messaggio 4275 del 6.7.1994 concernente la modifica della LALPT del 23.5.1990, della Lstr. del 23.3.1983 e della LE del 13.3.1991, p. 24). Viceversa sfuggono al sindacato del Tribunale tutti gli aspetti definiti nel PR che, in applicazione del principio del parallelismo delle forme, sono emendabili soltanto mediante norme di pari rango e secondo la procedura prevista per la sua adozione (art. 41 cpv. 2 LALPT);
- che la strada in oggetto è una strada comunale aperta al pubblico ai sensi dellart. 2 Lstr e pertanto soggiace alla Lstr. (art. 1 Lstr.);
- che nel PR approvato il 27.6.1978 essa è catalogata come strada di quartiere 9 e si estende dallimbocco per ca. 30 ml (cfr. piano viario). Il prolungamento che ora si intende attuare è stato sancito con una variante approvata dal Consiglio di Stato con ris. 947 del 9.3.2004 e consta di una seconda tratta di ca. 54 ml che termina in una piazza di giro orientata a valle. Tale variante è stata contestata senza successo dai qui opponenti (ris. cit. p. 5);
- che per quanto concerne il calibro ed il tracciato stradale il progetto pubblicato rispetta i limiti imposti dal PR e dalla variante. La rinuncia, in questa sede, alla costruzione della piazza di giro non viola la pianificazione né inficia il progetto poiché nulla impedisce allente pubblico di attuare unopera a tappe successive;
- che le contestazioni degli opponenti riguardano le linee di arretramento e lorientamento della piazza di giro e dunque sono inammissibili. In effetti si tratta di tematiche già sollevate in sede pianificatoria (cfr. ris. 947 p. 5) la cui pubblica utilità e proporzionalità sono state dibattute e definitivamente risolte nellambito dellapprovazione della variante al PR. Ciò basta ai fini del presente giudizio considerato che, come già rilevato, il Tribunale di espropriazione non è competente a rivedere i contenuti di un atto pianificatorio e tanto meno dispone del sindacato di opportunità;
- che, oltretutto, la piazza di giro nemmeno è prevista dal progetto in esame per cui su questo punto lopposizione è anche priva di oggetto;
- che, per la verità, la giurisprudenza ammette che un PR possa ancora essere contestato in sede di applicazione concreta (RDAT I-1995 no. 30 c. 4a). Tuttavia la variante che ha sancito il prolungamento stradale è di recentissima approvazione ed i requisiti posti alla base di eventuale riesame non sono adempiuti;
- che pertanto lopposizione al progetto è inammissibile;
- che lespropriazione di ca. mq 55 e lindennità offerta di fr. 185.- il mq indicate nella tabella di espropriazione sono state accettate (cfr. memoria 18.9.2006 e verbale 8.11.2006), motivo per cui la procedura espropriativa può essere stralciata per accordo (art. 43 e 44 Lespr.);
- che la tassa di giustizia e le spese sono carico dellente espropriante (art. 73 Lespr.). Ritenuto che gli opponenti non si sono avvalsi della consulenza di un legale non si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi
richiamati gli art. 32 e 33 Lstr. e 20 e segg. Lespr.,
dichiara
e pronuncia:1. Il progetto definitivoriguardante la sistemazione della strada comunale di B__________ (prolungamento senza piazza di giro)è approvato.1.1. Lopposizione al progetto di COES1 è respinta.
2. La decisione sul progetto è definitiva.
3. Il procedimento espropriativo è dichiarato chiuso e stralciato dai ruoli per intervenuto accordo.
4. La tassa di giustizia e le spese in fr 1'000.- sono a carico del Comune di S__________. Non si assegnano ripetibili.
5. Contro il dispositivo di cui sub. 4 (tassa di giustizia e spese) è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di 30 (trenta) giorni dallintimazione.
6. Intimazione a:
- COES1, V__________- Municipio di S__________
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente La segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Paola Carcano