Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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Incarto n.20.2005.46-2
Lugano
6 aprile 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
E dai membri
ing. Eraldo Pianetti
arch. Alberto Canepa
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo nella procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione promossa da
ISEP 1
rappr. dal RA 1
contro
COES 1
rappr. dall RA 5
nell'ambito delle opere di formazione della strada di servizio riservata ai confinanti, con acquisizione della strada privata al mapp. no. 287 e degli adiacenti scorpori lungo i mapp. no. 176 e 200 RFD di ________,
relativamente al mapp. no. 176 RFD di ________,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato,in fatto ed in diritto
1.1.1. Nel contesto dellattuazione del Piano Particolareggiato della zona di Via _____________ (PP1) il Comune di __________ intende riscattare la strada privata coattiva al mapp. no. 287 e procedere al suo allargamento, alla posa di nuove canalizzazioni ed al rifacimento della pavimentazione.Il Consiglio Comunale ha approvato lopera e concesso i crediti per con risoluzione del 15.12.2003 (MM 15/2003 del 5.11.2003).Il progetto e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 5.10 al 4.11.2005 previo invio di un avviso personale ai proprietari coinvolti.1.2. Lintervento coinvolge, tra gli altri, il mapp. no. 176 di proprietà della ISEP1; il fondo è espropriato in ragione di mq 55, superficie per la quale il Comune non ha offerto alcuna indennità.Con memoria 28.10.2005 la proprietaria ha rivendicato una congrua indennità per la superficie espropriata ed unequa indennità per titolo di deprezzamento della frazione residua.Ludienza di conciliazione ha avuto luogo il 24.1.2006 con esito negativo ed il sopralluogo è stato esperito il 14.2.2007.Il Tribunale di espropriazione ha approvato il progetto con sentenza del 12.7.2007 cresciuta incontestata in giudicato.
2.Il mapp. no. 176 è un fondo di mq 955 ubicato allangolo tra la strada coattiva al mapp. no. 287 e Via ___________. Il terreno, piano e di conformazione rettangolare, nel frattempo è stato edificato.Stando al Piano Particolareggiato della zona di Via ___________ (PP1), approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 14.3.2001, la proprietà è assegnata alla zona A qualificata come comparto edificabile nel quale è ammessa unaltezza massima di 403 ms.l.m.; in base alle norme edilizie specifiche, il fondo dispone di una superficie utile lorda (SUL) massima assegnata di mq 1700 (cfr. piano delle edificabilità; art. 8 pto. 8.2, 9 pto. 9.1 NAPP1).
3.3.1. Come risulta dalle tabelle pubblicate, il Comune non ha offerto alcuna indennità per lespropriazione parziale del mapp. no. 176. Alludienza del 24.1.2006 esso ha addotto due giustificazioni (cfr. verbale).3.2. Anzitutto il Comune sostiene che la cessione gratuita del sedime è stata concordata nellambito della procedura di rilascio della licenza edilizia. Tale argomento non è tuttavia pertinente poiché un patto stipulato prima dellavvio della procedura espropriativa non si configura come accordo espropriativo ai sensi degli art. 43 e 44 Lespr. bensì come semplice accordo di diritto privato privo di forza vincolante per il giudice delle espropriazioni (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 102 no. 4, ad art. 53 no. 1, 3, 12, ad art. 54 no. 1-2; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 762-763; RDAT II-2002 no. 51).3.3. In secondo luogo il Comune rileva che, grazie alle norme edilizie di zona, lespropriazione parziale del fondo non ne compromette ledificabilità. In sostanza, quindi, non sarebbe ravvisabile alcun danno che meriti di essere risarcito.Il principio generale vuole che lespropriazione abbia luogo mediante piena indennità (art. 9 Lespr.) e che questultima comprenda tutti i pregiudizi derivanti allespropriato in seguito allestinzione o alla limitazione dei suoi diritti (art. 11 Lespr.). Lobbligo di indennizzo presuppone la lesione di un diritto, il verificarsi di un danno e, tra i due, la sussistenza di nesso di causalità adeguata (Zen Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, no. 1129 ss). La questione a sapere se ed in che misura il danno sia indennizzabile dipende dallimportanza della lesione medesima. In effetti lindennità è finalizzata a compensare linteresse dellespropriato a conservare il diritto sottrattogli, e precisamente il pregiudizio che normalmente avrebbe potuto prevenire o evitare senza lespropriazione (Hess/Weibel, op. cit. ad art. 19 no. 17, 20). Pertanto essa copre solamente il danno che è una ragionevole conseguenza dellespropriazione affinché il soggetto colpito non risulti né arricchito né impoverito (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 9, 22; ad art. 16 no. 4).In concreto bisogna considerare che lespropriazione avviene in un contesto unico di riformulazione pianificatoria completa del comparto nellambito della quale, a fronte di determinati vincoli (allargamento della strada privata, formazione di aree pedonali con servitù a favore del Comune, linee di arretramento e allineamento) vengono concesse potenzialità edilizie ben superiori a quella previgenti. Nel PR approvato nel 1978 il mapp. no. 176 era attribuito alla zona R6 con indice di sfruttamento (IS) di 1.4, e quindi disponeva di una SUL di mq 1337 (mq 955 x 1.4). Il Piano Particolareggiato offre invece possibilità di sfruttamento ben più intensive ove si consideri che al fondo è assegnata, indipendentemente dallespropriazione, una SUL massima di mq 1700 che corrisponde ad un IS di ca. 1.78 (mq 1700 : 955) ed è pari ad un incremento di mq 357 rispetto al PR. Un dato, questo, che non è puramente teorico poiché, come si evince dalla licenza edilizia, la SUL è realmente sfruttata in ragione di mq 1694.08 (cfr. domanda di costruzione).Lespropriazione non incide quindi in alcun modo sulle possibilità duso del fondo considerato che, quandanche fosse stata conservata, la superficie esproprianda non avrebbe potuto essere destinata a fini edilizi bensì solamente ad area verde. Laumento delle potenzialità edificatorie è tanto consistente da compensare generosamente tale sacrificio. Ne consegue che, in mancanza di danno, non è riconosciuta alcuna indennità per lespropriazione formale di mq 55.
4.4.1. Lespropriata lamenta una svalutazione della frazione residua per effetto della riduzione della superficie del fondo e, perciò, rivendica unequa indennità.4.2. A norma dellart. 11 let. b nel caso di espropriazione parziale lindennità deve comprendere anche leventuale svalutazione della frazione residua purché sia una conseguenza diretta dellintervento espropriativo (art. 11 let. b Lespr.).Secondo la dottrina e la giurisprudenza un deprezzamento potrebbe essere ravvisato qualora lespropriazione compromettesse luso del terreno, e cioè se la superficie risultasse ridotta o deformata al punto da non poter più essere sfruttata razionalmente, oppurequalora il terreno fosse privato di vantaggi che influiscono sul suo valore e che verosimilmente avrebbe conservato se non fosse intervenuta lespropriazione, segnatamente se perdesse unimportante area di sfogo o uno schermo protettivo contro le immissioni nocive provenienti dal vicinato (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 192; DTF 129 II 426 c. 3.1.2; RDAT II-1994 no. 63 c. 5.1, II-1998 no. 27 c. 3.1).La questione se la parte residua subisca un pregiudizio al punto da risultare svalutata, va risolta verificando se permangano possibilità duso sensate. Difatti giacchéla garanzia della proprietànon assicura al privato la facoltà di edificare in maniera ottimale per trarne ilmassimovantaggio, per determinare il potenziale edilizio residuo, occorre attenersi al concetto di sfruttamento razionale vale a dire a quelle che, secondo il buon senso ed in base a contingenze oggettive, sono le prospettive duso ragionevoli del terreno, prescindendo da teorici propositi affaristici o addirittura speculativi (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 192;DTF114 Ib 121 c. 6b e rinvii).4.3. La part. no. 176 è colpita da espropriazione lungo tutto il fronte stradale verso la coattiva al mapp. no. 287 per una profondità di ca. ml 1.20. Lintervento è ben lungi dallincidere sulle possibilità duso della proprietà. Come già evidenziato, grazie ai parametri edilizi indubbiamente favorevoli ed intensivi assegnati ed effettivamente utilizzati, il terreno resta manifestamente sfruttabile conformemente alla sua destinazione secondo criteri razionali e finanziariamente ragionevoli. Affermare il contrario significa negare levidenza.Lespropriazione non priva nemmeno la proprietà di vantaggi influenti sul suo valore sia perché tali vantaggi risiedono prevalentemente nello sfruttamento ammesso dal Piano Particolareggiato, sia perché attorno allo stabile resta sufficiente spazio libero da adibire ad area verde. Lo scorporo espropriato non assolveva, peraltro, a funzioni di schermo protettivo poiché la vera fonte di inquinamento ambientale non è individuabile nella strada di servizio bensì, semmai, in Via __________.Perciò non è ravvisabile alcun pregiudizio tale da giustificare un indennità per svalutazione ai sensi dellart. 11 let. b Lespr..
5.La tassa di giustizia e le spese sono a carico dellente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr.). Lespropriata, patrocinata da un legale, ha diritto alla rifusione delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle difficoltà, invero contenute, poste dalla vertenza.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia1. Per lespropriazione formale di mq 55 del mapp. no. 176 non è riconosciuta alcuna indennità.
2. La richiesta di indennità per svalutazione della frazione residua è respinta.
3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dellente espropriante con lobbligo di rifondere allespropriata fr. 800.- per ripetibili.
4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dallintimazione.
5. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco