Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.20.2005.41-1
Lugano
30 maggio 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
arch. Giancarlo Fumasoli
ing. Eraldo Pianetti
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo nella procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione promossa da
ISEP 1
rappr. dal RA 1
contro
COCC 1composta da:
1. MCON 1
2. MCON 2
nell'ambito della realizzazione della moderazione del traffico - rotatoria Via __________ e sistemazione incrocio con Via __________,
relativamente al mapp. no. 318 RFD di __________,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato,in fatto ed in diritto
1.1.1. Con risoluzione del 13.12.2004 il Consiglio Comunale di __________ ha concesso un credito di fr. 2'216'000.- per la realizzazione di varie opere tra cui una rotatoria su Via __________ allaltezza di Via __________. Il Consiglio di Stato ha delegato al Comune lesecuzione delle opere con risoluzione del 14.2.2005.Il progetto e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 18.7 al 16.8.2005.Lintervento coinvolge il mapp. no. 318 che appartiene in comproprietà a MCON 1 e MCON 2 in ragione di ½ ciascuno. Stando alle tabelle pubblicate il fondo è espropriato in via definitiva per mq 25 ed occupato temporaneamente per mq 55, superfici per le quali il Comune ha offerto unindennità di fr. 300.- il mq, rispettivamente di fr. 1.- il mq.Con memoria 8.8.2005 i comproprietari hanno contestato lindennità offerta siccome insufficiente e sollecitato vari interventi di ripristino al terreno. Inoltre, lamentando un maggior inquinamento fonico ed atmosferico dipendente dallaumento dei veicoli in transito, essi hanno chiesto che il Comune provveda allinstallazione di ripari fonici al mapp. no. 318 oppure che venga loro accordata una partecipazione alle maggiori spese derivanti dalla necessità di adottare misure protettive; analogo contributo hanno rivendicato per il mapp. no. 741 anchesso di loro proprietà.Alludienza di conciliazione del 19.10.2005 il Comune ha garantito i ripristini richiesti dagli espropriati, mentre per quanto riguarda le indennità le parti hanno confermato le rispettive posizioni.Il Tribunale di espropriazione ha approvato il progetto definitivo con sentenza del 20.10.2005.Mediante successivo accordo del 7.2.2006 le parti hanno fissato lanticipata immissione in possesso per il 6.3.2006.
2.Il mapp. no. 318 è costituito da una superficie prativa di forma rettangolare che misura complessivamente mq 2215. Il fondo è gravato con un onere di usufrutto e beneficiario di un diritto di passo veicolare sul mapp. no. 322.Stando al PR la particella è assegnata alla zona residenziale semi-estensiva R2.
3.3.1.Lespropriazione è subordinata al versamento di una piena indennità (art. 9 Lespr.) che, a compensazione del danno indotto dallintervento espropriativo, è finalizzata a restituire al soggetto colpito le condizioni economiche di cui avrebbe goduto se levento non avesse avuto luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 16 no. 4).Lindennità consta, in particolare, dellintero valore venale del diritto espropriato (art. 11 let. a Lespr.) trovando riscontro nel prezzo commerciale oggettivo che un qualsiasi privato o agente immobiliare avveduto stipulerebbe nellambito di una libera transazione immobiliare (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 50 ss; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, 1966, p. 25 e 33; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II,
p. 734).Strumento di valutazione è il cosiddetto metodo statistico-comparativo che, previa incursione nei prezzi di vendita ufficialmente registrati, preferibilmente durante lanno precedente il dies aestimandi e riferibili a fondi analoghi, analizza i dati accertati estrapolando quelli pertinenti per adeguarli all'oggetto da stimare. Il tutto attraverso un confronto oggettivo e soppesando le singole caratteristiche, le potenzialità di sfruttamento come anche tutti i fattori che intervengono più o meno sensibilmente nel settore delle transazioni immobiliari riflettendosi sui prezzi (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 52, 80 ss; DTF 115 Ib 408, 122 I 168 c. 3a, 122 II 337 c. 5; RDAT II-1998 no. 27). Tra questi si annoverano pure le eventuali possibilità di miglior uso del fondo (art. 12 cpv. 1 Lespr.), purché siano concrete, nonché i diritti e gli oneri iscritti o annotati a RF (art. 14 Lespr.).Lapplicazione del metodo statistico-comparativo presuppone la disponibilità di un adeguato campione di raffronto, non invece lidentità con loggetto paragonato. E tuttavia indispensabile che i valori accertati siano analizzabili e cioè che costituiscano una testimonianza valida quanto ragionevole delle tendenze e dellevoluzione del mercato immobiliare (RDAT 1985 no. 92, II-1998 no. 27). In questottica le punte estreme ossia i prezzi di gran lunga al di sotto o al di sopra della media stipulati in un contratto isolato ed i prezzi pertinenti a terreni già edificati non hanno valenza decisiva ai fini dellestimo (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 87 e 89).3.2. Lestimo si fonda sui prezzi ufficiali risultanti da transazioni immobiliari stipulate negli anni immediatamente precedenti lanticipata immissione in possesso (art. 19 Lespr.) che in concreto risale al 6.3.2006 e riguardanti terreni liberi con possibilità di sfruttamento analoghe a quelle del fondo espropriando.Dallindagine esperita come duso a RF sono emersi i seguenti prezzi di compra-vendita riferibili a terreni posti nella zona R2 di __________:nel 2006- fr. 512.82 il mq per il mapp. no. 1212 di mq 546, loc. __________ (iscr. a RF il 21.3.2006 al d.g. 7127); il prezzo è comprensivo di una quota di comproprietà di 1/16 sulla strada coattiva al mapp. no. 373 e di una quota di 1/12 sulla strada coattiva al mapp. no. 1203;- fr. 520.- il mq per il mapp. no. 1213 di mq 500, loc. __________ (iscr. a RF il 21.3.2006 al d.g. 7128); il prezzo è comprensivo di una quota di comproprietà di 1/16 sulla strada coattiva al mapp. no. 373 e di una quota di 1/12 sulla strada coattiva al mapp. no. 1203;nel 2005- fr. 297.54 il mq per il mapp. no. 512 di mq 773, loc. __________ (iscr. a RF il 4.3.2005 al d.g. 5048); il prezzo è comprensivo di una quota di comproprietà di 1/3 sulla strada coattiva al mapp. no. 158;- fr. 471.87 il mq per il mapp. no. 1204 di mq 1102, loc. __________ (iscr. a RF il 25.7.2005 al d.g. 16248); il prezzo è comprensivo di una quota di comproprietà di 1/4 sulla strada coattiva al mapp. no. 373 e di una quota di 1/3 sulla strada coattiva al mapp. no. 1203;nel 2004- fr. 322.77 il mq per il mapp. no. 1158 di mq 852, di cui mq 196 sono boschivi, loc. __________ (iscr. a RF il 15.4.2004 al d.g. 7876); il prezzo è comprensivo di una quota di comproprietà di 1/7 sulla strada coattiva al mapp. no. 1153; non considerando la superficie boschiva il prezzo metrico è di fr. 419.20;- fr. 282.35 il mq per il mapp. no. 1157 di mq 850, di cui mq 290 sono boschivi, loc. __________ (iscr. a RF il 15.4.2005 al d.g. 7877); il prezzo è comprensivo di una quota di comproprietà di 1/7 sulla strada coattiva al mapp. no. 1153; non considerando la superficie boschiva il prezzo metrico è di fr. 428.57;- fr. 348.48 il mq per il mapp. no. 1206 di mq 660, loc. __________ (iscr. a RF il 29.10.2004 al d.g. 25799);nel 2003- fr. 270.94 il mq per il mapp. no. 695 di mq 406, loc. __________ (iscr. a RF il 3.1.2003 al d.g. 47);nel 2001- fr. 250.- il mq per il mapp. no. 596 di mq 148, loc. __________ (iscr. a RF il 19.6.2001 al d.g. 11976);- fr. 437.38 il mq per il mapp. no. 1156 di mq 503, loc. __________ (iscr. a RF il 19.10.2001 al d.g. 21778); il prezzo è comprensivo di una quota di comproprietà di 1/7 sulla strada coattiva al mapp. no. 1153;nel 2000- fr. 333.33 il mq per il mapp. no. 1152 di mq 750, loc. __________ (iscr. a RF il 17.1.2000 al d.g. 864); il prezzo è comprensivo di una quota di comproprietà di 1/7 sulla strada coattiva al mapp. no. 1153;- fr. 427.08 il mq per il mapp. no. 1155 di mq 480, loc. __________ (iscr. a RF il 29.9.2000 al d.g. 19221);Le transazioni reperite si riferiscono a terreni ubicati tutti i posizione retrostante e leggermente rialzata rispetto alla strada cantonale, in zone a vocazione tipicamente residenziale discoste dal traffico di transito. Esse attestano che negli anni 2004/2005 la quotazione media si aggirava, in maniera costante, attorno a fr. 400.- il mq per aumentare considerevolmente nel 2006 fino a raggiungere fr. 520.- il mq. Considerato che i più recenti contratti di compra-vendita comprendono anche quote di strade in comproprietà coattiva, si può ragionevolmente ritenere che nel 2006 il valore medio di zona fosse di ca. fr. 500.- il mq.3.3. Occorre ora adeguare detto valore medio al mapp. no. 318. In questambito bisogna considerare che, pur prestandosi per forma e dimensioni ad unedificazione razionale secondo i parametri di zona, la proprietà appartiene ad un comprensorio e ad una realtà assai diversi rispetto ai fondi presi a confronto. In effetti, essendo ubicato lungo la strada cantonale, il terreno è situato in una zona certamente meno pregiata dal profilo residenziale soprattutto perché direttamente esposto ad un traffico notoriamente intenso. Ma non solo. Lungo le strade a maggiore traffico tra cui anche la stessa strada cantonale la realizzazione di nuovi edifici è soggetta a condizionamenti di ordine progettuale e costruttivo (art. 32 ter NAPR) che sostanzialmente impongono un orientamento verso nord/est oltre che specifici materiali di costruzione. Inevitabilmente ciò rende il fondo meno attrattivo commercialmente e ne incrementa i costi di costruzione. Pertanto, in esito ad un apprezzamento complessivo, il Tribunale reputa che nel 2006 il valore del mapp. no. 318 non potesse superare fr. 380.- il mq. A tanto ammonta quindi lindennità qui riconosciuta.Lonere di usufrutto non incide sullestimo (art. 17 cpv. 1 Lespr.; Hess/Weibel, op. cit., ad art. 21 no. 4).
4.Loccupazione temporanea si annovera tra i provvedimenti che, in ambito espropriativo, concorrono allattuazione dellopera. Per definizione essa comporta linvasione transitoria di un terreno per depositarvi materiale o installazioni di cantiere oppure, più semplicemente, per permettere la costruzione dellopera stessa senza intralci. La relativa indennità copre il danno effettivo derivante dalla limitazione delluso attuale del bene salvo che il proprietario renda attendibile un miglior uso ai sensi dellart. 12 cpv. 1 Lespr.(Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 39; RDAT 1989 no. 76, I-1992 no. 45; DTF 109 Ib 273).Normalmente lindennità metrica annua riconosciuta per terreni edificabili è di fr. 0.50 (TE sott. 26.6.1996 in re Comune di V./C., 2.3.1999 in re S./G.).In concreto lindennità offerta nella tabella (fr. 1.- il mq), sulla quale gli espropriati non si sono pronunciati, supera i canoni giurisprudenziali rivelandosi generosa. Perciò può essere confermata.
5.5.1. Gli espropriati hanno chiesto che in caso di edificazione del mapp. no. 318 sia data loro, alloccorrenza, la possibilità di ottenere deroghe di distanza e che il Comune provveda allinstallazione di ripari fonici. Tali questioni non rientrano, tuttavia, nel novero delle competenze di questo Tribunale (cfr. art. .37 Lespr.).5.2. In alternativa gli espropriati hanno rivendicato una partecipazione alle maggiori spese derivanti dalla necessità di adottare misure protettive contro il maggior inquinamento fonico ed atmosferico dovuto allaumento dei veicoli in transito; ciò tanto per il mapp. no. 318 quanto per la part. no. 741, questultima già edificata.Considerato che la pretesa è fondata su di un asserito incremento del carico ambientale, essa potrebbe configurarsi come richiesta di risarcimento per titolo di svalutazione della frazione residua ai sensi dellart. 11 let. b Lespr., normativa che ammette unindennità specifica per deprezzamento del terreno non solo quando il fondo viene ridotto o deformato al punto da non poter più essere sfruttato razionalmente, ma anche quando viene privato di vantaggi influenti sul suo valore, vale a dire di unimportante area di sfogo o di uno schermo protettivo; in entrambi i casi deve naturalmente sussistere un nesso di causalità tra il danno e levento espropriativo (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 183-185; RDAT II-1998 no. 27 c. 3.1).In concreto un danno di ordine edilizio può senzaltro essere scartato poiché lespropriazione colpisce il mapp. no. 318 solo marginalmente e senza pregiudicarne lo sfruttamento razionale; del resto nemmeno gli espropriati sostengono il contrario.Quanto al carico fonico ed atmosferico bisogna osservare che questo è un inconveniente annoso dipendente da un traffico di transito notoriamente intenso e del quale soffrono cronicamente tutte le proprietà confinanti con la strada cantonale; vero è che lo stesso PR sancisce, come già rilevato, una serie di norme edilizie specifiche a protezione dalle immissioni (art. 32 ter NAPR). Di conseguenza, anche ammettendo un cambiamento delle condizioni ambientali, la causa principale (se non unica) va individuata nei flussi di traffico e non nellintervento espropriativo o nellopera eseguita dal Comune, peraltro prevedibile perché disposta dal PR. In altre parole il pregiudizio sussiste comunque e si produrrebbe anche se il fondo non fosse colpito da espropriazione. Mancando limprescindibile nesso causale tra il danno e lespropriazione, non può essere ammessa alcuna svalutazione e quindi nemmeno una partecipazione ai costi per le misure che dovranno essere adottate al momento delledificazione del mapp. no. 318 e che sono obbligatorie per chiunque sia proprietario di un terreno ubicato lungo una strada a forte traffico.Il mapp. no. 741 non è oggetto del presente procedimento di espropriazione formale. Nondimeno per questa proprietà possono valere considerazioni analoghe a quelle già esposte. Inoltre, trattandosi di un fondo già edificato e non avendo in alcun modo adattato le infrastrutture allevolversi della situazione, gli espropriati non possono ora imputare allente pubblico un minor valore, rispettivamente pretendere una partecipazione ai costi di adeguamento dello stabile, perlomeno non senza disattendere il principio secondo cui ogni espropriato è tenuto ad evitare o limitare il danno.Di conseguenza non può essere riconosciuta alcuna indennità per titolo di svalutazione.Né a diversa conclusione si arriverebbe, infine, esaminando la pretesa anche nellottica dellart. 11 let. c Lespr.. In effetti tale normativa riconosce la risarcibilità di tutti gli altri pregiudizi tuttavia solo a condizione che siano una conseguenza diretta dellespropriazione (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 196-197). Avendo già negato lesistenza di un nesso di causalità tra il danno e lintervento espropriativo, anche questa forma di indennizzo va esclusa.
6.Le indennità espropriative sono completate con gli interessi al saggio usuale del 3.5%, fissato dal Tribunale federale, a decorrere dal 6.3.2006, data dellanticipata immissione in possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr.).
7.La tassa di giustizia e le spese sono a carico dellente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr.). Gli espropriati non si sono avvalsi della consulenza di un legale e pertanto non si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia:1. Lente espropriante verserà agli espropriati le seguenti indennità per il mapp. no. 318:- fr. 380.- il mq per lespropriazione formale di mq 25- fr. 1.- il mq per loccupazione temporanea di mq 55
2. Le indennità espropriative sono completate con gli interessi al saggio usuale del 3.5% dal 6.3.2006.
3. Le restanti pretese degli espropriati sono respinte.
4. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1000.- sono a carico dellente espropriante. Non si assegnano ripetibili.
5. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dallintimazione.
6. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente ll segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco