Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.20.2004.6-1
83/04
Lugano
5 dicembre 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
arch. Alberto Canepa
ing. Argentino Jermini
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo nella procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione promossa da
ISEP 1
rappr. dal RA 1
contro
1. MCON 1
2. MCON 2
rappr. dallo RA 2
nell'ambito della moderazione del traffico lungo la strada di collegamento __________,
relativamente al mapp. no. 140 RFD di __________
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato,in fatto ed in diritto
1.1.1. Con risoluzione dell11.12.2003 il Consiglio Comunale del Comune di __________, ora aggregato al Comune di __________, ha approvato il progetto per la sistemazione della strada di collegamento tra __________ e __________ e concesso il relativo credito di costruzione. Oltre alla posa di moderazioni del traffico il progetto prevede, in particolare, la costruzione di una rotonda nel nucleo di __________.Gli atti sono stati pubblicati dal 25.1 al 23.2.2005.1.2. La messa in atto del progetto coinvolge il mapp. no. 140 sito nel nucleo di __________ ed appartenente in comproprietà a MCON 1 ed MCON 2 in ragione di ¾ ed ¼ ciascuno. Stando alla tabella di espropriazione il fondo è espropriato per mq 88 ed occupato temporaneamente per mq 50, superfici per le quali lente espropriante ha offerto, rispettivamente, fr. 200.- e fr. 0.50 il mq.Con memoria 23.2.2005 i comproprietari si sono opposti al progetto ed allespropriazione ed hanno chiesto una modifica dei piani tale da rendere meno invasivo lintervento; essi hanno inoltre rivendicato le seguenti indennità:- fr. 500.- il mq per la superficie espropriata- fr. 40'000.- per interventi di ripristino- fr. 20'000.- per il ripristino della vegetazione nella zona di occupazione temporanea- fr. 25.- per loccupazione temporaneaAlludienza di conciliazione dell8.6.2005, preso atto dellintenzione del Comune di spostare leggermente la rotonda e di ridurne il diametro, il Tribunale ha invitato lente espropriante a rettificare di conseguenza la tabella ed il piano di espropriazione.Mediante successiva convenzione del 25.5.2007 le parti si sono accordate in merito agli interventi di ripristino al terreno e gli espropriati hanno concesso lanticipata immissione in possesso dal 1°.6.2007.Gli atti definitivamente aggiornati sono stati trasmessi dal Comune con scritto del 25.7.2006 e, naturalmente, notificati anche agli espropriati. Da essi si evince che, in esito alle nuove misurazioni, la superficie espropriata è ridotta a mq 29 mentre quella occupata temporaneamente è aumentata a mq 57 (cfr. scritto del 25.7.2006 del Comune di __________ con allegati piano e tabella di espropriazione 21.7.2006 aggiornati).Il Tribunale di espropriazione ha quindi approvato i progetti definitivi, nella versione risultante dai documenti annessi al predetto scritto, con sentenza del 14.8.2006.Ad opera conclusa le parti sono comparse al dibattimento finale del 31.10.2008. In tale occasione lindennità per loccupazione temporanea è stata fissata di comune accordo in fr. 0.50 il mq/annui e gli espropriati, confermando ladempimento da parte del Comune degli oneri di ripristino, hanno dichiarato come evase le relative domande di risarcimento. Per il resto il Comune ha mantenuto lofferta di fr. 200.- il mq, mentre gli espropriati, confermando il loro memoriale conclusivo, hanno aumentato la pretesa a fr. 800.- il mq completandola con una richiesta di indennizzo per titolo di svalutazione di fr. 18'180.-.
2.Le questioni risolte mediante transazione (interventi di ripristino e indennità per occupazione temporanea), risultanti dalla convenzione del 25.5.2007 e dal verbale di udienza del 31.10.2008, si configurano come accordi espropriativi ai sensi dellart. 43 Lespr. ed hanno forza di decisione ai sensi dellart. 44 cpv. 2 Lespr..Le relative pretese risarcitorie di complessivi fr. 60'000.- sono quindi evase.
3.Il mapp. no. 140 è così censito a RF:sub. b) giardino mq 653sub. c) piazzale mq 13sub. A) abitazione mq 131totale mq 797Il fondo è ubicato al margine del paese di __________ a lato dellerigenda rotonda, è costituito da una superficie pianeggiante parzialmente edificata ed è libero da servitù fondiarie. Stando al vigente PR la particella è assegnata alla zona del nucleo del villaggio NV.
4.4.1.Lespropriazione formale è subordinata al versamento di una piena indennità (art. 9 Lespr.) che, a compensazione del danno indotto dallintervento espropriativo, è finalizzata a restituire al soggetto colpito le condizioni economiche di cui avrebbe goduto se levento non avesse avuto luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 16 no. 4).La data decisiva per la valutazione dellindennità per espropriazione formale corrisponde a quella dellanticipata immissione in possesso o, in difetto, a quella dellemissione del giudizio di estimo (art. 19 Lespr.).Lindennità espropriativa consta, in particolare, dellintero valore venale del diritto espropriato (art. 11 let. a Lespr.) trovando riscontro nel prezzo commerciale oggettivo che un qualsiasi privato o agente immobiliare avveduto stipulerebbe nellambito di una libera transazione immobiliare (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 50 ss; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, 1966, p. 25 e 33; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 734).Strumento di valutazione è il cosiddetto metodo statistico-comparativo in base al quale il valore venale è stabilito per confronti con i prezzi di vendita ufficialmente registrati di preferenza negli anni immediatamente precedenti il dies aestimandi e riferibili a fondi con possibilità di sfruttamento analoghe a quelle del terreno espropriando (Hess/Weibel, op. cit. ad art. 19 no. 80 ss; DTF 115 Ib 408, 122 I 168 c. 3a, 122 II 337 c. 5; RDAT II-1998 no. 27). Lapplicazione di questo metodo presuppone la disponibilità di un campione di raffronto adeguato e che costituisca una testimonianza valida quanto ragionevole dellandamento del mercato immobiliare (RDAT 1985 no. 92, II-1998 no. 27); in questottica le punte estreme ossia i prezzi di gran lunga al di sotto o al di sopra della media stipulati in un contratto isolato ed i prezzi pertinenti a terreni già edificati non hanno quindi valenza decisiva (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 87 e 89).Nelloperazione di estimo non è tenuto conto degli aumenti e delle diminuzioni di valore derivanti dallopera eseguita dallente espropriante (art. 12 cpv. 2 Lespr.). Viceversa vanno considerate tutte le caratteristiche dei fondi (posizione, potenziale edilizio, conformazione, dimensione ecc.), senza trascurare, peraltro, le eventuali possibilità di miglior uso (art. 12 cpv. 1 Lespr.), purché siano concrete, nonché i diritti e gli oneri iscritti o annotati a RF (art. 14 Lespr.), così da ottenere, in esito ad una ponderazione oggettiva ed agli adeguamenti che dovessero risultare necessari in ragione di peculiarità specifiche, un valore attendibile e corrispondente al prezzo che chiunque potrebbe conseguire nellambito di una transazione privata.4.2. In concreto il dies aestimandi risale al1°.6.2007, data per la quale gli espropriati hanno accordato lanticipata immissione in possesso (art. 19 Lespr.).Il Tribunale ha esperito come duso unindagine a RF focalizzando le transazioni immobiliari stipulate immediatamente prima di quella data ed aventi per oggetto terreni con possibilità di sfruttamento analoghe al mapp. no. 140. Lesito si è tuttavia rivelato assai deludente poiché le transazioni reperite a __________ riguardano oggetti già edificati e lo stesso risultato si è avuto, estendo lindagine, anche per i Comuni di __________ e __________.Nei Comuni di __________ e di __________ sono invece stati rinvenuti alcuni trapassi riferiti a terreni liberi; questi appaiono, tuttavia, poco indicativi. Quelli di __________ perché riguardanti una semplice rettifica di confini (mapp. no. 228) e due terreni che per posizione non sono direttamente paragonabili (mapp. no. 363 e 207). Quelli di __________ perché conseguenti ad aggiudicazione (mapp. no. 2035) o allesercizio di un diritto di compera (mapp. no. 2339), rispettivamente perché riguardanti un semplice scorporo (mapp. no. 715 e 1553) e due fondi già edificati (mapp. no. 535 e 949). Non è quindi calzante il paragone proposto dagli espropriati a sostegno della loro pretesa, specie con i mapp. no. 535 e 2339 compravenduti allincirca a fr. 920.-/950.- il mq. Infatti in ragione delle particolari modalità di stipula, e visto comunque che la posizione dei due fondi è assai diversa da quella del mapp. no. 140, questo Tribunale ritiene che dai prezzi di vendita pattuiti non si possa dedurre nulla di risolutivo.In realtà la mancanza di dati immediatamente confrontabili non stupisce per lovvia ragione che allinterno di un nucleo la disponibilità di terreni liberi è leccezione. Ragionando per analogia, ai fini dellestimo è perciò di rilievo che nel nucleo le possibilità di sfruttamento sono invero intensive essendo necessario (e disponibile) meno terreno per costruire rispetto ad una normale zona residenziale: a parità di cubatura le possibilità di sfruttamento sono almeno analoghe alle zone R1 o R2. Il parallelo appare tanto più giustificato se si considera che il mapp. no. 140 è ubicato ai margini del nucleo, è di fatto già sfruttato come un terreno R2, è incuneato tra le due zone R1 ed R2 e, soprattutto, che a differenza di altre proprietà tipiche del nucleo dispone di una superficie verde che rappresenta un notevole vantaggio e lo apparenta ad un terreno residenziale. In questottica non è trascurabile la compravendita del mapp. no. 316 (R1), ubicato a valle della part. no. 140 a confine con il nucleo, per il quale nel 2002 è stato soluto un prezzo di ca. fr. 400.- il mq; valore, questo, analogo a quello pagato lanno prima per il mapp. no. 3 (R2) situato immediatamente a monte. Ciò detto, considerati da un lato il ristagno del mercato emergente dallindagine, rispettivamente una apparente tendenza al ribasso dei valori pertinenti alla zona R2 negli anni 2003 e 2005, ma daltro lato anche le indubbie caratteristiche positive della proprietà __________, per confronti è lecito ritenere che nel giugno del 2007 il fondo potesse ancora valere fr. 400.- il mq.
5.In sede di conclusioni gli espropriati hanno avanzato una richiesta di indennizzo per titolo di svalutazione della frazione residua di fr. 18'180.-.La domanda è manifestamente tardiva non essendo stata inoltrata nel termini di legge (art. 24 cpv. 2 let. d Lespr.). Né questo Tribunale può sopperire allomissione non rientrando la pretesa nel novero dei diritti stimati dufficio (art. 30 Lespr.).La rivendicazione è comunque anche infondata nel merito.Per riconoscere unindennità per deprezzamento ai sensi dellart. 11 let. b Lespr. è richiesto (come rettamente indicato dagli espropriati) che, in ragione dellespropriazione, il terreno risulti ridotto o deformato al punto da non poter più essere sfruttato razionalmente oppure che sia privato di vantaggi influenti sul suo valore, vale a dire di unimportante area di sfogo o di uno schermo protettivo (DTF 129 II 420 c. 3.1.2; RDAT II-1994 no. 63, II-1998 no. 27 c. 3.1; TRAM 18.10.2004 N. 50.2003.14 in re CE L.).Detti requisiti palesemente non sono adempiuti dal momento che lespropriazione è limitata ad un angolo del giardino e quindi incide in maniera contenuta sul terreno senza pregiudicarne in alcun modo luso o lestetica. In queste condizioni può senzaltro essere escluso che la proprietà risulti meno redditizia o meno interessante dal profilo commerciale.
6.Lindennità espropriativa è completata con gli interessi al saggio usuale del 3.5%, fissato dal Tribunale amministrativo federale, a decorrere dal 1°.6.2007 (art. 52 cpv. 3 Lespr.).
7.La tassa di giustizia e le spese sono a carico dellente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr.). Gli espropriati, patrocinati da un legale, hanno diritto alla rifusione delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle difficoltà poste dalla vertenza.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia1. Per lespropriazione formale di mq 29 del mapp. no. 140 lente espropriante verserà agli espropriati unindennità di fr. 400.- il mq oltre interessi al 3.5% a far tempo dal 1°.6.2007.
2. La richiesta di indennità per titolo di svalutazione è respinta siccome tardiva.
3. Le questioni risolte con accordo sono stralciate.
4. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dellente espropriante con lobbligo di rifondere agli espropriati fr. 2500.- per ripetibili.
5. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dallintimazione.
6. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco