approvazione progetti e espropriazione
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 10/04
Lugano
27 aprile 2005
Approvazione
progetto definitivo
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
ing.
Argentino Jermini
ing. Eraldo Pianetti
segretario
giudiziario
Armando
Petrini
statuendo
nella procedura di approvazione dei progetti e di espropriazione presentata da
ISEP
1
rappr. dal Municipio
Contro
MCON1
MCON2
nell'ambito delle opere inerenti l'allargamento e la sistemazione del tratto
stradale lungo Via __________
relativamente al mapp. no. 81 di __________,
letti
ed esaminati gli atti, udite le parte ed assunte le necessarie prove,
considerato in
fatto ed in diritto
- che il Comune intende procedere al
risanamento di Via __________ lungo un tratto che si estende per ca. ml 105
dall’incrocio con Via ____________________ fino al posteggio al mapp. no. 101.
Scopo dichiarato dell’opera è di rimediare allo stato precario del tratto
stradale, di renderlo conforme al PR e di migliorare la circolazione veicolare
e pedonale compatibilmente con la situazione concreta. A tal fine il progetto
prevede il mantenimento del tracciato stradale attuale e l’allargamento del
sedime verso valle con una struttura in calcestruzzo armato. Ne risulterebbe un
campo viabile di ml 4.50 completato con un nuovo marciapiede largo 1 ml;
- che il relativo credito è stato
accordato dal Consiglio Comunale nel corso della seduta del 15.12.2003 (MM no.
511);
- che il progetto e gli atti di
esproprio sono stati pubblicati dal 26.1 al 25.2.2004;
- che l’attuazione dell’opera coinvolge
il mapp. no. 81, proprietà di MCON 1 e MCON 2, sito a monte della strada. Il
Comune ne ha sollecitato l’espropriazione in ragione di ca. mq 2 offrendo
un’indennità di fr. 180.- il mq (cfr. tabelle di espropriazione);
- che i proprietari hanno accettato
incondizionatamente l’intervento (cfr. dichiarazione 16.3.2004);
- che tuttavia in esito all’esame
completo del progetto la predetta dichiarazione risulta superata per i seguenti
motivi;
- che nel PR della sezione di __________
Via __________ è definita come strada di servizio comprensiva di una
carreggiata di ml 4.50 ed un marciapiede sul lato a valle di ml 1 (cfr. piano
del traffico);
- che l’opera non altera la funzionalità
della strada poiché altro non fa che adeguarne lo stato al PR e quindi si
configura come intervento di miglioria ai sensi dell’art. 39a Lstr.;
- che in applicazione dell’art. 39a
Lstr. a fronte di un intervento di miglioria compete al Tribunale di
espropriazione di dirimere eventuali opposizioni e, prima ancora, di effettuare
d’ufficio e con pieno potere cognitivo il vaglio del progetto definitivo e
della sua pubblica utilità (cfr. RDAT I-1998 no. 52 c. 7, II-1998 no. 25
c. 3.2.) nell’ottica dei suoi contenuti, della sua incidenza e della sicurezza
(art. 7 Lstr.), fermo restando che tale esame non può estendersi anche ad un
sindacato di opportunità ritenuto l’ampio margine di autonomia decisionale di
cui gode l’ente esecutore limitato soltanto dalla norma che disciplina la
concezione delle strade e dal divieto di arbitrio (RDAT 1990 no. 53 c.
7);
- che per quanto riferito al tracciato
ed al calibro della strada il progetto parrebbe conforme;
- che l’esame non può, tuttavia, ridursi
a questa sola constatazione;
- che infatti non va trascurato che il
PR si limita ad indicare la rete delle vie di comunicazioni (art. 28 cpv. 2
let. p LALPT) ed in particolare il tracciato e le dimensioni di ogni strada
esistente o futura con le linee di arretramento. Viceversa, non essendo
elaborato sulla base di uno studio planimetrico ed altimetrico, il piano viario
non specifica alcun dettaglio tecnico/costruttivo delle strade;
- che i particolari tecnici quali
l’assetto, lo sviluppo planimetrico ed altimetrico, gli impianti accessori e la
protezione esterna, sono contenuti nei progetti definitivi (art. 19 cpv. 1
Lstr.) che, come già annotato, il Tribunale esamina con pieno potere cognitivo;
- che quale manufatto di sostegno al
nuovo tratto stradale esterno, e cioè quello che sarà destinato a marciapiede,
il progetto contempla la costruzione di una soletta a sbalzo in calcestruzzo
armato lunga ca. 83 ml sorretta da muri portanti distanti 5 ml l’uno
dall’altro, disposti perpendicolarmente ed ancorati al muro esistente. Alla
base, ossia a livello del mapp. no. 50 parzialmente occupato dal riale __________,
è predisposta la posa di blocchi di sasso ciclopici per proteggere le
fondazioni (cfr. relazione tecnica no. 5.5-5.6; piano no. 0109.002);
- che il Comune ha dichiarato che il
progetto non comporta interventi diretti lungo l’alveo del riale __________ ma
solo opere di consolidamento che consistono nella posa di massi ciclopici quale
protezione delle banchine di fondazione unicamente dove l’andamento del terreno
lo richiede (cfr. lettera del 4.3.2005);
- che tuttavia l’Ufficio dei corsi
d’acqua d’intesa con l’Ufficio protezione della natura, confermando lo scambio
di corrispondenza già intercorso con il Comune come pure il preavviso negativo
espresso a suo tempo (cfr. lettera del 13.4.2005 e corrispondenza allegata), ha
ribadito che le caratteristiche costruttive del progetto sono in contrasto con
la Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e con
l’Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua (OSCA);
- che il Tribunale di espropriazione non
ha motivo di prescindere dalle suddette considerazioni esternate dalle autorità
competenti a rilasciare preavvisi nella misura in cui un intervento costruttivo
ha un’incidenza sull’ambiente;
- che in effetti i corsi d’acqua e le
zone ripuali rientrano nel novero dei biotopi protetti (art. 18 cpv. 1 e 2 LPN;
art. 2 let. e R d’applicazione del DL 16.1.1940 sulla protezione delle bellezze
naturali e del paesaggio del 22.1.1974; art. 2, 20 cpv. 1 Legge cantonale sulla
protezione della natura del 12.12.2001);
- che i lavori pubblici, e segnatamente
le strade, devono essere progettati ed eseguiti in maniera da non danneggiare o
deturpare il paesaggio e tutti gli altri beni protetti; i relativi progetti di
massima e di esecuzione devono essere approvati dal Dipartimento (art. 7 R
d’applicazione del DL 16.1.1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del
paesaggio del 22.1.1974);
- che la vegetazione ripuale non
dev’essere dissodata, sotterrata né altrimenti annientata (art. 21 cpv. 1 LPN);
- che alle acque deve essere riservato
uno spazio minimo tale da garantire la protezione contro le piene ed il
mantenimento delle funzioni naturali dell’acqua stessa (art. 21 cpv. 2 OSCA).
La competenza a fissare lo spazio riservato è demandata ai cantoni;
- che in tema di misure di protezione nel
Cantone Ticino sono applicabili le Direttive emanate dall’Ufficio federale
delle acque e della geologia;
- che in base a tale normativa la
larghezza della zona riparia varia con la larghezza dell’alveo ma deve misurare
almeno 5 ml, anche per piccoli riali, su ambo i lati del corso d’acqua (cfr.
scritto 25.5.2004 dell’Ufficio della caccia e della pesca; Direttive UFAEG
sulla protezione contro le piene dei corsi d’acqua, 2001, p. 18-19 ed inoltre
www.bwg.admin.ch
);
- che, stando agli atti pubblicati,
rispetto alla lunghezza complessiva dell’intervento, lo spazio minimo di
riserva di 5 ml parrebbe essere rispettato in un solo punto, tra le sez. 5 e 6,
mentre per il resto di certo non è garantito;
- che in quest’ottica l’intervento si
rivela quindi eccessivamente invasivo a scapito del normale deflusso delle
acque e dell’habitat ecologico;
- che pertanto, oltre a non essere
conforme alle vigenti normative e direttive, il progetto non può dirsi sorretto
da un interesse pubblico bastante e tantomeno rispettoso del principio di
proporzionalità;
- che di conseguenza non può essere
approvato;
- che di riflesso l’intervento
espropriativo risulta privo d’oggetto ed in quanto tale è da stralciare.
Per
i quali motivi
richiamati gli
art. 22, 32 e 33 Lstr. e degli art. 20 e segg. Lespr.,
dichiara
e pronuncia:
Dispositiv
- I progetti definitivi concernenti le opere di allargamento e la sistemazione del tratto stradale lungo Via __________ non sono approvat i.
- La procedura di espropriazione è stralciata siccome priva d’oggetto.
- La tassa di giustizia e le spese in fr. 200.- sono a carico del ISEP 1. Non si assegnano ripetibili.
- La presente decisione è definitiva.
- Intimazione a: - - - per il Tribunale di espropriazione la Presidente Il segretario giudiziario Margherita De Morpurgo Armando Petrini
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di espropriazione 27.04.2005 20.2004.26-2 Tessin Tribunale di espropriazione 27.04.2005 20.2004.26-2 Ticino Tribunale di espropriazione 27.04.2005 20.2004.26-2
approvazione progetti e espropriazione
Incarto n. 20.2004.26 – 2 10/04 Lugano 27 aprile 2005 Approvazione progetto definitivo In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale di espropriazione Composto dalla Presidente Margherita De Morpurgo e dai membri ing. Argentino Jermini ing. Eraldo Pianetti segretario giudiziario Armando Petrini statuendo nella procedura di approvazione dei progetti e di espropriazione presentata da ISEP 1 rappr. dal Municipio Contro MCON1 MCON2 nell'ambito delle opere inerenti l'allargamento e la sistemazione del tratto stradale lungo Via __________ relativamente al mapp. no. 81 di __________, letti ed esaminati gli atti, udite le parte ed assunte le necessarie prove, considerato in fatto ed in diritto
- che il Comune intende procedere al risanamento di Via __________ lungo un tratto che si estende per ca. ml 105 dall’incrocio con Via ____________________ fino al posteggio al mapp. no. 101. Scopo dichiarato dell’opera è di rimediare allo stato precario del tratto stradale, di renderlo conforme al PR e di migliorare la circolazione veicolare e pedonale compatibilmente con la situazione concreta. A tal fine il progetto prevede il mantenimento del tracciato stradale attuale e l’allargamento del sedime verso valle con una struttura in calcestruzzo armato. Ne risulterebbe un campo viabile di ml 4.50 completato con un nuovo marciapiede largo 1 ml;
- che il relativo credito è stato accordato dal Consiglio Comunale nel corso della seduta del 15.12.2003 (MM no. 511);
- che il progetto e gli atti di esproprio sono stati pubblicati dal 26.1 al 25.2.2004;
- che l’attuazione dell’opera coinvolge il mapp. no. 81, proprietà di MCON 1 e MCON 2, sito a monte della strada. Il Comune ne ha sollecitato l’espropriazione in ragione di ca. mq 2 offrendo un’indennità di fr. 180.- il mq (cfr. tabelle di espropriazione);
- che i proprietari hanno accettato incondizionatamente l’intervento (cfr. dichiarazione 16.3.2004);
- che tuttavia in esito all’esame completo del progetto la predetta dichiarazione risulta superata per i seguenti motivi;
- che nel PR della sezione di __________ Via __________ è definita come strada di servizio comprensiva di una carreggiata di ml 4.50 ed un marciapiede sul lato a valle di ml 1 (cfr. piano del traffico);
- che l’opera non altera la funzionalità della strada poiché altro non fa che adeguarne lo stato al PR e quindi si configura come intervento di miglioria ai sensi dell’art. 39a Lstr.;
- che in applicazione dell’art. 39a Lstr. a fronte di un intervento di miglioria compete al Tribunale di espropriazione di dirimere eventuali opposizioni e, prima ancora, di effettuare d’ufficio e con pieno potere cognitivo il vaglio del progetto definitivo e della sua pubblica utilità (cfr. RDAT I-1998 no. 52 c. 7, II-1998 no. 25
c. 3.2.) nell’ottica dei suoi contenuti, della sua incidenza e della sicurezza (art. 7 Lstr.), fermo restando che tale esame non può estendersi anche ad un sindacato di opportunità ritenuto l’ampio margine di autonomia decisionale di cui gode l’ente esecutore limitato soltanto dalla norma che disciplina la concezione delle strade e dal divieto di arbitrio (RDAT 1990 no. 53 c. 7);
- che per quanto riferito al tracciato ed al calibro della strada il progetto parrebbe conforme;
- che l’esame non può, tuttavia, ridursi a questa sola constatazione;
- che infatti non va trascurato che il PR si limita ad indicare la rete delle vie di comunicazioni (art. 28 cpv. 2 let. p LALPT) ed in particolare il tracciato e le dimensioni di ogni strada esistente o futura con le linee di arretramento. Viceversa, non essendo elaborato sulla base di uno studio planimetrico ed altimetrico, il piano viario non specifica alcun dettaglio tecnico/costruttivo delle strade;
- che i particolari tecnici quali l’assetto, lo sviluppo planimetrico ed altimetrico, gli impianti accessori e la protezione esterna, sono contenuti nei progetti definitivi (art. 19 cpv. 1 Lstr.) che, come già annotato, il Tribunale esamina con pieno potere cognitivo;
- che quale manufatto di sostegno al nuovo tratto stradale esterno, e cioè quello che sarà destinato a marciapiede, il progetto contempla la costruzione di una soletta a sbalzo in calcestruzzo armato lunga ca. 83 ml sorretta da muri portanti distanti 5 ml l’uno dall’altro, disposti perpendicolarmente ed ancorati al muro esistente. Alla base, ossia a livello del mapp. no. 50 parzialmente occupato dal riale __________, è predisposta la posa di blocchi di sasso ciclopici per proteggere le fondazioni (cfr. relazione tecnica no. 5.5-5.6; piano no. 0109.002);
- che il Comune ha dichiarato che il progetto non comporta interventi diretti lungo l’alveo del riale __________ ma solo opere di consolidamento che consistono nella posa di massi ciclopici quale protezione delle banchine di fondazione unicamente dove l’andamento del terreno lo richiede (cfr. lettera del 4.3.2005);
- che tuttavia l’Ufficio dei corsi d’acqua d’intesa con l’Ufficio protezione della natura, confermando lo scambio di corrispondenza già intercorso con il Comune come pure il preavviso negativo espresso a suo tempo (cfr. lettera del 13.4.2005 e corrispondenza allegata), ha ribadito che le caratteristiche costruttive del progetto sono in contrasto con la Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e con l’Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua (OSCA);
- che il Tribunale di espropriazione non ha motivo di prescindere dalle suddette considerazioni esternate dalle autorità competenti a rilasciare preavvisi nella misura in cui un intervento costruttivo ha un’incidenza sull’ambiente;
- che in effetti i corsi d’acqua e le zone ripuali rientrano nel novero dei biotopi protetti (art. 18 cpv. 1 e 2 LPN; art. 2 let. e R d’applicazione del DL 16.1.1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 22.1.1974; art. 2, 20 cpv. 1 Legge cantonale sulla protezione della natura del 12.12.2001);
- che i lavori pubblici, e segnatamente le strade, devono essere progettati ed eseguiti in maniera da non danneggiare o deturpare il paesaggio e tutti gli altri beni protetti; i relativi progetti di massima e di esecuzione devono essere approvati dal Dipartimento (art. 7 R d’applicazione del DL 16.1.1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 22.1.1974);
- che la vegetazione ripuale non dev’essere dissodata, sotterrata né altrimenti annientata (art. 21 cpv. 1 LPN);
- che alle acque deve essere riservato uno spazio minimo tale da garantire la protezione contro le piene ed il mantenimento delle funzioni naturali dell’acqua stessa (art. 21 cpv. 2 OSCA). La competenza a fissare lo spazio riservato è demandata ai cantoni;
- che in tema di misure di protezione nel Cantone Ticino sono applicabili le Direttive emanate dall’Ufficio federale delle acque e della geologia;
- che in base a tale normativa la larghezza della zona riparia varia con la larghezza dell’alveo ma deve misurare almeno 5 ml, anche per piccoli riali, su ambo i lati del corso d’acqua (cfr. scritto 25.5.2004 dell’Ufficio della caccia e della pesca; Direttive UFAEG sulla protezione contro le piene dei corsi d’acqua, 2001, p. 18-19 ed inoltre www.bwg.admin.ch);
- che, stando agli atti pubblicati, rispetto alla lunghezza complessiva dell’intervento, lo spazio minimo di riserva di 5 ml parrebbe essere rispettato in un solo punto, tra le sez. 5 e 6, mentre per il resto di certo non è garantito;
- che in quest’ottica l’intervento si rivela quindi eccessivamente invasivo a scapito del normale deflusso delle acque e dell’habitat ecologico;
- che pertanto, oltre a non essere conforme alle vigenti normative e direttive, il progetto non può dirsi sorretto da un interesse pubblico bastante e tantomeno rispettoso del principio di proporzionalità;
- che di conseguenza non può essere approvato;
- che di riflesso l’intervento espropriativo risulta privo d’oggetto ed in quanto tale è da stralciare. Per i quali motivi richiamati gli art. 22, 32 e 33 Lstr. e degli art. 20 e segg. Lespr., dichiara e pronuncia: 1. I progetti definitivi concernenti le opere di allargamento e la sistemazione del tratto stradale lungo Via __________ non sono approvat i. 2. La procedura di espropriazione è stralciata siccome priva d’oggetto. 3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 200.- sono a carico del ISEP 1. Non si assegnano ripetibili. 4. La presente decisione è definitiva. 5. Intimazione a: - - - per il Tribunale di espropriazione la Presidente Il segretario giudiziario Margherita De Morpurgo Armando Petrini