Sachverhalt
valere entro il termine di 10 anni dallentrata in vigore del provvedimento (art. 39 cpv. 1 Lespr.). Ora, anche
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.20.2004.22-3
52/03
Lugano
21 febbraio 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Eraldo Pianetti
arch. Giancarlo Fumasoli
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo nella procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione promossa da
ISEP 1
rappr. dal RA 1
contro
COES 3
rappr. dall RA 3
nell'ambito dei lavori per la realizzazione delle strade di servizio al __________
relativamente al mapp. no. 2122 RFD di __________,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato,in fatto ed in diritto
1.1.1. Il ISEP 1 intende eseguire una serie di nuove opere di urbanizzazione nella zona del __________. Il progetto, che implica espropriazioni varie, prevede, in particolare, la costruzione della nuova Strada dorsale, parallela a Via __________, e la sistemazione con ampliamento di Via __________, Via __________, Via al __________ e Via __________ compresi i relativi raccordi a Via __________. Le opere includono il completamento della rete idrica e la posa dellilluminazione pubblica. Di fatto, contrariamente a quanto indicato sia nel vigente Piano particolareggiato del __________ (PRP-PF) approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 19.9.1995 sia nel progetto definitivo, la nuova dorsale è limitata al tratto compreso tra Via al __________ e Via __________ poiché i terreni ubicati alle due estremità del tratto nel frattempo sono state edificate precludendo così la possibilità di prolungare il tracciato.Il Consiglio Comunale ha approvato lopera, stanziato il credito di costruzione ed avallato il prelievo di contributi di miglioria nellordine del 70% della spesa con risoluzione del 10.6.2003.Il progetti definitivi e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 2.10 al 3.11.2003.1.2. Il progetto coinvolge, tra gli altri, anche il mapp. no. 2122. Stando alle tabelle pubblicate il fondo è espropriato per ca. mq 553 ed occupato temporaneamente per ca. mq 255, superfici per le quali il Comune ha offerto unindennità di fr. 200.- il mq rispettivamente di fr. 6.- il mq.Con memoria 3.11.2003 lespropriata si è opposta allespropriazione ed ha sollecitato una modifica dei piani; in via subordinata ha notificato una pretesa di indennizzo di fr. 300.- il mq per il sedime espropriato e di fr. 350000.- per titolo di deprezzamento della proprietà.Ludienza di conciliazione ha avuto luogo il 17.2.2004 e si è risolta infruttuosamente.Il Tribunale di espropriazione ha approvato i progetti definitivi con sentenza del 15.3.2004 respingendo contestualmente le obiezioni della proprietaria.Con ordinanza 19.6.2007 è stato costituito il nuovo collegio giudicante in seguito al quale lespropriata, con memoria 1°.10.2007, ha riferito dellavvenuto frazionamento del mapp. no. 2122 ed aggiornato le sue pretese rivendicando fr. 310.- il mq per il sedime espropriato, fr. 446'600.- per titolo di deprezzamento della frazione residua e fr. 136'500.- per la totale perdita di valore della porzione di terreno assegnata alla zona agricola.Tali pretese sono state contestate dal Comune con scritto del 16.10.2007.Alla successiva udienza del 23.11.2007 le parti hanno confermato le rispettive posizioni.
2.2.1. Al momento della pubblicazione degli atti il mapp. no. 2122, ubicato in località __________, risultava iscritto a RF come superficie incolta di complessivi mq 8592.Nel 2006 il fondo è stato frazionato (cfr. istanza di iscrizione di lottizzazione del 24.1.2006 e d.g. 2044 del 21.3.2006) nei nuovi mapp.no. 2517 di mq 2729, parte a monte della Strada dorsaleno. 2122 di mq 5324, parte a valle della Strada dorsaleno. 2518 di mq 539, sedime assegnato della nuova Strada dorsaleContemporaneamente il nuovo mapp. no. 2517 è stato venduto a terzi mediante cessione ed esercizio di un diritto di compera costituito nel dicembre del 2005 (doc. 2).2.2. Stando al PRP-PF la part. 2122 (stato originario) è assegnata in massima parte, ossia per ca. mq 5309, alla zona industriale-terziaria innovativa A1 e A3 mentre unarea di ca. mq 2730 è attribuita alla zona agricola e ca. mq 553 sono destinati al sedime della nuova strada dorsale.Qui oggetto di espropriazione parziale sono, in esito al frazionamento, il nuovo mapp. no. 2518 ed una fascia lungo Via al __________ del nuovo mapp. no. 2517 entrambi appartenenti alla zona industriale A1.
3.Come già rilevato nelle more della procedura il mapp. no. 2517 è stato ceduto a terzi.Le pretese dipendenti da un procedimento espropriativo sono di natura reale e perciò, nel caso di trapasso di proprietà per compravendita durante una procedura, esse sono trasferite automaticamente dal precedente al nuovo proprietario, salvo che nel contratto il venditore si sia espressamente riservato il diritto di restare parte nel procedimento e quindi lesercizio dei diritti derivanti dallespropriazione (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 16 no. 17; DTF 122 I 168 c. 1).In concreto il contratto di costituzione del diritto di compera contempla una clausola esplicita stando alla quale tutte le indennità di esproprio restano di esclusiva competenza della parte venditrice (doc. 2: rogito no. 275 del 19.12.2005 del notaio avv. __________, pto. 4).Di conseguenza COES 3 resta parte legittimata nel presente procedimento espropriativo.
4.Lespropriazione è subordinata al versamento di una piena indennità (art. 9 Lespr.) che, a compensazione del danno indotto dallintervento espropriativo, è finalizzata a restituire al soggetto colpito le condizioni economiche di cui avrebbe goduto se levento non avesse avuto luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 16 no. 4).Lindennità consta, in particolare, dellintero valore venale del diritto espropriato (art. 11 let. a Lespr.) trovando riscontro nel prezzo commerciale oggettivo che un qualsiasi privato o agente immobiliare avveduto stipulerebbe nellambito di una libera transazione immobiliare (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 50 ss; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, 1966, p. 25 e 33; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II,
p. 734).Strumento di valutazione è il cosiddetto metodo statistico-comparativo che, previa incursione nei prezzi di vendita ufficialmente registrati, preferibilmente durante lanno precedente il dies aestimandi e riferibili a fondi analoghi, analizza i dati accertati estrapolando quelli pertinenti per adeguarli all'oggetto da stimare. Il tutto attraverso un confronto oggettivo e soppesando le singole caratteristiche, le potenzialità di sfruttamento come anche tutti i fattori che intervengono più o meno sensibilmente nel settore delle transazioni immobiliari riflettendosi sui prezzi (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 52, 80 ss; DTF 115 Ib 408, 122 I 168 c. 3a, 122 II 337 c. 5; RDAT II-1998 no. 27). Tra questi si annoverano pure le eventuali possibilità di miglior uso del fondo (art. 12 cpv. 1 Lespr.), purché siano concrete, nonché i diritti e gli oneri iscritti o annotati a RF (art. 14 Lespr.).Lapplicazione del metodo statistico-comparativo presuppone la disponibilità di un adeguato campione di raffronto, non invece lidentità con loggetto paragonato. E tuttavia indispensabile che i valori accertati siano analizzabili e cioè che costituiscano una testimonianza valida quanto ragionevole delle tendenze e dellevoluzione del mercato immobiliare (RDAT 1985 no. 92, II-1998 no. 27). In questottica le punte estreme ossia i prezzi di gran lunga al di sotto o al di sopra della media stipulati in un contratto isolato ed i prezzi pertinenti a terreni già edificati non hanno valenza decisiva ai fini dellestimo (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 87 e 89).
5.La zona industriale-terziaria innovativa prevista dal PRP-PF è situata a sud di Via __________ ed è suddivisa in due fasce che includono, luna (A1) i terreni ubicati tra Via __________ e la nuova Strada dorsale, e laltra (A3) i terreni a valle della dorsale fino al confine con la zona agricola la quale, a sua volta, si estende fino a Via __________ (cfr. PRP-PF piano delle zone).Il Piano particolareggiato attribuisce alle singole proprietà specifiche quantità edificatorie (art. 11 NAPRP-PF). Queste sono state stabilite tenendo conto dello stato originale dei fondi secondo il PR approvato il 10.3.1987 (cfr. piano delle zone e AP-EP 1987) cosicché il calcolo delle quantità edificatorie è rapportato alla superficie totale dei terreni senza deduzione delle aree a destinazione stradale ed agricola: in pratica gli indici di tali aree sono stati ricaricati sulle aree A1 e A3. Ciò con lo scopo dichiarato di mantenere la potenzialità insediativa del comprensorio del __________, segnatamente per funzioni di interesse sovracomunale, salvaguardando la qualità dellambiente e garantendo lapprovvigionamento idrico del basso __________ (cfr. ris. 19.9.1995 p. 7, p. 30 ad e1).Lart. 30 NAPRP-PF dispone invero che, a compensazione dellattribuzione delle predette quantità edificatorie, le superfici destinate alle opere di urbanizzazione siano cedute al Comune a titolo gratuito (cpv. 1 e 2); qualora invece il proprietario esigesse unindennità le quantità edificatorie saranno diminuite e calcolate solo sulla parte edificabile del fondo (cpv. 4; cfr. ris. 19.9.1995 p. 13 e 15).Di fatto, tuttavia, tale normativa appare priva di effetti concreti. Prova ne sia che il Comune, oltre a mantenere (ed ammettere concretamente) le potenzialità edificatorie sancite dal PRP-PF, in questa sede procede allespropriazione del futuro sedime stradale contro versamento di unindennità anziché pretenderne da cessione gratuita. Prova ulteriore ne siano le licenze edilizie accordate per lo stesso mapp. no. 2517 e per il mapp. no. 2125, questultimo pure oggetto della presente procedura espropriativa. Unagire, questo, che si rivela manifestamente vantaggioso per i proprietari e che dimostra inequivocabilmente come lente pubblico non persegua una politica di divieti bensì tenda piuttosto a favorire gli insediamenti e lespansione industriale nel comprensorio.
6.6.1. In mancanza di anticipata immissione in possesso, lindennità è stimata con valuta attuale (art. 19 Lespr.). Per completezza lindagine sui prezzi ufficiali effettuata come duso a RF è stata estesa a tutte le transazioni stipulate nella zona del __________ dopo lapprovazione del PRP-PF con lesito seguente:nel 2007- fr. 215.- il mq per i mapp. no. 2075 e 2511 di complessivi mq 5770, loc. __________, zona industriale A1 (iscr. a RF l8.1.2007 al d.g. 148);- fr. 215.52 il mq per il mapp. no. 2510 di mq 464, loc. __________, zona industriale A1 (iscr. a RF il 22.1.2007 al d.g. 814);nel 2006- fr. 220.- il mq per il mapp. no. 2086 di mq 20866, loc. __________, zona industriale A1 (iscr. a RF il 6.7.2006 al d.g. 4924);- fr. 308.17 il mq per il mapp. no. 2517 di mq 2729, loc. __________, zona industriale A1 (iscr. a RF il 21.3.2006 al d.g. 2048). Il trapasso è avvenuto in seguito ad esercizio di un diritto di compera annotato il 20.12.2005;- fr. 220.- il mq per il mapp. no. 2085 di mq 4499, loc. __________, zona industriale A1 (iscr. a RF il 18.8.2006 al d.g. 6290);nel 2000- fr. 137.19 il mq per il mapp. no. 2090 di mq 8747, loc. __________, zona industriale A3 (iscr. a RF il 3.4.2000 al d.g. 2719);- fr. 210.- il mq per il mapp. no. 2087 di mq 1632, loc. __________, zona industriale A1 (iscr. a RF il 22.12.2000 al d.g. 10004);nel 1999- fr. 60.69 il mq per una quota di comproprietà di 1/3 sui mapp. no. 2085, 2402 e 2420 di complessivi mq 4499, loc. __________, zona industriale A1 (iscr. a RF il 15.6.1999 al d.g. 4621). Il trapasso è avvenuto in seguito ad aggiudicazione;nel 1998- fr. 169.90 il mq per il mapp. no. 2126 di mq 4797, loc. __________, zona industriale A3 (iscr. a RF il 17.11.1998 al d.g. 8340);- fr. 220.89 il mq per i mapp. no. 2127 e 2133 di complessivi mq 6338, loc. __________, zona industriale A1 (iscr. a RF il 25.11.1998 al d.g. 8550);- fr. 169.70 il mq per il mapp. no. 2128 di mq 3241, loc. __________, zona industriale A3 (iscr. a RF il 30.11.1998 al d.g. 9996);nel 1996- fr. 166.77 il mq per il mapp. no. 2126 di mq 4797, loc. __________, zona industriale A3 (iscr. a RF l11.7.1996 al d.g. 5763).Alla luce di tali risultanze le indennità rivendicate dallespropriata appaiono dacchito eccessive. La prima (fr. 300.- il mq), indicata nella notifica 3.11.2003 e che a suo dire corrisponde al valore medio di zona, nellammontare è infatti palesemente smentita dalle transazioni ufficiali reperite. La seconda invece, aggiornata al 2007 (fr. 310.- il mq), trae spunto dal contratto di compravendita del mapp. no. 2517 che tuttavia non ha valore indicativo sia perché il prezzo ricavato in tale ambito non corrisponde ai valori medi di mercato, sia perché, tra i valori accertati, si tratta del prezzomassimoin assoluto, sia infine perché è conseguente allesercizio di un diritto di compera (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 86, 87 e 88).Prescindendo dal prezzomassimo(mapp. no. 2517) e da quello minimo (mapp. no. 2085, 2402 e 2420) che, come già rilevato, non sono decisivi ai fini dellestimo, risulta che le due fasce costituenti la zona industriale si distinguono per il valore, la zona A1 ravvisando un valore medio di fr. 215.-/220.- il mq e la zona A3 di fr. 166.-/170.- il mq. Questa differenza si riconduce al fatto che la zona A3 appare meno attrattiva dal profilo commerciale, da un canto per le diverse quantità edificatorie predefinite ritenuto un i.s. 0.7 nel settore A3 ed un i.s. 0.9 nel settore A1 (cfr. ris. 19.9.1995 p. 13) e daltro canto per la necessità inevitabile di concentrare la costruzione su di unarea limitata rispetto alla zona A1 e per la minore disponibilità di superficie per servizi esterni.Complessivamente il Tribunale non ha motivo di scostarsi dalle quotazioni ufficiali tanto più che dallapprovazione del PRP-PF ad oggi sono rimaste mediamente costanti e senza oscillazioni degne di nota. Si può quindi ragionevolmente ritenere che i valori medi attuali nel comprensorio del __________ siano di fr. 220.- il mq per la fascia A1 e di fr. 170.- il mq per la fascia A3.6.2. Il mapp. no. 2122 (stato originario) era un terreno piano di conformazione regolare, assai ampio e ben urbanizzato che si prestava senzaltro allo sfruttamento ammesso dal PRP-PF con una SUL massima consentita di mq 2900 per la parte A1 e di mq 3700 per la parte A3 (art. 11 NAPR). Lo stesso vale nella situazione attuale ritenuto che, stando alle dichiarazioni del Comune, la SUL disponibile è rimasta invariata (doc. 3). Lonere gravante la nuova part. no. 2517 non incide né sullo sfruttamento né sul valore del fondo.Di conseguenza lindennità espropriativa è fissata in fr. 220.- il mq.
7.Loccupazione temporanea si annovera tra i provvedimenti che, in ambito espropriativo, concorrono allattuazione dellopera. Per definizione essa comporta linvasione transitoria di un terreno per depositarvi materiale o installazioni di cantiere oppure, più semplicemente, per permettere la costruzione dellopera stessa senza intralci. La relativa indennità copre il danno effettivo derivante dalla limitazione delluso attuale del bene salvo che il proprietario renda attendibile un miglior uso ai sensi dellart. 12 cpv. 1 Lespr.(Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 39; RDAT 1989 no. 76, I-1992 no. 45; DTF 109 Ib 273).Normalmente lindennità metrica annua riconosciuta per terreni edificabili è di fr. 0.50 (TE sott. 26.6.1996 in re Comune di V./C., 2.3.1999 in re S./G.).In concreto lindennità offerta nella tabella (fr. 6.- il mq), sulla quale lespropriata non si è pronunciata, supera di gran lunga i canoni giurisprudenziali rivelandosi assai generosa. Perciò può essere confermata.
8.8.1. Nella notifica 3.11.2003 lespropriata ha sostenuto che la realizzazione delle strada penalizzerà la proprietà nel suo insieme poiché, tagliata in due, non potrà più essere sfruttata con la flessibilità data in precedenza. A suo avviso lincidenza del deprezzamento, di cui ha chiesto la rifusione, è di fr. 50.- il mq sulla SUL complessiva di mq 6'600 (ndr: mq 2900 per la parte A1 + mq 3700 per la parte A3 come da doc. 3) per un totale arrotondato di fr. 350'000.-.Nella memoria 1°.10.2007 lespropriata ha aggiornato la pretesa in particolare argomentando che, in seguito alla realizzazione della strada ed al conseguente smembramento del fondo, la SUL della superficie residua assegnata alla zona A3 di mq 3700 non è concretamente sfruttabile ma si riduce a soli mq 2160. Pertanto ha chiesto unindennità di fr. 290.- il mq per limpossibilità di sfruttare almeno mq 1540 di SUL (mq 3700 mq 2160), per un totale di fr. 446'600.-.8.2. La suddetta pretese ricade sotto lart. 11 let. b Lespr. in base al quale, nellipotesi di espropriazione parziale, lindennità deve comprendere il pregiudizio derivante dal deprezzamento della frazione residua purché sia una conseguenza dellespropriazione (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 183-185).Stando alla giurisprudenza un deprezzamento della porzione residua potrebbe essere dato qualora il terreno fosse ridotto o deformato al punto da non poter più essere sfruttato razionalmente oppure qualora fosse privato di vantaggi influenti sul valore della proprietà, vale a dire di unimportante area di sfogo o di uno schermo protettivo contro immissioni nocive (DTF 129 II 420 c. 3.1.2; RDAT II-1994 no. 63, II-1998 no. 27 c. 3.1; TRAM 18.10.2004 N. 50.2003.14 in re CE L.).In riferimento alle possibilità di sfruttamento di un fondo va peraltro rammentato che la garanzia della proprietà non assicura al proprietario la facoltà di edificare secondo criteri ottimali per trarne in massimo vantaggio. Pertanto, a fronte di unespropriazione parziale, per determinare il potenziale edilizio residuo, occorre attenersi al concetto di sfruttamento razionale vale a dire a quelle che, secondo il buon senso ed in base a contingenze oggettive, sono le prospettive duso ragionevoli del terreno, prescindendo da teorici propositi affaristici o addirittura speculativi (cfr. Kommentar zum RPG, 1999, Riva, ad art. 5 no. 165-166; Knapp, Précis de droit administratif, 4eed., no. 2251).8.3. La costruzione della nuova Strada dorsale comporta la suddivisione della proprietà in due superfici edificabili a sé stanti, situazione che si rispecchia nella lottizzazione.Tuttavia nellambito di una valutazione dinsieme tale suddivisione non compromette seriamente le possibilità di sfruttamento razionale della porzione assegnata alla fascia A3. In effetti, se è vero che nelle zone industriali sono normalmente richieste aree di ampio respiro, è altrettanto vero che la superficie in esame adempie a tale requisito; essa è ampia, di conformazione regolare ed oltretutto ha il pregio di essere ancora inedificata e quindi libera da condizionamenti edilizi. Anche applicando i limiti di distanza dai confini privati, le linee di arretramento dalle strade, laltezza e la profondità massime, le potenzialità edificatorie di zona, dichiaratamente ammesse dal Comune (cfr. doc. 3), possono senzaltro essere raggiunte, tanto più che tutti i parametri edilizi sono soggetti a possibili deroghe (art. 11 NAPRP-PF). Nuovamente: lo spirito della pianificazione di questo specifico comprensorio chiaramente desumibile dal capitolo dedicato allimpianto urbanistico ed al modello tipologico di cui allart. 11 cpv. 2 NAPRP-PF non è di impedire o limitare ledificabilità bensì di agevolare il privato affinché possa concretizzare lo sfruttamento massimo del proprio terreno. Spirito che lo stesso Comune ha palesemente dimostrato di voler attuare (cfr. consid. 5).Di conseguenza per la porzione assegnata alla fascia A3 non è ravvisabile alcun deprezzamento.
9.9.1. Nella memoria del 1°.10.2007 lespropriata sostiene, in aggiunta, che la superficie assegnata alla zona agricola di mq 2730, oltre ad essere sproporzionata, risulta pure assolutamente invendibile. Da ciò un ulteriore pregiudizio, di cui è postulato il risarcimento, pari almeno a fr. 50.- il mq (valore agricolo) per complessivi fr. 136'500.-.9.2. Premesso che detta superficie non è oggetto di espropriazione formale e che il suo status agricolo era noto sin dallapprovazione del PRP-PF (e non è stato impugnato), la pretesa è da respingere per diversi motivi.Anzitutto perché è tardiva non essendo stata insinuata entro il termine di pubblicazione di 30 giorni (art. 24 cpv. 1 e 2 Lespr.). Né si tratta di un diritto stimabile dufficio a norma dellart. 30 Lespr..In secondo luogo perché non rientra nel novero delle pretese ex art. 32 Lespr..Infine, la domanda è pure tardiva nella misura in cui si riallaccia allordinamento pianificatorio disposto con il PRP-PF e quindi allistituto dellespropriazione materiale. Infatti le pretese derivanti da vincoli che configurano gli estremi dellespropriazione materiale devono essere fatti valere entro il termine di 10 anni dallentrata in vigore del provvedimento (art. 39 cpv. 1 Lespr.). Ora, anche considerando che le richieste di indennità per espropriazione materiale non sono subordinate a particolari esigenze di forma (Riva, op. cit., no. 202), dalla notifica 3.11.2003 non è ragionevolmente desumibile alcuna rivendicazione in questo senso.
10.Da ultimo lespropriata ha chiesto il riconoscimento di interessi a norma di legge.Tuttavia, non essendo stata chiesta né esercitata lanticipata immissione in possesso non possono essere riconosciuti interessi al saggio usuale a norma dellart. 52 cpv. 3 Lespr..Semmai, decorsi 20 giorni dalla fissazione definitiva dellindennità, saranno dovuti gli interessi di mora (art. 54 cpv. 1 Lespr.) al tasso del 5% (art. 73 cpv. 1 CO).
11.La tassa di giustizia e le spese sono a carico dellente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr.). Lespropriata, che si è avvalsa della consulenza di un legale, ha diritto alla rifusione delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle difficoltà poste dalla vertenza.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia:1. Lente espropriante verserà allespropriata le seguenti indennità:1.1. fr. 220.- il mq per lespropriazione formale di mq 5531.2. fr. 6.- il mq per loccupazione temporanea di mq 255
2.Le restanti pretese dindennizzo sono respinte.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dellente espropriante con lobbligo di rifondere allespropriata fr. 1'500.- per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dallintimazione.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco