approvazione progetti e espropriazione
Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 Non si prelevano tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.
E. 3 L’ente espropriante è autorizzato ad iscrivere il rapporto giuridico a Registro Fondiario (art. 57 Lespr.).
E. 4 Contro il dispositivo di cui sub. 2 (tasse di giustizia e spese) è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di 30 giorni dall’intimazione.
E. 5 Intimazione a: - RA 3 - RA 1 la presidente Margherita De Morpurgo
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Tessin Tribunale di espropriazione 02.03.2005 20.2004.16-2 Tessin Tribunale di espropriazione 02.03.2005 20.2004.16-2 Ticino Tribunale di espropriazione 02.03.2005 20.2004.16-2
approvazione progetti e espropriazione
Incarto n. 20.2004.16-2 18/03 Lugano 2 marzo 2005 Decreto di stralcio In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente del Tribunale di espropriazione Margherita De Morpurgo statuendo nella procedura di approvazione dei progetti e di espropriazione presentata in data 3.04.2003 da ISEP 1 rappr. dal RA 1 contro COES 2 rappr. da RA 3 nell'ambito della realizzazione della strada di PR 8-8 relativamente al mapp. n. 705 RFD di __________, __________, considerato - che i progetti definitivi sono stati pubblicati nel periodo dal 28 aprile 2003 al 27 maggio 2003; - che l’opera coinvolge, in particolare, anche il mapp. no. 705, di proprietà di COES 2, espropriato in ragione di ca. 120 mq contro versamento di un’indennità complessiva di fr. 24'720.-- il mq; - che con scritto del 13.5.2003 la proprietaria non ha sollevato obiezioni di principio né al progetto né all'espropriazione, bensí ha postulato una modifica dei piani e meglio una puntualizzazione circa alcuni dettagli esecutivi che qui non occorre specificare; - che all’udienza del 16 settembre 2003 l'espropriata ha accettato l'indennità offerta nella tabella pubblicata mentre per il resto ha confermato quanto sopra; - che il progetto definitivo é stato approvato con sentenza del 8 ottobre 2003; - che, pertanto, lo scritto 13 maggio 2003 puó ritenersi evaso; in applicazione degli artt. 32 e 33 Lstr, 20 e segg. Lespr, dichiara e pronuncia:
1. Il procedimento è dichiarato chiuso e stralciato dai ruoli per intervenuta transazione (art. 43 e 44 cpv. 2 Lespr.). 2. Non si prelevano tasse e spese. Non si assegnano ripetibili. 3. L’ente espropriante è autorizzato ad iscrivere il rapporto giuridico a Registro Fondiario (art. 57 Lespr.). 4. Contro il dispositivo di cui sub. 2 (tasse di giustizia e spese) è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di 30 giorni dall’intimazione. 5. Intimazione a: - RA 3 - RA 1 la presidente Margherita De Morpurgo