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20.2003.228

Ticino · 2003-03-18 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Dispositiv
  1. In accoglimento dell’istanza è concesso il pagamento della multa di fr. 1'700.-- pari alla multa, tassa di giustizia e spese giudiziarie, inflitta con DA __________/__________del __________ 2003, in 5 rate mensili, la prima volta entro il 30 aprile 2003 .
  2. Intimazione: Ministero Pubblico, Viale __________, __________, __________ __________, Via __________ __________, __________, Il presidente:                                                                la segretaria:
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Tessin Il Presidente della Pretura Penale 18.03.2003 20.2003.228 Tessin Il Presidente della Pretura Penale 18.03.2003 20.2003.228 Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.03.2003 20.2003.228

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 20.2003.228 DA 352/2003 Bellinzona Decreto di rateazione della multa In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar sedente con la segretaria Isabella Marchetti nell’ambito del procedimento penale promosso con decreto no. DA __________/__________ di data __________ 2003 nei confronti di __________ __________, __________ .1977, di __________ e __________ n. __________, nato a __________ /__________, attinente di __________ /__________, domiciliato a __________, Via __________, celibe, marmista per il reato di Infrazione alle norme della circolazione, Conducenti ebbri reati previsti dagli art. 90 Cifra 1 LCS, art. 91 cpv. 1 LCS ed ora                               per statuire sull’istanza 25 febbraio 2003 con la quale __________ __________ chiede di poter ottenere una rateazione del pagamento di fr. 1'700.-- pari alla multa, tassa di giustizia e spese giudiziarie, inflittagli con il decreto menzionato; considerato che:           -     giusta l’art. 347 cpv. 1 lett. b) CPP, il giudice della Pretura penale è competente a concedere al condannato la facoltà di pagare la multa a rate e a fissarne l’importo e le scadenze;

-     dagli atti risulta in effetti che __________ __________ non è in grado di operare il versamento della multa in un unico importo; richiamato                         l’art. 347 CPP, decreta: 1. In accoglimento dell’istanza è concesso il pagamento della multa di fr. 1'700.-- pari alla multa, tassa di giustizia e spese giudiziarie, inflitta con DA __________/__________del __________ 2003, in 5 rate mensili, la prima volta entro il 30 aprile 2003 . 2. Intimazione: Ministero Pubblico, Viale __________, __________, __________ __________, Via __________ __________, __________, Il presidente:                                                                la segretaria: