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20.2003.223

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-03-14 · Italiano TI
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Incarto n.20.2003.223

DA 119/2003

Bellinzona

14 marzo 2003

Decreto di rateazione della multa

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Isabella Marchetti nell’ambito del procedimento penale promosso con decreto no. DA __________/__________ di data __________ 2003 nei confronti di

____________________, __________.1942, fu __________ e fu __________ n. __________, nato a __________, cittadino italiano, domiciliato a __________, Via __________, coniugato, autista

per il reato diinfrazione alle norme della circolazione, circolazione in stato di ebrietà

reati previsti dagli art. 90 Cifra 1 LCS, art. 91 cpv. 1 LCS

ed ora                               per statuire sull’istanza 10 marzo 2003 con la quale __________ __________ chiede di poter ottenere una rateazione del pagamento di fr. 1'700.-- pari alla multa, tassa di giustizia e spese giudiziarie, inflittagli con il decreto menzionato;

considerato che:           -     giusta l’art. 347 cpv. 1 lett. b) CPP, il giudice della Pretura penale è competente a concedere al condannato la facoltà di pagare la multa a rate e a fissarne l’importo e le scadenze;

-     dagli atti risulta in effetti che __________ __________ non è in grado di operare il versamento della multa in un unico importo;

richiamato                         l’art. 347 CPP,

decreta:1.In accoglimento dell’istanza è concesso il pagamento della multa di fr. 1'700.-- pari alla multa, tassa di giustizia e spese giudiziarie, inflitta con DA __________/__________del __________ 2003,in 5rate mensili, la prima volta entro il 31 marzo aprile.

2.Intimazione:

Ministero Pubblico, __________, __________,

__________ __________, Via __________, __________,

Il presidente:                                                                la segretaria: