Erwägungen (1 Absätze)
E. 7 LN impone al notaio di serbare il segreto su quanto è venuto a sua conoscenza nell'esercizio del suo ministero e sugli affari conclusi con il suo intervento (Mooser, Le droit notarial en Suisse, 3aed. 2025, pag. 182 n. 415;Pfammatterin: Wolf [curatore], Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons Bern, 2009, n. 4 e 7 ad art. 36).Lo svincolo dal segreto professionale rappresenta un'intromissione nella sfera privata, e quindi nei diritti della persona, ragione per cui lo stesso può essere concesso solo inpresenza di un interesse pubblico o privato preponderante, ovvero se l'interesse alla divulgazione dei fatti protetti dal segreto è preponderante rispetto all'interesse del cliente al mantenimento del segreto e, stante il principio della proporzionalità, se non vi sono altri mezzi per ottenere il risultato ricercato (Gross, Le secret professionnel de l'avocat, in: CFPG, Il segreto professionale dell'avvocato e del notaio, collana rossa n. 32, Lugano 2003, pag. 16;Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, pag. 781 n. 1914;Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2002, n. 51 ad art. 321 CP).Tranne il caso in cui il notaio sia svincolato direttamente dalle parti oppure sia obbligato per legge a informare dei terzi su determinati fatti inerenti all'atto pubblico (ad esempio il registro fondiario o l'autorità fiscale), egli è tenuto al segreto anche dopo la cessazione della sua attività di notaio (Jeandin, La profession de notaire, 2017, pag. 93;Mooser, op. cit, pag. 185 n. 418), salvo autorizzazione di svincolo da parte dellautorità preposta (Mooser, op. cit., pag. 186
n. 421 segg.; v. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_587/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2).
3.Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l'ottenimento da parte del cliente o dell'autorità preposta dello svincolo dal segreto professionale è necessario anche prima dell'inoltro di unazione giudiziaria volta all'incasso della nota d'onorario dell'avvocato (DTF 142 II 307 consid. 4.3.2; sentenza del Tribunale federale 2C_704/2016 del 6 gennaio 2017 consid. 3.1; v. ancheNewsletter OATi n. 191 del luglio 2024). Il segreto professionale dell'avvocato si estende infatti a tutto quanto questi ha appreso in ragione del suo mandato (DTF 97 I 838 consid. 4) ovvero, salvo casi notori, anche all'esistenza del mandato medesimo di modo che, per escludere una violazione del segreto, si impone per l'avvocato di ottenere preventivamente lo svincolo (DTF 142 II 307 consid. 4.3.2; sentenza 2C_704/2016 del 6 gennaio 2017 consid. 3.1), che in linea di massima va chiesto in primo luogo al cliente stesso e, in caso di rifiuto, all'autorità competente (sentenze del Tribunale federale 2C_1045/2021 del 29 aprile 2022 consid.4.1 e 2C_8/2019 del 1° febbraio 2019 consid. 2.1;Bohnet/Melcarne, La levée du secret professionnel de l'avocat en vue du recouvrement de ses créances dhonoraires, in: SJ 2020 II 32 ad III), esigenza che invero non figura all'art.321 n. 2 CP, ma si giustifica per il principio della proporzionalità (v. sopra consid. 2).
4.In linea di principio la giurisprudenza appena ricordata si applica per analogia anche alle parcelle notarili (v. Jeandin, op. cit., pagg. 99 seg.). Il diritto notarile ticinese contiene però una particolarità che distingue tali parcelle dalle note d'onorario dell'avvocato. Secondo l'art. 24 cpv. 1 della Legge sulla tariffa notarile (LTN), infatti, la parcella notarile, inviata per raccomandata e non contestata dalla parte, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione, parificabile a una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF. Sulla base della medesima il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione, che il giudicepronuncia a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della parcella il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione (art. 81 cpv. 1 LEF).In considerazione del fatto che la parcella notarile è per legge un titolo esecutivo che il notaio deve potere produrre per ottenere il rigetto dell'opposizione e che tale qualità è menzionata nella parcella, sicché il cliente sa di esporsi alla produzione della parcella nella procedura di rigetto dell'opposizione se non la paga, ci si potrebbe chiedere se sia veramente necessario per l'incasso di parcelle notarili il preventivo svincolo dal segreto professionale. Invero al cliente dev'essere data perlomeno l'occasione di opporsi alla comunicazione della parcella notarile a terzi facendo valere in particolare che la stessa è estinta (per pagamento, compensazione, prescrizione ecc.) o non è passata in giudicato. Tale facoltà è garantita se si esige il preventivo svincolo dal segreto professionale anche per l'incasso delle parcelle notarili fondate sul diritto ticinese. Per il medesimo motivo, tale esigenza dovrebbe valere anche in vista della notifica di un precetto esecutivo, giacché nella causale di tale atto va indicato il credito posto in esecuzione, ossia la parcella notarile. Un'indicazione che non specifica la natura dei servizi forniti, come suggerisconoBohnet/ Melcarne(Le secret professionnel du médecin, de l'avocat, du notaire et de l'agent d'affaires dans la poursuite pour dettes: recouvrement des créances, devoir de renseigner et de remettre in: JdT 2020 II 44 ad 2), non risulta sufficiente perché non permette al cliente escusso di decidere se pagare o se interporre opposizione (cfr.DTF 121 III 18 consid. 2/a).
5.In concreto, la notaia istante non ha ritenuto di dover chiedere lo svincolo preventivo dal segreto professionale all'ex cliente, perché così come da lei comunicato il 22 agosto 2025 (su sollecitazione della scrivente Commissione) già certa che l'esito sarebbe negativo. Non allega al riguardo l'esistenza di una situazione di urgenza o di impossibilità. Tuttavia, la Società B non ha reagito alla notifica dell'istanza di svincolo, pur avendola ritirata, sicché si può presumere che non è disposta a conferire volontariamente all'istante lo svincolo richiesto giudizialmente.Il presupposto di sussidiarietà risulta pertanto dato.
6.La procedura di svincolo non ha conseguenze di carattere materiale, ovvero non ha quale scopo quello di verificare la fondatezza delle pretese del notaio, o meglio la correttezza dell'esecuzione del mandato e delle sue fatturazioni, bensì quello di valutare se sia giustificato autorizzare il notaio a prevalersi di determinati fatti a sostegno delle sue pretese (citata 2C_8/2019 consid. 2 con riferimenti;Bohnet/Martenet,op. cit., pag. 791 n. 1940). In altre parole, con la concessione dello svincolo dal segreto professionale, il notaio potrà adire le vie giudiziarie per far valere la sua pretesa e in quella sede il cliente potrà a sua volta opporre eventuali contestazioni.La concessione dello svincolo dal segreto presuppone una ponderazione degli interessi in gioco. In caso di richiesta di svincolo per procedere all'incasso di onorari non pagati, l'interesse degno di protezione richiesto all'avvocato (o al notaio) è di regola dato; ad esso si oppone l'interesse istituzionale e, di principio, anche personale del cliente al mantenimento della confidenzialità del mandato, alla cui dimostrazione non vanno poste esigenze eccessive (DTF 142 II 307 consid. 4.3.3; citate 2C_1045/ 2021 consid. 4.3 e 2C_8/2019 consid. 2.3).
7.In concreto, l'interesse dell'istante a ottenere il pagamento delle proprie prestazioni prevale su quello della ex cliente al mantenimento del segreto, considerato altresì che quest'ultimanon ha ritenuto di far valere in questa procedura alcun interesse pubblico o privato preponderante tale da inibire lo svincolo (cfr.DTF 142 II 307 consid. 4.3.3; più di recente:sentenze del Tribunale federale 2C_439/ 2017 del 16 maggio 2018 consid. 3.5 e 2C_704/2016 del 6 gennaio 2017 consid. 3.3;Valticos/Reiser/ Chappuis/Bohnet,Commentaire romand de la Loi sur les avocats, 2ª ed., n. 305-306 ad art. 13 LLCA;Bohnet/Martenet,op. cit.,n. 1940 pag. 791 e nota n. 1559).
8.Ciò posto, l'istanza merita accoglimento.
9.Le spese processuali (art. 109 LN) per il presente giudizio seguono la soccombenza. Per il resto, di principio all'avvocato e per analogia anche al notaio che agisce in causa propria non vengono riconosciute indennità per spese di patrocinio (DTF 129 ll 297 consid.5 pag. 304; citata 2C_1045/2021 consid. 5;Müller, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 3ªed. 2023, n. 36 ad art. 64;Seiler,Bundesgerichtsgesetz, 2ªed. 2015, n. 17 ad art. 68 e giurisprudenza ivi citata;Lauer, Das Anwaltshonorar, 2023, n. 436 segg.).
10.A scanso di equivoci, è comunque sia confermata la prassi attuale secondo cui all'istanza di svincolo dal segreto professionale inoltrata a questa Commissione in vista dell'incasso di una sua parcella il notaio deve allegare, fatte salve motivate situazioni di urgenza o di impossibilità, la prova di avere preventivamente chiesto lo svincolo al cliente, pena l'assunzione delle spese di stralcio della procedura qualora il cliente non interpellato prima svincoli il notaio dopo che la Commissione gli ha notificato l'istanza per osservazioni.
Per i quali motivi,
decide:1. L'istanza è accolta e di conseguenza la notaia A, ( ), è svincolata dal segreto professionale dovuto alla Società B, ( ), nella misura necessaria a procedere all'incasso della parcella notarile del ( ) per fr. ( ).
2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.
b) spesefr. 50.
fr. 250.
da anticipare dall'istante, sono posti a carico della Società B, ( ).
3. Notificazione:
notaia( ), ( );
Società B, ( ).
Per la Commissione per il notariato
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dallintimazione (art. 102 LN).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.18.2025.316
Lugano
20 ottobre 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Commissione per il notariato
del Tribunale d'appello
composta di:
Charles Jaques,presidente,
Franca Galfetti Soldini e Alfio Mazzola
cancelliere:
Annovazzi
statuendo sullistanza presentata il 19 agosto 2025 dall'
avv.A, ( ),per ottenere lo svincolo dall'obbligo del segreto professionaledovuto, in qualità di notaio, alla
Società B, ( );
Ritenuto
in fatto: A.L'avv.A in veste di notaio ha rogato l'atto pubblico n. 2573 mediante il quale la proprietaria ( ), ha concesso alla Società Bun diritto di compera sul folio PPP ( ) del fondo part. n. ( ) RFD di ( ).Per le prestazioni professionali eseguite, la notaia ha emesso la parcella notarile n. ( ) del ( ) per fr. ( ).I diversi solleciti di pagamento, da ultimo il 5 agosto 2025, sono rimasti privi di riscontro.
B.Con istanza del 19 agosto 2025 la notaia ha chiesto alla scrivente Commissione di essere svincolata dal segreto professionale dovuto alla Società B, nella misura necessaria a procedere all'incasso della parcella emessa.
C.Il 3 settembre 2025 questa Commissione ha notificato alla Società B l'istanza con la relativa documentazione, assegnandole un termine per presentare eventuali osservazioni.La convenuta è rimasta silente. Non sono stati promossi altri atti istruttori.
Considerando
in diritto: 1.Sebbene la procedura di svincolo dal segreto professionale non sia espressamente regolamentata né dal Codice penale né dalla Legge sul notariato (LN), resta il fatto che, giusta lart. 17 cpv. 1 lett. e LN, la Commissione per il notariato funge da autorità di vigilanza in materia di segreto professionale ai sensi dellart. 321 CP. Ne deriva, quindi, la competenza di quest'autorità a trattare la richiesta in esame.
2.L'art. 7 LN impone al notaio di serbare il segreto su quanto è venuto a sua conoscenza nell'esercizio del suo ministero e sugli affari conclusi con il suo intervento (Mooser, Le droit notarial en Suisse, 3aed. 2025, pag. 182 n. 415;Pfammatterin: Wolf [curatore], Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons Bern, 2009, n. 4 e 7 ad art. 36).Lo svincolo dal segreto professionale rappresenta un'intromissione nella sfera privata, e quindi nei diritti della persona, ragione per cui lo stesso può essere concesso solo inpresenza di un interesse pubblico o privato preponderante, ovvero se l'interesse alla divulgazione dei fatti protetti dal segreto è preponderante rispetto all'interesse del cliente al mantenimento del segreto e, stante il principio della proporzionalità, se non vi sono altri mezzi per ottenere il risultato ricercato (Gross, Le secret professionnel de l'avocat, in: CFPG, Il segreto professionale dell'avvocato e del notaio, collana rossa n. 32, Lugano 2003, pag. 16;Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, pag. 781 n. 1914;Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2002, n. 51 ad art. 321 CP).Tranne il caso in cui il notaio sia svincolato direttamente dalle parti oppure sia obbligato per legge a informare dei terzi su determinati fatti inerenti all'atto pubblico (ad esempio il registro fondiario o l'autorità fiscale), egli è tenuto al segreto anche dopo la cessazione della sua attività di notaio (Jeandin, La profession de notaire, 2017, pag. 93;Mooser, op. cit, pag. 185 n. 418), salvo autorizzazione di svincolo da parte dellautorità preposta (Mooser, op. cit., pag. 186
n. 421 segg.; v. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_587/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2).
3.Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l'ottenimento da parte del cliente o dell'autorità preposta dello svincolo dal segreto professionale è necessario anche prima dell'inoltro di unazione giudiziaria volta all'incasso della nota d'onorario dell'avvocato (DTF 142 II 307 consid. 4.3.2; sentenza del Tribunale federale 2C_704/2016 del 6 gennaio 2017 consid. 3.1; v. ancheNewsletter OATi n. 191 del luglio 2024). Il segreto professionale dell'avvocato si estende infatti a tutto quanto questi ha appreso in ragione del suo mandato (DTF 97 I 838 consid. 4) ovvero, salvo casi notori, anche all'esistenza del mandato medesimo di modo che, per escludere una violazione del segreto, si impone per l'avvocato di ottenere preventivamente lo svincolo (DTF 142 II 307 consid. 4.3.2; sentenza 2C_704/2016 del 6 gennaio 2017 consid. 3.1), che in linea di massima va chiesto in primo luogo al cliente stesso e, in caso di rifiuto, all'autorità competente (sentenze del Tribunale federale 2C_1045/2021 del 29 aprile 2022 consid.4.1 e 2C_8/2019 del 1° febbraio 2019 consid. 2.1;Bohnet/Melcarne, La levée du secret professionnel de l'avocat en vue du recouvrement de ses créances dhonoraires, in: SJ 2020 II 32 ad III), esigenza che invero non figura all'art.321 n. 2 CP, ma si giustifica per il principio della proporzionalità (v. sopra consid. 2).
4.In linea di principio la giurisprudenza appena ricordata si applica per analogia anche alle parcelle notarili (v. Jeandin, op. cit., pagg. 99 seg.). Il diritto notarile ticinese contiene però una particolarità che distingue tali parcelle dalle note d'onorario dell'avvocato. Secondo l'art. 24 cpv. 1 della Legge sulla tariffa notarile (LTN), infatti, la parcella notarile, inviata per raccomandata e non contestata dalla parte, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione, parificabile a una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF. Sulla base della medesima il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione, che il giudicepronuncia a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della parcella il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione (art. 81 cpv. 1 LEF).In considerazione del fatto che la parcella notarile è per legge un titolo esecutivo che il notaio deve potere produrre per ottenere il rigetto dell'opposizione e che tale qualità è menzionata nella parcella, sicché il cliente sa di esporsi alla produzione della parcella nella procedura di rigetto dell'opposizione se non la paga, ci si potrebbe chiedere se sia veramente necessario per l'incasso di parcelle notarili il preventivo svincolo dal segreto professionale. Invero al cliente dev'essere data perlomeno l'occasione di opporsi alla comunicazione della parcella notarile a terzi facendo valere in particolare che la stessa è estinta (per pagamento, compensazione, prescrizione ecc.) o non è passata in giudicato. Tale facoltà è garantita se si esige il preventivo svincolo dal segreto professionale anche per l'incasso delle parcelle notarili fondate sul diritto ticinese. Per il medesimo motivo, tale esigenza dovrebbe valere anche in vista della notifica di un precetto esecutivo, giacché nella causale di tale atto va indicato il credito posto in esecuzione, ossia la parcella notarile. Un'indicazione che non specifica la natura dei servizi forniti, come suggerisconoBohnet/ Melcarne(Le secret professionnel du médecin, de l'avocat, du notaire et de l'agent d'affaires dans la poursuite pour dettes: recouvrement des créances, devoir de renseigner et de remettre in: JdT 2020 II 44 ad 2), non risulta sufficiente perché non permette al cliente escusso di decidere se pagare o se interporre opposizione (cfr.DTF 121 III 18 consid. 2/a).
5.In concreto, la notaia istante non ha ritenuto di dover chiedere lo svincolo preventivo dal segreto professionale all'ex cliente, perché così come da lei comunicato il 22 agosto 2025 (su sollecitazione della scrivente Commissione) già certa che l'esito sarebbe negativo. Non allega al riguardo l'esistenza di una situazione di urgenza o di impossibilità. Tuttavia, la Società B non ha reagito alla notifica dell'istanza di svincolo, pur avendola ritirata, sicché si può presumere che non è disposta a conferire volontariamente all'istante lo svincolo richiesto giudizialmente.Il presupposto di sussidiarietà risulta pertanto dato.
6.La procedura di svincolo non ha conseguenze di carattere materiale, ovvero non ha quale scopo quello di verificare la fondatezza delle pretese del notaio, o meglio la correttezza dell'esecuzione del mandato e delle sue fatturazioni, bensì quello di valutare se sia giustificato autorizzare il notaio a prevalersi di determinati fatti a sostegno delle sue pretese (citata 2C_8/2019 consid. 2 con riferimenti;Bohnet/Martenet,op. cit., pag. 791 n. 1940). In altre parole, con la concessione dello svincolo dal segreto professionale, il notaio potrà adire le vie giudiziarie per far valere la sua pretesa e in quella sede il cliente potrà a sua volta opporre eventuali contestazioni.La concessione dello svincolo dal segreto presuppone una ponderazione degli interessi in gioco. In caso di richiesta di svincolo per procedere all'incasso di onorari non pagati, l'interesse degno di protezione richiesto all'avvocato (o al notaio) è di regola dato; ad esso si oppone l'interesse istituzionale e, di principio, anche personale del cliente al mantenimento della confidenzialità del mandato, alla cui dimostrazione non vanno poste esigenze eccessive (DTF 142 II 307 consid. 4.3.3; citate 2C_1045/ 2021 consid. 4.3 e 2C_8/2019 consid. 2.3).
7.In concreto, l'interesse dell'istante a ottenere il pagamento delle proprie prestazioni prevale su quello della ex cliente al mantenimento del segreto, considerato altresì che quest'ultimanon ha ritenuto di far valere in questa procedura alcun interesse pubblico o privato preponderante tale da inibire lo svincolo (cfr.DTF 142 II 307 consid. 4.3.3; più di recente:sentenze del Tribunale federale 2C_439/ 2017 del 16 maggio 2018 consid. 3.5 e 2C_704/2016 del 6 gennaio 2017 consid. 3.3;Valticos/Reiser/ Chappuis/Bohnet,Commentaire romand de la Loi sur les avocats, 2ª ed., n. 305-306 ad art. 13 LLCA;Bohnet/Martenet,op. cit.,n. 1940 pag. 791 e nota n. 1559).
8.Ciò posto, l'istanza merita accoglimento.
9.Le spese processuali (art. 109 LN) per il presente giudizio seguono la soccombenza. Per il resto, di principio all'avvocato e per analogia anche al notaio che agisce in causa propria non vengono riconosciute indennità per spese di patrocinio (DTF 129 ll 297 consid.5 pag. 304; citata 2C_1045/2021 consid. 5;Müller, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 3ªed. 2023, n. 36 ad art. 64;Seiler,Bundesgerichtsgesetz, 2ªed. 2015, n. 17 ad art. 68 e giurisprudenza ivi citata;Lauer, Das Anwaltshonorar, 2023, n. 436 segg.).
10.A scanso di equivoci, è comunque sia confermata la prassi attuale secondo cui all'istanza di svincolo dal segreto professionale inoltrata a questa Commissione in vista dell'incasso di una sua parcella il notaio deve allegare, fatte salve motivate situazioni di urgenza o di impossibilità, la prova di avere preventivamente chiesto lo svincolo al cliente, pena l'assunzione delle spese di stralcio della procedura qualora il cliente non interpellato prima svincoli il notaio dopo che la Commissione gli ha notificato l'istanza per osservazioni.
Per i quali motivi,
decide:1. L'istanza è accolta e di conseguenza la notaia A, ( ), è svincolata dal segreto professionale dovuto alla Società B, ( ), nella misura necessaria a procedere all'incasso della parcella notarile del ( ) per fr. ( ).
2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.
b) spesefr. 50.
fr. 250.
da anticipare dall'istante, sono posti a carico della Società B, ( ).
3. Notificazione:
notaia( ), ( );
Società B, ( ).
Per la Commissione per il notariato
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dallintimazione (art. 102 LN).