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17.2019.92

Sommossa, rapina, impedimento di atti dell'autorità, violenza contro le autorità e i funzionari e ingiuria: appello dell'imputato condannato. Qualità di danneggiato nel reato di sommossa, elementi costitutivi dei reati, concorso retrospettivo parziale ed esame della sospensione condizionale

Ticino · 2020-04-20 · Italiano TI
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Incarto n.17.2019.92+143

Locarno

20 aprile 2020/cv

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Rosa Item e Angelo Olgiati

segretario:

Gabriele Monopoli, vicecancelliere

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 23 gennaio 2019 da

AP1,

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 22 gennaio 2019 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano (motivazione scritta intimata il 2 aprile 2019)

richiamata la dichiarazione di appello 18 aprile 2019;

ritenuto che:

A.Con atto d’accusa n. 184/2017 del 16 novembre 2017 il procuratore pubblico ha rinviato a giudizio AP1 davanti alla Corte delle assise correzionali ritenendola autrice colpevole di:

1.rapina (atti di coazione)

2.   sommossa ripetuta

2.1.per avere, in data 31 gennaio 2012, a Lugano, in occasione di una conferenza organizzata nell’auditorium dell’Università della Svizzera italiana, partecipato all’assembramento nell’ambito del quale sono stati causati disordini e commessi atti di violenza contro persone e cose, sia all’interno che all’esterno dell’auditorium, assembramento che ha dapprima interrotto la conferenza con grida, esposizione di striscioni e volantinaggio e in seguito generato tafferugli con spintoni e calci all’indirizzo dell’addetto alla sicurezza e degli agenti di polizia intervenuti per ripristinare l’ordine, scontro proseguito anche all’esterno con il lancio di oggetti, palle di neve ghiacciata e cubetti di porfido, causando il leggero ferimento di AG1 e AG2, agenti di polizia comunale (cfr. certificati medici 01.02.2012, Dr. med. _______ Pronto soccorso, ________________);

2.2.per avere, in data 31 gennaio 2016, a Lugano, nei pressi del Centro sociale “Molino”, dopo essersi avvicinata a due agenti di polizia comunale - che stavano controllando l’identità di GI1 e GI2 - capeggiando un gruppo di circa 10 persone, per la maggior parte con il volto dissimulato, interrotto ed interferito con lo svolgimento di tale controllo con contestazioni verbali e reiterato avvicinamento fisico agli agenti oltre la zona personale, interferenza degenerata in scontro fisico da parte del gruppo con colpi, spintoni e calci all’indirizzo degli agenti AG3 e AG4, con un calcio alla vettura di servizio, e con successiva fuga all’interno del Molino, dall’interno del quale venivano poi scagliati oggetti di varia natura, tra cui bottiglie di vetro e una spranga; oggetti che causavano il danneggiamento della vettura di servizio della Polizia Città di Lugano (danno quantificato in CHF 2’330.25), oltre a colpire l’agente AG4, causandogli una contusione all’avambraccio destro (cfr. certificato medico del 31.01.2016, Dr. med. _________, Pronto soccorso, __________________);

3.   impedimento di atti dell’autorità

per avere, in data 31 gennaio 2016, a Lugano, nei pressi del Centro sociale “Molino”, dopo essersi avvicinata -  capeggiando un gruppo di circa 10 persone - a due agenti di polizia comunale che stavano controllando l’identità di GI1 e GI2, interrotto ed ostacolato lo svolgimento di tale controllo con contestazioni verbali e reiterato avvicinamento fisico agli agenti oltre la zona personale; interferenza degenerata in scontro fisico da parte del gruppo nei confronti degli agenti di polizia e successiva fuga all’interno del Molino del gruppo, impedendo in tal modoagli agenti di polizia di compiere atti che rientravano nelle loro attribuzioni;

4.   violenza contro le autorità e i funzionari ripetuta

per avere, in data 7 aprile 2016, a Lugano, impedito con violenza ad agenti di          Polizia di compiere atti che rientravano nelle loro attribuzioni, e meglio,

4.1.per avere spintonato con forza l’agente AG11, il quale stava dirigendo verso il veicolo di servizio, trattenendolo per un braccio, GI3, che aveva tentato di sottrarsi al controllo, interrompendo e rendendo in tal modo difficoltoso l’intervento volto ad identificare GI3;

4.2.per avere spintonato con forza l’agente AG12, intervenuta per allontanare AP1 da AG11, rendendo quindi in tal modo più difficoltoso il controllo in corso e rendendo necessario l’ammanettamento ed il trasporto presso gli uffici di polizia per procedere all’identificazione;

5.   ingiuria ripetuta

5.1.per avere offeso l’onore di AG11 dicendogli“testa di cazzo”;

5.2.per avere offeso l’onoredegli agenti AG12, AG13, AG7 e AG6 dicendo loro:“Sbirri di merda”, “falliti”, “frustrati”, “bastardi”.

B.Al dibattimento di primo grado, tenutosi il 22 gennaio 2019, su proposta del presidente e con l’accordo delle parti, l’imputazione di cui al punto 1 dell’atto di accusa (AA) è stata modificata in “tentata rapina”, e al punto 5.1 è stato aggiunto l’epiteto “stronzo”.

La difesa ha, inoltre, chiesto a titolo pregiudiziale di non riconoscere agli agenti AG1, AG2, AG3 e AG4 la qualità di danneggiati e accusatori privati.

Questa richiesta è stata accolta dalla Corte limitatamente a AG1 e AG2.

C.Esperito il dibattimento, con sentenza 22 gennaio 2019 (intimata il 2 aprile 2019), la prima Corte ha prosciolto AP1 dall’imputazione di tentata rapina, confermando il resto dell’AA e condannandola alla pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere da fr. 20.- cadauna. Ha, inoltre, ordinato la confisca di tutto quanto in sequestro e respinto l’istanza d’indennità formulata dall’imputata, addossandole tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 1'601.55.

Considerato

in fatto e in diritto:

Per puro zelo, si possono qui inoltre ricordare le sentenze in cui il TF ha considerato atto di violenza ai sensi del disposto in oggetto anche il semplice imbrattare un muro con lo spray (DTF 124 IV 269 c. 2b; 108 IV 175 c. 4). Ciò posto, AP1 va senz’altro dichiarata autrice colpevole del reato di sommossa per i fatti dell’USI.

visti gli artt.6, 10, 77, 80, 81, 84, 135, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 422, 428, 429, 433, 436 e 442 CPP,

34, 42-46, 47-50, 177, 260, 285 e 286 CP,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1.1.1sommossa ripetuta,per avere:

1.1.1.2il 31 gennaio 2016 a Lugano, nei pressi del Centro sociale “Molino”, dopo essersi avvicinata agli agenti di polizia AG3 e AG4 mentre stavano controllando l’identità di ___________ e _________, interrotto ed interferito lo svolgimento di tale controllo con contestazioni verbali e reiterato avvicinamento fisico oltre la zona personale, interferenza degenerata in scontro fisico da parte del gruppo con colpi, spintoni e calci all’indirizzo degli agenti di polizia, con un calcio alla loro vettura di servizio, e con il lancio di oggetti di varia natura, che hanno causato una contusione all’avambraccio a AG4 e il danneggiamento della vettura di servizio della Polizia Città di Lugano (danno quantificato in fr. 2’330.25).

1.1.3.   violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari

per avere, il 7 aprile 2016 a Lugano, spintonato con forza l’agente AG11 mentre stava dirigendo verso il veicolo di servizio GI3, che aveva tentato di sottrarsi al controllo, interrompendo e rendendo in tal modo difficoltoso l’intervento volto ad identificarlo;

e meglio come descritto nell’AA e precisato nei considerandi.

3.AP1 è condannata:

3.1.alla pena pecuniaria - parzialmente aggiuntiva a quella inflittale con sentenza 16 aprile 2013 dalla Pretura penale - di180(centottanta)aliquote giornaliereda fr. 10.- (dieci) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1’800.- (milleottocento);

3.2.l’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per unperiodo di prova di5(cinque)anni.

4.È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro.

5.1.Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 1'601.55, sono posti per 4/5 a carico di AP1 e per il resto a carico dello Stato.

5.2.Per la procedura di primo grado, a AP1viene riconosciuta un’indennità per costi di patrocinio ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP di fr. 3’000.-, da compensare con la quota di spese procedurali a suo carico (art. 442 cpv. 4 CPP).

6.1.Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

-  tassa di giustizia      fr.          1’000.-

-  altri disborsifr.           200.-

fr.          1’200.-

sono posti per 9/10 a carico di AP1 e per 1/10 a carico dello Stato.

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario