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17.2017.71

Presupposti del reato di appropriazione indebita

Ticino · 2017-10-09 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli artt. 138 cifra 1 e 251 cifra 1 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP”

e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 100.-, per complessivi fr. 1'500.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed alla multa di fr. 300.-, oltre che al pagamento di tasse e spese giudiziarie. L’accusatrice privata AC 1 è stata rinviata al competente foro civile per le sue pretese di tale natura.

Alla condannata è stata inflitta una pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliereda fr. 80.- cadauna per complessivi fr. 400.-, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e una multa di fr. 100.-. Le tasse e spese giudiziarie sono state poste a carico della prevenuta per fr. 920.-, mentre per i restanti fr. 210.- sono state accollate allo Stato.

D.Il 3 maggio 2016 AP 1 ha presentato annuncio d’appello (CARP I) e il 17 marzo 2017, dopo aver ricevuto la motivazione scritta intimatale il 17 febbraio 2017 e ritirata il 27 febbraio 2017, ha inoltrato tempestivamente la dichiarazione d’appello (CARP III), in cui ha precisato di impugnare i dispositivi 1, 2, 3 e 5 della sentenza pretorile ed ha chiestodi essere prosciolta anche dal reato di appropriazione indebita.

E.Ottenuto il consenso delle parti alla trattazione dell’appello in procedura scritta (art. 406 cpv. 2 CPP), con decreto 3 maggio 2017 la presidente di questa Corte ha assegnato all’appellante il termine per presentare la sua motivazione scritta (CARP X). Dopo aver chiesto una proroga, l’8 giugno 2017, AP 1 ha inoltrato il proprio allegato, con il quale ha esposto le sue argomentazioni a suffragio delle richieste avanzate con la dichiarazione d’appello (CARP XIV).

Il 14 giugno 2017 la Pretura penale ha indicato di non avere particolari osservazioni e ha comunicato di rimettersi al giudizio di questa Corte (CARP XVI).

Nemmeno il procuratore pubblico, nel suo scritto datato 19 giugno 2017, ha formulato particolari osservazioni, limitandosi a chiedere l’integrale conferma della sentenza impugnata (CARP XVIII).

Sempre il 19 giugno 2017, l’accusatrice privata AC 1 ha prodotto le sue osservazioni (CARP XVII), limitandosi a confermare le posizioni già esposte in precedenza. In tal modo ha pure implicitamente richiamato le richieste avanzate con missiva del 12 maggio 2017, con la quale ha fatto valere di fronte a questa Corte una pretesa civile di fr. 1'402.90 quale risarcimento del danno causato dall’imputata ed una, omnicomprensiva, di fr. 2'000.- quale indennità per i costi cagionati dalla procedura (CARP XI).

In assenza d’impugnazione, il proscioglimento per il reato di falsità in documenti (dispositivo 4 della sentenza impugnata) è passato in giudicato.

“AP 1, classe __________, cittadina __________ cresciuta in __________ e là sposatasi, è arrivata nel __________ nel nostro Paese, dove subito ha trovato un posto di lavoro nella ristorazione (cfr. verbale dibattimento):

Avevo già un posto di lavoro presso __________, dove sono rimasta nove anni. Nel 1999, poi, ho cominciato a lavorare presso il ristorante __________, ove sono rimasta fino al mese di agosto 2014. Il licenziamento a seguito di questi fatti è avvenuto solo nel 2015. Nel frattempo ero stata sospesa dal datore di lavoro, pur continuando a percepire il salario. Nell’aprile 2015 ho trovato lavoro come assistente di cure a domicilio presso lo __________. Sono tuttora impiegata lì. Percepisco CHF 3'000.- netti al mese per 12 volte all’anno. Non ho altre fonti di reddito; mio marito lavora. Mia figlia ha __ anni ed è indipendente.

Riguardo al suo ruolo presso l’esercizio __________ di __________, AP 1 si è definita, nelle prime battute d’istruttoria, cassiera al ristorante, con compiti di pulizia ai tavoli e di conteggio del denaro della cassaforte (verbale 22 agosto 2014, pag. 2, nn. 19-27). In un secondo tempo, messa di fronte alle parole dei superiori riguardo alle sue mansioni, si è (meglio) descritta qualeteam leader, da inizio 2014, con responsabilità accresciute rispetto al personale delle casse e all’altro personale del ristorante, avendo competenze nell’organizzazione del piano di lavoro e delle pulizie e nella gestione del denaro, delle casse (e delle loro differenze a fine giornata, spettandole, qualora superassero i CHF 20.-, di segnalare l’anomalia al superiore) e del fondo cassaforte (verbale 11 settembre 2014, pag. 2, nn. 31 segg.).”(sentenza impugnata, consid. 1 pag. 3).

In entrata di allegato, la ricorrente si è dichiarata“perfettamente a conoscenza che il rimedio dell’appello costituisce una via ricorsuale di puro diritto, non destinato in quanto tale a ridiscutere l’accertamento e l’apprezzamento dei fatti e la valutazione delle prove”(CARP XIV, pag. 3). L’affermazione è errata, non trattandosi qui di una mera contravvenzione: per le procedure concernenti crimini e delitti, in effetti, la Corte di appello e revisione penale gode di pieno potere d’esame che le permette di rivedere liberamente la causa sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (art. 399 e 404 cpv. 1 CPP; fra le altre STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3).

Partendo da questa presa di posizione, pertanto, si può dare per acquisito l’accertamento del giudice di prime cure in merito a tali rielaborazioni:

“Le transazioni interrotte attribuibili a AP 1 dai filmati riguardano operazioni per fr. 85.40, fr. 9.90, fr. 131.70, fr. 59.70, fr. 108.30 e fr. 50.80, compiute nel mese di maggio 2014, e per fr. 62.60, fr. 53.80, fr. 56.70, fr. 34.70, fr. 36.20, fr. 105.50, fr. 124.30, fr. 174.90, fr. 194.50 e fr. 98.30 nel mese di giugno 2014.

Tali importi risultano sensibilmente superiori ai “buchi” serali di cassa “normali” (per il teste __________ le nuove casse non conducevano a risultati diversi rispetto alle precedenti), mediamente di fr. 10.-, eccezionalmente superiori ai fr. 20.-. Per tacere che, come l’esperienza insegnava, in alcune sere il saldo avrebbe potuto essere positivo.

Sia come sia, gli atti evidenziano come alla cassa 401, in due mesi, fossero state fatte operazioni “d’interruzione” per fr. 4'837.80.” (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 13).

“Se è vero che l’istruttoria ha dato riscontri del fatto che le casse touch screen provocassero maggiore possibilità di errore nel “tipaggio”, ancora ciò non spiega le (tanto) frequenti operazioni di interruzione delle transazioni effettuate dall’imputata.

AP 1 ha dipinto una situazione di assoluto caos, sul mezzogiorno, con continui sbagli nel “tipaggio”, clienti che pagavano più del dovuto, altri che invece pagavano meno, altri ancora che si accorgevano al tavolo e tornavano a reclamare, così che “avendo incassato di più, aprivo la cassa con una combinazione di tasti e restituivo la differenza”.

Sennonché __________, gerente del ristorante, ha dichiarato di non aver notato particolari differenze dopo l’introduzione delle nuove casse e che mancanze superiori ai CHF 50.- si registravano una o due volte al mese. Di più, egli ha definito esagerata la situazione sul mezzogiorno descritta dall’imputata, che a suo dire ben conosceva i prezzi dei piatti e poteva correggere subito eventuali errori. Anche la teste __________, ex cassiera, ha indicato come vi fosse in media, da parte di clienti, una sola reclamazione al mese per errori di “tipaggio”.

Che vi fossero tanti errori in cassa come pretende l’imputata sembra così rimanere sua affermazione, anche perché alcuni di quelli che gli vengono opposti esulano dagli orari di punta e quindi dalla pretesa pressione. Difficile poi credere che AP 1 abbia retto una situazione, con continui errori e reclamazioni di clienti, che non favoriva di certo la positiva immagine del ristorante __________, cui lei ha sempre dichiarato di tenere moltissimo, tanto da costituire laratiodel proprio agire.

Per tacere che per restituire i soldi di troppo, a scontrino già emesso, bastava l’apertura di cassa e non anche, prima, la digitazione dei tasti per l’interruzione della transazione, come invece faceva l’imputata, la quale, inizialmente, quando ancora non sapeva quanto gli inquirenti avevano appurato e avrebbero potuto appurare, ha motivato le frequenti aperture di cassa in modi diversi, dicendo fossero (solo) dovute alle richieste di cambio moneta da parte dei colleghi e poi a sbagli nel “tipaggio”. Unicamente quando confrontata a certe risultanze, AP 1 ha infine avanzato l’argomentazione del pareggio delle differenze di cassa per “creare” soldi non contabilizzati al fine di coprire i “buchi” (in sé “normali”, entro cifre minime) con frequenti operazioni giornaliere volte al pareggio dei conti.

E’ quindi essa medesimache, alla fin fine, ha smentito che la causa degli ammanchi di cassa potesse essere davvero, almeno in tale entità, dovuta alle difficoltà di “tipaggio”. Gli “errori” che qui contano, insomma, erano voluti, non causati dalla sensibilità dei tasti delle casse registratrici. Tant’è che le anomalie sono state riscontrate, in netta maggioranza in proporzione alle operazioni effettuate, alla cassa 401, proprio quella in maggior uso all’imputata.

E’ altrettanto indubbio che con il sistema da lei messo in atto, AP 1 incassasse, alla fine della giornata, più di quanto veniva fatturato, creando unsurplusdi cui non rimanevano tracce.”

(sentenza impugnata, consid. 10 pagg. 12-13).

Pur non essendo una motivazione decisiva per la presente sentenza, non si può mancare di osservare come questo argomento risulti già di per sé poco credibile se solo si tien conto che è stato proposto, sì, nel primo verbale, ma soltanto in seconda battuta, una volta preso atto dell’esistenza della prova inconfutabile che la prevenuta non si era limitata a stornare operazioni errate, ma aveva de facto cancellato delle compravendite di vivande regolarmente concluse con il pagamento da parte del cliente e l’eventuale restituzione del resto dovutogli.

Se fosse stato come lei sostiene, l’imputata ne avrebbe parlato immediatamente agli agenti, poiché non vi sarebbe stato nulla da nascondere e, anzi, avrebbe dato un senso logico al suo agire.

Al primo interrogatorio, invece, ha inizialmente sostenuto tutt’altro e meglio che aveva sbagliato a registrare i prodotti e che apriva la cassa per cambiare del denaro ai colleghi di lavoro che avevano bisogno di moneta per il caffè (PG del 20 agosto 2014, AI 1, pag. 5). Solo una volta che le è stato fatto notare che dai filmati non si vedeva alcun cambio di denaro, è emersa questa versione (PG del 20 agosto 2014, AI 1, pag. 5).

In realtà, le schede contabili in atti smentiscono completamente le asserzioni di AP 1 circa la connessione tra gli ammanchi dovuti ad errori delle cassiere e gli annullamenti di alcuni pagamenti da lei operati (allegati a PG AP 1 dell’11 settembre 2014, RPG doc. 4).

In effetti l’ammontare delle transazioni attribuite ed attribuibili con certezza alla procedente - fr. 85.40, fr. 9.90, fr. 131.70, fr. 59.70, fr. 108.30 e fr. 50.80, compiute nel mese di maggio 2014, e fr. 62.60, fr. 53.80, fr. 56.70, fr. 34.70, fr. 36.20, fr. 105.50, fr. 124.30, fr. 174.90, fr. 194.50 e fr. 98.30 nel mese di giugno 2014 - è decisamente superiore a quello degli ammanchi di cassa mediamente riscontrati in quei periodi (di norma fr. 5.-/10.- e raramente sopra di fr. 20.-, cfr., oltre alle tabelle in atti, VI __________ del 29 agosto 2014, RPG, doc. 6; VI __________ in verb. dib. di primo grado, pag. 1).

Una disparità così evidente tra gli importi scredita pesantemente la versione fornita dall’imputata e costituisce un pesante indizio a suo carico.

L’argomentazione del difensore per il quale la diminuzione di sbagli è da ricondurre al periodo di ferie generalizzato, nel quale la città si svuota, non può essere seguita. In effetti si tratta di un’affermazione generica, avanzata senza neppure tentare di portare una prova a suo sostegno. Non è per nulla scontato, né fatto notorio, che dal 26 luglio al 3 agosto 2014 la città si sia svuotata e, soprattutto, il numero di clienti del ristorante sia diminuito. Potrebbe benissimo essere che, anche a fronte di un numero maggiore di lavoratori in ferie, l’esercizio pubblico di _____ abbia avuto, come probabile, una frequentazione analoga a quella dei mesi precedenti, già solo per l’aumento dei turisti. Inoltre, se il problema delle errate manipolazioni fosse davvero stato così grave e cronico, si sarebbe palesato anche a fronte di una frequentazione ridotta, pur con le dovute proporzioni.

Già solo per queste considerazioni, non è possibile credere che l’imputata abbia agito per compensare le perdite dovute ad errori di registrazione di cassa delle varie operazioni di pagamento della merce da parte dei clienti.

Di riflesso si può concludere che AP 1 ha mentito per coprire delle frodi da lei commesse ai danni del suo datore di lavoro.

I prelievi dalla cassaforte

Le appropriazioni vere e proprie sono quindi avvenute in un secondo momento. Secondo l’accusa, ciò si sarebbe verificato quando il denaro si trovava ormai nella cassaforte.

Il punto cardine, fattualmente, è quindi l’accertamento del destino del denaro.

Partendo dal presupposto che AP 1 ha ammesso di aver sempre saputo che le casse erano sorvegliate dalle telecamere - anche perché erano ben visibili a tutti e presenti da tempo (VI AP 1 in verb. dib. di primo grado, pag. 1; VI __________ in verb. dib. di primo grado, pag. 1) - risulta essere sensato il fatto che l’appellante non abbia effettuato il prelievo dei soldi alla postazione, essendovi la certezza che ogni suo gesto sarebbe stato ripreso. A questo va aggiunto che il rischio di essere vista da altre persone (colleghi, superiori, clienti), oltre che di essere ripresa in flagrante dai filmati, era elevato.

Il locale cassaforte, per contro, era molto più discreto e, checché ne dica la prevenuta, nessuno dei dipendenti era stato informato dalla direzione della presenza di una telecamera nascosta (VI __________ in verb. dib. di primo grado, pag. 1).

Dai filmati in atti, si può notare in maniera molto chiara che in almeno due occasioni l’accusata, sola nella stanza, apre la cassaforte, si appropria di alcune banconote e se ne parte in tutta fretta. Il tutto in orari a ridosso della fine del suo turno lavorativo (timbrata al massimo di un paio di minuti e qualche secondo dopo).

Nel video “ufficio rist. 3” si nota, dall’orario 15:35:40 in poi, l’accusata, con in mano la propria borsetta personale aperta, rientrare nel locale dal quale era uscita poco prima e riaprire in tutta fretta la cassaforte per prelevare delle banconote che poi, partendo, sempre velocemente, piega nella sua mano destra; mano che, mentre esce dal campo della telecamera, si muove in direzione dell’apertura della borsetta, come per inserirvele.

Anche nel video “ufficio rist. 4” si nota una scena analoga: dall’orario 14:58:40, la prevenuta apre la cassaforte, preleva delle banconote, la richiude immediatamente e se ne parte frettolosamente, ripiegando in 4 la cartamoneta nella sua mano.

E’ evidente che per consegnare da lì a pochi secondi del denaro a delle colleghe o dei colleghi che poi dovranno riutilizzarlo ponendolo nelle casse (sua versione formulata in PG dell’11 settembre 2014, RPG, doc. 4, pag. 9), completamente aperto, non si giustifica in alcun modo il fatto di piegare in 4 le banconote prelevate dalla cassaforte. Le stesse, logica vuole, avrebbero dovuto essere consegnate completamente aperte, cioè nello stato in cui si trovavano quando sono state prese, o al massimo piegate in due. Il fatto di piegarle in 4 è indizio, pesante, della volontà di renderle meno visibili, sia quando sono in mano, sia quando poi vengono celate nella borsetta, o in altri posti. Il comportamento è, dunque, indiziante dell’intenzione di appropriarsene.

La teoria del prelievo delle banconote per essere date a colleghi o clienti è pure fortemente indebolita dall’orario in cui ciò è avvenuto: pochissimi minuti, uno o due al massimo, prima della timbratura dell’uscita. Questo dato oggettivo (l’ipotizzata mancata sincronizzazione resta una mera affermazione della difesa), assommato alle distanze da percorrere per andare sino alle casse, rispettivamente all’apparecchio per la timbratura, indebolisce ulteriormente il dire dell’imputata, poiché molto difficilmente avrebbe avuto il tempo materiale di fare tutto quanto asserisce aver fatto.

Tutti gli indizi convergenti, assommati all’illogicità delle giustificazioni portate dall’appellante per le sue malversazioni di cassa, permettono di accertare che AP 1 ha agito facendo in modo di creare ad arte delle eccedenze occulte di denaro, da poter asportare in un secondo tempo e tenere per sé.

E’ dunque accertato che l’imputata si è appropriata del denaro prelevandolo dalla cassaforte.

In merito alla quantificazione del provento di reato, calcolato sulla base del principio in dubio pro reo con riferimento alle sole operazioni di storno attribuibili alla prevenuta con sicurezza, non sono state sollevate contestazioni puntuali. Essendo i ragionamenti del primo giudice condivisibili, esso viene confermato in fr. 1'202.90. In effetti è corretto considerare che, non trovando gli annullamenti dei pagamenti alcuna seria giustificazione se non nell’intenzione di poi appropriarsi del corrispondente denaro, il totale di quanto indebitamente sottratto corrisponde al totale delle operazioni stornate.

Carta regalo __________

“L’accusa di aver caricato una carta regalo __________ per fr. 200.- senza versare il corrispettivo in cassa si basa su un filmato agli atti che evidenzia come al momento dello “striscio” della carta regalo da parte dell’imputata, sola alla cassa, nessuna persona pare in attesa di ricevere la carta o i soldi.

AP 1 ha motivato si trattasse di una delle carte regalo che la __________ dava in parziale pagamento ai propri dipendenti per aver lavorato ad eventi speciali  e che poi il dipendente, non interessato (quali “i cuochi, di solito frontalieri”), chiedeva a lei di riconvertire in denaro.

Va detto innanzitutto che nel video che la riprende mentre “striscia” la carta, non si vede, a non averne dubbio, l’imputata consegnare soldi a qualcuno, né ancor meno depositarne in cassa.

Poi, il teste __________ ha chiarito in aula che per caricare delle carte regalo per sé, l’operazione doveva essere effettuata alla presenza di un altro dipendente.

Egli, gerente del ristorante __________ da lunga data, non ha tuttavia ricordato che in certe occasioni i dipendenti potessero essere remunerati con carte regalo. Nemmeno l’ex cassiera __________ sapeva che ciò potesse avvenire. Neppure, ancora, i due hanno saputo riferire di altri dipendenti che chiedessero il cambio delle carte che verebbero [recte: avrebbero] ricevuto con del contante.

Quanto, insomma, di nuovo sarebbe successo solo a AP 1, che nemmeno in questo caso, a fronte di evidenze, è riuscita a dare una spiegazione convincente.

Ne consegue che va confermata la condanna per appropriazione indebita come a decreto d’accusa.”(sentenza impugnata, consid. 12 pag. 15).

Sulla scorta di quanto scritto dal primo giudice e di questa deposizione, ritenuto che una volta di più AP 1 non risulta credibile, è possibile accertare che la donna ha caricato per sé ed utilizzato una carta regalo per fr. 200.-, cercando di nascondere la cosa con degli annullamenti di operazioni di cassa per circa fr. 160.-, atto che, nelle modalità con cui è stato commesso, configura il reato di appropriazione indebita.

Una cosa o un valore patrimoniale si ritiene affidato, se l’agente li ha ricevuti con l’obbligo di farne un determinato uso nell’interesse altrui, in modo particolare con l’impegno di custodirli, amministrarli o consegnarli (cfr. Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 3 ed., art. 138, n. 40 e ivi citata giurisprudenza).

Un tale obbligo si può fondare su un accordo esplicito o tacito (cfr. DTF 120 IV 117, 119).

L’affidamento ai sensi dell’articolo di legge in oggetto comporta quindi tre elementi ben definiti:

-anzitutto l’autore deve aver ricevuto la cosa o il valore patrimoniale in modo tale da poterne disporre;

-in secondo luogo il possesso, rispettivamente potere dell’autore di disporre del bene esclude quello dell’avente diritto;

-infine il trasferimento del possesso, rispettivamente potere di disporre del bene dall’avente diritto all’autore del reato è fondato su un obbligo di restituzione al primo, rispettivamente di consegna dello stesso in suo nome a terze persone (cfr. Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, op. cit., art. 138,

n. 46).

La concessione del semplice accesso ad una cosa, ad esempio attraverso la consegna di una chiave, non è assimilabile ad un affidamento (cfr. Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, op. cit., art. 138, n. 74; ad es. DTF 80 IV 151, 153, chiave di un deposito; OGer ZH, 29 agosto 1955, ZR 1956, nr. 33, chiave di una cassaforte).

Inoltre, secondo la dottrina dominante, affinché si possa parlare di bene affidato, è necessario che l’avente diritto abbia ceduto in maniera completa il possesso sullo stesso e non possa più disporne. Di conseguenza il mero co-possesso dell’autore unitamente all’avente diritto non è sufficiente: in simili situazioni il reo, appropriandosi della cosa, priva del possesso il legittimo proprietario e commette un furto.

Il Tribunale federale, per contro, ha ammesso la possibilità di condanna ai sensi dell’art. 138 CPS della persona che si impossessa di un bene che possiede congiuntamente al proprietario, se il suo diritto sulla stessa è di pari livello di quello di quest’ultimo; se invece vi è subordinato, entra in linea di considerazione il furto (cosiddetta “Schwerpunkttheorie”, cfr. Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, op. cit., art. 138, n. 84).

Neppure per quanto concerne invece il caricamento della tessera regalo vi sono problemi particolari che possano mettere in dubbio la realizzazione della fattispecie.

La condanna decretata dalla Pretura penale è quindi confermata e l’appello respinto.

Essa tiene già conto della violazione del principio di celerità riscontrabile già solo per il fatto che la decisione motivata è stata intimata 10 mesi dopo il dibattimento nonostante la fattispecie non comporti difficoltà particolari (art. 84 cpv. 4 CPP in rel. con art. 5 cpv. 1 CPP, art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF 130 IV 54, consid.3.3.1; DTF 124 I 139, consid.2a). La riduzione che si impone va a compensare quella erroneamente fatta dal primo giudice per l’incensuratezza della prevenuta, che notoriamente ha effetto neutro sulla pena.

Non si riconoscono indennità.

In considerazione dell’esito del procedimento, gli oneri processuali del giudizio d’appello, di complessivi fr. 1'200.-, sono posti integralmente a carico della procedente soccombente.

L’istanza di indennizzo, da intendere ai sensi dell’art. 429 CPP, va respinta di conseguenza.

visti gli art.                      10, 76 segg., 80 segg., 84, 126, 348 segg., 379 segg., 398 segg. CPP

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

12, 34 segg., 42 segg., 47 segg., 138 cifra 1, 172terCP

dichiara e pronuncia:

a __________, presso AC 1, in più occasioni, nel periodo maggio 2014 - luglio 2014, indebitamente appropriata di valori patrimoniali a lei affidati, per un importo complessivo pari ad almeno CHF 1'402.90, e meglio, come descritto al punto n. 1 del DA 1252/2015 del 23 marzo 2015 a suo carico.

5.Gli oneri processuale dell’appello, consistenti in:

-  tassa di giustizia      fr. 1’000.-

-  altri disborsi               fr. 200.-

fr. 1'200.-

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

Erwägungen (14 Absätze)

E. 3 maggio 2016 AP 1 ha presentato annuncio d’appello (CARP I) e il 17 marzo 2017, dopo aver ricevuto la motivazione scritta intimatale il 17 febbraio 2017 e ritirata il 27 febbraio 2017, ha inoltrato tempestivamente la dichiarazione d’appello (CARP III), in cui ha precisato di impugnare i dispositivi 1, 2, 3 e 5 della sentenza pretorile ed ha chiestodi essere prosciolta anche dal reato di appropriazione indebita.

E.Ottenuto il consenso delle parti alla trattazione dell’appello in procedura scritta (art. 406 cpv. 2 CPP), con decreto 3 maggio 2017 la presidente di questa Corte ha assegnato all’appellante il termine per presentare la sua motivazione scritta (CARP X). Dopo aver chiesto una proroga, l’8 giugno 2017, AP 1 ha inoltrato il proprio allegato, con il quale ha esposto le sue argomentazioni a suffragio delle richieste avanzate con la dichiarazione d’appello (CARP XIV).

Il 14 giugno 2017 la Pretura penale ha indicato di non avere particolari osservazioni e ha comunicato di rimettersi al giudizio di questa Corte (CARP XVI).

Nemmeno il procuratore pubblico, nel suo scritto datato 19 giugno 2017, ha formulato particolari osservazioni, limitandosi a chiedere l’integrale conferma della sentenza impugnata (CARP XVIII).

Sempre il 19 giugno 2017, l’accusatrice privata AC 1 ha prodotto le sue osservazioni (CARP XVII), limitandosi a confermare le posizioni già esposte in precedenza. In tal modo ha pure implicitamente richiamato le richieste avanzate con missiva del 12 maggio 2017, con la quale ha fatto valere di fronte a questa Corte una pretesa civile di fr. 1'402.90 quale risarcimento del danno causato dall’imputata ed una, omnicomprensiva, di fr. 2'000.- quale indennità per i costi cagionati dalla procedura (CARP XI).

In assenza d’impugnazione, il proscioglimento per il reato di falsità in documenti (dispositivo 4 della sentenza impugnata) è passato in giudicato.

“AP 1, classe __________, cittadina __________ cresciuta in __________ e là sposatasi, è arrivata nel __________ nel nostro Paese, dove subito ha trovato un posto di lavoro nella ristorazione (cfr. verbale dibattimento):

Avevo già un posto di lavoro presso __________, dove sono rimasta nove anni. Nel 1999, poi, ho cominciato a lavorare presso il ristorante __________, ove sono rimasta fino al mese di agosto 2014. Il licenziamento a seguito di questi fatti è avvenuto solo nel 2015. Nel frattempo ero stata sospesa dal datore di lavoro, pur continuando a percepire il salario. Nell’aprile 2015 ho trovato lavoro come assistente di cure a domicilio presso lo __________. Sono tuttora impiegata lì. Percepisco CHF 3'000.- netti al mese per 12 volte all’anno. Non ho altre fonti di reddito; mio marito lavora. Mia figlia ha __ anni ed è indipendente.

Riguardo al suo ruolo presso l’esercizio __________ di __________, AP 1 si è definita, nelle prime battute d’istruttoria, cassiera al ristorante, con compiti di pulizia ai tavoli e di conteggio del denaro della cassaforte (verbale 22 agosto 2014, pag. 2, nn. 19-27). In un secondo tempo, messa di fronte alle parole dei superiori riguardo alle sue mansioni, si è (meglio) descritta qualeteam leader, da inizio 2014, con responsabilità accresciute rispetto al personale delle casse e all’altro personale del ristorante, avendo competenze nell’organizzazione del piano di lavoro e delle pulizie e nella gestione del denaro, delle casse (e delle loro differenze a fine giornata, spettandole, qualora superassero i CHF 20.-, di segnalare l’anomalia al superiore) e del fondo cassaforte (verbale 11 settembre 2014, pag. 2, nn. 31 segg.).”(sentenza impugnata, consid. 1 pag. 3).

In entrata di allegato, la ricorrente si è dichiarata“perfettamente a conoscenza che il rimedio dell’appello costituisce una via ricorsuale di puro diritto, non destinato in quanto tale a ridiscutere l’accertamento e l’apprezzamento dei fatti e la valutazione delle prove”(CARP XIV, pag. 3). L’affermazione è errata, non trattandosi qui di una mera contravvenzione: per le procedure concernenti crimini e delitti, in effetti, la Corte di appello e revisione penale gode di pieno potere d’esame che le permette di rivedere liberamente la causa sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (art. 399 e 404 cpv. 1 CPP; fra le altre STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3).

Partendo da questa presa di posizione, pertanto, si può dare per acquisito l’accertamento del giudice di prime cure in merito a tali rielaborazioni:

“Le transazioni interrotte attribuibili a AP 1 dai filmati riguardano operazioni per fr. 85.40, fr. 9.90, fr. 131.70, fr. 59.70, fr. 108.30 e fr. 50.80, compiute nel mese di maggio 2014, e per fr. 62.60, fr. 53.80, fr. 56.70, fr. 34.70, fr. 36.20, fr. 105.50, fr. 124.30, fr. 174.90, fr. 194.50 e fr. 98.30 nel mese di giugno 2014.

Tali importi risultano sensibilmente superiori ai “buchi” serali di cassa “normali” (per il teste __________ le nuove casse non conducevano a risultati diversi rispetto alle precedenti), mediamente di fr. 10.-, eccezionalmente superiori ai fr. 20.-. Per tacere che, come l’esperienza insegnava, in alcune sere il saldo avrebbe potuto essere positivo.

Sia come sia, gli atti evidenziano come alla cassa 401, in due mesi, fossero state fatte operazioni “d’interruzione” per fr. 4'837.80.” (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 13).

“Se è vero che l’istruttoria ha dato riscontri del fatto che le casse touch screen provocassero maggiore possibilità di errore nel “tipaggio”, ancora ciò non spiega le (tanto) frequenti operazioni di interruzione delle transazioni effettuate dall’imputata.

AP 1 ha dipinto una situazione di assoluto caos, sul mezzogiorno, con continui sbagli nel “tipaggio”, clienti che pagavano più del dovuto, altri che invece pagavano meno, altri ancora che si accorgevano al tavolo e tornavano a reclamare, così che “avendo incassato di più, aprivo la cassa con una combinazione di tasti e restituivo la differenza”.

Sennonché __________, gerente del ristorante, ha dichiarato di non aver notato particolari differenze dopo l’introduzione delle nuove casse e che mancanze superiori ai CHF 50.- si registravano una o due volte al mese. Di più, egli ha definito esagerata la situazione sul mezzogiorno descritta dall’imputata, che a suo dire ben conosceva i prezzi dei piatti e poteva correggere subito eventuali errori. Anche la teste __________, ex cassiera, ha indicato come vi fosse in media, da parte di clienti, una sola reclamazione al mese per errori di “tipaggio”.

Che vi fossero tanti errori in cassa come pretende l’imputata sembra così rimanere sua affermazione, anche perché alcuni di quelli che gli vengono opposti esulano dagli orari di punta e quindi dalla pretesa pressione. Difficile poi credere che AP 1 abbia retto una situazione, con continui errori e reclamazioni di clienti, che non favoriva di certo la positiva immagine del ristorante __________, cui lei ha sempre dichiarato di tenere moltissimo, tanto da costituire laratiodel proprio agire.

Per tacere che per restituire i soldi di troppo, a scontrino già emesso, bastava l’apertura di cassa e non anche, prima, la digitazione dei tasti per l’interruzione della transazione, come invece faceva l’imputata, la quale, inizialmente, quando ancora non sapeva quanto gli inquirenti avevano appurato e avrebbero potuto appurare, ha motivato le frequenti aperture di cassa in modi diversi, dicendo fossero (solo) dovute alle richieste di cambio moneta da parte dei colleghi e poi a sbagli nel “tipaggio”. Unicamente quando confrontata a certe risultanze, AP 1 ha infine avanzato l’argomentazione del pareggio delle differenze di cassa per “creare” soldi non contabilizzati al fine di coprire i “buchi” (in sé “normali”, entro cifre minime) con frequenti operazioni giornaliere volte al pareggio dei conti.

E’ quindi essa medesimache, alla fin fine, ha smentito che la causa degli ammanchi di cassa potesse essere davvero, almeno in tale entità, dovuta alle difficoltà di “tipaggio”. Gli “errori” che qui contano, insomma, erano voluti, non causati dalla sensibilità dei tasti delle casse registratrici. Tant’è che le anomalie sono state riscontrate, in netta maggioranza in proporzione alle operazioni effettuate, alla cassa 401, proprio quella in maggior uso all’imputata.

E’ altrettanto indubbio che con il sistema da lei messo in atto, AP 1 incassasse, alla fine della giornata, più di quanto veniva fatturato, creando unsurplusdi cui non rimanevano tracce.”

(sentenza impugnata, consid. 10 pagg. 12-13).

Pur non essendo una motivazione decisiva per la presente sentenza, non si può mancare di osservare come questo argomento risulti già di per sé poco credibile se solo si tien conto che è stato proposto, sì, nel primo verbale, ma soltanto in seconda battuta, una volta preso atto dell’esistenza della prova inconfutabile che la prevenuta non si era limitata a stornare operazioni errate, ma aveva de facto cancellato delle compravendite di vivande regolarmente concluse con il pagamento da parte del cliente e l’eventuale restituzione del resto dovutogli.

Se fosse stato come lei sostiene, l’imputata ne avrebbe parlato immediatamente agli agenti, poiché non vi sarebbe stato nulla da nascondere e, anzi, avrebbe dato un senso logico al suo agire.

Al primo interrogatorio, invece, ha inizialmente sostenuto tutt’altro e meglio che aveva sbagliato a registrare i prodotti e che apriva la cassa per cambiare del denaro ai colleghi di lavoro che avevano bisogno di moneta per il caffè (PG del 20 agosto 2014, AI 1, pag. 5). Solo una volta che le è stato fatto notare che dai filmati non si vedeva alcun cambio di denaro, è emersa questa versione (PG del 20 agosto 2014, AI 1, pag. 5).

In realtà, le schede contabili in atti smentiscono completamente le asserzioni di AP 1 circa la connessione tra gli ammanchi dovuti ad errori delle cassiere e gli annullamenti di alcuni pagamenti da lei operati (allegati a PG AP 1 dell’11 settembre 2014, RPG doc. 4).

In effetti l’ammontare delle transazioni attribuite ed attribuibili con certezza alla procedente - fr. 85.40, fr. 9.90, fr. 131.70, fr. 59.70, fr. 108.30 e fr. 50.80, compiute nel mese di maggio 2014, e fr. 62.60, fr. 53.80, fr. 56.70, fr. 34.70, fr. 36.20, fr. 105.50, fr. 124.30, fr. 174.90, fr. 194.50 e fr. 98.30 nel mese di giugno 2014 - è decisamente superiore a quello degli ammanchi di cassa mediamente riscontrati in quei periodi (di norma fr. 5.-/10.- e raramente sopra di fr. 20.-, cfr., oltre alle tabelle in atti, VI __________ del 29 agosto 2014, RPG, doc. 6; VI __________ in verb. dib. di primo grado, pag. 1).

Una disparità così evidente tra gli importi scredita pesantemente la versione fornita dall’imputata e costituisce un pesante indizio a suo carico.

L’argomentazione del difensore per il quale la diminuzione di sbagli è da ricondurre al periodo di ferie generalizzato, nel quale la città si svuota, non può essere seguita. In effetti si tratta di un’affermazione generica, avanzata senza neppure tentare di portare una prova a suo sostegno. Non è per nulla scontato, né fatto notorio, che dal 26 luglio al 3 agosto 2014 la città si sia svuotata e, soprattutto, il numero di clienti del ristorante sia diminuito. Potrebbe benissimo essere che, anche a fronte di un numero maggiore di lavoratori in ferie, l’esercizio pubblico di _____ abbia avuto, come probabile, una frequentazione analoga a quella dei mesi precedenti, già solo per l’aumento dei turisti. Inoltre, se il problema delle errate manipolazioni fosse davvero stato così grave e cronico, si sarebbe palesato anche a fronte di una frequentazione ridotta, pur con le dovute proporzioni.

Già solo per queste considerazioni, non è possibile credere che l’imputata abbia agito per compensare le perdite dovute ad errori di registrazione di cassa delle varie operazioni di pagamento della merce da parte dei clienti.

Di riflesso si può concludere che AP 1 ha mentito per coprire delle frodi da lei commesse ai danni del suo datore di lavoro.

I prelievi dalla cassaforte

Le appropriazioni vere e proprie sono quindi avvenute in un secondo momento. Secondo l’accusa, ciò si sarebbe verificato quando il denaro si trovava ormai nella cassaforte.

Il punto cardine, fattualmente, è quindi l’accertamento del destino del denaro.

Partendo dal presupposto che AP 1 ha ammesso di aver sempre saputo che le casse erano sorvegliate dalle telecamere - anche perché erano ben visibili a tutti e presenti da tempo (VI AP 1 in verb. dib. di primo grado, pag. 1; VI __________ in verb. dib. di primo grado, pag. 1) - risulta essere sensato il fatto che l’appellante non abbia effettuato il prelievo dei soldi alla postazione, essendovi la certezza che ogni suo gesto sarebbe stato ripreso. A questo va aggiunto che il rischio di essere vista da altre persone (colleghi, superiori, clienti), oltre che di essere ripresa in flagrante dai filmati, era elevato.

Il locale cassaforte, per contro, era molto più discreto e, checché ne dica la prevenuta, nessuno dei dipendenti era stato informato dalla direzione della presenza di una telecamera nascosta (VI __________ in verb. dib. di primo grado, pag. 1).

Dai filmati in atti, si può notare in maniera molto chiara che in almeno due occasioni l’accusata, sola nella stanza, apre la cassaforte, si appropria di alcune banconote e se ne parte in tutta fretta. Il tutto in orari a ridosso della fine del suo turno lavorativo (timbrata al massimo di un paio di minuti e qualche secondo dopo).

Nel video “ufficio rist. 3” si nota, dall’orario 15:35:40 in poi, l’accusata, con in mano la propria borsetta personale aperta, rientrare nel locale dal quale era uscita poco prima e riaprire in tutta fretta la cassaforte per prelevare delle banconote che poi, partendo, sempre velocemente, piega nella sua mano destra; mano che, mentre esce dal campo della telecamera, si muove in direzione dell’apertura della borsetta, come per inserirvele.

Anche nel video “ufficio rist. 4” si nota una scena analoga: dall’orario 14:58:40, la prevenuta apre la cassaforte, preleva delle banconote, la richiude immediatamente e se ne parte frettolosamente, ripiegando in 4 la cartamoneta nella sua mano.

E’ evidente che per consegnare da lì a pochi secondi del denaro a delle colleghe o dei colleghi che poi dovranno riutilizzarlo ponendolo nelle casse (sua versione formulata in PG dell’11 settembre 2014, RPG, doc. 4, pag. 9), completamente aperto, non si giustifica in alcun modo il fatto di piegare in 4 le banconote prelevate dalla cassaforte. Le stesse, logica vuole, avrebbero dovuto essere consegnate completamente aperte, cioè nello stato in cui si trovavano quando sono state prese, o al massimo piegate in due. Il fatto di piegarle in 4 è indizio, pesante, della volontà di renderle meno visibili, sia quando sono in mano, sia quando poi vengono celate nella borsetta, o in altri posti. Il comportamento è, dunque, indiziante dell’intenzione di appropriarsene.

La teoria del prelievo delle banconote per essere date a colleghi o clienti è pure fortemente indebolita dall’orario in cui ciò è avvenuto: pochissimi minuti, uno o due al massimo, prima della timbratura dell’uscita. Questo dato oggettivo (l’ipotizzata mancata sincronizzazione resta una mera affermazione della difesa), assommato alle distanze da percorrere per andare sino alle casse, rispettivamente all’apparecchio per la timbratura, indebolisce ulteriormente il dire dell’imputata, poiché molto difficilmente avrebbe avuto il tempo materiale di fare tutto quanto asserisce aver fatto.

Tutti gli indizi convergenti, assommati all’illogicità delle giustificazioni portate dall’appellante per le sue malversazioni di cassa, permettono di accertare che AP 1 ha agito facendo in modo di creare ad arte delle eccedenze occulte di denaro, da poter asportare in un secondo tempo e tenere per sé.

E’ dunque accertato che l’imputata si è appropriata del denaro prelevandolo dalla cassaforte.

In merito alla quantificazione del provento di reato, calcolato sulla base del principio in dubio pro reo con riferimento alle sole operazioni di storno attribuibili alla prevenuta con sicurezza, non sono state sollevate contestazioni puntuali. Essendo i ragionamenti del primo giudice condivisibili, esso viene confermato in fr. 1'202.90. In effetti è corretto considerare che, non trovando gli annullamenti dei pagamenti alcuna seria giustificazione se non nell’intenzione di poi appropriarsi del corrispondente denaro, il totale di quanto indebitamente sottratto corrisponde al totale delle operazioni stornate.

Carta regalo __________

“L’accusa di aver caricato una carta regalo __________ per fr. 200.- senza versare il corrispettivo in cassa si basa su un filmato agli atti che evidenzia come al momento dello “striscio” della carta regalo da parte dell’imputata, sola alla cassa, nessuna persona pare in attesa di ricevere la carta o i soldi.

AP 1 ha motivato si trattasse di una delle carte regalo che la __________ dava in parziale pagamento ai propri dipendenti per aver lavorato ad eventi speciali  e che poi il dipendente, non interessato (quali “i cuochi, di solito frontalieri”), chiedeva a lei di riconvertire in denaro.

Va detto innanzitutto che nel video che la riprende mentre “striscia” la carta, non si vede, a non averne dubbio, l’imputata consegnare soldi a qualcuno, né ancor meno depositarne in cassa.

Poi, il teste __________ ha chiarito in aula che per caricare delle carte regalo per sé, l’operazione doveva essere effettuata alla presenza di un altro dipendente.

Egli, gerente del ristorante __________ da lunga data, non ha tuttavia ricordato che in certe occasioni i dipendenti potessero essere remunerati con carte regalo. Nemmeno l’ex cassiera __________ sapeva che ciò potesse avvenire. Neppure, ancora, i due hanno saputo riferire di altri dipendenti che chiedessero il cambio delle carte che verebbero [recte: avrebbero] ricevuto con del contante.

Quanto, insomma, di nuovo sarebbe successo solo a AP 1, che nemmeno in questo caso, a fronte di evidenze, è riuscita a dare una spiegazione convincente.

Ne consegue che va confermata la condanna per appropriazione indebita come a decreto d’accusa.”(sentenza impugnata, consid. 12 pag. 15).

Sulla scorta di quanto scritto dal primo giudice e di questa deposizione, ritenuto che una volta di più AP 1 non risulta credibile, è possibile accertare che la donna ha caricato per sé ed utilizzato una carta regalo per fr. 200.-, cercando di nascondere la cosa con degli annullamenti di operazioni di cassa per circa fr. 160.-, atto che, nelle modalità con cui è stato commesso, configura il reato di appropriazione indebita.

Una cosa o un valore patrimoniale si ritiene affidato, se l’agente li ha ricevuti con l’obbligo di farne un determinato uso nell’interesse altrui, in modo particolare con l’impegno di custodirli, amministrarli o consegnarli (cfr. Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 3 ed., art. 138, n. 40 e ivi citata giurisprudenza).

Un tale obbligo si può fondare su un accordo esplicito o tacito (cfr. DTF 120 IV 117, 119).

L’affidamento ai sensi dell’articolo di legge in oggetto comporta quindi tre elementi ben definiti:

-anzitutto l’autore deve aver ricevuto la cosa o il valore patrimoniale in modo tale da poterne disporre;

-in secondo luogo il possesso, rispettivamente potere dell’autore di disporre del bene esclude quello dell’avente diritto;

-infine il trasferimento del possesso, rispettivamente potere di disporre del bene dall’avente diritto all’autore del reato è fondato su un obbligo di restituzione al primo, rispettivamente di consegna dello stesso in suo nome a terze persone (cfr. Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, op. cit., art. 138,

n. 46).

La concessione del semplice accesso ad una cosa, ad esempio attraverso la consegna di una chiave, non è assimilabile ad un affidamento (cfr. Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, op. cit., art. 138, n. 74; ad es. DTF 80 IV 151, 153, chiave di un deposito; OGer ZH, 29 agosto 1955, ZR 1956, nr. 33, chiave di una cassaforte).

Inoltre, secondo la dottrina dominante, affinché si possa parlare di bene affidato, è necessario che l’avente diritto abbia ceduto in maniera completa il possesso sullo stesso e non possa più disporne. Di conseguenza il mero co-possesso dell’autore unitamente all’avente diritto non è sufficiente: in simili situazioni il reo, appropriandosi della cosa, priva del possesso il legittimo proprietario e commette un furto.

Il Tribunale federale, per contro, ha ammesso la possibilità di condanna ai sensi dell’art. 138 CPS della persona che si impossessa di un bene che possiede congiuntamente al proprietario, se il suo diritto sulla stessa è di pari livello di quello di quest’ultimo; se invece vi è subordinato, entra in linea di considerazione il furto (cosiddetta “Schwerpunkttheorie”, cfr. Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, op. cit., art. 138, n. 84).

Neppure per quanto concerne invece il caricamento della tessera regalo vi sono problemi particolari che possano mettere in dubbio la realizzazione della fattispecie.

La condanna decretata dalla Pretura penale è quindi confermata e l’appello respinto.

Essa tiene già conto della violazione del principio di celerità riscontrabile già solo per il fatto che la decisione motivata è stata intimata 10 mesi dopo il dibattimento nonostante la fattispecie non comporti difficoltà particolari (art. 84 cpv. 4 CPP in rel. con art. 5 cpv. 1 CPP, art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF 130 IV 54, consid.3.3.1; DTF 124 I 139, consid.2a). La riduzione che si impone va a compensare quella erroneamente fatta dal primo giudice per l’incensuratezza della prevenuta, che notoriamente ha effetto neutro sulla pena.

Non si riconoscono indennità.

In considerazione dell’esito del procedimento, gli oneri processuali del giudizio d’appello, di complessivi fr. 1'200.-, sono posti integralmente a carico della procedente soccombente.

L’istanza di indennizzo, da intendere ai sensi dell’art. 429 CPP, va respinta di conseguenza.

visti gli art.                      10, 76 segg., 80 segg., 84, 126, 348 segg., 379 segg., 398 segg. CPP

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

12, 34 segg., 42 segg., 47 segg., 138 cifra 1, 172terCP

dichiara e pronuncia:

a __________, presso AC 1, in più occasioni, nel periodo maggio 2014 - luglio 2014, indebitamente appropriata di valori patrimoniali a lei affidati, per un importo complessivo pari ad almeno CHF 1'402.90, e meglio, come descritto al punto n. 1 del DA 1252/2015 del 23 marzo 2015 a suo carico.

5.Gli oneri processuale dell’appello, consistenti in:

-  tassa di giustizia      fr. 1’000.-

-  altri disborsi               fr. 200.-

fr. 1'200.-

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

E. 4 Sulla motivazione all’origine delle frequenti correzioni contabili di cassa, il Pretore ha concluso per l’intenzione dell’imputata di creare un’eccedenza di contante, escludendo errori involontari dovuti alla nuova tipologia di apparecchi: “Se è vero che l’istruttoria ha dato riscontri del fatto che le casse touch screen provocassero maggiore possibilità di errore nel “tipaggio”, ancora ciò non spiega le (tanto) frequenti operazioni di interruzione delle transazioni effettuate dall’imputata. AP 1 ha dipinto una situazione di assoluto caos, sul mezzogiorno, con continui sbagli nel “tipaggio”, clienti che pagavano più del dovuto, altri che invece pagavano meno, altri ancora che si accorgevano al tavolo e tornavano a reclamare, così che “avendo incassato di più, aprivo la cassa con una combinazione di tasti e restituivo la differenza”. Sennonché __________, gerente del ristorante, ha dichiarato di non aver notato particolari differenze dopo l’introduzione delle nuove casse e che mancanze superiori ai CHF 50.- si registravano una o due volte al mese. Di più, egli ha definito esagerata la situazione sul mezzogiorno descritta dall’imputata, che a suo dire ben conosceva i prezzi dei piatti e poteva correggere subito eventuali errori. Anche la teste __________, ex cassiera, ha indicato come vi fosse in media, da parte di clienti, una sola reclamazione al mese per errori di “tipaggio”. Che vi fossero tanti errori in cassa come pretende l’imputata sembra così rimanere sua affermazione, anche perché alcuni di quelli che gli vengono opposti esulano dagli orari di punta e quindi dalla pretesa pressione. Difficile poi credere che AP 1 abbia retto una situazione, con continui errori e reclamazioni di clienti, che non favoriva di certo la positiva immagine del ristorante __________, cui lei ha sempre dichiarato di tenere moltissimo, tanto da costituire la ratio del proprio agire. Per tacere che per restituire i soldi di troppo, a scontrino già emesso, bastava l’apertura di cassa e non anche, prima, la digitazione dei tasti per l’interruzione della transazione, come invece faceva l’imputata, la quale, inizialmente, quando ancora non sapeva quanto gli inquirenti avevano appurato e avrebbero potuto appurare, ha motivato le frequenti aperture di cassa in modi diversi, dicendo fossero (solo) dovute alle richieste di cambio moneta da parte dei colleghi e poi a sbagli nel “tipaggio”. Unicamente quando confrontata a certe risultanze, AP 1 ha infine avanzato l’argomentazione del pareggio delle differenze di cassa per “creare” soldi non contabilizzati al fine di coprire i “buchi” (in sé “normali”, entro cifre minime) con frequenti operazioni giornaliere volte al pareggio dei conti. E’ quindi essa medesima che, alla fin fine, ha smentito che la causa degli ammanchi di cassa potesse essere davvero, almeno in tale entità, dovuta alle difficoltà di “tipaggio”. Gli “errori” che qui contano, insomma, erano voluti, non causati dalla sensibilità dei tasti delle casse registratrici. Tant’è che le anomalie sono state riscontrate, in netta maggioranza in proporzione alle operazioni effettuate, alla cassa 401, proprio quella in maggior uso all’imputata. E’ altrettanto indubbio che con il sistema da lei messo in atto, AP 1 incassasse, alla fine della giornata, più di quanto veniva fatturato, creando un surplus di cui non rimanevano tracce.” (sentenza impugnata, consid. 10 pagg. 12-13).

5.   AP 1 ha sostenuto in arringa di primo grado che effettivamente, infastidita dal fatto che con l’introduzione delle casse nuove con touch screen vi erano errori frequenti che portavano a disavanzi costanti, aveva deciso di fare in modo che questi ammanchi non risultassero più, annullando alcuni scontrini in modo da coprire i buchi giornalieri. A suo dire avrebbe agito con fini altruistici, a favore della ditta e dei colleghi, per far quadrare i risultati di cassa. Quindi senza alcuna intenzione di appropriarsi del denaro o di darlo a terzi. Si sarebbe trattato, perciò, di un comportamento sbagliato, ma con tutt’al più delle conseguenze sul piano del diritto civile, non invece con risvolti di natura penale. Pur non essendo una motivazione decisiva per la presente sentenza, non si può mancare di osservare come questo argomento risulti già di per sé poco credibile se solo si tien conto che è stato proposto, sì, nel primo verbale, ma soltanto in seconda battuta, una volta preso atto dell’esistenza della prova inconfutabile che la prevenuta non si era limitata a stornare operazioni errate, ma aveva de facto cancellato delle compravendite di vivande regolarmente concluse con il pagamento da parte del cliente e l’eventuale restituzione del resto dovutogli. Se fosse stato come lei sostiene, l’imputata ne avrebbe parlato immediatamente agli agenti, poiché non vi sarebbe stato nulla da nascondere e, anzi, avrebbe dato un senso logico al suo agire. Al primo interrogatorio, invece, ha inizialmente sostenuto tutt’altro e meglio che aveva sbagliato a registrare i prodotti e che apriva la cassa per cambiare del denaro ai colleghi di lavoro che avevano bisogno di moneta per il caffè (PG del 20 agosto 2014, AI 1, pag. 5). Solo una volta che le è stato fatto notare che dai filmati non si vedeva alcun cambio di denaro, è emersa questa versione (PG del 20 agosto 2014, AI 1, pag. 5).

E. 6 Scendendo nei dettagli, in occasione della sua seconda deposizione, ella ha sostenuto che al mattino, preparando le casse per la giornata, quando vedeva che il giorno prima vi era stato un ammanco in negativo ( “per importi che variavano dai fr. 20.- ai fr. 100.-“ ), prendeva dal fondo cassa della 401 il corrispettivo e pareggiava i conti. Nel corso della giornata, poi, recuperava il denaro annullando le transazioni (PG del 22 agosto 2014, RPG, doc. 3, pag. 5 e 6). Questa giustificazione è stata riaffermata anche al verbale seguente (PG dell’11 settembre 2014, RPG, doc. 4, pag. 5 seg.). Tuttavia, messa a confronto con i dati nel frattempo recuperati dalla AC 1 e costatato che, se da un lato le differenze di cassa erano state piuttosto limitate nel periodo in questione, dall’altro, gli importi degli annullamenti (che si ricorda essere sensibilmente superiori a quanto prospettato con il DA) sono stati considerevoli, l’imputata non ha saputo fornire alcuna spiegazione (PG dell’11 settembre 2014, RPG, doc. 4, pag. 7 seg.). In realtà, le schede contabili in atti smentiscono completamente le asserzioni di AP 1 circa la connessione tra gli ammanchi dovuti ad errori delle cassiere e gli annullamenti di alcuni pagamenti da lei operati (allegati a PG AP 1 dell’11 settembre 2014, RPG doc. 4). In effetti l’ammontare delle transazioni attribuite ed attribuibili con certezza alla procedente - fr. 85.40, fr. 9.90, fr. 131.70, fr. 59.70, fr. 108.30 e fr. 50.80, compiute nel mese di maggio 2014, e fr. 62.60, fr. 53.80, fr. 56.70, fr. 34.70, fr. 36.20, fr. 105.50, fr. 124.30, fr. 174.90, fr. 194.50 e fr. 98.30 nel mese di giugno 2014 - è decisamente superiore a quello degli ammanchi di cassa mediamente riscontrati in quei periodi (di norma fr. 5.-/10.- e raramente sopra di fr. 20.-, cfr., oltre alle tabelle in atti, VI __________ del 29 agosto 2014, RPG, doc. 6; VI __________ in verb. dib. di primo grado, pag. 1). Una disparità così evidente tra gli importi scredita pesantemente la versione fornita dall’imputata e costituisce un pesante indizio a suo carico.

E. 7 Alla stessa stregua, quindi contro la tesi difensiva, va interpretato il fatto che nel periodo delle vacanze di AP 1, dal 26 luglio al 3 agosto 2014, non si sono verificate né mancanze di cassa particolari, né anomalie. La cosa mal si concilia con quanto da lei sostenuto, poiché se fosse stato vero che i buchi venivano colmati grazie agli annullamenti di alcune operazioni, in questo periodo, nel quale lei evidentemente non ha potuto attuare questo escamotage contabile per pareggiare i conti, si sarebbero dovuti riscontrare degli ammanchi considerevoli. Confrontata dagli inquirenti con queste obiezioni, nemmeno in questo caso AP 1 ha saputo fornire una spiegazione ed è rimasta silente (PG dell’11 settembre 2014, RPG, doc. 4, pag. 10). L’argomentazione del difensore per il quale la diminuzione di sbagli è da ricondurre al periodo di ferie generalizzato, nel quale la città si svuota, non può essere seguita. In effetti si tratta di un’affermazione generica, avanzata senza neppure tentare di portare una prova a suo sostegno. Non è per nulla scontato, né fatto notorio, che dal 26 luglio al 3 agosto 2014 la città si sia svuotata e, soprattutto, il numero di clienti del ristorante sia diminuito. Potrebbe benissimo essere che, anche a fronte di un numero maggiore di lavoratori in ferie, l’esercizio pubblico di _____ abbia avuto, come probabile, una frequentazione analoga a quella dei mesi precedenti, già solo per l’aumento dei turisti. Inoltre, se il problema delle errate manipolazioni fosse davvero stato così grave e cronico, si sarebbe palesato anche a fronte di una frequentazione ridotta, pur con le dovute proporzioni.

E. 8 Neppure il movente che AP 1 sostiene essere stato all’origine del suo agire, cioè l’aver voluto compensare gli ammanchi di cassa perché la infastidivano può essere considerato plausibile. In primo luogo perché è stato assodato che le differenze di cassa erano una componente del lavoro normale e già preventivata dal suo datore di lavoro ( “voglio anche precisare che per differenza di + o – fr. 20.- non vi sono problemi per la chiusura contabile in quanto il sistema è già programmato in tal senso.” PG __________ del 29 agosto 2014, RPG, doc. 6, pag. 7). In secondo luogo perché è del tutto illogico che una dipendente, seppur con il ruolo di responsabile delle casse, si assuma il rischio di essere licenziata, commettendo nella migliore delle ipotesi una crassa violazione dei suoi doveri contrattuali, manipolando le casse per evitare delle differenze tra quanto registrato e il denaro effettivamente rimasto, per le quali nessuno dei superiori le avrebbe creato dei problemi. Questo vale, a maggior ragione, se all’origine degli inconvenienti vi era l’introduzione dei nuovi apparecchi, che comportava un periodo di rodaggio delle cassiere e che quindi giustificava in maniera oggettiva l’insorgere degli errori. Già solo per queste considerazioni, non è possibile credere che l’imputata abbia agito per compensare le perdite dovute ad errori di registrazione di cassa delle varie operazioni di pagamento della merce da parte dei clienti. Di riflesso si può concludere che AP 1 ha mentito per coprire delle frodi da lei commesse ai danni del suo datore di lavoro. I prelievi dalla cassaforte

E. 9 Come appurato dagli inquirenti e ammesso dall’appellante, è corretto ritenere che lei prima conteggiava la merce, poi annullava lo scontrino, incassava ugualmente il denaro aprendo il cassetto e restituiva l’eventuale resto al cliente (vedi descrizione fornita dal responsabile della sicurezza __________, __________, PG del 20 agosto 2014, RPG, doc. 5, pag. 4). Pure indiscutibile e non contestato è che in quei frangenti la donna non ha mai sottratto fisicamente tale denaro in esubero nonostante già a quel punto, non essendo l’operazione contabilizzata, per la società titolare del ristorante non risultava esistere da nessuna parte. Le appropriazioni vere e proprie sono quindi avvenute in un secondo momento. Secondo l’accusa, ciò si sarebbe verificato quando il denaro si trovava ormai nella cassaforte. Il punto cardine, fattualmente, è quindi l’accertamento del destino del denaro. Partendo dal presupposto che AP 1 ha ammesso di aver sempre saputo che le casse erano sorvegliate dalle telecamere - anche perché erano ben visibili a tutti e presenti da tempo (VI AP 1 in verb. dib. di primo grado, pag. 1; VI __________ in verb. dib. di primo grado, pag. 1) - risulta essere sensato il fatto che l’appellante non abbia effettuato il prelievo dei soldi alla postazione, essendovi la certezza che ogni suo gesto sarebbe stato ripreso. A questo va aggiunto che il rischio di essere vista da altre persone (colleghi, superiori, clienti), oltre che di essere ripresa in flagrante dai filmati, era elevato. Il locale cassaforte, per contro, era molto più discreto e, checché ne dica la prevenuta, nessuno dei dipendenti era stato informato dalla direzione della presenza di una telecamera nascosta (VI __________ in verb. dib. di primo grado, pag. 1). Dai filmati in atti, si può notare in maniera molto chiara che in almeno due occasioni l’accusata, sola nella stanza, apre la cassaforte, si appropria di alcune banconote e se ne parte in tutta fretta. Il tutto in orari a ridosso della fine del suo turno lavorativo (timbrata al massimo di un paio di minuti e qualche secondo dopo). Nel video “ufficio rist. 3” si nota, dall’orario 15:35:40 in poi, l’accusata, con in mano la propria borsetta personale aperta, rientrare nel locale dal quale era uscita poco prima e riaprire in tutta fretta la cassaforte per prelevare delle banconote che poi, partendo, sempre velocemente, piega nella sua mano destra; mano che, mentre esce dal campo della telecamera, si muove in direzione dell’apertura della borsetta, come per inserirvele. Anche nel video “ufficio rist. 4” si nota una scena analoga: dall’orario 14:58:40, la prevenuta apre la cassaforte, preleva delle banconote, la richiude immediatamente e se ne parte frettolosamente, ripiegando in 4 la cartamoneta nella sua mano. E’ evidente che per consegnare da lì a pochi secondi del denaro a delle colleghe o dei colleghi che poi dovranno riutilizzarlo ponendolo nelle casse (sua versione formulata in PG dell’11 settembre 2014, RPG, doc. 4, pag. 9), completamente aperto, non si giustifica in alcun modo il fatto di piegare in 4 le banconote prelevate dalla cassaforte. Le stesse, logica vuole, avrebbero dovuto essere consegnate completamente aperte, cioè nello stato in cui si trovavano quando sono state prese, o al massimo piegate in due. Il fatto di piegarle in 4 è indizio, pesante, della volontà di renderle meno visibili, sia quando sono in mano, sia quando poi vengono celate nella borsetta, o in altri posti. Il comportamento è, dunque, indiziante dell’intenzione di appropriarsene. La teoria del prelievo delle banconote per essere date a colleghi o clienti è pure fortemente indebolita dall’orario in cui ciò è avvenuto: pochissimi minuti, uno o due al massimo, prima della timbratura dell’uscita. Questo dato oggettivo (l’ipotizzata mancata sincronizzazione resta una mera affermazione della difesa), assommato alle distanze da percorrere per andare sino alle casse, rispettivamente all’apparecchio per la timbratura, indebolisce ulteriormente il dire dell’imputata, poiché molto difficilmente avrebbe avuto il tempo materiale di fare tutto quanto asserisce aver fatto. Tutti gli indizi convergenti, assommati all’illogicità delle giustificazioni portate dall’appellante per le sue malversazioni di cassa, permettono di accertare che AP 1 ha agito facendo in modo di creare ad arte delle eccedenze occulte di denaro, da poter asportare in un secondo tempo e tenere per sé. E’ dunque accertato che l’imputata si è appropriata del denaro prelevandolo dalla cassaforte. In merito alla quantificazione del provento di reato, calcolato sulla base del principio in dubio pro reo con riferimento alle sole operazioni di storno attribuibili alla prevenuta con sicurezza, non sono state sollevate contestazioni puntuali. Essendo i ragionamenti del primo giudice condivisibili, esso viene confermato in fr. 1'202.90. In effetti è corretto considerare che, non trovando gli annullamenti dei pagamenti alcuna seria giustificazione se non nell’intenzione di poi appropriarsi del corrispondente denaro, il totale di quanto indebitamente sottratto corrisponde al totale delle operazioni stornate. Carta regalo __________

E. 10 Con la sentenza impugnata, AP 1 è stata pure condannata per aver caricato una carta __________ con fr. 200.- senza versare il corrispettivo importo in cassa. Il primo giudice ha così sostanziato la sua decisione: “L’accusa di aver caricato una carta regalo __________ per fr. 200.- senza versare il corrispettivo in cassa si basa su un filmato agli atti che evidenzia come al momento dello “striscio” della carta regalo da parte dell’imputata, sola alla cassa, nessuna persona pare in attesa di ricevere la carta o i soldi. AP 1 ha motivato si trattasse di una delle carte regalo che la __________ dava in parziale pagamento ai propri dipendenti per aver lavorato ad eventi speciali  e che poi il dipendente, non interessato (quali “ i cuochi, di solito frontalieri ”), chiedeva a lei di riconvertire in denaro. Va detto innanzitutto che nel video che la riprende mentre “striscia” la carta, non si vede, a non averne dubbio, l’imputata consegnare soldi a qualcuno, né ancor meno depositarne in cassa. Poi, il teste __________ ha chiarito in aula che per caricare delle carte regalo per sé, l’operazione doveva essere effettuata alla presenza di un altro dipendente. Egli, gerente del ristorante __________ da lunga data, non ha tuttavia ricordato che in certe occasioni i dipendenti potessero essere remunerati con carte regalo. Nemmeno l’ex cassiera __________ sapeva che ciò potesse avvenire. Neppure, ancora, i due hanno saputo riferire di altri dipendenti che chiedessero il cambio delle carte che verebbero [recte: avrebbero] ricevuto con del contante. Quanto, insomma, di nuovo sarebbe successo solo a AP 1, che nemmeno in questo caso, a fronte di evidenze, è riuscita a dare una spiegazione convincente. Ne consegue che va confermata la condanna per appropriazione indebita come a decreto d’accusa.” (sentenza impugnata, consid. 12 pag. 15).

E. 11 Nel suo appello l’imputata non ha speso una parola in merito alla questione specifica della carta __________, così come avvenuto già al processo in Pretura penale.

E. 12 L’accusa per questi fatti è partita da una dichiarazione di __________, responsabile della sicurezza dei AC 1, con cui ha comunicato di aver notato che il 2 maggio 2014 AP 1 ha caricato, alle 08:56, una carta regalo __________ con fr. 200.- senza mettere il corrispettivo in cassa. In seguito, proprio alla postazione dove ha lavorato lei, sono stati effettuati annullamenti di cassa per fr. 161.20. La tessera regalo, dopo essere stata caricata, è stata subito messa in borsetta dalla prevenuta e, in seguito, è stata poi utilizzata (PG __________ del 20 agosto 2014, RPG doc. 5, pag. 6). Egli ha pure puntualizzato che al personale non è consentito caricarsi da soli queste carte. Sulla scorta di quanto scritto dal primo giudice e di questa deposizione, ritenuto che una volta di più AP 1 non risulta credibile, è possibile accertare che la donna ha caricato per sé ed utilizzato una carta regalo per fr. 200.-, cercando di nascondere la cosa con degli annullamenti di operazioni di cassa per circa fr. 160.-, atto che, nelle modalità con cui è stato commesso, configura il reato di appropriazione indebita.

E. 13 Giusta l’art. 138 cifr.1 cpv.2 CP si rende colpevole di appropriazione indebita “chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli“. Due sono gli elementi oggettivi del reato: l’esistenza di valori patrimoniali affidati all’autore e l’impiego dei medesimi a profitto proprio o di un terzo. Elemento soggettivo è l’intenzionalità che deve però essere caratterizzata dalla volontà di procacciare a sé o a terzi un profitto indebito. Il reato è caratterizzato dal rapporto di fiducia che sussiste tra la vittima e l’autore per cui quest’ultimo è in possesso dei valori, in genere per una finalità specifica ad esempio per conservarli (DTF 120 IV 278 consid.2, 118 IV 34 consid.2b). L’appropriazione indebita é realizzata dalla violazione del rapporto di fiducia, al momento in cui l’autore decide di utilizzare i valori detenuti in modo difforme dalle istruzioni ricevute (DTF 129 IV 259 consid.2.2.1). Una cosa o un valore patrimoniale si ritiene affidato, se l’agente li ha ricevuti con l’obbligo di farne un determinato uso nell’interesse altrui, in modo particolare con l’impegno di custodirli, amministrarli o consegnarli (cfr. Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 3 ed., art. 138, n. 40 e ivi citata giurisprudenza). Un tale obbligo si può fondare su un accordo esplicito o tacito (cfr. DTF 120 IV 117, 119). L’affidamento ai sensi dell’articolo di legge in oggetto comporta quindi tre elementi ben definiti: - anzitutto l’autore deve aver ricevuto la cosa o il valore patrimoniale in modo tale da poterne disporre; - in secondo luogo il possesso, rispettivamente potere dell’autore di disporre del bene esclude quello dell’avente diritto; - infine il trasferimento del possesso, rispettivamente potere di disporre del bene dall’avente diritto all’autore del reato è fondato su un obbligo di restituzione al primo, rispettivamente di consegna dello stesso in suo nome a terze persone (cfr. Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, op. cit., art. 138,

n. 46). La concessione del semplice accesso ad una cosa, ad esempio attraverso la consegna di una chiave, non è assimilabile ad un affidamento (cfr. Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, op. cit., art. 138, n. 74; ad es. DTF 80 IV 151, 153, chiave di un deposito; OGer ZH, 29 agosto 1955, ZR 1956, nr. 33, chiave di una cassaforte). Inoltre, secondo la dottrina dominante, affinché si possa parlare di bene affidato, è necessario che l’avente diritto abbia ceduto in maniera completa il possesso sullo stesso e non possa più disporne. Di conseguenza il mero co-possesso dell’autore unitamente all’avente diritto non è sufficiente: in simili situazioni il reo, appropriandosi della cosa, priva del possesso il legittimo proprietario e commette un furto. Il Tribunale federale, per contro, ha ammesso la possibilità di condanna ai sensi dell’art. 138 CPS della persona che si impossessa di un bene che possiede congiuntamente al proprietario, se il suo diritto sulla stessa è di pari livello di quello di quest’ultimo; se invece vi è subordinato, entra in linea di considerazione il furto (cosiddetta “Schwerpunkttheorie”, cfr. Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, op. cit., art. 138, n. 84).

E. 14 Accertato che l’imputata ha commesso le manipolazioni di cassa per potersi poi appropriare del denaro dopo averlo depositato in cassaforte, gli elementi oggettivi e soggettivi del reato sono realizzati. E’ incontestabile che l’aver escogitato una simile procedura sia espressione di intenzionalità per dolo diretto. Neppure per quanto concerne invece il caricamento della tessera regalo vi sono problemi particolari che possano mettere in dubbio la realizzazione della fattispecie. La condanna decretata dalla Pretura penale è quindi confermata e l’appello respinto.

E. 15 La pena, alquanto mite, non espressamente contestata da AP 1, appare adeguata alle peculiarità del caso in disamina e può essere confermata. Essa tiene già conto della violazione del principio di celerità riscontrabile già solo per il fatto che la decisione motivata è stata intimata 10 mesi dopo il dibattimento nonostante la fattispecie non comporti difficoltà particolari (art. 84 cpv. 4 CPP in rel. con art. 5 cpv. 1 CPP, art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF 130 IV 54, consid. 3.3.1; DTF 124 I 139, consid. 2a). La riduzione che si impone va a compensare quella erroneamente fatta dal primo giudice per l’incensuratezza della prevenuta, che notoriamente ha effetto neutro sulla pena.

E. 16 Il rinvio dell’AP al compentente foro civile per le pretese di indennizzo deve essere confermato già solo nel rispetto del divieto della reformatio in peius. Non si riconoscono indennità.

E. 17 Avendo la sentenza di primo grado trovato conferma in questa sede, viene ratificata la suddivisione degli oneri processuali ivi sancita. In considerazione dell’esito del procedimento, gli oneri processuali del giudizio d’appello, di complessivi fr. 1'200.-, sono posti integralmente a carico della procedente soccombente. L’istanza di indennizzo, da intendere ai sensi dell’art. 429 CPP, va respinta di conseguenza. Per questi motivi, visti gli art.                      10, 76 segg., 80 segg., 84, 126, 348 segg., 379 segg., 398 segg. CPP 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II; 12, 34 segg., 42 segg., 47 segg., 138 cifra 1, 172 ter CP nonché, sulle spese, gli art. 423, 426, 428 CPP e la LTG, e, sulle indennità, gli art. 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia: 1. L’appello è respinto. 2. Di conseguenza, 2.1. AP 1 è dichiarata autrice colpevole di ripetuta appropriazione indebita, per essersi a __________, presso AC 1, in più occasioni, nel periodo maggio 2014 - luglio 2014, indebitamente appropriata di valori patrimoniali a lei affidati, per un importo complessivo pari ad almeno CHF 1'402.90, e meglio, come descritto al punto n. 1 del DA 1252/2015 del 23 marzo 2015 a suo carico. 2.2. AP 1 è condannata 2.2.1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 80.- (ottanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 400.- (quattrocento); 2.2.1.1. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni; 2.2.2. al pagamento di una multa di fr. 100.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva di 2 (due) giorni; 2.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 920.- (novecentoventi) per il procedimento di primo grado; 3. Non si assegnano indennità ex art. 429 CPP. 4. L’accusatrice privata AC 1 è rinviata al competente foro civile per le pretese di medesima natura. 5. Gli oneri processuale dell’appello, consistenti in:

-  tassa di giustizia      fr. 1’000.-

-  altri disborsi               fr. 200.- fr. 1'200.- sono posti integralmente a carico dell’appellante 6. Intimazione a: 7. Comunicazione a: P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente                                                        La segretaria Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

AP 1

Incarto n.17.2017.71+302

Locarno

9 ottobre 2017/cv

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Cristina Maggini, vicecancelliera

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 3 maggio 2016 da

AP 1

assistente di cura, coniugata

richiamata la dichiarazione di appello 17 marzo 2017;

ritenuto

Alla base dell’inchiesta vi era il sospetto che la donna avesse proceduto allo storno di operazioni di cassa avvenute regolarmente, con il pagamento della consumazione da parte del cliente, in modo da potersi poi appropriare del denaro che sarebbe risultato in esubero rispetto a quanto registrato.

Sin da subito, l’accusata ha respinto ogni addebito.

1.ripetuta appropriazione indebita

per essersi, a __________, presso AC 1, in più occasioni, nel periodo maggio 2014 - luglio 2014, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

agendo nella sua veste di cassiera responsabile delle casse del ristorante __________ di __________, addetta all’incasso ed alla registrazione dei pagamenti degli avventori del ristorante, nonché responsabile del conteggio di denaro nella cassaforte,

indebitamente appropriata di valori patrimoniali a lei affidati, per un importo complessivo pari ad almeno CHF 1'402.90, cagionando ai AC 1 un danno di pari importo,

e meglio per essersi:

1.1.indebitamente appropriata, in più occasioni, di denaro contante di pertinenza dei AC 1 prelevandolo dal locale cassaforte in cui veniva riposto l’incasso della giornata,

allestendo giustificativi di cassa in cui non figuravano dei pagamenti in realtà avvenuti, annullando le transazioni tramite una combinazione di tasti delle casse affinché non risultassero a livello informatico e contabile, incassando ugualmente il denaro contante e prelevandolo in seguito dal locale cassaforte a cui aveva accesso e tenendo per sé almeno complessivi fr. 1'202.90;

1.2.indebitamente appropriata, in almeno un’occasione, di denaro contante di pertinenza dei AC 1, caricando una carta regalo  di CHF 200.-, senza versare l’importo corrispettivo nella cassa”.

2. falsità in documenti

per avere, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1. del presente decreto d’accusa, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, formato documenti falsi ed attestato in documenti, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, nonché fatto uso, a scopo di inganno, di tali documenti,

e meglio per avere formato dei falsi giustificativi di cassa sui quali non figuravano delle transazioni, rispettivamente degli incassi, in realtà avvenuti,

sapendo che tali documenti sarebbero stati utilizzati per l’allestimento della contabilità, come di fatto sono stati utilizzati dalla AC 1 per l’allestimento dei bilanci;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli artt. 138 cifra 1 e 251 cifra 1 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP”

e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 100.-, per complessivi fr. 1'500.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed alla multa di fr. 300.-, oltre che al pagamento di tasse e spese giudiziarie. L’accusatrice privata AC 1 è stata rinviata al competente foro civile per le sue pretese di tale natura.

Alla condannata è stata inflitta una pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliereda fr. 80.- cadauna per complessivi fr. 400.-, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e una multa di fr. 100.-. Le tasse e spese giudiziarie sono state poste a carico della prevenuta per fr. 920.-, mentre per i restanti fr. 210.- sono state accollate allo Stato.

D.Il 3 maggio 2016 AP 1 ha presentato annuncio d’appello (CARP I) e il 17 marzo 2017, dopo aver ricevuto la motivazione scritta intimatale il 17 febbraio 2017 e ritirata il 27 febbraio 2017, ha inoltrato tempestivamente la dichiarazione d’appello (CARP III), in cui ha precisato di impugnare i dispositivi 1, 2, 3 e 5 della sentenza pretorile ed ha chiestodi essere prosciolta anche dal reato di appropriazione indebita.

E.Ottenuto il consenso delle parti alla trattazione dell’appello in procedura scritta (art. 406 cpv. 2 CPP), con decreto 3 maggio 2017 la presidente di questa Corte ha assegnato all’appellante il termine per presentare la sua motivazione scritta (CARP X). Dopo aver chiesto una proroga, l’8 giugno 2017, AP 1 ha inoltrato il proprio allegato, con il quale ha esposto le sue argomentazioni a suffragio delle richieste avanzate con la dichiarazione d’appello (CARP XIV).

Il 14 giugno 2017 la Pretura penale ha indicato di non avere particolari osservazioni e ha comunicato di rimettersi al giudizio di questa Corte (CARP XVI).

Nemmeno il procuratore pubblico, nel suo scritto datato 19 giugno 2017, ha formulato particolari osservazioni, limitandosi a chiedere l’integrale conferma della sentenza impugnata (CARP XVIII).

Sempre il 19 giugno 2017, l’accusatrice privata AC 1 ha prodotto le sue osservazioni (CARP XVII), limitandosi a confermare le posizioni già esposte in precedenza. In tal modo ha pure implicitamente richiamato le richieste avanzate con missiva del 12 maggio 2017, con la quale ha fatto valere di fronte a questa Corte una pretesa civile di fr. 1'402.90 quale risarcimento del danno causato dall’imputata ed una, omnicomprensiva, di fr. 2'000.- quale indennità per i costi cagionati dalla procedura (CARP XI).

In assenza d’impugnazione, il proscioglimento per il reato di falsità in documenti (dispositivo 4 della sentenza impugnata) è passato in giudicato.

“AP 1, classe __________, cittadina __________ cresciuta in __________ e là sposatasi, è arrivata nel __________ nel nostro Paese, dove subito ha trovato un posto di lavoro nella ristorazione (cfr. verbale dibattimento):

Avevo già un posto di lavoro presso __________, dove sono rimasta nove anni. Nel 1999, poi, ho cominciato a lavorare presso il ristorante __________, ove sono rimasta fino al mese di agosto 2014. Il licenziamento a seguito di questi fatti è avvenuto solo nel 2015. Nel frattempo ero stata sospesa dal datore di lavoro, pur continuando a percepire il salario. Nell’aprile 2015 ho trovato lavoro come assistente di cure a domicilio presso lo __________. Sono tuttora impiegata lì. Percepisco CHF 3'000.- netti al mese per 12 volte all’anno. Non ho altre fonti di reddito; mio marito lavora. Mia figlia ha __ anni ed è indipendente.

Riguardo al suo ruolo presso l’esercizio __________ di __________, AP 1 si è definita, nelle prime battute d’istruttoria, cassiera al ristorante, con compiti di pulizia ai tavoli e di conteggio del denaro della cassaforte (verbale 22 agosto 2014, pag. 2, nn. 19-27). In un secondo tempo, messa di fronte alle parole dei superiori riguardo alle sue mansioni, si è (meglio) descritta qualeteam leader, da inizio 2014, con responsabilità accresciute rispetto al personale delle casse e all’altro personale del ristorante, avendo competenze nell’organizzazione del piano di lavoro e delle pulizie e nella gestione del denaro, delle casse (e delle loro differenze a fine giornata, spettandole, qualora superassero i CHF 20.-, di segnalare l’anomalia al superiore) e del fondo cassaforte (verbale 11 settembre 2014, pag. 2, nn. 31 segg.).”(sentenza impugnata, consid. 1 pag. 3).

In entrata di allegato, la ricorrente si è dichiarata“perfettamente a conoscenza che il rimedio dell’appello costituisce una via ricorsuale di puro diritto, non destinato in quanto tale a ridiscutere l’accertamento e l’apprezzamento dei fatti e la valutazione delle prove”(CARP XIV, pag. 3). L’affermazione è errata, non trattandosi qui di una mera contravvenzione: per le procedure concernenti crimini e delitti, in effetti, la Corte di appello e revisione penale gode di pieno potere d’esame che le permette di rivedere liberamente la causa sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (art. 399 e 404 cpv. 1 CPP; fra le altre STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3).

Partendo da questa presa di posizione, pertanto, si può dare per acquisito l’accertamento del giudice di prime cure in merito a tali rielaborazioni:

“Le transazioni interrotte attribuibili a AP 1 dai filmati riguardano operazioni per fr. 85.40, fr. 9.90, fr. 131.70, fr. 59.70, fr. 108.30 e fr. 50.80, compiute nel mese di maggio 2014, e per fr. 62.60, fr. 53.80, fr. 56.70, fr. 34.70, fr. 36.20, fr. 105.50, fr. 124.30, fr. 174.90, fr. 194.50 e fr. 98.30 nel mese di giugno 2014.

Tali importi risultano sensibilmente superiori ai “buchi” serali di cassa “normali” (per il teste __________ le nuove casse non conducevano a risultati diversi rispetto alle precedenti), mediamente di fr. 10.-, eccezionalmente superiori ai fr. 20.-. Per tacere che, come l’esperienza insegnava, in alcune sere il saldo avrebbe potuto essere positivo.

Sia come sia, gli atti evidenziano come alla cassa 401, in due mesi, fossero state fatte operazioni “d’interruzione” per fr. 4'837.80.” (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 13).

“Se è vero che l’istruttoria ha dato riscontri del fatto che le casse touch screen provocassero maggiore possibilità di errore nel “tipaggio”, ancora ciò non spiega le (tanto) frequenti operazioni di interruzione delle transazioni effettuate dall’imputata.

AP 1 ha dipinto una situazione di assoluto caos, sul mezzogiorno, con continui sbagli nel “tipaggio”, clienti che pagavano più del dovuto, altri che invece pagavano meno, altri ancora che si accorgevano al tavolo e tornavano a reclamare, così che “avendo incassato di più, aprivo la cassa con una combinazione di tasti e restituivo la differenza”.

Sennonché __________, gerente del ristorante, ha dichiarato di non aver notato particolari differenze dopo l’introduzione delle nuove casse e che mancanze superiori ai CHF 50.- si registravano una o due volte al mese. Di più, egli ha definito esagerata la situazione sul mezzogiorno descritta dall’imputata, che a suo dire ben conosceva i prezzi dei piatti e poteva correggere subito eventuali errori. Anche la teste __________, ex cassiera, ha indicato come vi fosse in media, da parte di clienti, una sola reclamazione al mese per errori di “tipaggio”.

Che vi fossero tanti errori in cassa come pretende l’imputata sembra così rimanere sua affermazione, anche perché alcuni di quelli che gli vengono opposti esulano dagli orari di punta e quindi dalla pretesa pressione. Difficile poi credere che AP 1 abbia retto una situazione, con continui errori e reclamazioni di clienti, che non favoriva di certo la positiva immagine del ristorante __________, cui lei ha sempre dichiarato di tenere moltissimo, tanto da costituire laratiodel proprio agire.

Per tacere che per restituire i soldi di troppo, a scontrino già emesso, bastava l’apertura di cassa e non anche, prima, la digitazione dei tasti per l’interruzione della transazione, come invece faceva l’imputata, la quale, inizialmente, quando ancora non sapeva quanto gli inquirenti avevano appurato e avrebbero potuto appurare, ha motivato le frequenti aperture di cassa in modi diversi, dicendo fossero (solo) dovute alle richieste di cambio moneta da parte dei colleghi e poi a sbagli nel “tipaggio”. Unicamente quando confrontata a certe risultanze, AP 1 ha infine avanzato l’argomentazione del pareggio delle differenze di cassa per “creare” soldi non contabilizzati al fine di coprire i “buchi” (in sé “normali”, entro cifre minime) con frequenti operazioni giornaliere volte al pareggio dei conti.

E’ quindi essa medesimache, alla fin fine, ha smentito che la causa degli ammanchi di cassa potesse essere davvero, almeno in tale entità, dovuta alle difficoltà di “tipaggio”. Gli “errori” che qui contano, insomma, erano voluti, non causati dalla sensibilità dei tasti delle casse registratrici. Tant’è che le anomalie sono state riscontrate, in netta maggioranza in proporzione alle operazioni effettuate, alla cassa 401, proprio quella in maggior uso all’imputata.

E’ altrettanto indubbio che con il sistema da lei messo in atto, AP 1 incassasse, alla fine della giornata, più di quanto veniva fatturato, creando unsurplusdi cui non rimanevano tracce.”

(sentenza impugnata, consid. 10 pagg. 12-13).

Pur non essendo una motivazione decisiva per la presente sentenza, non si può mancare di osservare come questo argomento risulti già di per sé poco credibile se solo si tien conto che è stato proposto, sì, nel primo verbale, ma soltanto in seconda battuta, una volta preso atto dell’esistenza della prova inconfutabile che la prevenuta non si era limitata a stornare operazioni errate, ma aveva de facto cancellato delle compravendite di vivande regolarmente concluse con il pagamento da parte del cliente e l’eventuale restituzione del resto dovutogli.

Se fosse stato come lei sostiene, l’imputata ne avrebbe parlato immediatamente agli agenti, poiché non vi sarebbe stato nulla da nascondere e, anzi, avrebbe dato un senso logico al suo agire.

Al primo interrogatorio, invece, ha inizialmente sostenuto tutt’altro e meglio che aveva sbagliato a registrare i prodotti e che apriva la cassa per cambiare del denaro ai colleghi di lavoro che avevano bisogno di moneta per il caffè (PG del 20 agosto 2014, AI 1, pag. 5). Solo una volta che le è stato fatto notare che dai filmati non si vedeva alcun cambio di denaro, è emersa questa versione (PG del 20 agosto 2014, AI 1, pag. 5).

In realtà, le schede contabili in atti smentiscono completamente le asserzioni di AP 1 circa la connessione tra gli ammanchi dovuti ad errori delle cassiere e gli annullamenti di alcuni pagamenti da lei operati (allegati a PG AP 1 dell’11 settembre 2014, RPG doc. 4).

In effetti l’ammontare delle transazioni attribuite ed attribuibili con certezza alla procedente - fr. 85.40, fr. 9.90, fr. 131.70, fr. 59.70, fr. 108.30 e fr. 50.80, compiute nel mese di maggio 2014, e fr. 62.60, fr. 53.80, fr. 56.70, fr. 34.70, fr. 36.20, fr. 105.50, fr. 124.30, fr. 174.90, fr. 194.50 e fr. 98.30 nel mese di giugno 2014 - è decisamente superiore a quello degli ammanchi di cassa mediamente riscontrati in quei periodi (di norma fr. 5.-/10.- e raramente sopra di fr. 20.-, cfr., oltre alle tabelle in atti, VI __________ del 29 agosto 2014, RPG, doc. 6; VI __________ in verb. dib. di primo grado, pag. 1).

Una disparità così evidente tra gli importi scredita pesantemente la versione fornita dall’imputata e costituisce un pesante indizio a suo carico.

L’argomentazione del difensore per il quale la diminuzione di sbagli è da ricondurre al periodo di ferie generalizzato, nel quale la città si svuota, non può essere seguita. In effetti si tratta di un’affermazione generica, avanzata senza neppure tentare di portare una prova a suo sostegno. Non è per nulla scontato, né fatto notorio, che dal 26 luglio al 3 agosto 2014 la città si sia svuotata e, soprattutto, il numero di clienti del ristorante sia diminuito. Potrebbe benissimo essere che, anche a fronte di un numero maggiore di lavoratori in ferie, l’esercizio pubblico di _____ abbia avuto, come probabile, una frequentazione analoga a quella dei mesi precedenti, già solo per l’aumento dei turisti. Inoltre, se il problema delle errate manipolazioni fosse davvero stato così grave e cronico, si sarebbe palesato anche a fronte di una frequentazione ridotta, pur con le dovute proporzioni.

Già solo per queste considerazioni, non è possibile credere che l’imputata abbia agito per compensare le perdite dovute ad errori di registrazione di cassa delle varie operazioni di pagamento della merce da parte dei clienti.

Di riflesso si può concludere che AP 1 ha mentito per coprire delle frodi da lei commesse ai danni del suo datore di lavoro.

I prelievi dalla cassaforte

Le appropriazioni vere e proprie sono quindi avvenute in un secondo momento. Secondo l’accusa, ciò si sarebbe verificato quando il denaro si trovava ormai nella cassaforte.

Il punto cardine, fattualmente, è quindi l’accertamento del destino del denaro.

Partendo dal presupposto che AP 1 ha ammesso di aver sempre saputo che le casse erano sorvegliate dalle telecamere - anche perché erano ben visibili a tutti e presenti da tempo (VI AP 1 in verb. dib. di primo grado, pag. 1; VI __________ in verb. dib. di primo grado, pag. 1) - risulta essere sensato il fatto che l’appellante non abbia effettuato il prelievo dei soldi alla postazione, essendovi la certezza che ogni suo gesto sarebbe stato ripreso. A questo va aggiunto che il rischio di essere vista da altre persone (colleghi, superiori, clienti), oltre che di essere ripresa in flagrante dai filmati, era elevato.

Il locale cassaforte, per contro, era molto più discreto e, checché ne dica la prevenuta, nessuno dei dipendenti era stato informato dalla direzione della presenza di una telecamera nascosta (VI __________ in verb. dib. di primo grado, pag. 1).

Dai filmati in atti, si può notare in maniera molto chiara che in almeno due occasioni l’accusata, sola nella stanza, apre la cassaforte, si appropria di alcune banconote e se ne parte in tutta fretta. Il tutto in orari a ridosso della fine del suo turno lavorativo (timbrata al massimo di un paio di minuti e qualche secondo dopo).

Nel video “ufficio rist. 3” si nota, dall’orario 15:35:40 in poi, l’accusata, con in mano la propria borsetta personale aperta, rientrare nel locale dal quale era uscita poco prima e riaprire in tutta fretta la cassaforte per prelevare delle banconote che poi, partendo, sempre velocemente, piega nella sua mano destra; mano che, mentre esce dal campo della telecamera, si muove in direzione dell’apertura della borsetta, come per inserirvele.

Anche nel video “ufficio rist. 4” si nota una scena analoga: dall’orario 14:58:40, la prevenuta apre la cassaforte, preleva delle banconote, la richiude immediatamente e se ne parte frettolosamente, ripiegando in 4 la cartamoneta nella sua mano.

E’ evidente che per consegnare da lì a pochi secondi del denaro a delle colleghe o dei colleghi che poi dovranno riutilizzarlo ponendolo nelle casse (sua versione formulata in PG dell’11 settembre 2014, RPG, doc. 4, pag. 9), completamente aperto, non si giustifica in alcun modo il fatto di piegare in 4 le banconote prelevate dalla cassaforte. Le stesse, logica vuole, avrebbero dovuto essere consegnate completamente aperte, cioè nello stato in cui si trovavano quando sono state prese, o al massimo piegate in due. Il fatto di piegarle in 4 è indizio, pesante, della volontà di renderle meno visibili, sia quando sono in mano, sia quando poi vengono celate nella borsetta, o in altri posti. Il comportamento è, dunque, indiziante dell’intenzione di appropriarsene.

La teoria del prelievo delle banconote per essere date a colleghi o clienti è pure fortemente indebolita dall’orario in cui ciò è avvenuto: pochissimi minuti, uno o due al massimo, prima della timbratura dell’uscita. Questo dato oggettivo (l’ipotizzata mancata sincronizzazione resta una mera affermazione della difesa), assommato alle distanze da percorrere per andare sino alle casse, rispettivamente all’apparecchio per la timbratura, indebolisce ulteriormente il dire dell’imputata, poiché molto difficilmente avrebbe avuto il tempo materiale di fare tutto quanto asserisce aver fatto.

Tutti gli indizi convergenti, assommati all’illogicità delle giustificazioni portate dall’appellante per le sue malversazioni di cassa, permettono di accertare che AP 1 ha agito facendo in modo di creare ad arte delle eccedenze occulte di denaro, da poter asportare in un secondo tempo e tenere per sé.

E’ dunque accertato che l’imputata si è appropriata del denaro prelevandolo dalla cassaforte.

In merito alla quantificazione del provento di reato, calcolato sulla base del principio in dubio pro reo con riferimento alle sole operazioni di storno attribuibili alla prevenuta con sicurezza, non sono state sollevate contestazioni puntuali. Essendo i ragionamenti del primo giudice condivisibili, esso viene confermato in fr. 1'202.90. In effetti è corretto considerare che, non trovando gli annullamenti dei pagamenti alcuna seria giustificazione se non nell’intenzione di poi appropriarsi del corrispondente denaro, il totale di quanto indebitamente sottratto corrisponde al totale delle operazioni stornate.

Carta regalo __________

“L’accusa di aver caricato una carta regalo __________ per fr. 200.- senza versare il corrispettivo in cassa si basa su un filmato agli atti che evidenzia come al momento dello “striscio” della carta regalo da parte dell’imputata, sola alla cassa, nessuna persona pare in attesa di ricevere la carta o i soldi.

AP 1 ha motivato si trattasse di una delle carte regalo che la __________ dava in parziale pagamento ai propri dipendenti per aver lavorato ad eventi speciali  e che poi il dipendente, non interessato (quali “i cuochi, di solito frontalieri”), chiedeva a lei di riconvertire in denaro.

Va detto innanzitutto che nel video che la riprende mentre “striscia” la carta, non si vede, a non averne dubbio, l’imputata consegnare soldi a qualcuno, né ancor meno depositarne in cassa.

Poi, il teste __________ ha chiarito in aula che per caricare delle carte regalo per sé, l’operazione doveva essere effettuata alla presenza di un altro dipendente.

Egli, gerente del ristorante __________ da lunga data, non ha tuttavia ricordato che in certe occasioni i dipendenti potessero essere remunerati con carte regalo. Nemmeno l’ex cassiera __________ sapeva che ciò potesse avvenire. Neppure, ancora, i due hanno saputo riferire di altri dipendenti che chiedessero il cambio delle carte che verebbero [recte: avrebbero] ricevuto con del contante.

Quanto, insomma, di nuovo sarebbe successo solo a AP 1, che nemmeno in questo caso, a fronte di evidenze, è riuscita a dare una spiegazione convincente.

Ne consegue che va confermata la condanna per appropriazione indebita come a decreto d’accusa.”(sentenza impugnata, consid. 12 pag. 15).

Sulla scorta di quanto scritto dal primo giudice e di questa deposizione, ritenuto che una volta di più AP 1 non risulta credibile, è possibile accertare che la donna ha caricato per sé ed utilizzato una carta regalo per fr. 200.-, cercando di nascondere la cosa con degli annullamenti di operazioni di cassa per circa fr. 160.-, atto che, nelle modalità con cui è stato commesso, configura il reato di appropriazione indebita.

Una cosa o un valore patrimoniale si ritiene affidato, se l’agente li ha ricevuti con l’obbligo di farne un determinato uso nell’interesse altrui, in modo particolare con l’impegno di custodirli, amministrarli o consegnarli (cfr. Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 3 ed., art. 138, n. 40 e ivi citata giurisprudenza).

Un tale obbligo si può fondare su un accordo esplicito o tacito (cfr. DTF 120 IV 117, 119).

L’affidamento ai sensi dell’articolo di legge in oggetto comporta quindi tre elementi ben definiti:

-anzitutto l’autore deve aver ricevuto la cosa o il valore patrimoniale in modo tale da poterne disporre;

-in secondo luogo il possesso, rispettivamente potere dell’autore di disporre del bene esclude quello dell’avente diritto;

-infine il trasferimento del possesso, rispettivamente potere di disporre del bene dall’avente diritto all’autore del reato è fondato su un obbligo di restituzione al primo, rispettivamente di consegna dello stesso in suo nome a terze persone (cfr. Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, op. cit., art. 138,

n. 46).

La concessione del semplice accesso ad una cosa, ad esempio attraverso la consegna di una chiave, non è assimilabile ad un affidamento (cfr. Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, op. cit., art. 138, n. 74; ad es. DTF 80 IV 151, 153, chiave di un deposito; OGer ZH, 29 agosto 1955, ZR 1956, nr. 33, chiave di una cassaforte).

Inoltre, secondo la dottrina dominante, affinché si possa parlare di bene affidato, è necessario che l’avente diritto abbia ceduto in maniera completa il possesso sullo stesso e non possa più disporne. Di conseguenza il mero co-possesso dell’autore unitamente all’avente diritto non è sufficiente: in simili situazioni il reo, appropriandosi della cosa, priva del possesso il legittimo proprietario e commette un furto.

Il Tribunale federale, per contro, ha ammesso la possibilità di condanna ai sensi dell’art. 138 CPS della persona che si impossessa di un bene che possiede congiuntamente al proprietario, se il suo diritto sulla stessa è di pari livello di quello di quest’ultimo; se invece vi è subordinato, entra in linea di considerazione il furto (cosiddetta “Schwerpunkttheorie”, cfr. Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, op. cit., art. 138, n. 84).

Neppure per quanto concerne invece il caricamento della tessera regalo vi sono problemi particolari che possano mettere in dubbio la realizzazione della fattispecie.

La condanna decretata dalla Pretura penale è quindi confermata e l’appello respinto.

Essa tiene già conto della violazione del principio di celerità riscontrabile già solo per il fatto che la decisione motivata è stata intimata 10 mesi dopo il dibattimento nonostante la fattispecie non comporti difficoltà particolari (art. 84 cpv. 4 CPP in rel. con art. 5 cpv. 1 CPP, art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF 130 IV 54, consid.3.3.1; DTF 124 I 139, consid.2a). La riduzione che si impone va a compensare quella erroneamente fatta dal primo giudice per l’incensuratezza della prevenuta, che notoriamente ha effetto neutro sulla pena.

Non si riconoscono indennità.

In considerazione dell’esito del procedimento, gli oneri processuali del giudizio d’appello, di complessivi fr. 1'200.-, sono posti integralmente a carico della procedente soccombente.

L’istanza di indennizzo, da intendere ai sensi dell’art. 429 CPP, va respinta di conseguenza.

visti gli art.                      10, 76 segg., 80 segg., 84, 126, 348 segg., 379 segg., 398 segg. CPP

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

12, 34 segg., 42 segg., 47 segg., 138 cifra 1, 172terCP

dichiara e pronuncia:

a __________, presso AC 1, in più occasioni, nel periodo maggio 2014 - luglio 2014, indebitamente appropriata di valori patrimoniali a lei affidati, per un importo complessivo pari ad almeno CHF 1'402.90, e meglio, come descritto al punto n. 1 del DA 1252/2015 del 23 marzo 2015 a suo carico.

5.Gli oneri processuale dell’appello, consistenti in:

-  tassa di giustizia      fr. 1’000.-

-  altri disborsi               fr. 200.-

fr. 1'200.-

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria