Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.17.2017.285
Locarno
10 aprile 2018/mi
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Giovanna Chiesi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo presentato il 7 ottobre 2017 da
IS 1
contro la decisione indipendente successiva emessa il 2 ottobre 2017 dal procuratore pubblico PP 1
- con scritto del 20 settembre 2017, lUfficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato al condannato che, non essendo stata pagata, la pena pecuniaria sarebbe stata commutata in 30 giorni di pena detentiva da espiare;
- con reclamo del 7 ottobre 2017, IS 1 ha impugnato la suddetta decisione chiedendo, nuovamente, la remissione totale della pena inflittagli (I);
- il procuratore pubblico, a seguito del reclamo, con scritto del 20 novembre 2017 ha confermato la propria decisione di riduzione dellaliquota, trasmettendo gli atti a questa Corte (II);
- con osservazioni del 30 novembre 2017, il reclamante ha ribadito di essere impossibilitato, vista la sua precaria situazione finanziaria, a corrispondere quanto dovuto e contestando i motivi, a suo parere erronei, che hanno portato il procuratore pubblico a ridurre e non ad azzerare laliquota giornaliera ha ribadito la sua richiesta(IV);
considerato
in diritto che:- quando il procedimento penale si è concluso con un decreto
daccusa, competente per emanare le decisioni indipendenti successive è il Ministero pubblico (art. 363 cpv. 2 CPP);
- avverso la decisione del Ministero pubblico è dato reclamo ex art. 393 segg.CPP (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,2aedizione,Zurigo/San Gallo 2013, n. 5 ad art. 365, pag. 718; Heer in Niggli/Heer/Wiprächtiger (curatori), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,2aedizione,Basilea 2014,
n. 9 segg. ad art. 365, pag. 2810; DTF 141 IV 396, consid. 3 e 4) a questa Corte (art. 12 cpv. 1 lett. a LEPM; CRP 60.2017.136 del 21 luglio 2017, consid. 2.2);
- giusta lart. 36 cpv. 3 lett. b vCP in vigore al momento dellemanazione della DIS qui impugnata se il condannato non può pagare la pena pecuniaria perché, senza sua colpa, le condizioni determinanti per la commisurazione dellaliquota giornaliera si sono notevolmente deteriorate dopo la sentenza, egli può chiedere al giudice la sospensione dellesecuzione della pena detentiva sostitutiva e proporre, in sua vece (tra le altre cose), la riduzione dellimporto dellaliquota giornaliera;
- questo sistema tutelava il condannato nel caso in cui subiva in una fase posteriore alla pronuncia della sentenza (art. 34 cpv. 2 vCP) un aggravamento (notevole e) involontario della sua capacità economica, causato ad esempio da una malattia, un incidente, un licenziamento oppure un divorzio (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, Berna 2006, § 2 n. 23; Jeanneret in Roth/Moreillon (curatori), CR CP-I, Basilea 2009, art. 36 n. 15)
- nel caso in esame, nella sua decisione del 2 ottobre 2017, il procuratore pubblico ha considerato che le condizioni finanziarie del reclamante si sonoulteriormente deteriorate dopo lemissione della sentenza di condanna: il reddito imponibile indicato nellavviso di tassazione del 2015 (fr. 4'380.-), a detta del procuratore, non rendeva più attuale limporto dellaliquota fissata con il decreto daccusa del 2014. Motivo per cui, in applicazione dellart. 36 cpv. 3 lett. b vCP, egli ha ritenuto opportuno abbassarlo da fr. 50.- a fr. 30.- (decisione impugnata, pag.1);
- con il reclamo in oggetto, il procedente considera erronea la valutazione del procuratore pubblico, sostenendo che nellavviso di tassazione 2015 lunica cifra esposta è un importo iscritto al negativo (- 4'380.- fr, cioè limporto della deduzione dei costi dellassicurazione malattia, reclamo, pag. 3): egli infatti, a causa della malattia di Lyme che lo affligge ormai da tempo, è durevolmente inabile al lavoro e non è beneficiario di alcun aiuto sociale né (altra) entrata. Non essendo, quindi, in grado di pagare alcunché, egli postula nuovamente che la pena pecuniaria gli venga del tutto condonata (reclamo, pag. 3-4);
- il grave deterioramento delle sue condizioni economiche dovuto al suo stato di salute e, quindi, non colpevole giustifica, in applicazione della norma vigente al momento dellinoltro della sua richiesta e della decisione qui impugnata (art. 36 cpv. 3 lett. b vCP), la riduzione dellimporto dellaliquota giornaliera al minimo ammesso dalla giurisprudenza (DTF 135 IV 180, consid. 1.4) e (ora) codificato nelleccezione proposta allart. 34 cpv. 2 CP (FF 2012 4181, pag. 4203-4204), ossia a fr. 10.-;
- il condono totale della pena non può entrare in considerazione, non riconoscendo il CP tale possibilità così come una riduzione maggiore rispetto a quella indicata non può essere pronunciata poiché, al di sotto di tale cifra, secondo la giurisprudenza, la pena pecuniaria diverrebbe soltanto simbolica e, perciò, priva deffetto punitivo e preventivo (DTF 135 IV 180, consid. 1.4);
- non si assegnano indennità ex art. 429 CPP: il reclamante ha agito da solo e non ha comprovato alcun altro danno;
- si prescinde, anche in questa sede, in applicazione dellart. 425 CPP, dal prelievo di tasse e spese;
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria