opencaselaw.ch

17.2017.260

Commette calunnia colui che, divulgando tramite pubblicazioni sul proprio profilo facebook nonché sul proprio sito internet, incolpa qualcuno di fatti che possono nuocere alla sua reputazione, ben sapendo di dire cosa non vera

Ticino · 2018-03-25 · Italiano TI
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Sachverhalt

“2.Nei primi giorni di febbraio 2016 AP 1 ha postato sulla pagina facebook “__________”, pure da lui amministrata, la foto di un cacciatore attinta direttamente dal profilo facebook di quest’ultimo, affiancandola a quella di un presunto miliziano islamista, entrambi con fucile in bella mostra. Contestualmente al collage, l’animalista si interrogava, con una domanda (invero) retorica, sulle differenze tra l’autoproclamato “Stato islamico” e i cacciatori. Sentitosi offeso da tale paragone, il cacciatore in questione, di nome __________, ha sporto querela per il reato di calunnia contro ignoti, attirando l’attenzione sul nominativo del titolare indicato sul sito internet __________, riconducibile all’immagine del profilo facebook “__________” (cfr. querela dell’8 febbraio 2016, di cui all’AI 1, inc. 81.2016.438).

3.Il 29 novembre 2016 a fronte di alcune pubblicazioni apparse sul sito internet __________ e sul profilo facebook di AP 1, l’associazione __________ (in seguito, __________), per il tramite del proprio legale, ha presentato querela nei confronti di AP 1 per titolo di calunnia, subordinatamente diffamazione (cfr. AI 1 e la relativa documentazione prodotta, estrapolata da internet e dal social network di cui all’inc. 81.2017.300).

Le querelate pubblicazioni, avvenute tramite articoli, post e un volantino sull’abolizione dell’hobby della caccia, vertevano sul paragone, anche in peggio, tra l’associazione __________ e la mafia siciliana e, più in generale, sulla denuncia circa le migliaia di infrazioni alla Legge sulla protezione degli animali e ad altre leggi, nonché attività criminali in cui sarebbero coinvolti, più di ogni altra, l’associazione __________ e suoi membri.

A propria tutela l’associazione ha pure agito civilmente, ottenendo il 23 dicembre 2016, in via cautelare inaudita parte, la cancellazione/rettifica dei testi ritenuti lesivi dei diritti della personalità da parte del Pretore di Locarno-Campagna, il quale ha assortito il proprio ordine con la comminatoria dell’azione penale (doc. accluso al complemento di querela 26 gennaio 2017 di cui all’AI 2 inc. 81.2017.300). Il 26 gennaio 2017, __________ ha completato la querela penale per i titoli di calunnia e diffamazione, oltre a disobbedienza agli ordini dell’autorità civile, alla luce di nuovi testi apparsi sul sito “__________”, con cui AP 1 ha rincarato la dose nei confronti dell’associazione, pubblicando altresì nominativi e fotografie dei membri del comitato direttivo.” (sentenza impugnata consid. 1-3, pag. 3 segg.).

“5.In sede di interrogatorio di polizia, l’imputato, pur avvalendosi spesso del diritto di non rispondere, non ha mai negato la paternità delle contestate pubblicazioni, né il loro contenuto, sostenendo tuttavia di aver immediatamente dato seguito all’ordine pretorile” (sentenza impugnata consid. 5, pag. 4 seg.).

-     per quanto concerne __________, la sua fotografia, nella quale egli è ritratto con un fucile da caccia munito di monocolo sottobraccio e il suo cane __________, è accostata a quella di una persona con la barba ed il copricapo nero, vestita di nero, con un giubbotto antiproiettile nero ed un fucile mitragliatore in braccio, tenuto in maniera analoga a come __________ impugna quello da caccia. Sopra le due foto c'è il titolo"Gibt es keinen Unterschied?"(non c'è nessuna differenza?), sulla fotografia del presunto islamico è stata aggiunga la scritta"Der Islamische Staat IS jagt Ungläubige aufgrund falschen Interpretationen und geistigen Defiziten"(“lo stato islamico caccia i miscredenti sulla base di false interpretazioni e di mancanze spirituali", mentre sopra quella dell'accusatore privato vi è:"Jäger morden und quälen jährlich Millionen von Lebenswesen identisch aufgrund von Defiziten"(“i cacciatori assassinano e torturano annualmente milioni di esseri viventi ugualmente a seguito di mancanze”).

A tal proposito, l'imputato ha precisatoche "lo stato islamico dà la caccia a persone non credenti a causa di interpretazioni false e deficit mentali. I cacciatori uccidono e torturano gli animali e milioni di esseri viventi annualmente sempre a causa degli stessi problemi mentali. In sostanza sono del parere che non hanno "tutte le rotelle a posto".

Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 Nei primi giorni di febbraio 2016 AP 1 ha postato sulla pagina facebook “__________”, pure da lui amministrata, la foto di un cacciatore attinta direttamente dal profilo facebook di quest’ultimo, affiancandola a quella di un presunto miliziano islamista, entrambi con fucile in bella mostra. Contestualmente al collage, l’animalista si interrogava, con una domanda (invero) retorica, sulle differenze tra l’autoproclamato “Stato islamico” e i cacciatori. Sentitosi offeso da tale paragone, il cacciatore in questione, di nome __________, ha sporto querela per il reato di calunnia contro ignoti, attirando l’attenzione sul nominativo del titolare indicato sul sito internet __________, riconducibile all’immagine del profilo facebook “__________” (cfr. querela dell’8 febbraio 2016, di cui all’AI 1, inc. 81.2016.438).

E. 3 Il 29 novembre 2016 a fronte di alcune pubblicazioni apparse sul sito internet __________ e sul profilo facebook di AP 1, l’associazione __________ (in seguito, __________), per il tramite del proprio legale, ha presentato querela nei confronti di AP 1 per titolo di calunnia, subordinatamente diffamazione (cfr. AI 1 e la relativa documentazione prodotta, estrapolata da internet e dal social network di cui all’inc. 81.2017.300). Le querelate pubblicazioni, avvenute tramite articoli, post e un volantino sull’abolizione dell’hobby della caccia, vertevano sul paragone, anche in peggio, tra l’associazione __________ e la mafia siciliana e, più in generale, sulla denuncia circa le migliaia di infrazioni alla Legge sulla protezione degli animali e ad altre leggi, nonché attività criminali in cui sarebbero coinvolti, più di ogni altra, l’associazione __________ e suoi membri. A propria tutela l’associazione ha pure agito civilmente, ottenendo il 23 dicembre 2016, in via cautelare inaudita parte, la cancellazione/rettifica dei testi ritenuti lesivi dei diritti della personalità da parte del Pretore di Locarno-Campagna, il quale ha assortito il proprio ordine con la comminatoria dell’azione penale (doc. accluso al complemento di querela 26 gennaio 2017 di cui all’AI 2 inc. 81.2017.300). Il 26 gennaio 2017, __________ ha completato la querela penale per i titoli di calunnia e diffamazione, oltre a disobbedienza agli ordini dell’autorità civile, alla luce di nuovi testi apparsi sul sito “__________”, con cui AP 1 ha rincarato la dose nei confronti dell’associazione, pubblicando altresì nominativi e fotografie dei membri del comitato direttivo.” (sentenza impugnata consid. 1-3, pag. 3 segg.). “

E. 5 In sede di interrogatorio di polizia, l’imputato, pur avvalendosi spesso del diritto di non rispondere, non ha mai negato la paternità delle contestate pubblicazioni, né il loro contenuto, sostenendo tuttavia di aver immediatamente dato seguito all’ordine pretorile” (sentenza impugnata consid. 5, pag. 4 seg.). 3. In particolare, le pubblicazioni contestate e prodotte in copia agli atti, hanno i seguenti contenuti:

-     per quanto concerne __________, la sua fotografia, nella quale egli è ritratto con un fucile da caccia munito di monocolo sottobraccio e il suo cane __________, è accostata a quella di una persona con la barba ed il copricapo nero, vestita di nero, con un giubbotto antiproiettile nero ed un fucile mitragliatore in braccio, tenuto in maniera analoga a come __________ impugna quello da caccia. Sopra le due foto c'è il titolo "Gibt es keinen Unterschied?" (non c'è nessuna differenza?), sulla fotografia del presunto islamico è stata aggiunga la scritta "Der Islamische Staat IS jagt Ungläubige aufgrund falschen Interpretationen und geistigen Defiziten" (“lo stato islamico caccia i miscredenti sulla base di false interpretazioni e di mancanze spirituali" , mentre sopra quella dell'accusatore privato vi è: "Jäger morden und quälen jährlich Millionen von Lebenswesen identisch aufgrund von Defiziten" (“i cacciatori assassinano e torturano annualmente milioni di esseri viventi ugualmente a seguito di mancanze” ). A tal proposito, l'imputato ha precisato che "lo stato islamico dà la caccia a persone non credenti a causa di interpretazioni false e deficit mentali. I cacciatori uccidono e torturano gli animali e milioni di esseri viventi annualmente sempre a causa degli stessi problemi mentali. In sostanza sono del parere che non hanno "tutte le rotelle a posto".

E. 29 novembre 2016 a fronte di alcune pubblicazioni apparse sul sito internet __________ e sul profilo facebook di AP 1, l’associazione __________ (in seguito, __________), per il tramite del proprio legale, ha presentato querela nei confronti di AP 1 per titolo di calunnia, subordinatamente diffamazione (cfr. AI 1 e la relativa documentazione prodotta, estrapolata da internet e dal social network di cui all’inc. 81.2017.300).

Le querelate pubblicazioni, avvenute tramite articoli, post e un volantino sull’abolizione dell’hobby della caccia, vertevano sul paragone, anche in peggio, tra l’associazione __________ e la mafia siciliana e, più in generale, sulla denuncia circa le migliaia di infrazioni alla Legge sulla protezione degli animali e ad altre leggi, nonché attività criminali in cui sarebbero coinvolti, più di ogni altra, l’associazione __________ e suoi membri.

A propria tutela l’associazione ha pure agito civilmente, ottenendo il 23 dicembre 2016, in via cautelare inaudita parte, la cancellazione/rettifica dei testi ritenuti lesivi dei diritti della personalità da parte del Pretore di Locarno-Campagna, il quale ha assortito il proprio ordine con la comminatoria dell’azione penale (doc. accluso al complemento di querela 26 gennaio 2017 di cui all’AI 2 inc. 81.2017.300). Il 26 gennaio 2017, __________ ha completato la querela penale per i titoli di calunnia e diffamazione, oltre a disobbedienza agli ordini dell’autorità civile, alla luce di nuovi testi apparsi sul sito “__________”, con cui AP 1 ha rincarato la dose nei confronti dell’associazione, pubblicando altresì nominativi e fotografie dei membri del comitato direttivo.” (sentenza impugnata consid. 1-3, pag. 3 segg.).

“5.In sede di interrogatorio di polizia, l’imputato, pur avvalendosi spesso del diritto di non rispondere, non ha mai negato la paternità delle contestate pubblicazioni, né il loro contenuto, sostenendo tuttavia di aver immediatamente dato seguito all’ordine pretorile” (sentenza impugnata consid. 5, pag. 4 seg.).

-     per quanto concerne __________, la sua fotografia, nella quale egli è ritratto con un fucile da caccia munito di monocolo sottobraccio e il suo cane __________, è accostata a quella di una persona con la barba ed il copricapo nero, vestita di nero, con un giubbotto antiproiettile nero ed un fucile mitragliatore in braccio, tenuto in maniera analoga a come __________ impugna quello da caccia. Sopra le due foto c'è il titolo"Gibt es keinen Unterschied?"(non c'è nessuna differenza?), sulla fotografia del presunto islamico è stata aggiunga la scritta"Der Islamische Staat IS jagt Ungläubige aufgrund falschen Interpretationen und geistigen Defiziten"(“lo stato islamico caccia i miscredenti sulla base di false interpretazioni e di mancanze spirituali", mentre sopra quella dell'accusatore privato vi è:"Jäger morden und quälen jährlich Millionen von Lebenswesen identisch aufgrund von Defiziten"(“i cacciatori assassinano e torturano annualmente milioni di esseri viventi ugualmente a seguito di mancanze”).

A tal proposito, l'imputato ha precisatoche "lo stato islamico dà la caccia a persone non credenti a causa di interpretazioni false e deficit mentali. I cacciatori uccidono e torturano gli animali e milioni di esseri viventi annualmente sempre a causa degli stessi problemi mentali. In sostanza sono del parere che non hanno "tutte le rotelle a posto".

Dispositiv
  1. ritengo che non vi sia differenza fra i cacciatori e i terroristi dell'ISIS"(PG del 3 giugno 2016, pag. 4). -     sul sito __________ è stato pubblicato un articolo, lungo dal titolo„__________“(„__________“), che tra le altre cose contiene il passaggio:“In der Schweiz gibt es keinen Verein, dessen Mitglieder nachweislich Jahr pro Jahr im vierstelligen Bereich in Gesetzesübertretungen wie Verstösse gegen das Jagdrecht, Wilderei, Waffenschmuggel, Umweltdelikte, Tierschutzverstösse, Verkehrsdelikte, Korruption und viele andere kriminelle Aktivitäten involviert sind, wie der Verband __________.Die sizilianische Mafia ist im Vergleich dazu eine Sonntagsschule im Land.“, cioè„In Svizzera non esiste alcuna associazione, come l’associazione __________ i cui membri sono coinvolti in modo dimostrabile, anno dopo anno, in migliaia di infrazioni alla legge quali violazioni di diritto di caccia, bracconaggio, contrabbando di armi, delitti ambientali, infrazioni alla protezione degli animali, infrazioni alle norme della circolazione, corruzione e molte altre attività criminali. In confronto la mafia siciliana è una scuola domenicale di paese.”(RPG, inc. 81.2017.300, AI 4, all. B a PG AP 1del 24 marzo 2017). -     sempre sul sito in questione, è stato pubblicato un altro articolo daltitolo “ __________wirft dem Verband __________ verschiedene Straftaten vor und erstattet Strafanzeige”(„__________rimprovera all’associazione __________ la commissione di vari reati e sporge denuncia“) dal contenuto:“In der Schweiz gibt es kein Verein, dessen Mitglieder laut Medienberichten nachweislich Jahr um Jahr im vierstelligen Bereich in Gesetzesübertretungen wie Verstösse gegen das Jagdrecht, Wilderei, Waffenschmuggel, Umweltdelikte, Tierschutzverstösse, Verkehrsdelikte, Korruption und viele andere kriminelle Aktivitäten involviert sind, wie der Verband __________.Das gleicht schon einer Organisation, die als Strippenzieher den Zweck verfolgt, Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu bereichern (art. 260ter Ziff. 1 StGB)”, la cui ultima frase, che diverge dalla pubblicazione precedente, è traducibile come„Ciò assomiglia già ad un’organizzazione che tira le fila perseguendo lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali (art. 260ter cifra 1 CP).”(RPG, inc. 81.2017.300, AI 4, all. C a PG AP 1 del 24 marzo 2017). -     il 16 gennaio 2017 il prevenuto ha pubblicato sul sito __________ un articolo dal titolo"__________"(“__________”), nel quale ha paragonato il comportamento dei cacciatori a quello della mafia, inserendovi le fotografie e i nomi dei membri del comitato di __________ e commentando tra le altre cose:"Ein typisches Kennzeichen krimineller Organisationen ist, dass sie Verband, gewerbliche oder geschäftsähnliche Strukturen verwenden.Weiter bedienen sie sic hunter Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung geeigneter Mittel um Einfluss auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft zu nehmen.Genau das machen Anhänger des militanten Vereins "__________".(...) Dieser gemeingefährliche Verein "__________ " ist eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung."cioè„Una caratteristica tipica delle organizzazioni criminali è che le loro associazioni utilizzano delle strutture commerciali o simili d’affari. Inoltre si avvalgono, per poter esercitare influsso su politica, media, amministrazioni pubbliche, giustizia e economia, dell’impiego di violenza o altri mezzi adatti all’intimidazione. Esattamente questo fanno anche i sostenitori della società militante “__________”! (…) Questa associazione __________ che costituisce un pericolo pubblico è un pericolo considerevole per la sicurezza pubblica e per l’ordine pubblico”(RPG, inc. 81.2017.300, AI 4, all. F a PG AP 1 del 24 marzo 2017). L’appello “Commette calunnia (art. 174 CP), ed è punito a querela di parte con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lei, così come chiunque, sempre sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto. La calunnia si configura come una diffamazione qualificata dal fatto che l’autore sa di dire cosa non vera. L’adempimento del reato di calunnia presuppone, oggettivamente, la falsità delle affermazioni e, soggettivamente la conoscenza certa di tale falsità, il dolo eventuale non essendo sufficiente (cfr. Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, n. 3 ad art. 174 CP). Considerato che l’autore sa che il fatto che allega è falso, le prove liberatorie previste per la diffamazione non avrebbero senso e sono quindi d’acchito escluse (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2010, n. 2 ad art. 174 CP). Secondo la dottrina, la norma di cui sopra si applica, evidentemente, anche a blog e, in genere, alle pubblicazioni su internet (cfr. Ciola-Dutoit, Le droit de la personnalité à l’épreuve des blogs, Medialex 2008, pag. 72). Se un’allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona, è una questione che va valutata, non secondo il senso che quest’ultima le attribuisce, bensì procedendo a un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce l’uditore o il lettore medio e non prevenuto (DTF 128 IV 58 consid. 1a; 119 IV 47 consid. 2a). Trattandosi di uno scritto, l’allegazione deve essere analizzata non solo in funzione delle espressioni utilizzate, prese isolatamente, ma anche secondo il senso generale che emerge dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono, dunque, essere valutate asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo in cui esse si inseriscono (STF 6B_410/2011 del 5 dicembre 2011, consid. 2; DTF 131 IV 160 consid. 3.3.3; 128 IV 53 consid. 1a e rif.). Per poter ammettere una lesione dell'onore occorre che l'offesa sia diretta contro una persona determinata o determinabile, in ogni caso chiaramente riconoscibile (DTF 100 IV 43 consid. 2 pag. 46). Non è necessario che la persona presa di mira venga designata con esattezza, nominalmente, è sufficiente che sia possibile identificarla (DTF 117 IV 27 consid. 2c). La vittima di un reato contro l'onore può essere una persona fisica (DTF 100 IV 43 consid. 1) - così come una persona defunta o scomparsa (art. 175 CP) - oppure una persona giuridica o un'altra entità giuridica avente capacità di stare in giudizio (DTF 114 IV 1 consid. 2a con rinvii), non invece un'autorità o una collettività pubblica (cfr. Corboz, Les principales infractions, Berna 1997, n. 26 segg. ad art. 173 CP e n. 6 ad art. 174 CP). Un oltraggio rivolto ad un insieme di persone – mediante una designazione collettiva – può dar luogo a una lesione dell'onore punibile solo qualora sia diretto contro un gruppo ben determinato e relativamente ristretto, distinto dall'insieme della collettività, di modo che ciascuno dei suoi membri possa sentirsi leso nel suo onore e che il destinatario del messaggio possa capire chiaramente di chi si tratta. Non adempie a tale esigenza un attacco espresso nei confronti di una cerchia di persone mal determinata, ad esempio contro tutti i cacciatori, tutti i cittadini svizzeri, gli ufficiali o i gerenti immobiliari (DTF 100 IV 43 consid. 1-4; Corboz, op.cit., n. 22 ad art. 173 CP).” In altri termini, viene preservata la reputazione di uomo, rispettivamente donna, onesta (DTF 128 IV 53, 58; 105 IV 194 consid. 2a; 92 IV 96 consid. 2). Sfuggono all'ambito applicativo della norma penale per contro tutte quelle espressioni che concernono la considerazione sociale, artistica, sportiva, professionale o politica di cui gode un individuo, rispettivamente l'opinione che egli ha verso sé stesso (Rieben/Mazou, Commentaire Romand, Code Penal II, n. 2 ad. art. 174). Nella discussionepolitica, la lesione dell'onore deve essere ammessa con riserbo e, in caso di dubbio, negata. La libertà di espressione, indispensabile alla democrazia, implica infatti che gli attori del dibattitopoliticoaccettino di esporsi ad una critica pubblica, talvolta anche violenta, delle loro opinioni. Non basta quindi sminuire una persona nelle qualitàpoliticheche reputa di possedere. La critica o l'attacco comportano per contro una lesione dell'onore protetto dal diritto penale, se, nel merito o nella forma, non si limitano a degradare le qualità dell'uomopoliticoe il valore della sua azione, ma sono parimenti idonee ad esporlo al disprezzo in quanto essere umano (DTF 137 IV 313consid. 2.1.4 e riferimenti; STF 6B_870/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 4.1). Non è necessario che la persona presa di mira sia nominata direttamente, ma è sufficiente che sia riconoscibile (STF 6B_506/2010 del 21 ottobre 2010 consid. 3.1.2). Calunnia in relazione alla fotografia di __________ Calunnia nei confronti di __________ (__________) Giustificare poi una lesione dell’onore con il fatto che si tratta semplicemente di un’analogia o una similitudine, una questione stilistica, è un’argomentazione che non può essere seguita, poiché diffamazioni e calunnie avvengono spesso attraverso l’uso di figure retoriche, che sono proprio parte costitutiva del reato. 10.La pubblicazione“__________”riprende i contenuti di quella appena discussa e chiarisce ulteriormente che„Ciò assomiglia già ad un’organizzazione che tira le fila perseguendo lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali (art. 260ter cifra 1 CP).”. Riferire di una denuncia, presunta o vera che sia, per poter denigrare pubblicamente una persona o un’associazione non è fare dell’informazione. Soprattutto laddove l’autore parla di una querela che egli stesso ha sporto per un reato e che non può non sapere essere tutt’altra cosa rispetto all’attività di una associazione che raggruppa dei cacciatori. Certo, alcuni cacciatori, percentualmente pochi nonostante il numero complessivo possa anche apparire importante, commettono delle infrazioni a varie leggi. Ma questo avviene in tutti gli ambiti della società (professionali, sportivi, di automobilisti, altri), senza che nessuno possa essere legittimato a generalizzare, proclamando pubblicamente che tutti gli aderenti ad un certo gruppo sono dei criminali, rispettivamente senza che nessuno possa oggettivamente pensare che le relative associazioni di settore abbiano lo scopo di stimolare o coprire i reati che alcuni, pochi, loro aderenti commettono, a titolo personale ed assumendosene le responsabilità. L’autore non ha portato nessun esempio concreto che provi che l’associazione in questione abbia protetto e sostenuto dei suoi affiliati che hanno delinquito. Anzi, da un semplice controllo in internet (__________) appare piuttosto che __________ condanni ogni tipo di infrazione alla legge commesso da cacciatori. Per il resto, fintanto che la caccia è e sarà un’attività legale, riconosciuta dallo Stato come di pubblica utilità, come si può leggere nella Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (SR 922.0), e fintanto che i cacciatori non commettono dei reati ben precisi, non vi è alcuna giustificazione per definirli dei criminali. Ritenere che l’uccisione per hobby di un animale sia un atto grave, inammissibile e indegno è del tutto legittimo nel contesto di una sana e corretta dialettica ideologica, ma questo non giustifica l’uso di termini e espressioni che infamano coloro che la pensano diversamente. La pena 1.1.AP 1 è dichiarato autore colpevole di: 1.1.2.nel corso del periodo 2016 - 2017, a __________, ed in altre non meglio precisate località, tramite pubblicazioni sul proprio sito internet __________, nonché sul suo profilo facebook, incolpato e reso sospetta l’Associazione __________, come pure i suoi membri, di condotta disonorevole, segnatamente, 1.1.2.1.nel corso del 2016, pubblicando sul sito internet ____________________, l’articolo“__________”,nel quale viene indicato che l’Associazione e i suoi membri sarebbero coinvolti in infrazioni alla legge sulla caccia, al bracconaggio, contrabbando di armi, delitti ambientali e infrazioni alla protezione degli animali, alle norme della circolazione, alla corruzione e ad altre attività criminali; 1.1.2.2.nel corso del 2016, pubblicando sul sito internet __________ l’articolo “__________”, nel quale viene indicato, riferendosi alla medesima associazione e ai suoi membri, quanto di cui al punto 2.2., come pure che detta associazione assomiglia ad un’organizzazione dedita alla commissione di atti di violenza criminale o ad arricchirsi con mezzi criminali, richiamando pure l’art. 260ter CP; 1.1.2.3.in data 16.01.2017, pubblicando sul medesimo sito __________ l’articolo “__________”, corredato con le foto e i nominativi dei membri del comitato direttivo dell’associazione __________ nel quale viene paragonato il comportamento dei “cacciatori” con quello dei “mafiosi” per determinate caratteristiche quali “kriminalität, “Waffen” e “omertà”. Per la Corte di appello e di revisione penale Il giudice presidente                                            Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.17.2017.260

17.2018.66

Locarno

25 marzo 2018/mi

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Damiano Stefani, giudice presidente,

Francesca Lepori Colombo e Ilario Bernasconi

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 22 settembre 2017 da

AP 1

e domiciliat a

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 22 settembre 2017 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 26 ottobre 2017)

richiamata la dichiarazione di appello 15 novembre 2017;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:

“calunnia

per avere, nel corso dei primi giorni di febbraio 2016, a __________, divulgando tramite la pagina pubblica Facebook “__________”, di cui è creatore e amministratore, una foto raffigurante un presunto terrorista di estrazione islamica, mettendola in diretta connessione con la foto di __________ (cacciatore),incolpato e reso sospetto quest’ultimo, ben sapendo di dire cosa non vera, di fatti che possono nuocere alla di lui reputazione”

“1. calunnia (ripetuta)

per avere, nel corso del periodo 2016 - 2017, a __________ ed in altre non meglio precisate località, tramite pubblicazioni sul proprio sito internet __________, nonché sul suo profilo facebook, incolpato e reso sospetta l’Associazione __________ come pure i suoi membri, di condotta disonorevole, segnatamente,

1.1.     nel corso del 2016, pubblicando sul sito internet __________, l’articolo “__________”, nel quale viene indicato che l’Associazione e i suoi membri sarebbero coinvolti in infrazioni alla legge sulla caccia, al bracconaggio, contrabbando di armi, delitti ambientali e infrazioni alla protezione degli animali, alle norme della circolazione, alla corruzione e ad altre attività criminali;

1.2.     nel corso del 2016, pubblicando sul sito internet __________ l’articolo “__________”, nel quale viene indicato, riferendosi alla medesima associazione e ai suoi membri, quanto di cui al punto 1.1., come pure che detta associazione assomiglia ad un’organizzazione dedita alla commissione di atti di violenza criminale o ad arricchirsi con mezzi criminali, richiamando pure l’art. 260ter CP;

1.3.                                  nel corso del 2016, pubblicando sulla sua pagina facebook il volantino “__________” nel quale è indicato come i membri dell’associazione di caccia svizzera sono coinvolti, anno dopo anno in migliaia di infrazioni alla legge;

1.4.                                  in data 16.01.2017, pubblicando sul medesimo sito __________ l’articolo “__________””, corredato con le foto e i nominativi dei membri del comitato direttivo dell’associazione __________ nel quale viene paragonato il comportamento dei “cacciatori” con quello dei “mafiosi” per determinate caratteristiche quali “kriminalität, “Waffen” e “omertà”;

2. disobbedienza a decisioni dell'autorità

per non avere ottemperato, nel periodo 24.12.2016 - 26.01.2017, ad __________ ed in altre imprecisate località del Canton Ticino, alla decisione supercautelare del Pretore di Locarno-Campagna 23.12.2016 con la quale gli veniva ordinato di rimuovere immediatamente dal sito internet __________ e dal proprio profilo facebook gli articoli di cui al punto 1.1, 1.2. e 1.3”

Contro i due decreti, l’imputato ha tempestivamente interposto opposizione.

Con sentenza 22 settembre 2017 (motivazione intimata il 26 ottobre 2017), il giudice di prime cure ha dichiarato AP 1 autore colpevole di ripetuta calunnia

“2.1.per avere, nel corso dei primi giorni di febbraio 2016, a __________, divulgando tramite la pagina pubblica Facebook “__________”, di cui è creatore e amministratore, una foto raffigurante un presunto terrorista di estrazione islamica, mettendola in diretta connessione con la foto di __________ (cacciatore),incolpato e reso sospetto quest’ultimo, ben sapendo di dire cosa non vera, di fatti che possono nuocere alla di lui reputazione;

2.2.    per avere, nel corso del periodo 2016 - 2017, a __________, ed in altre non meglio precisate località, tramite pubblicazioni sul proprio sito internet __________, nonché sul suo profilo facebook, incolpato e reso sospetta l’Associazione __________, come pure i suoi membri, di condotta disonorevole, segnatamente,

2.2.1.    nel corso del 2016, pubblicando sul sito internet __________, l’articolo “__________”, nel quale viene indicato che l’Associazione e i suoi membri sarebbero coinvolti in infrazioni alla legge sulla caccia, al bracconaggio, contrabbando di armi, delitti ambientali e infrazioni alla protezione degli animali, alle norme della circolazione, alla corruzione e ad altre attività criminali;

2.2.2.    nel corso del 2016, pubblicando sul sito internet __________ l’articolo “____________________”, nel quale viene indicato, riferendosi alla medesima associazione e ai suoi membri, quanto di cui al punto 2.2., come pure che detta associazione assomiglia ad un’organizzazione dedita alla commissione di atti di violenza criminale o ad arricchirsi con mezzi criminali, richiamando pure l’art. 260ter CP;

2.2.3.    in data 16.01.2017, pubblicando sul medesimo sito __________.com l’articolo “__________”, corredato con le foto e i nominativi dei membri del comitato direttivo dell’associazione __________ “cacciatori” con quello dei “mafiosi” per determinate caratteristiche quali “kriminalität, “Waffen” e “omertà”.

Il condannato ha annunciato, subito dopo la lettura, la sua intenzione di ricorrere in appello, verbalizzata dal Presidente della pretura penale.

Il 4 dicembre 2017 è così giunta a questa Corte la versione italiana del testo.

A suo modo di vedere, la decisione è contraddittoria, poiché da un lato egli è stato assolto da parte delle accuse, mentre dall’altro è stato ritenuto autore colpevole di calunnia per i restanti fatti, del tutto simili agli altri.

Con riferimento al punto 2.2.2 del DA, egli sostiene di essersi limitato a riportare la notizia di una denuncia penale in sospeso presso l’ufficio del procuratore distrettuale, esattamente come fanno altri media. Questo suo agire dovrebbe essere protetto dalla libertà di stampa e non venire condannato. Inoltre i contenuti del testo corrispondono alla verità.

La tabella relativa al punto n. 2.2.3 del DA riporta unicamente un confronto tra le caratteristiche condivise tra cacciatori e mafiosi. La sua veridicità è indubbia e non ha effetti diffamatori. Come riconosciuto in maniera parziale dal primo giudice, questa tabella è stata realizzata nel contesto del processo penale con scopi esplicativi. Inoltre“Entrambi i gruppi, cacciatori e mafiosi, infrangono le leggi e rientrano quindi nella criminalità; entrambi i gruppi utilizzano armi, entrambi uccidono vite innocenti e producono vittime; entrambi i gruppi hanno l’omertà, ecc.”(dichiarazione d’appello, pag. 5).

Con riferimento ai fatti concernenti __________, rileva come il collage non sia rilevante: la domanda scritta nel testo è centrale, mentre lo sfondo con le figure non è importante. L’accostamento delle due fotografie è pura coincidenza. La correlazione con un terrorista islamico è stata erroneamente inventata dal tribunale. Lui nemmeno ha mai usato la parola “terrorista” nel suo testo.

esperitoil pubblico dibattimento in data 21 marzo 2018, al quale gli accusatori privati hanno preannunciato di non partecipare, così come fatto dal procuratore pubblico. L’imputato ha dal canto suo ribadito le richieste già esposte con l’allegato della dichiarazione di appello, illustrando ed approfondendo le motivazioni ivi contenute.

Ritenuto                         in fatto e in diritto

L’imputato

I fatti

“2.Nei primi giorni di febbraio 2016 AP 1 ha postato sulla pagina facebook “__________”, pure da lui amministrata, la foto di un cacciatore attinta direttamente dal profilo facebook di quest’ultimo, affiancandola a quella di un presunto miliziano islamista, entrambi con fucile in bella mostra. Contestualmente al collage, l’animalista si interrogava, con una domanda (invero) retorica, sulle differenze tra l’autoproclamato “Stato islamico” e i cacciatori. Sentitosi offeso da tale paragone, il cacciatore in questione, di nome __________, ha sporto querela per il reato di calunnia contro ignoti, attirando l’attenzione sul nominativo del titolare indicato sul sito internet __________, riconducibile all’immagine del profilo facebook “__________” (cfr. querela dell’8 febbraio 2016, di cui all’AI 1, inc. 81.2016.438).

3.Il 29 novembre 2016 a fronte di alcune pubblicazioni apparse sul sito internet __________ e sul profilo facebook di AP 1, l’associazione __________ (in seguito, __________), per il tramite del proprio legale, ha presentato querela nei confronti di AP 1 per titolo di calunnia, subordinatamente diffamazione (cfr. AI 1 e la relativa documentazione prodotta, estrapolata da internet e dal social network di cui all’inc. 81.2017.300).

Le querelate pubblicazioni, avvenute tramite articoli, post e un volantino sull’abolizione dell’hobby della caccia, vertevano sul paragone, anche in peggio, tra l’associazione __________ e la mafia siciliana e, più in generale, sulla denuncia circa le migliaia di infrazioni alla Legge sulla protezione degli animali e ad altre leggi, nonché attività criminali in cui sarebbero coinvolti, più di ogni altra, l’associazione __________ e suoi membri.

A propria tutela l’associazione ha pure agito civilmente, ottenendo il 23 dicembre 2016, in via cautelare inaudita parte, la cancellazione/rettifica dei testi ritenuti lesivi dei diritti della personalità da parte del Pretore di Locarno-Campagna, il quale ha assortito il proprio ordine con la comminatoria dell’azione penale (doc. accluso al complemento di querela 26 gennaio 2017 di cui all’AI 2 inc. 81.2017.300). Il 26 gennaio 2017, __________ ha completato la querela penale per i titoli di calunnia e diffamazione, oltre a disobbedienza agli ordini dell’autorità civile, alla luce di nuovi testi apparsi sul sito “__________”, con cui AP 1 ha rincarato la dose nei confronti dell’associazione, pubblicando altresì nominativi e fotografie dei membri del comitato direttivo.” (sentenza impugnata consid. 1-3, pag. 3 segg.).

“5.In sede di interrogatorio di polizia, l’imputato, pur avvalendosi spesso del diritto di non rispondere, non ha mai negato la paternità delle contestate pubblicazioni, né il loro contenuto, sostenendo tuttavia di aver immediatamente dato seguito all’ordine pretorile” (sentenza impugnata consid. 5, pag. 4 seg.).

-     per quanto concerne __________, la sua fotografia, nella quale egli è ritratto con un fucile da caccia munito di monocolo sottobraccio e il suo cane __________, è accostata a quella di una persona con la barba ed il copricapo nero, vestita di nero, con un giubbotto antiproiettile nero ed un fucile mitragliatore in braccio, tenuto in maniera analoga a come __________ impugna quello da caccia. Sopra le due foto c'è il titolo"Gibt es keinen Unterschied?"(non c'è nessuna differenza?), sulla fotografia del presunto islamico è stata aggiunga la scritta"Der Islamische Staat IS jagt Ungläubige aufgrund falschen Interpretationen und geistigen Defiziten"(“lo stato islamico caccia i miscredenti sulla base di false interpretazioni e di mancanze spirituali", mentre sopra quella dell'accusatore privato vi è:"Jäger morden und quälen jährlich Millionen von Lebenswesen identisch aufgrund von Defiziten"(“i cacciatori assassinano e torturano annualmente milioni di esseri viventi ugualmente a seguito di mancanze”).

A tal proposito, l'imputato ha precisatoche "lo stato islamico dà la caccia a persone non credenti a causa di interpretazioni false e deficit mentali. I cacciatori uccidono e torturano gli animali e milioni di esseri viventi annualmente sempre a causa degli stessi problemi mentali. In sostanza sono del parere che non hanno "tutte le rotelle a posto". Per questi motivi ritengo che non vi sia differenza fra i cacciatori e i terroristi dell'ISIS"(PG del 3 giugno 2016, pag. 4).

-     sul sito __________ è stato pubblicato un articolo, lungo dal titolo„__________“(„__________“), che tra le altre cose contiene il passaggio:“In der Schweiz gibt es keinen Verein, dessen Mitglieder nachweislich Jahr pro Jahr im vierstelligen Bereich in Gesetzesübertretungen wie Verstösse gegen das Jagdrecht, Wilderei, Waffenschmuggel, Umweltdelikte, Tierschutzverstösse, Verkehrsdelikte, Korruption und viele andere kriminelle Aktivitäten involviert sind, wie der Verband __________.Die sizilianische Mafia ist im Vergleich dazu eine Sonntagsschule im Land.“, cioè„In Svizzera non esiste alcuna associazione, come l’associazione __________ i cui membri sono coinvolti in modo dimostrabile, anno dopo anno, in migliaia di infrazioni alla legge quali violazioni di diritto di caccia, bracconaggio, contrabbando di armi, delitti ambientali, infrazioni alla protezione degli animali, infrazioni alle norme della circolazione, corruzione e molte altre attività criminali. In confronto la mafia siciliana è una scuola domenicale di paese.”(RPG, inc. 81.2017.300, AI 4, all. B a PG AP 1del 24 marzo 2017).

-     sempre sul sito in questione, è stato pubblicato un altro articolo daltitolo “ __________wirft dem Verband __________ verschiedene Straftaten vor und erstattet Strafanzeige”(„__________rimprovera all’associazione __________ la commissione di vari reati e sporge denuncia“) dal contenuto:“In der Schweiz gibt es kein Verein, dessen Mitglieder laut Medienberichten nachweislich Jahr um Jahr im vierstelligen Bereich in Gesetzesübertretungen wie Verstösse gegen das Jagdrecht, Wilderei, Waffenschmuggel, Umweltdelikte, Tierschutzverstösse, Verkehrsdelikte, Korruption und viele andere kriminelle Aktivitäten involviert sind, wie der Verband __________.Das gleicht schon einer Organisation, die als Strippenzieher den Zweck verfolgt, Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu bereichern (art. 260ter Ziff. 1 StGB)”, la cui ultima frase, che diverge dalla pubblicazione precedente, è traducibile come„Ciò assomiglia già ad un’organizzazione che tira le fila perseguendo lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali (art. 260ter cifra 1 CP).”(RPG, inc. 81.2017.300, AI 4, all. C a PG AP 1 del 24 marzo 2017).

-     il 16 gennaio 2017 il prevenuto ha pubblicato sul sito __________ un articolo dal titolo"__________"(“__________”), nel quale ha paragonato il comportamento dei cacciatori a quello della mafia, inserendovi le fotografie e i nomi dei membri del comitato di __________ e commentando tra le altre cose:"Ein typisches Kennzeichen krimineller Organisationen ist, dass sie Verband, gewerbliche oder geschäftsähnliche Strukturen verwenden.Weiter bedienen sie sic hunter Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung geeigneter Mittel um Einfluss auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft zu nehmen.Genau das machen Anhänger des militanten Vereins "__________".(...) Dieser gemeingefährliche Verein "__________ " ist eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung."cioè„Una caratteristica tipica delle organizzazioni criminali è che le loro associazioni utilizzano delle strutture commerciali o simili d’affari. Inoltre si avvalgono, per poter esercitare influsso su politica, media, amministrazioni pubbliche, giustizia e economia, dell’impiego di violenza o altri mezzi adatti all’intimidazione. Esattamente questo fanno anche i sostenitori della società militante “__________”! (…) Questa associazione __________ che costituisce un pericolo pubblico è un pericolo considerevole per la sicurezza pubblica e per l’ordine pubblico”(RPG, inc. 81.2017.300, AI 4, all. F a PG AP 1 del 24 marzo 2017).

L’appello

“Commette calunnia (art. 174 CP), ed è punito a querela di parte con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lei, così come chiunque, sempre sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto.

La calunnia si configura come una diffamazione qualificata dal fatto che l’autore sa di dire cosa non vera. L’adempimento del reato di calunnia presuppone, oggettivamente, la falsità delle affermazioni e, soggettivamente la conoscenza certa di tale falsità, il dolo eventuale non essendo sufficiente (cfr. Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, n. 3 ad art. 174 CP). Considerato che l’autore sa che il fatto che allega è falso, le prove liberatorie previste per la diffamazione non avrebbero senso e sono quindi d’acchito escluse (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2010, n. 2 ad art. 174 CP).

Secondo la dottrina, la norma di cui sopra si applica, evidentemente, anche a blog e, in genere, alle pubblicazioni su internet (cfr. Ciola-Dutoit, Le droit de la personnalité à l’épreuve des blogs, Medialex 2008, pag. 72).

Se un’allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona, è una questione che va valutata, non secondo il senso che quest’ultima le attribuisce, bensì procedendo a un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce l’uditore o il lettore medio e non prevenuto (DTF 128 IV 58 consid. 1a; 119 IV 47 consid. 2a).

Trattandosi di uno scritto, l’allegazione deve essere analizzata non solo in funzione delle espressioni utilizzate, prese isolatamente, ma anche secondo il senso generale che emerge dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono, dunque, essere valutate asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo in cui esse si inseriscono (STF 6B_410/2011 del 5 dicembre 2011, consid. 2; DTF 131 IV 160 consid. 3.3.3; 128 IV 53 consid. 1a e rif.).

Per poter ammettere una lesione dell'onore occorre che l'offesa sia diretta contro una persona determinata o determinabile, in ogni caso chiaramente riconoscibile (DTF 100 IV 43 consid. 2 pag. 46). Non è necessario che la persona presa di mira venga designata con esattezza, nominalmente, è sufficiente che sia possibile identificarla (DTF 117 IV 27 consid. 2c).

La vittima di un reato contro l'onore può essere una persona fisica (DTF 100 IV 43 consid. 1) - così come una persona defunta o scomparsa (art. 175 CP) - oppure una persona giuridica o un'altra entità giuridica avente capacità di stare in giudizio (DTF 114 IV 1 consid. 2a con rinvii), non invece un'autorità o una collettività pubblica (cfr. Corboz, Les principales infractions, Berna 1997, n. 26 segg. ad art. 173 CP e n. 6 ad art. 174 CP). Un oltraggio rivolto ad un insieme di persone – mediante una designazione collettiva – può dar luogo a una lesione dell'onore punibile solo qualora sia diretto contro un gruppo ben determinato e relativamente ristretto, distinto dall'insieme della collettività, di modo che ciascuno dei suoi membri possa sentirsi leso nel suo onore e che il destinatario del messaggio possa capire chiaramente di chi si tratta. Non adempie a tale esigenza un attacco espresso nei confronti di una cerchia di persone mal determinata, ad esempio contro tutti i cacciatori, tutti i cittadini svizzeri, gli ufficiali o i gerenti immobiliari (DTF 100 IV 43 consid. 1-4; Corboz, op.cit., n. 22 ad art. 173 CP).”

In altri termini, viene preservata la reputazione di uomo, rispettivamente donna, onesta (DTF 128 IV 53, 58; 105 IV 194 consid. 2a; 92 IV 96 consid. 2). Sfuggono all'ambito applicativo della norma penale per contro tutte quelle espressioni che concernono la considerazione sociale, artistica, sportiva, professionale o politica di cui gode un individuo, rispettivamente l'opinione che egli ha verso sé stesso (Rieben/Mazou, Commentaire Romand, Code Penal II, n. 2 ad. art. 174).

Nella discussionepolitica, la lesione dell'onore deve essere ammessa con riserbo e, in caso di dubbio, negata. La libertà di espressione, indispensabile alla democrazia, implica infatti che gli attori del dibattitopoliticoaccettino di esporsi ad una critica pubblica, talvolta anche violenta, delle loro opinioni. Non basta quindi sminuire una persona nelle qualitàpoliticheche reputa di possedere. La critica o l'attacco comportano per contro una lesione dell'onore protetto dal diritto penale, se, nel merito o nella forma, non si limitano a degradare le qualità dell'uomopoliticoe il valore della sua azione, ma sono parimenti idonee ad esporlo al disprezzo in quanto essere umano (DTF 137 IV 313consid. 2.1.4 e riferimenti; STF 6B_870/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 4.1).

Non è necessario che la persona presa di mira sia nominata direttamente, ma è sufficiente che sia riconoscibile (STF 6B_506/2010 del 21 ottobre 2010 consid. 3.1.2).

Calunnia in relazione alla fotografia di __________

Calunnia nei confronti di __________ (__________)

Giustificare poi una lesione dell’onore con il fatto che si tratta semplicemente di un’analogia o una similitudine, una questione stilistica, è un’argomentazione che non può essere seguita, poiché diffamazioni e calunnie avvengono spesso attraverso l’uso di figure retoriche, che sono proprio parte costitutiva del reato.

10.La pubblicazione“__________”riprende i contenuti di quella appena discussa e chiarisce ulteriormente che„Ciò assomiglia già ad un’organizzazione che tira le fila perseguendo lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali (art. 260ter cifra 1 CP).”.

Riferire di una denuncia, presunta o vera che sia, per poter denigrare pubblicamente una persona o un’associazione non è fare dell’informazione. Soprattutto laddove l’autore parla di una querela che egli stesso ha sporto per un reato e che non può non sapere essere tutt’altra cosa rispetto all’attività di una associazione che raggruppa dei cacciatori.

Certo, alcuni cacciatori, percentualmente pochi nonostante il numero complessivo possa anche apparire importante, commettono delle infrazioni a varie leggi. Ma questo avviene in tutti gli ambiti della società (professionali, sportivi, di automobilisti, altri), senza che nessuno possa essere legittimato a generalizzare, proclamando pubblicamente che tutti gli aderenti ad un certo gruppo sono dei criminali, rispettivamente senza che nessuno possa oggettivamente pensare che le relative associazioni di settore abbiano lo scopo di stimolare o coprire i reati che alcuni, pochi, loro aderenti commettono, a titolo personale ed assumendosene le responsabilità.

L’autore non ha portato nessun esempio concreto che provi che l’associazione in questione abbia protetto e sostenuto dei suoi affiliati che hanno delinquito. Anzi, da un semplice controllo in internet (__________) appare piuttosto che __________ condanni ogni tipo di infrazione alla legge commesso da cacciatori.

Per il resto, fintanto che la caccia è e sarà un’attività legale, riconosciuta dallo Stato come di pubblica utilità, come si può leggere nella Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (SR 922.0), e fintanto che i cacciatori non commettono dei reati ben precisi, non vi è alcuna giustificazione per definirli dei criminali.

Ritenere che l’uccisione per hobby di un animale sia un atto grave, inammissibile e indegno è del tutto legittimo nel contesto di una sana e corretta dialettica ideologica, ma questo non giustifica l’uso di termini e espressioni che infamano coloro che la pensano diversamente.

La pena

1.1.AP 1 è dichiarato autore colpevole di:

1.1.2.nel corso del periodo 2016 - 2017, a __________, ed in altre non meglio precisate località, tramite pubblicazioni sul proprio sito internet __________, nonché sul suo profilo facebook, incolpato e reso sospetta l’Associazione __________, come pure i suoi membri, di condotta disonorevole, segnatamente,

1.1.2.1.nel corso del 2016, pubblicando sul sito internet ____________________, l’articolo“__________”,nel quale viene indicato che l’Associazione e i suoi membri sarebbero coinvolti in infrazioni alla legge sulla caccia, al bracconaggio, contrabbando di armi, delitti ambientali e infrazioni alla protezione degli animali, alle norme della circolazione, alla corruzione e ad altre attività criminali;

1.1.2.2.nel corso del 2016, pubblicando sul sito internet __________ l’articolo “__________”, nel quale viene indicato, riferendosi alla medesima associazione e ai suoi membri, quanto di cui al punto 2.2., come pure che detta associazione assomiglia ad un’organizzazione dedita alla commissione di atti di violenza criminale o ad arricchirsi con mezzi criminali, richiamando pure l’art. 260ter CP;

1.1.2.3.in data 16.01.2017, pubblicando sul medesimo sito __________ l’articolo “__________”, corredato con le foto e i nominativi dei membri del comitato direttivo dell’associazione __________ nel quale viene paragonato il comportamento dei “cacciatori” con quello dei “mafiosi” per determinate caratteristiche quali “kriminalität, “Waffen” e “omertà”.

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il giudice presidente                                            Il segretario