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17.2017.227

Parziale accoglimento dell'istanza di revisione in cui è comprovato un fatto nuovo ex art. 410 cpv. 1 lett. a CPP. Riduzione del periodo del reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento, non dovendosi computare quello in cui la capacità lavorativa dell'istante era compromessa senza sua colpa

Ticino · 2018-04-10 · Italiano TI
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Erwägungen (7 Absätze)

E. 2 L’istante lamenta, anzitutto, che in occasione dell’interrogatorio svoltosi il 14 febbraio 2014 presso il Ministero pubblico non gli sia stata data la possibilità di avvalersi di un traduttore di lingua francese, non comprendendo lui l’italiano (I, pag. 3). Il segretario giudiziario che ha diretto il verbale, continua l’istante, si sarebbe limitato a designare un interprete “fittizio” nella persona del rappresentante dell’Ufficio del sostegno sociale (vale a dire il denunciante nella procedura penale che lo vedeva coinvolto quale imputato). Egli avrebbe, dunque, firmato il verbale senza poter né leggere né capire quanto vi era scritto (ibidem, pag. 3). L’argomento è di natura appellatoria ed è quindi irricevibile in questa sede. Detto ciò, si rileva, comunque, che dal verbale di interrogatorio (V, doc. 8) risulta che un interprete è stato designato: le sue iniziale “G. O.” non corrispondono a quelle di __________, rappresentante dell’Ufficio del sostegno sociale.

3.   IS 1 sostiene, poi, che la sua inabilità al lavoro (certificata dal 6 giugno 2014) e, quindi, la disastrata situazione finanziaria (“sans revenus d’aucune sorte ni fortune”) che gli ha impedito di far fronte ai suoi obblighi di mantenimento sono dovuti alla malattia di Lyme (borelliosi) di cui soffre da tempo – in ogni caso, da prima dell’emanazione del decreto d’accusa – ma che gli è stata diagnosticata soltanto dopo l’emissione di tale decreto (I, pag. 3). Allega, a sostegno della sua domanda di revisione, il rapporto medico 8 settembre 2016 della dott.ssa __________, da cui emerge che è soltanto durante un’ospedalizzazione del maggio 2014 che gli è stata prospettata la diagnosi di borelliosi (dovuta a punture di zecche subite nell’autunno 2013) ma che, a quel momento, la malattia era ormai già ad uno stadio avanzato: “Le patient consulte en urgence le 01.05.2014 et est hospitalisé pendant 2 jours dans le Service de Médecine du HIB Payerne, à cause de suspicion d’un AVC ou d’AIT. Il présente alors qu’il conduit la voiture une sensation de lourdeurs du membre supérieur et inférieur gauche avec paresthésie et troubles de l’élocution et une vision floue. […] C’est durant cette hospitalisation que la sérologie pour « Borrélia burgdorferi » a été effectuée pour la première fois et les résultats obtenus ont été interprété comme une borréliose ancienne” (I, allegato 1 pag. 2 e 8). L’istante precisa, poi, che la diagnosi di borreliosi è stata confermata nei mesi successivi all’ospedalizzazione di maggio 2014. Puntualizza però che i (primi) sintomi della malattia erano già presenti a partire da settembre 2013, laddove numerosi malesseri e dolori lo affliggevano quotidianamente. Si trattava, ad esempio, di paralisi (temporanee) degli arti, vampate di calore, attacchi di panico, dolori alle ginocchia tali da non riuscire più a piegare le gambe, dolori alle articolazioni delle mani, formicolio nelle mani, crampi nelle gambe, dolori agli occhi, dolori alla schiena, fischio ininterrotto nella testa, intolleranza dei rumori, degli odori forti e di alcuni gusti, perdite di memoria, disorientamento, vertigini (VII pag. 2 e I, allegato 1 pag. 4). Ciò nonostante, egli non si è fatto visitare da alcun medico: durante tutto quel periodo, precisa però, ha cercato di continuare a lavorare ancorché i sintomi peggiorassero continuamente (“IS 1 n’arrivait pratiquement plus à travailler mais a continué à essayer, mais la maladie de Lyme a empiré chaque jour un peu plus […] ”, VII, pag. 2). È solo a seguito delle varie ospedalizzazioni che gli è, infine, stata certificata un’inabilità lavorativa totale (I, allegato 2).

E. 4 Determinante nella fattispecie è (dunque) capire se l’incapacità lavorativa dovuta alla malattia di Lyme che ha colpito il postulante e che ne ha compromesso irrimediabilmente la situazione economica – a tal punto che dal 13 luglio 2016 è stato azzerato il contributo alimentare dovuto alla figlia – possa assurgere, nell’esame di una revisione, a fatto nuovo e rilevante (secondo l’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP), suscettibile di modificare la dichiarazione di colpevolezza o la pena.

E. 4.1 Ora, malgrado il primo

certificato medico attesti un periodo di inabilità lavorativa dell’istante che

ha avuto inizio posteriormente all’emissione del decreto d’accusa a suo carico

– non rivestendo di per sé, quindi, carattere di fatto nuovo nel senso

dell’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP – il postulante riferisce di uno stato di

malessere antecedente dovuto al decorso della malattia, i cui sintomi – non

curati – via via andavano ad aggravare la sua situazione fisica.

Sintomatologia, da lui ben descritta nella sua anamnesi, che le analisi hanno

confermato essere compatibile con la malattia di Lyme.

Nel

rapporto medico viene, infatti, illustrato che:

“Le patient a toujours vécu dans la nature

et a eu beaucoup de piqûres de tique dans sa vie. Entre 2013 et 2014 il en a eu

4, dont deux avec érythème migrant. Apparition 4 à 8 semaines après la piqûre

de l’automne 2013 d’une arthrite des genoux et des douleurs articulaires

migrantes et fluctuantes des membres inférieures et supérieures, des

fourmillements des mains et des avant bras, une hypersensibilité aux bruits et

aux odeurs ainsi qu’un sifflement dans la tête. Le patient présentait aussi des

malaises typiques pour une atteinte temporo-basale interne que l’on peut aussi

voir lors de l’inflammation ou des infections à la base du cerveau, y inclus la

maladie de Lyme. Une atteinte de la région temporale interne, particulièrement

de l’uncus et des régions corticales adjacentes du cortex entorhinal et du

gyrus parahippocampalis entraînent souvent une exacerbation du sens de l’odorat

et des émotions comme la peur ou crise de panique, et des phénomènes de la

mémoire comme une illusion de déjà vu ou de jamais vu que le patient a

spontanément communiqué dans son anamnèse. L’examen neurologique montre une

anisocorie avec une pupille plus large à G qu’à D. Les examens neurocognitifs

révèlent des légers troubles de la concentration et de la mémoire à courte

terme. Ces symptômes cliniques sont compatibles avec une neuroborréliose de

Lyme”

(I, allegato 1 pag.

6).

I sintomi descritti

– riconosciuti essere conseguenza diretta dello sviluppo e dell’avanzamento

della borelliosi - compromettevano (a detta dell’istante) già allora la sua

situazione lavorativa, rendendo sempre più incerte e precarie le sue entrate.

Ora, è ben verosimile – poiché conforme alla comune esperienza

della vita – che dolori come quelli descritti invalidino notevolmente le

capacità psicofisiche di qualsiasi soggetto. Tenuto, poi, conto che IS 1 in

quel periodo era socio gerente della “__________” – dedita al commercio, la

fabbricazione, la riparazione di barche a vela – è parimenti del tutto

verosimile che i suoi malesseri pregiudicassero in modo significativo la sua

capacità lavorativa. Durante la prima ospedalizzazione viene, infatti,

riportato che:

“Il a aussi eu des pertes de repaire, même dans des

endroits qu’il connait bien.

On doit le ramener sur le bon chemin. Dans le bateau il n’a plus les

mêmes réflexes qu’avant”

(I, allegato 1 pag. 4).

Non può d’altra parte essere letta a suo discapito la notifica di

tassazione per il 2014 (in cui viene indicato un reddito imponibile di

fr. 33'620.-), operata d’ufficio, che con molta verosimiglianza si è

basata su dati relativi agli anni precedenti, non più corrispondenti alla

mutata situazione finanziaria dell’istante. Non per nulla, nella notifica di

tassazione ordinaria del 2015, il reddito imponibile è pari a 0 e il documento

riporta solo cifre negative (- 4'380.- in relazione a premi CM nonché debiti

per fr. 2'404'045.-) (I, allegato 3 e 4).

Ne

consegue che, alla luce di quanto precede e in applicazione del principio in

dubio pro reo – concretizzato dall’art. 10 cpv. 3 CPP,

che impone al

giudice,

quando vi sono dubbi insormontabili sull’adempimento degli elementi di fatto,

di ritenere la versione più favorevole all’imputato – questa Corte deve

accertare che

,

nel periodo antecedente il

primo certificato medico attestante la sua inabilità lavorativa (e, quindi, già

nel periodo di cui al decreto d’accusa), IS 1 non riusciva (senza sua colpa) ad

avere un reddito che gli permettesse di far fronte ai suoi obblighi alimentari

(

v. art. 217 cpv. 1 CP).

In

queste condizioni, ben si può ritenere che l’istante ha comprovato, con la

documentazione prodotta, un fatto nuovo (l’esistenza di un’incapacità

lavorativa) ai sensi dell’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP che, se fosse stato

portato a conoscenza del procuratore pubblico, avrebbe comportato un giudizio a

lui più favorevole, e meglio una diminuzione del periodo di realizzazione del

reato e, pertanto una diminuzione della pena.

E. 4.2 Sulla scorta della documentazione prodotta, infatti, si può, come accennato, ritenere che la capacità lavorativa dell’istante fosse compromessa a causa dell’insorgere dei primi sintomi della malattia. IS 1, chiamato a determinarsi su questo punto, ha dichiarato di aver iniziato già nel mese di settembre 2013 a percepire tutti i suoi dolori (VII, pag. 2). Il rapporto medico, invece, riporta che le punture di zecche sono avvenute nell’autunno 2013 e che, 4-8 settimane dopo, all’incirca a fine anno 2013, si sono presentati i (primi) malesseri nella loro intensità e gravità (“C’est depuis fin 2013 qu’il a eu des malaises, parfois 15 par jour, parfois même pendant la nuit”; I, allegato 1 pag. 3 e pag. 6). Ciò che trova conferma nel rapporto medico laddove viene indicato che i sintomi neurologici generalmente iniziano a manifestarsi 4-6 settimane dopo le punture di zecca (I, allegato 1 pag. 7). Si può, quindi, concludere che i sintomi della malattia hanno iniziato a incidere sulla sua capacità lavorativa (e lucrativa), con una certa rilevanza e gravità, a partire dal mese di dicembre 2013. Ne segue che, a partire da quel momento, il mancato ossequio degli obblighi alimentari non era dovuto a colpa dell’obbligato e, pertanto, il reato non era, da allora, più consumato.

E. 4.3 In conclusione, l’istanza di revisione va parzialmente accolta e il decreto impugnato riformato come segue: - il periodo di commissione del reato è ridotto dal 1° novembre 2009 al 30 novembre 2013; - l’arretrato nei confronti della figlia __________ (indicato nel DA) va ridotto, adattandolo al ridimensionato periodo di colpevolezza, a fr. 11'655.- (dai fr. 14'280.- indicati in querela [V, doc. 16], vanno tolti i corrispettivi per i mesi da dicembre 2013 ad aprile 2014); - la pena pecuniaria inflitta va, pure, corretta riducendo il numero delle aliquote giornaliere a 27.

E. 5 Non sono dovute indennità ex art. 429 CPP, già solo perché l’istante ha agito da solo e non ha comprovato di avere subito, a causa di questo procedimento, altri danni.

E. 6 Comunicazione a: - P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente                                                        La segretaria Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.17.2017.227

Locarno

10 aprile 2018/mi

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretaria:

Giovanna Chiesi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di revisione presentata il 22 settembre 2017 da

IS 1

contro il decreto d’accusa emanato nei suoi confronti il 28 aprile 2014

trascuranza degli obblighi di mantenimento

per avere, nel periodo 01.11.2009 - 30.04.2014, nel Canton Friborgo, omesso, benché avesse i mezzi per farlo, di prestare alla figlia minorenne __________ (__________), e per essa all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento che li anticipa al beneficiario, gli alimenti stabiliti con convenzione di mantenimento del 5 marzo 2007 omologata dal Juge de la Paix de la Broye, così da essere in arretrato per complessivi CHF 14'280.00;

e ne ha proposto la condanna:

-alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 30 giorni;

-al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie pari a fr. 100.- (I).

Con scritto del 20 settembre2017, l’Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato al condannato che, non essendo stata pagata, la pena pecuniaria sarebbe stata commutata in 30 giorni di pena detentiva da espiare (I).

Nel frattempo il magistrato inquirente, su domanda dell’istante, ha emesso una (separata) decisione giudiziaria indipendente successiva che ha (in parte) riformato il decreto d’accusa in oggetto, fissando la pena pecuniaria in 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, per complessivi fr. 900.- (DIS.2017.106, inc. 17.2017.285).

In seguito, in accoglimento del reclamo interposto da IS 1 contro la decisione giudiziaria indipendente successiva appena citata, questa Corte ha fissato l’importo dell’aliquota giornaliera di cui al decreto d’accusa in oggetto (n. 1966/2014) in fr. 10.- (CARP 10 aprile 2018, in inc. 17.2017.285).

considerando

I nuovi fatti devono essere anteriori alla decisione ed essere emersi, quindi, solo in seguito. Non è così, invece, per i nuovi mezzi di prova (nonostante il tenore impreciso della versione italiana dell’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, che sembra sottoporre alla condizione dell’anteriorità rispetto alla decisione sia i nuovi fatti che i nuovi mezzi di prova, e della versione francese, che nemmeno menziona tale condizione), che possono essere, ovviamente, anche posteriori alla decisione oggetto dell’istanza di revisione, come emerge chiaramente dal testo tedesco del citato disposto:“[…]wenn neue, vor dem Entscheid eingetretene Tatsachen oder neue Beweismittel vorliegen[…]” (cfr. anche STF6B_455/2011 del 29 novembre 2011 consid. 1.3, nonché Depeursinge, CPP annoté, ed. 2015, Al. 1 let. a, pag. 499 ad art. 410 CPP, con rif. alla STF citata).

L’argomento è di natura appellatoria ed è quindi irricevibile in questa sede. Detto ciò, si rileva, comunque, che dal verbale di interrogatorio (V, doc. 8) risulta che un interprete è stato designato: le sue iniziale “G. O.” non corrispondono a quelle di __________, rappresentante dell’Ufficio del sostegno sociale.

Allega, a sostegno della sua domanda di revisione, il rapporto medico 8 settembre 2016 della dott.ssa __________, da cui emerge che è soltanto durante un’ospedalizzazione del maggio 2014 che gli è stata prospettata la diagnosi di borelliosi (dovuta a punture di zecche subite nell’autunno 2013)ma che, a quel momento, la malattia era ormai già ad uno stadio avanzato:

“Le patient consulte en urgence le 01.05.2014 et est hospitalisé pendant 2 jours dans le Service de Médecine du HIB Payerne, à cause de suspicion d’un AVC ou d’AIT. Il présente alors qu’il conduit la voiture une sensation de lourdeurs du membre supérieur et inférieur gauche avec paresthésie et troubles de l’élocution et une vision floue. […] C’est durant cette hospitalisation que la sérologie pour«Borrélia burgdorferi»a été effectuée pour la première fois et les résultats obtenus ont été interprété comme une borréliose ancienne” (I, allegato 1 pag. 2 e 8).

L’istante precisa, poi, che la diagnosi di borreliosi è stata confermata nei mesi successivi all’ospedalizzazione di maggio 2014. Puntualizza però che i (primi) sintomi della malattia erano già presenti a partire da settembre 2013, laddove numerosi malesseri e dolori lo affliggevano quotidianamente. Si trattava, ad esempio, di paralisi (temporanee) degli arti, vampate di calore, attacchi di panico, dolori alle ginocchia tali da non riuscire più a piegare le gambe, dolori alle articolazioni delle mani, formicolio nelle mani, crampi nelle gambe, dolori agli occhi, dolori alla schiena, fischio ininterrotto nella testa, intolleranza dei rumori, degli odori forti e di alcuni gusti, perdite di memoria, disorientamento, vertigini (VII pag. 2 e I, allegato 1 pag. 4). Ciò nonostante, egli non si è fatto visitare da alcun medico: durante tutto quel periodo, precisa però, ha cercato di continuare a lavorare ancorché i sintomi peggiorassero continuamente (“IS 1 n’arrivait pratiquement plus à travailler mais a continué à essayer, mais la maladie de Lyme a empiré chaque jour un peu plus[…]”, VII, pag. 2). È solo a seguito delle varie ospedalizzazioni che gli è, infine, stata certificata un’inabilità lavorativa totale (I, allegato 2).

“Le patient a toujours vécu dans la nature et a eu beaucoup de piqûres de tique dans sa vie. Entre 2013 et 2014 il en a eu 4, dont deux avec érythème migrant. Apparition 4 à 8 semaines après la piqûre de l’automne 2013 d’une arthrite des genoux et des douleurs articulaires migrantes et fluctuantes des membres inférieures et supérieures, des fourmillements des mains et des avant bras, une hypersensibilité aux bruits et aux odeurs ainsi qu’un sifflement dans la tête. Le patient présentait aussi des malaises typiques pour une atteinte temporo-basale interne que l’on peut aussi voir lors de l’inflammation ou des infections à la base du cerveau, y inclus la maladie de Lyme. Une atteinte de la région temporale interne, particulièrement de l’uncus et des régions corticales adjacentes du cortex entorhinal et du gyrus parahippocampalis entraînent souvent une exacerbation du sens de l’odorat et des émotions comme la peur ou crise de panique, et des phénomènes de la mémoire comme une illusion de déjà vu ou de jamais vu que le patient a spontanément communiqué dans son anamnèse. L’examen neurologique montre une anisocorie avec une pupille plus large à G qu’à D. Les examens neurocognitifs révèlent des légers troubles de la concentration et de la mémoire à courte terme. Ces symptômes cliniques sont compatibles avec une neuroborréliose de Lyme”(I, allegato 1 pag. 6).

I sintomi descritti – riconosciuti essere conseguenza diretta dello sviluppo e dell’avanzamento della borelliosi - compromettevano (a detta dell’istante) già allora la sua situazione lavorativa, rendendo sempre più incerte e precarie le sue entrate.

“Il a aussi eu des pertes de repaire, même dans des endroits qu’il connait bien.On doit le ramener sur le bon chemin. Dans le bateau il n’a plus les mêmes réflexes qu’avant”(I, allegato 1 pag. 4).

Ne consegue che, alla luce di quanto precede e in applicazione del principio in dubio pro reo – concretizzato dall’art. 10 cpv. 3 CPP,che impone algiudice, quando vi sono dubbi insormontabili sull’adempimento degli elementi di fatto, di ritenere la versione più favorevole all’imputato – questa Corte deve accertare che,nel periodo antecedente il primo certificato medico attestante la sua inabilità lavorativa (e, quindi, già nel periodo di cui al decreto d’accusa), IS 1 non riusciva (senza sua colpa) ad avere un reddito che gli permettesse di far fronte ai suoi obblighi alimentari (v. art. 217 cpv. 1 CP).

In queste condizioni, ben si può ritenere che l’istante ha comprovato, con la documentazione prodotta, un fatto nuovo (l’esistenza di un’incapacità lavorativa) ai sensi dell’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP che, se fosse stato portato a conoscenza del procuratore pubblico, avrebbe comportato un giudizio a lui più favorevole, e meglio una diminuzione del periodo di realizzazione del reato e, pertanto una diminuzione della pena.

IS 1, chiamato a determinarsi su questo punto, ha dichiarato di aver iniziato già nel mese di settembre 2013 a percepire tutti i suoi dolori (VII, pag. 2). Il rapporto medico, invece, riporta che le punture di zecche sono avvenute nell’autunno 2013 e che, 4-8 settimane dopo, all’incirca a fine anno 2013, si sono presentati i (primi) malesseri nella loro intensità e gravità (“C’est depuis fin 2013 qu’il a eu des malaises, parfois 15 par jour, parfois même pendant la nuit”; I, allegato 1 pag. 3 e pag. 6). Ciò che trova conferma nel rapporto medico laddove viene indicato che i sintomi neurologici generalmente iniziano a manifestarsi 4-6 settimane dopo le punture di zecca (I, allegato 1 pag. 7).

Si può, quindi, concludere che i sintomi della malattia hanno iniziato a incidere sulla sua capacità lavorativa (e lucrativa), con una certa rilevanza e gravità, a partire dal mese di dicembre 2013. Ne segue che, a partire da quel momento, il mancato ossequio degli obblighi alimentari non era dovuto a colpa dell’obbligato e, pertanto, il reato non era, da allora, più consumato.

-il periodo di commissione del reato è ridotto dal 1° novembre 2009 al 30 novembre 2013;

-l’arretrato nei confronti della figlia __________ (indicato nel DA) va ridotto, adattandolo al ridimensionato periodo di colpevolezza, a fr. 11'655.- (dai fr. 14'280.- indicati in querela [V, doc. 16], vanno tolti i corrispettivi per i mesi da dicembre 2013 ad aprile 2014);

-la pena pecuniaria inflitta va, pure, corretta riducendo il numero delle aliquote giornaliere a 27.

Per gli stessi motivi, gli oneri del DA – che sarebbero da porre a suo carico – gli vengono condonati in applicazione dell’art. 425 CPP.

per avere, nel periodo 1° novembre 2009 – 30 novembre 2013, omesso, benché avesse i mezzi per farlo, di prestare alla figlia minorenne __________ __________), e per essa all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento che li anticipa al beneficiario, gli alimenti stabiliti con convenzione di mantenimento del 5 marzo 2007 omologata dal Juge de la Paix de la Broye, così da essere in arretrato per complessivi fr. 11'655.-.

-

6.Comunicazione a:

-

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria